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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
RG 118/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 118/2020 RGAC vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Gualtieri
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Catanoso
APPELLATA
, nato a [...] il [...] ( ), CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gullo
CONVENUTO e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
( ), rappresentato e difeso dagli avv. Ilenia CP_3 C.F._3
CC e MA OS AT
1 CONVENUTO e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Controparte_4 C.F._4
De NN
CONVENUTO e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 C.F._5
OM IN
CONVENUTO e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
( , nato a [...] il [...] CP_6 C.F._6
( ), nato a [...] il [...] CP_7 C.F._7
( ), nato a [...] il [...] CP_8 C.F._8
( , nato a [...] il [...] CP_9 C.F._9
( , nato a [...] in data [...] CP_10 C.F._10
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi n. 114/2020, pubblicata il
24.01.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 1085/2016
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del giorno 08.05.2025
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis, la , premesso che con sentenza del Controparte_1
Tribunale di Palmi n. 1245/2010, passata in giudicato (in quanto confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 10944/2012 avverso la quale era stato proposto ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile), emessa a seguito del giudizio dibattimentale n. 626872006 RGNRDDA in cui essa era costituita parte civile, gli imputati , CP_6
, (classe CP_7 CP_8 CP_3 CP_9 CP_10
1963), (classe 1961), CP_11 Controparte_5 Parte_1 [...]
erano stati condannati per i reati loro ascritti, nonché al risarcimento dei danni a CP_4 favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio, ha domandato la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dei reati accertati e puniti con la suddetta sentenza. Segnatamente, in ragione delle condanne
2 riportate da ciascun imputato, l'ente ha dedotto che i fatti per cui era stato celebrato il processo hanno determinato minori entrate tributarie, un calo del turismo e gettato notevole discredito sul territorio della Provincia, tanto più che le vicende esaminate in sede penale avevano avuto grande risalto mediatico.
costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in Parte_1 subordine, l'accertamento della sua partecipazione marginale al danno asseritamente subito dalla ricorrente. Nel dettaglio, ha innanzitutto escluso la sussistenza del nesso di causalità tra i pregiudizi dedotti dalla e la specifica condotta per cui è intervenuta la condanna nel CP_1 giudizio penale, atteso che:
a) ai sensi dell'art 651 c.p.p. la sentenza penale di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”, spettando poi a chi assume la sussistenza del danno fornire innanzi al giudice civile adeguata dimostrazione dello stesso e del nesso di causalità con la condotta per cui è intervenuta condanna in sede penale;
b) l'esistenza delle cosche sul territorio calabrese è un fenomeno risalente negli anni, sicché va escluso che il danno possa trovare la sua fonte nei fatti illeciti accertati con la sentenza dedotta in giudizio ed in particolare in quelli a lui attribuiti.
Ha altresì escluso che la propria condotta illecita - consistita nell'aver corrotto il commissario liquidatore per acquisire notizie riservate al fine di fare aggiudicare, alla Controparte_4
“Cooperativa Lavoro” dell'imprenditore romano la “All Service” s.c.a.r.l. in CP_3 liquidazione, operante nel porto di IO TA - possa aver cagionato danni alla
[...]
, del tutto estranea alla procedura di liquidazione della All Service, indetta a Controparte_1 livello nazionale dall'allora Ministero delle Attività Produttive attraverso i commissari liquidatori all'uopo nominati.
costituitosi in giudizio, ha evidenziato di aver riportato la sola condanna per Controparte_4 corruzione e di essere stato assolto con formula piena dall'accusa degli ulteriori reati per cui era stato rinviato a giudizio e, in particolare, dal reato associativo di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., presupposto, secondo la prospettazione della ricorrente, dei CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti. Precisato di non essere stato legato da
3 alcun rapporto di immedesimazione organica o di pubblico impiego o di altra natura con la per cui, pure avendo riportato condanna per il reato di corruzione, non avrebbe CP_1 potuto in concreto cagionare alcun pregiudizio all'immagine dell'amministrazione provinciale, ha domandato il rigetto della domanda nei propri confronti e, in subordine, la commisurazione del risarcimento del danno eventualmente liquidato alle diverse e specifiche responsabilità ascrivibili a ciascun resistente, non potendo la propria condotta essere assimilata a quella degli altri imputati condannati per reati di carattere associativo e di stampo mafioso.
, costituitosi in giudizio, rilevato lo stato di indigenza suo e della sua famiglia, CP_6 ha chiesto il rigetto della domanda avversaria ovvero, in subordine, la riduzione del risarcimento domandato, contestando di aver concorso a cagionare il danno genericamente allegato da parte ricorrente.
(classe 1963), costituitosi in giudizio e contestata la genericità del pregiudizio CP_11 così come dedotto da parte ricorrente, ha eccepito il concorso di colpa della stessa amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver impedito il compimento di fatti illeciti sul proprio territorio.
Ha dunque domandato al Tribunale il rigetto del ricorso ovvero la sua riduzione anche in considerazione del concorso di colpa dell'ente.
, (classe CP_7 CP_8 CP_3 CP_9 CP_11
1961), non si sono costituiti e con le ordinanze del 01.12.2016 e del Controparte_5
16.03.2017 è stata dichiarata la loro contumacia.
All'udienza del 05.10.2017 ha contestato la sussistenza del potere Parte_1 rappresentativo in capo al procuratore costituito per la , in quanto Controparte_1 soppressa dal 1° gennaio 2017 a seguito della costituzione della con legge Controparte_12
7 aprile 2014 n. 56. Ha dunque eccepito la nullità di tutta l'attività processuale compiuta successivamente all'evento interruttivo verificatosi prima della costituzione in giudizio dell'ente e domandato l'interruzione del giudizio.
Respinta l'istanza di interruzione, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del
18.04.2019 e, con ordinanza depositata il 02.12.2017 il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato tutti i resistenti in solido al pagamento della somma pari ad euro
60.000,00 a titolo di danno all'immagine cagionato alla , oltre Controparte_1 alle spese di lite, rigettando nel resto la domanda.
4 1.2 Avverso l'intervenuta ordinanza ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi:
I) violazione dell'art. 299 c.p.c. e conseguente estinzione del processo;
carenza di legittimazione e di capacità di agire della persona giuridica estinta.
Il Mancini, premesso che erroneamente nel dispositivo dell'ordinanza impugnata si estende la pronuncia anche in favore della soggetto Controparte_13 completamente estraneo al rapporto processuale in quanto mai intervenuto nel giudizio, il quale, pure a seguito dell' istituzione della (in data 3 giugno 2016), con Controparte_12 legge 56/2014, è proseguito con la , non avendo mai il procuratore Controparte_1 dell'ente dichiarato l'evento, ha evidenziato che la costituzione della é avvenuta in CP_1 data 13.07.2016, ossia dopo la soppressione dell'ente, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 299 c.p.c. Dunque, contestata l'ordinanza del 02.12.2017 con cui il
Tribunale ha rigettato l'istanza di interruzione del processo proposta dall'odierno appellante, ha eccepito l'avvenuta estinzione del giudizio in quanto, pur in presenza di una causa di interruzione automatica, consistente nella soppressione dell'ente tra la notificazione della citazione e la costituzione, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., la , ormai priva della CP_1 legittimazione ad agire, non ha riassunto il giudizio che, pertanto, si è estinto.
Ha contestato altresì il sopravvenuto difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito per la , il quale, nonostante la cessazione del suo rapporto di Controparte_1 impiego con quest'ultima, ha depositato il ricorso introduttivo e svolto tutta l' attività successiva alla soppressione dell'ente.
II) Insussistenza del danno all'immagine.
Il ha contestato la correttezza dell'ordinanza impugnata deducendo che le condotte Pt_1 sottostanti il reato non hanno affatto interessato gli organi della , Controparte_1 essendo l'unica amministrazione interessata il Ministero delle Attività Produttive, quale proprietario della società “All Service” in liquidazione.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, la sentenza è errata per aver assimilato tutte le condotte degli imputati, senza verificare l'eventuale danno derivante dallo specifico apporto causale del singolo. Invero, nella fattispecie, egli, nella qualità di avvocato dell'imprenditore CP_3
ha procurato al suo assistito il compendio aziendale della società “All Service”
[...] operante nel porto di IO TA mediante un'azione che si è consumata interamente nella
5 città di Roma, dove egli risiedeva e svolgeva la propria attività lavorativa. Dunque, il reato a lui ascritto non avrebbe dovuto essere equiparato, in termini di apporto causale, a quello delle altre parti condannate per associazione di stampo mafioso.
III) Erroneità della quantificazione del danno da parte del giudicante che non ha motivato sul criterio adottato, né ha tenuto in considerazione taluni elementi quali: l'esiguo numero degli articoli apparsi sulla stampa nazionale, il mancato conseguimento di lucro, l'effettiva incidenza dei fatti di reato (tutti finalizzati all'acquisizione, senza alcuna modalità cruenta, di una società cooperativa all'interno del porto di IO TA), l'apporto dei singoli soggetti.
Ciò posto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del processo;
2) accertare e dichiarare la carenza di capacità di agire in capo all e per l'effetto annullare la sentenza Controparte_14 impugnata;
3) accertare e dichiarare il difetto dello jus postulandi in capo al procuratore dell e per l'effetto annullare la sentenza Controparte_14 impugnata;
in via subordinata, 4) ridurre l'entità del risarcimento dei danni in favore dell ”. Controparte_14
costituitosi in giudizio, richiamate le difese articolate nel giudizio di primo Controparte_4 grado e manifestata adesione alle doglianze dell'appellante ha spiegato Parte_1 appello incidentale avverso l'ordinanza del Tribunale per i seguenti motivi:
I) Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c.: atteso che la ha agito in giudizio presupponendo (erroneamente) la condanna CP_1 di tutti i convenuti per reati di carattere mafioso, il Tribunale, equiparando le condotte di ciascun imputato, ha ingiustamente condannato al risarcimento dei danni il , il quale ha CP_4 riportato la sola condanna per corruzione. Peraltro, la stessa ricorrente non ha domandato la condanna “in via solidale" dei convenuti.
II) Omessa valutazione del nesso di causalità tra il fatto per cui l'esponente è stato giudicato responsabile ed il danno per il quale è intervenuta condanna: ad avviso dell'appellante in via incidentale, il Tribunale non si sarebbe affatto pronunciato sull'inesistenza del rapporto di
“immedesimazione organica e/o di pubblico impiego e/o prestazione d'opera tale per cui si potrebbe in ipotesi sostenere che dal reato di corruzione semplice sia potuto derivare un danno diretto all'immagine propria dell'attrice". Nella fattispecie l'appellante era stato nominato dal Ministero quale commissario liquidatore dell'azienda in relazione all'operazione
6 negoziale di vendita nel quale si è innestata la vicenda delittuosa di cui si è occupato il
Tribunale di Palmi.
III) Omessa valutazione della domanda spiegata in primo grado di parametrare l'eventuale condanna in relazione alla gravità dei reati ascritti a ciascuna delle parti.
IV) Erronea applicazione dell'art. 2055 c.c. in materia di solidarietà passiva che presuppone l'unicità del fatto illecito e la condanna dei diversi responsabili per l'identico fatto, per l'individuazione del quale occorre nella fattispecie avere riguardo non già al capo di imputazione, ma alla sentenza di condanna, da cui si evince non l'imputazione di un fatto dannoso unitario a più persone, bensì di più fatti diversi. In tal senso depone anche l' art. 187
c.2 c.p. il quale ammette la condanna solidale dei responsabili al risarcimento del danno “per lo stesso reato”.
V) Illogicità della motivazione nella parte in cui riconosce il nesso di causalità tra il reato di cui all'art. 416 bis c.p. , anche nella forma di concorso esterno, ed il danno alla reputazione della , omettendo di considerare che il non è stato condannato a tale titolo, CP_1 CP_4 essendo stato assolto dal reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e non essendo il reato di corruzione per cui vi è condanna “aggravato dal “vincolo associativo” e neppure dalla volontà e dalla supposta consapevolezza di favorire comunque le consorterie malavitose ed i loro “membri”.
Ha dunque concluso nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare la nullità del procedimento
e dell'ordinanza appellata ovvero, in subordine, annullare e/o riformare la stessa e, per
l'effetto, rigettare la domanda proposta nei confronti dell'appellante ed accogliere nel merito le conclusioni rassegnate nella comparsa di primo grado riproposte in questa sede”.
(classe 1963), costituitosi in giudizio, ha contestato la sentenza impugnata per CP_11
i medesimi motivi proposti da con l'appello principale evidenziando, in Parte_1 particolare:
I) l'estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 299 c.p.c.;
II) che i fatti oggetto del processo penale riguardavano il Ministero delle Attività Produttive, quale proprietario della società cooperativa All Service a r.l. e non l'amministrazione provinciale di , sicchè sarebbe stato necessario che, nel caso di specie, l'ente Controparte_1 fornisse la prova del danno subito per i reati accertati con la sentenza posta a fondamento della domanda;
7 III) la condanna di tutti i resistenti in solido con ingiusta equiparazione della propria condotta a quella altrui, senza valutare che egli non aveva tenuto comportamenti diretti contro l'amministrazione provinciale.
IV) l' omessa applicazione dell'art. 1227 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c. in materia di concorso colposo del creditore;
V) l'omessa motivazione sul quantum risarcito: nella fattispecie il Tribunale non giustifica l'applicazione delle Tabelle nella misura massima e non opera alcuna distinzione tra i fatti posti in essere dai singoli soggetti.
Ha dunque concluso nei seguenti termini: “1) accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del processo;
2) accertare dichiarare la carenza di capacità di agire in capo all
[...]
e per l'effetto annullare la sentenza impugnata;
3) accertare e Controparte_14 dichiarare il difetto dello jus postulandi in capo al procuratore dell
[...]
e per l'effetto annullare la sentenza impugnata”. In via Controparte_14 subordinata, “4) Riformare l'ordinanza impugnata e dichiarare che l'
[...]
nessun danno ha subito fatti posti in essere dal sig. Controparte_14 [...]
e comunque perché nel presente giudizio non è emersa alcuna prova del danno CP_2 subito e della quantificazione dello stesso;
In via subordinata dichiarare che il sig. non deve risarcire null'Amministrazione CP_2 provinciale di poiché la stessa avrebbe potuto evitare i fatti oggetto di causa Controparte_1 se avesse usato l'ordinaria diligenza richiesta in capo allo stesso in ordine alla pubblica sicurezza di cui detiene il potere ex art.1227, comma 2°, c.c.;
In via ancora subordinata ridurre il risarcimento dei danni in virtù del fatto colposo dell'attore ex art.1227 comma 1 c.p.c.”.
, costituitosi in giudizio, manifestando adesione ai motivi di impugnazione CP_3 avanzati dall'appellante principale, ha evidenziato che le condotte sottostanti il reato per cui egli stesso è stato condannato non hanno affatto interessato gli organi della , non CP_1 potendo quindi configurarsi alcun danno all'ente. Ha inoltre contestato la prova da parte della del pregiudizio subito, censurando, infine, l'ordinanza in quanto priva di alcuna CP_1 motivazione sul quantum liquidato in assenza di qualsivoglia differenziazione in ordine all'apporto causale e alla gravità delle condotte degli imputati. Pertanto, ha domandato, in riforma dell'appellata ordinanza, “revocare l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia
8 dell'odierno appellante e dichiarare quindi la remissione in termini per la proposizione di appello incidentale;
nella deprecata ipotesi di non concessione del chiesto termine per tutti i motivi di cui in narrativa ed in accoglimento del gravame: in via principale 1) accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del processo;
2) accertare e dichiarare la carenza di capacita di agire in capo all' e per l'effetto annullare Controparte_14 la sentenza impugnata;
3) accertare e dichiarare la non tenutezza di al chiesto CP_3 risarcimento del danno stante tutto quanto formulato in narrativa e tenuto conto della posizione del D'DE rispetto ai fatti causa ed alle altre condotte censurate;
4) accertare e dichiarare il difetto dello jus postulandi in capo al procuratore dell
[...]
e per l'effetto annullare la sentenza impugnata;
in via Controparte_14 subordinata 4) ridurre l'entità del risarcimento dei danni in favore dell Controparte_14
. Con vittoria di spese e compensi”.
[...]
costituitosi in giudizio e contestata l'ordinanza per le medesime Controparte_5 motivazioni espresse dall'appellante principale ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza nei seguenti termini: “Accettare e dichiarare l'estinzione del processo;
Accettare dichiarare la carenza di capacità di agire in capo all Controparte_14
e per l'effetto annullare l'ordinanza impugnata;
[...]
Accettare e dichiarare il difetto di rappresentanza del procuratore costituito dell' e per l'effetto annullare l'ordinanza Controparte_14 impugnata;
Nel merito
Dichiarare l'insussistenza del danno o in via subordinata ridurre l'entità del risarcimento dei danni in favore dell' e per l'effetto condannare Controparte_14
l' e/o Controparte_14 Controparte_13 alla rifusione delle spese e dei compensi di lite in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara distrattario”.
La costituitasi in giudizio, contestate l'ammissibilità e Controparte_1 fondatezza del gravame ai sensi rispettivamente degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ha domandato l'integrale rigetto dell'appello.
Segnatamente, quanto all'estinzione del giudizio ex art. 299 c.p.c., ha eccepito l'erroneità della deduzione avversaria stante la previsione di cui all'art. 1 comma 18 della legge n. 56/2014,
9 che, per la sola Provincia Di , ha stabilito la costituzione della CP_14 CP_14 [...]
“alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro CP_12 trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi”. Nella fattispecie, l'istituzione della è avvenuta in data 31 gennaio 2016, ma il Controparte_12
Presidente della è rimasto in carica fino al 27 settembre 2016, CP_1 CP_15 duecentoquarantesimo giorno successivo, sicché, al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuto il 13.07.2016, questi risultava pienamente legittimato al rilascio del mandato nei confronti del difensore ed a far valere in giudizio il diritto al risarcimento riconosciuto all'ente provinciale. Inoltre, in merito ai rapporti tra
[...]
e , ha richiamato la pronuncia resa dalla Suprema CP_12 Controparte_1
Corte a Sezioni Unite n. 21690/2019, secondo cui “l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso. Alla luce delle richiamate disposizioni legislative, deve ritenersi che il determinatosi trasferimento di funzioni (in capo alla Regione) non ha comportato l'estinzione dell'ente che ne era in precedenza attributario
(la Provincia), essendosi in presenza di un fenomeno successorio regolato dall'art. 111
c.p.c.”.
Quanto alla contestata sussistenza del danno, ha evidenziato che, per giurisprudenza costante, la condanna di cui all'art. 416 bis c.p.c. è suscettibile di ledere interessi giuridicamente tutelati, propri degli enti che della collettività danneggiata hanno la rappresentanza e che, nella fattispecie, l'accertamento contenuto nella sentenza penale, unitamente alla prova fornita dell'ampia diffusione delle notizie in ambito nazionale, consentono di ritenere dimostrato il pregiudizio subito.
, (nato in [...] 1 febbraio CP_6 CP_7 CP_16 CP_2
1961), pur ritualmente citati, non si sono costituiti e con le ordinanze del CP_8
07.01.2021 e del 28.07.2021 è stata dichiarata la loro contumacia.
Con ordinanza del 17.02.2022, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata limitatamente alle statuizioni di condanna nei confronti di Controparte_4
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 19.05.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente va disattesa l'istanza di “rimessione in termini ai fini della proposizione dell'appello incidentale” avanzata dal convenuto (contumace in primo grado), CP_3
10 risultando allo stesso ritualmente notificato il ricorso proposto dalla Controparte_1
in data 18.08.2016 presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, come d'altra parte
[...] ammesso con la comparsa di costituzione in appello. Dunque, correttamente il Tribunale ha accertato la mancata costituzione del resistente nel giudizio di primo grado e dichiarato la contumacia con ordinanza del 01.12.2016. Nessuna prova peraltro è stata fornita dalla parte in ordine al deposito dell'istanza diretta ad ottenere un rinvio della prima udienza finalizzata alla costituzione in giudizio (cfr. allegato n. 2 alla comparsa di costituzione in appello denominato
“istanza di rinvio”, privo di alcuna attestazione in ordine al deposito dell'atto nel giudizio in corso RG 1085/2016).
Ancora preliminarmente, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice
d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ. SU 16/02/2023 n. 4835, richiamando Cass.civ. n. 27199/2017 e Cass. civ.
SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure
(espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. civ.
SU 21/03/2019, n. 7940).
Nella fattispecie, l'oggetto dell'appello è costituito, per un verso, dalla legittimazione della a proporre e proseguire il giudizio R.G. 1085/2016 e, per altro Controparte_1 verso, dalla sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno all'immagine dell'ente, non essendo stata in questa sede riproposta dalla la domanda di risarcimento del CP_1 danno patrimoniale rigettata dal giudice di prime cure.
2.1 Privo di fondamento è il motivo di impugnazione concernente l'estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito dell'evento interruttivo verificatosi, ad avviso dell'appellante, ai sensi dell'art. 299 c.p.c.
L'art. 1 comma 16 della legge n. 56/2014 ha previsto che le città metropolitane subentrino alle province omonime, succedendo ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni, a partire dal 1° gennaio 2015; per la il Controparte_13
11 comma 18 del medesimo articolo ha specificamente stabilito termini differenti di costituzione, ossia “alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del . I termini di cui ai Parte_2 commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della citta' metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 e' sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e' sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali”.
eccependo l'estinzione della e la Parte_1 Controparte_1 sopravvenuta costituzione della , nel giudizio di primo grado, richiamando Controparte_12 la menzionata norma (che non individua una data ma subordina espressamente la costituzione del nuovo ente ad atti amministrativi relativi alla cessazione degli organi provinciali), ha indicato la data 1° gennaio 2017 e la circostanza non ha costituito oggetto di contestazione da parte dell'ente, sicché deve aversi riguardo a tale data al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata. La differente data indicata dal con l'atto di citazione in Pt_1 appello - 03.06.2016 coincidente con la “scadenza naturale degli organi provinciali (ma mai menzionata nel procedimento in primo grado) - rappresenta circostanza nuova da ritenersi inammissibile e parimenti inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. è il documento allegato a supporto della tesi difensiva proposta in fase di gravame, in quanto prodotto per la prima volta nella fase di impugnazione benché preesistente.
Dunque, tenuto conto del 01.01.2017 quale data di estinzione della e considerato che CP_1 il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dalla
[...]
il 13.07.2016, avendo l'evento interruttivo colpito la parte costituita, opera Controparte_1 non già l'art. 299 c.p.c., come eccepito dall'appellante, bensì l'art. 300 c.p.c.
Il procuratore della non ha dichiarato né notificato alle controparti la sua estinzione CP_1 nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., sicché correttamente il Tribunale ha rigettato l'istanza di interruzione del giudizio e la successiva eccezione di estinzione ai sensi dell'art. 12 299 c.p.c. avanzata dal ed il processo è proseguito tra le parti originarie anche nella Pt_1 presente fase di impugnazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia 15295/2014, dirimendo il conflitto insorto in materia e fissando un principio di carattere generale valido sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche (cfr. pagg. 14 e seguenti della motivazione della sentenza laddove è richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite 13 marzo 2013, n. 6070, in materia di cancellazione della società dal registro delle imprese) ha affermato che nell'ipotesi di cui all'art. 300 c.p.c., “se l'evento interruttivo non è dichiarato o notificato nei modi e termini ivi previsti, opera la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, sicché il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase
d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi […]” (cfr. ancora sul punto Cass. civ. 334/2017,
Cass. civ. 11072/2018, Cass. civ. 11193/2022).
Rappresentano corollari di tale principio ai fini che ci occupano: l'ammissibilità dell'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 comma 1 c.p.c., presso il procuratore, alla parte
“deceduta o divenuta incapace”, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento e la costituzione nella fase di impugnazione dell'originario procuratore al quale gli sia stata originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo.
Ancora in applicazione dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte con la pronuncia
15295/2014, la quale ha evidenziato la natura della dichiarazione del procuratore ex art. 300 comma 1 c.p.c. quale manifestazione di volontà “preordinata a conseguire il fine (e l'effetto) della tutela dell'interruzione”, che la dichiarazione con cui la , nella presente fase di CP_1 impugnazione, ha dichiarato la costituzione della , ha chiaramente finalità Controparte_12 difensiva rispetto all'impugnazione avversaria, non avendo mai il procuratore della Parte_3
[.. manifestato la volontà di avvalersi della interruzione del giudizio, ma eccepito piuttosto la regola dell'ultrattività del mandato, dell'operatività dell'art. 300 c.p.c. e della legittimazione della a costituirsi anche nella presente fase di giudizio. CP_1
Per le ragioni esposte, va rigettato il primo motivo di appello ed affermata la sussistenza del potere rappresentativo in capo al procuratore della munito di procura per tutti i gradi CP_1 di giudizio, nonché la correttezza della pronuncia gravata, intervenuta tra le originarie parti del processo.
2.2 E' invece fondata e merita accoglimento la censura concernente il danno non patrimoniale, sub specie di danno alla reputazione e all'immagine ritenuto sussistente dal Tribunale che ha condannato tutti i resistenti in solido al pagamento della somma pari ad euro 60.000,00.
In punto di diritto occorre premettere che “la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera "declaratoria iuris" e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta
l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale” (Cass. civ. n. 27723/2005; Cass. civ. n. 9295/2010).
E' pacifico che anche nei confronti della persona giuridica è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione e che fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, consistente nella diminuzione della considerazione nella quale si esprime l'immagine, “sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi dell'ente e, quindi, nell'agire di questo, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica di norma interagisca”(Cass. civ. n. 11446/2017 in materia di risarcimento del danno conseguente a reati
14 di corruzione commessi da dirigenti e amministratori di una società; Cass. civ. n. 8394/2015 concernente il risarcimento del danno conseguente a reati commessi da rappresentanti di un
Comune ed ancora Cass. civ. 18082/2013 che ha cassato la sentenza di merito per non aver chiarito in cosa sia consistito il danno all'immagine di una società conseguente ad operazioni aziendali compiute da altra società, danno nella fattispecie non immediatamente percepibile).
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della legittimità, il danno non patrimoniale, anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non
è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. civ. 21865/2013; in senso conforme Cass. civ. 7594/2018).
Esso va “individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (Cass. civ. 31537/2018).
Premesso che la presente impugnazione è circoscritta alla sussistenza del danno all'immagine dell'ente, la ha dedotto la lesione della propria reputazione anche in considerazione CP_1 del notevole risalto mediatico avuto dalle vicende relative al processo, allegando quale presupposto del chiesto risarcimento la sentenza irrevocabile di condanna del Tribunale di
Palmi e documentando la diffusione della notizia attraverso la produzione di cinque articoli on line di giornale (allegati nn.
4-8 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. : articolo del 24.07.2008 del quotidiano “La Repubblica”; articolo del 23.07.2008 del quotidiano “Il sole 24 ore”; articolo del 13.10.2008 del quotidiano “Il corriere della sera”; articolo del 10 aprile 2014 del quotidiano “Il Corriere della Calabria”; articolo del 10 aprile 2014 del quotidiano “Il dispaccio”).
Il Tribunale di Palmi con la sentenza n. 1245/2010, emessa a seguito del giudizio dibattimentale n. 626872006 RGNRDDA, ha accolto la domanda di risarcimento delle costituite parti civili (tra cui appunto la ), affermando che “i Controparte_1 predetti enti territoriali abbiano ricevuto un danno ad opera delle condotte da cui è processo,
e ciò sul presupposto che l'attività associativa posta in essere dagli imputati per cui è giudizio, e per i quali è stata ritenuta la penale responsabilità con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.(anche se riqualificato per alcuni nelle forme di concorso esterno), abbia
15 compromesso, innanzitutto, il diritto all'immagine dei suddetti enti, perché soggiogati dal peso della 'ndrangheta, nei termini che sono stati in precedenza illustrati. Tutto questo che si
è appena detto ha comportato, infatti, un danno per locale sviluppo economico e turistico, e ciò in ragione del clima di diffusa instabilità e di paura di cui è permeata l'area geografica della Piana di IO TA, nella quale i delitti sono stati commessi. Il tutto aggravato dall'amplificazione che i fatti delittuosi per cui si procede hanno ricevuto attraverso la loro diffusione con i mezzi di informazione giornalistica e radiotelevisiva, i quali - loro malgrado - hanno creato nella collettività un senso di giustificato timore[…]”.
Ora, come premesso, l'accertamento in parte qua non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, ma concerne l'astratta potenzialità lesiva della condotta di reato, occorrendo dunque verificare l'effettiva allegazione e dimostrazione del danno da parte dell'ente che assuma la sussistenza del pregiudizio.
Nella fattispecie, la non ha offerto dati concreti da cui desumere le specifiche e CP_1 concrete attività istituzionali ex ante coltivate e poi impedite o ridotte in virtù dell'illecito, nè la perdita di considerazione da parte dei consociati causata dall'illecito, essendosi limitata, anche nel presente grado di giudizio, a richiamare la sentenza penale appena menzionata, le singole condanne riportate dai resistenti, le pronunce della Suprema Corte in materia di danno all'immagine.
Emerge pacificamente dagli atti processuali che nessuno degli imputati faceva parte degli organi rappresentativi dell'ente né era legato da un rapporto di pubblico impiego o di altra natura con la . L'unico pubblico ufficiale, , commissario liquidatore CP_1 Controparte_4 della società cooperativa All Service, operante nell'area portuale di IO TA e coinvolta nella cessione del complesso aziendale attraverso manovre illecite, era stato nominato dall'allora Ministero delle Attività Produttive, mentre non risulta che la abbia avuto CP_1 alcun ruolo nella procedura di liquidazione della società, né che alcuna attività illecita sia stata svolta da o nei confronti di organi dell'amministrazione provinciale.
Degli articoli prodotti dalla Provincia solo quelli pubblicati su “Il Dispaccio” e “Il Corriere della Calabria” riguardano la fattispecie in esame, essendo gli ulteriori precedenti alla sentenza del Tribunale di Palmi e concernenti fatti e persone non coincidenti con quelli per cui è causa
(La Repubblica: “Gli incontri con dei boss della ndrangheta”; : “IO Per_1 CP_17
16 TA, 21 fermi per illeciti nel porto”; Corriere della Sera: 'Ndrangheta, blitz a IO
TA.In manette sindaco e vicesindaco”).
Sull'articolo del “Il Corriere della ” (“Cent'anni di storia: definitive le condanne ai CP_14 boss della Piana”) si legge: “Diventano definitive le condanne emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria contro i massimi vertici delle cosche della di IO TA, Pt_4 incastrati dall'inchiesta Cent'anni di Storia” che “ha portato alla luce gli intrecci fra
'ndrangheta, politica e colletti bianchi che per anni hanno inquinato la Piana, ma soprattutto il porto di IO TA, dove i clan si erano fatti strada grazie alla cooperativa All service mentre sul fronte meramente criminale si consumava la spaccatura dello storico sodalizio
, all'ombra degli AL di OP […]” . Analogo articolo “Processo CP_18
CP_1 Cent'anni di storia: Cassazione rende definitive le condanne sui clan e di CP_5
IO TA (RC)” è riportato su “ ”: “Diventano definitive le condanne del CP_19 procedimento “Cent'anni di Storia” celebrato contro presunti elementi di spicco delle cosche CP_1 e , da sempre egemoni nel territorio di IO TA.[…]Il territorio della CP_5
, peraltro, è, da sempre, contraddistinto da storiche alleanze che però negli ultimi Pt_4 anni(l'omicidio di del febbraio 2008 ne sarebbe la testimonianza) si sarebbero Per_2 spezzate […]”.
Gli articoli di giornale allegati riportano dunque la vicenda illecita, il procedimento penale che ne è scaturito, le condanne degli imputati confermate nei diversi gradi di giudizio, ma non anche considerazioni direttamente lesive dell'immagine e della reputazione della o CP_1 della collettività amministrata. Dagli stessi non emerge alcun coinvolgimento della Provincia, se non in quanto i luoghi di consumazione dei reati sono costituiti da comuni territorialmente compresi nella Provincia di , circostanza che di per sé non può evidentemente Controparte_1 costituire fonte di danno risarcibile.
Pertanto, ribadito che il danno all'immagine consiste nella lesione della reputazione dell'ente quale istituzione e che nella fattispecie la non ha indicato gli elementi costitutivi e le CP_1 circostanze di fatto da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in questione, l'ordinanza impugnata - nella parte in cui ritiene dimostrato il pregiudizio all'immagine e alla credibilità della come ente istituzionale, in conseguenza delle CP_1 condotte degli appellati dimostrato “anche per mancata contestazione delle circostanze che la notizia di reato ha avuto diffusione extra territoriale e che la stessa ha trasmesso
17 un'immagine negativa della nel contesto sociale in cui essa Controparte_1 opera” - non è condivisibile in quanto non conforme ai principi di diritto sopra enunciati.
Dunque, accogliendo sul punto l'appello principale, l'ordinanza impugnata va riformata con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla nei confronti di CP_1
Parte_1
La fondatezza del motivo di appello concernente la sussistenza del danno lamentato dalla ha carattere assorbente e rende ultronea la trattazione dell'ulteriore motivo di CP_1 appello concernente la quantificazione del danno secondo l'apporto causale fornito da ciascun condannato.
2.3 , , , tutti condannati in Controparte_4 CP_3 CP_11 Controparte_5 solido con al risarcimento dei danni in favore della , hanno Parte_1 CP_1 spiegato appello adesivo all'appello principale proposto da Parte_1
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. SU n. 8486 del 28/03/2024), “sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che
l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale” (cfr. nei medesimi termini Cass. civ. SU n. 24627 del 27/11/2007).
Dunque, valorizzando l'interesse all'impugnazione e la necessità di soddisfare l'esigenza della tutela dell' “assetto comune" dell'interesse delle parti e della conservazione dell'unitarietà del rapporto sostanziale già dedotto in giudizio in primo grado, la giurisprudenza di legittimità – cui questa Corte intende dare seguito – è pervenuta all'ammissione dell'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 comma 1 c.p.c.
18 Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, l'impugnazione incidentale adesiva spiegata ai sensi dell'art. 334 comma 1 c.p.c. dai coobbligati in solido
, , contro la Controparte_4 CP_3 CP_11 Controparte_5 [...]
– creditore comune per quanto statuito con l'ordinanza del giudice di prime Controparte_1 cure – è ammissibile.
Dunque, l'accoglimento dell'appello principale in punto di insussistenza dei presupposti del risarcimento del danno non patrimoniale determina l'assorbimento degli appelli incidentali adesivi, sicché la domanda risarcitoria spiegata dalla va rigettata Controparte_1 anche nei confronti di , , Controparte_4 CP_3 CP_11 Controparte_5 oltre che di Parte_1
2.4 In relazione alle ulteriori parti ( , costituito nel giudizio di primo grado e CP_6 contumace nella presente fase) , , (nato in [...] CP_7 CP_16 CP_2
1 febbraio 1961), (contumaci sia in primo che in secondo grado), occorre CP_8 richiamare la norma di cui all'art. 1306 comma 2 c.c., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, norma che, secondo la Suprema Corte, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza “sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma" (Cass. civ. n. 20559 del 30/09/2014; Cass. civ. SU n.
8486 del 28/03/2024; Cass. civ. 15/07/2025, n. 19444).
3. In ordine al regolamento delle spese processuali, il riconoscimento del danno da parte del giudice penale (seppur nei limiti sopra chiariti), il rigetto di uno dei due motivi di appello qui scrutinati, il contrasto giurisprudenziale che ha determinato più arresti delle Sezioni Unite sulle questioni processuali sopra esaminate, integrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la
[...]
e gli appellanti costituiti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. Controparte_1
19 Nulla occorre provvedere sulle spese processuali tra la e le parti Controparte_1 contumaci.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nei confronti di , (nato il Parte_1 Controparte_4 CP_3 CP_11
06.04.1963), ; Controparte_5
- compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Parte_1 [...]
, (nato il [...]), ; CP_4 CP_3 CP_11 Controparte_5
- nulla sulle spese tra la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e gli appellati contumaci.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 18 novembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa MA Bova dott. Natalino Sapone
20
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 118/2020 RGAC vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Gualtieri
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Catanoso
APPELLATA
, nato a [...] il [...] ( ), CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gullo
CONVENUTO e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
( ), rappresentato e difeso dagli avv. Ilenia CP_3 C.F._3
CC e MA OS AT
1 CONVENUTO e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Controparte_4 C.F._4
De NN
CONVENUTO e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 C.F._5
OM IN
CONVENUTO e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
( , nato a [...] il [...] CP_6 C.F._6
( ), nato a [...] il [...] CP_7 C.F._7
( ), nato a [...] il [...] CP_8 C.F._8
( , nato a [...] il [...] CP_9 C.F._9
( , nato a [...] in data [...] CP_10 C.F._10
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi n. 114/2020, pubblicata il
24.01.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 1085/2016
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del giorno 08.05.2025
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis, la , premesso che con sentenza del Controparte_1
Tribunale di Palmi n. 1245/2010, passata in giudicato (in quanto confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 10944/2012 avverso la quale era stato proposto ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile), emessa a seguito del giudizio dibattimentale n. 626872006 RGNRDDA in cui essa era costituita parte civile, gli imputati , CP_6
, (classe CP_7 CP_8 CP_3 CP_9 CP_10
1963), (classe 1961), CP_11 Controparte_5 Parte_1 [...]
erano stati condannati per i reati loro ascritti, nonché al risarcimento dei danni a CP_4 favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio, ha domandato la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dei reati accertati e puniti con la suddetta sentenza. Segnatamente, in ragione delle condanne
2 riportate da ciascun imputato, l'ente ha dedotto che i fatti per cui era stato celebrato il processo hanno determinato minori entrate tributarie, un calo del turismo e gettato notevole discredito sul territorio della Provincia, tanto più che le vicende esaminate in sede penale avevano avuto grande risalto mediatico.
costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in Parte_1 subordine, l'accertamento della sua partecipazione marginale al danno asseritamente subito dalla ricorrente. Nel dettaglio, ha innanzitutto escluso la sussistenza del nesso di causalità tra i pregiudizi dedotti dalla e la specifica condotta per cui è intervenuta la condanna nel CP_1 giudizio penale, atteso che:
a) ai sensi dell'art 651 c.p.p. la sentenza penale di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”, spettando poi a chi assume la sussistenza del danno fornire innanzi al giudice civile adeguata dimostrazione dello stesso e del nesso di causalità con la condotta per cui è intervenuta condanna in sede penale;
b) l'esistenza delle cosche sul territorio calabrese è un fenomeno risalente negli anni, sicché va escluso che il danno possa trovare la sua fonte nei fatti illeciti accertati con la sentenza dedotta in giudizio ed in particolare in quelli a lui attribuiti.
Ha altresì escluso che la propria condotta illecita - consistita nell'aver corrotto il commissario liquidatore per acquisire notizie riservate al fine di fare aggiudicare, alla Controparte_4
“Cooperativa Lavoro” dell'imprenditore romano la “All Service” s.c.a.r.l. in CP_3 liquidazione, operante nel porto di IO TA - possa aver cagionato danni alla
[...]
, del tutto estranea alla procedura di liquidazione della All Service, indetta a Controparte_1 livello nazionale dall'allora Ministero delle Attività Produttive attraverso i commissari liquidatori all'uopo nominati.
costituitosi in giudizio, ha evidenziato di aver riportato la sola condanna per Controparte_4 corruzione e di essere stato assolto con formula piena dall'accusa degli ulteriori reati per cui era stato rinviato a giudizio e, in particolare, dal reato associativo di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., presupposto, secondo la prospettazione della ricorrente, dei CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti. Precisato di non essere stato legato da
3 alcun rapporto di immedesimazione organica o di pubblico impiego o di altra natura con la per cui, pure avendo riportato condanna per il reato di corruzione, non avrebbe CP_1 potuto in concreto cagionare alcun pregiudizio all'immagine dell'amministrazione provinciale, ha domandato il rigetto della domanda nei propri confronti e, in subordine, la commisurazione del risarcimento del danno eventualmente liquidato alle diverse e specifiche responsabilità ascrivibili a ciascun resistente, non potendo la propria condotta essere assimilata a quella degli altri imputati condannati per reati di carattere associativo e di stampo mafioso.
, costituitosi in giudizio, rilevato lo stato di indigenza suo e della sua famiglia, CP_6 ha chiesto il rigetto della domanda avversaria ovvero, in subordine, la riduzione del risarcimento domandato, contestando di aver concorso a cagionare il danno genericamente allegato da parte ricorrente.
(classe 1963), costituitosi in giudizio e contestata la genericità del pregiudizio CP_11 così come dedotto da parte ricorrente, ha eccepito il concorso di colpa della stessa amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver impedito il compimento di fatti illeciti sul proprio territorio.
Ha dunque domandato al Tribunale il rigetto del ricorso ovvero la sua riduzione anche in considerazione del concorso di colpa dell'ente.
, (classe CP_7 CP_8 CP_3 CP_9 CP_11
1961), non si sono costituiti e con le ordinanze del 01.12.2016 e del Controparte_5
16.03.2017 è stata dichiarata la loro contumacia.
All'udienza del 05.10.2017 ha contestato la sussistenza del potere Parte_1 rappresentativo in capo al procuratore costituito per la , in quanto Controparte_1 soppressa dal 1° gennaio 2017 a seguito della costituzione della con legge Controparte_12
7 aprile 2014 n. 56. Ha dunque eccepito la nullità di tutta l'attività processuale compiuta successivamente all'evento interruttivo verificatosi prima della costituzione in giudizio dell'ente e domandato l'interruzione del giudizio.
Respinta l'istanza di interruzione, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del
18.04.2019 e, con ordinanza depositata il 02.12.2017 il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato tutti i resistenti in solido al pagamento della somma pari ad euro
60.000,00 a titolo di danno all'immagine cagionato alla , oltre Controparte_1 alle spese di lite, rigettando nel resto la domanda.
4 1.2 Avverso l'intervenuta ordinanza ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi:
I) violazione dell'art. 299 c.p.c. e conseguente estinzione del processo;
carenza di legittimazione e di capacità di agire della persona giuridica estinta.
Il Mancini, premesso che erroneamente nel dispositivo dell'ordinanza impugnata si estende la pronuncia anche in favore della soggetto Controparte_13 completamente estraneo al rapporto processuale in quanto mai intervenuto nel giudizio, il quale, pure a seguito dell' istituzione della (in data 3 giugno 2016), con Controparte_12 legge 56/2014, è proseguito con la , non avendo mai il procuratore Controparte_1 dell'ente dichiarato l'evento, ha evidenziato che la costituzione della é avvenuta in CP_1 data 13.07.2016, ossia dopo la soppressione dell'ente, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 299 c.p.c. Dunque, contestata l'ordinanza del 02.12.2017 con cui il
Tribunale ha rigettato l'istanza di interruzione del processo proposta dall'odierno appellante, ha eccepito l'avvenuta estinzione del giudizio in quanto, pur in presenza di una causa di interruzione automatica, consistente nella soppressione dell'ente tra la notificazione della citazione e la costituzione, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., la , ormai priva della CP_1 legittimazione ad agire, non ha riassunto il giudizio che, pertanto, si è estinto.
Ha contestato altresì il sopravvenuto difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito per la , il quale, nonostante la cessazione del suo rapporto di Controparte_1 impiego con quest'ultima, ha depositato il ricorso introduttivo e svolto tutta l' attività successiva alla soppressione dell'ente.
II) Insussistenza del danno all'immagine.
Il ha contestato la correttezza dell'ordinanza impugnata deducendo che le condotte Pt_1 sottostanti il reato non hanno affatto interessato gli organi della , Controparte_1 essendo l'unica amministrazione interessata il Ministero delle Attività Produttive, quale proprietario della società “All Service” in liquidazione.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, la sentenza è errata per aver assimilato tutte le condotte degli imputati, senza verificare l'eventuale danno derivante dallo specifico apporto causale del singolo. Invero, nella fattispecie, egli, nella qualità di avvocato dell'imprenditore CP_3
ha procurato al suo assistito il compendio aziendale della società “All Service”
[...] operante nel porto di IO TA mediante un'azione che si è consumata interamente nella
5 città di Roma, dove egli risiedeva e svolgeva la propria attività lavorativa. Dunque, il reato a lui ascritto non avrebbe dovuto essere equiparato, in termini di apporto causale, a quello delle altre parti condannate per associazione di stampo mafioso.
III) Erroneità della quantificazione del danno da parte del giudicante che non ha motivato sul criterio adottato, né ha tenuto in considerazione taluni elementi quali: l'esiguo numero degli articoli apparsi sulla stampa nazionale, il mancato conseguimento di lucro, l'effettiva incidenza dei fatti di reato (tutti finalizzati all'acquisizione, senza alcuna modalità cruenta, di una società cooperativa all'interno del porto di IO TA), l'apporto dei singoli soggetti.
Ciò posto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del processo;
2) accertare e dichiarare la carenza di capacità di agire in capo all e per l'effetto annullare la sentenza Controparte_14 impugnata;
3) accertare e dichiarare il difetto dello jus postulandi in capo al procuratore dell e per l'effetto annullare la sentenza Controparte_14 impugnata;
in via subordinata, 4) ridurre l'entità del risarcimento dei danni in favore dell ”. Controparte_14
costituitosi in giudizio, richiamate le difese articolate nel giudizio di primo Controparte_4 grado e manifestata adesione alle doglianze dell'appellante ha spiegato Parte_1 appello incidentale avverso l'ordinanza del Tribunale per i seguenti motivi:
I) Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c.: atteso che la ha agito in giudizio presupponendo (erroneamente) la condanna CP_1 di tutti i convenuti per reati di carattere mafioso, il Tribunale, equiparando le condotte di ciascun imputato, ha ingiustamente condannato al risarcimento dei danni il , il quale ha CP_4 riportato la sola condanna per corruzione. Peraltro, la stessa ricorrente non ha domandato la condanna “in via solidale" dei convenuti.
II) Omessa valutazione del nesso di causalità tra il fatto per cui l'esponente è stato giudicato responsabile ed il danno per il quale è intervenuta condanna: ad avviso dell'appellante in via incidentale, il Tribunale non si sarebbe affatto pronunciato sull'inesistenza del rapporto di
“immedesimazione organica e/o di pubblico impiego e/o prestazione d'opera tale per cui si potrebbe in ipotesi sostenere che dal reato di corruzione semplice sia potuto derivare un danno diretto all'immagine propria dell'attrice". Nella fattispecie l'appellante era stato nominato dal Ministero quale commissario liquidatore dell'azienda in relazione all'operazione
6 negoziale di vendita nel quale si è innestata la vicenda delittuosa di cui si è occupato il
Tribunale di Palmi.
III) Omessa valutazione della domanda spiegata in primo grado di parametrare l'eventuale condanna in relazione alla gravità dei reati ascritti a ciascuna delle parti.
IV) Erronea applicazione dell'art. 2055 c.c. in materia di solidarietà passiva che presuppone l'unicità del fatto illecito e la condanna dei diversi responsabili per l'identico fatto, per l'individuazione del quale occorre nella fattispecie avere riguardo non già al capo di imputazione, ma alla sentenza di condanna, da cui si evince non l'imputazione di un fatto dannoso unitario a più persone, bensì di più fatti diversi. In tal senso depone anche l' art. 187
c.2 c.p. il quale ammette la condanna solidale dei responsabili al risarcimento del danno “per lo stesso reato”.
V) Illogicità della motivazione nella parte in cui riconosce il nesso di causalità tra il reato di cui all'art. 416 bis c.p. , anche nella forma di concorso esterno, ed il danno alla reputazione della , omettendo di considerare che il non è stato condannato a tale titolo, CP_1 CP_4 essendo stato assolto dal reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e non essendo il reato di corruzione per cui vi è condanna “aggravato dal “vincolo associativo” e neppure dalla volontà e dalla supposta consapevolezza di favorire comunque le consorterie malavitose ed i loro “membri”.
Ha dunque concluso nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare la nullità del procedimento
e dell'ordinanza appellata ovvero, in subordine, annullare e/o riformare la stessa e, per
l'effetto, rigettare la domanda proposta nei confronti dell'appellante ed accogliere nel merito le conclusioni rassegnate nella comparsa di primo grado riproposte in questa sede”.
(classe 1963), costituitosi in giudizio, ha contestato la sentenza impugnata per CP_11
i medesimi motivi proposti da con l'appello principale evidenziando, in Parte_1 particolare:
I) l'estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 299 c.p.c.;
II) che i fatti oggetto del processo penale riguardavano il Ministero delle Attività Produttive, quale proprietario della società cooperativa All Service a r.l. e non l'amministrazione provinciale di , sicchè sarebbe stato necessario che, nel caso di specie, l'ente Controparte_1 fornisse la prova del danno subito per i reati accertati con la sentenza posta a fondamento della domanda;
7 III) la condanna di tutti i resistenti in solido con ingiusta equiparazione della propria condotta a quella altrui, senza valutare che egli non aveva tenuto comportamenti diretti contro l'amministrazione provinciale.
IV) l' omessa applicazione dell'art. 1227 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c. in materia di concorso colposo del creditore;
V) l'omessa motivazione sul quantum risarcito: nella fattispecie il Tribunale non giustifica l'applicazione delle Tabelle nella misura massima e non opera alcuna distinzione tra i fatti posti in essere dai singoli soggetti.
Ha dunque concluso nei seguenti termini: “1) accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del processo;
2) accertare dichiarare la carenza di capacità di agire in capo all
[...]
e per l'effetto annullare la sentenza impugnata;
3) accertare e Controparte_14 dichiarare il difetto dello jus postulandi in capo al procuratore dell
[...]
e per l'effetto annullare la sentenza impugnata”. In via Controparte_14 subordinata, “4) Riformare l'ordinanza impugnata e dichiarare che l'
[...]
nessun danno ha subito fatti posti in essere dal sig. Controparte_14 [...]
e comunque perché nel presente giudizio non è emersa alcuna prova del danno CP_2 subito e della quantificazione dello stesso;
In via subordinata dichiarare che il sig. non deve risarcire null'Amministrazione CP_2 provinciale di poiché la stessa avrebbe potuto evitare i fatti oggetto di causa Controparte_1 se avesse usato l'ordinaria diligenza richiesta in capo allo stesso in ordine alla pubblica sicurezza di cui detiene il potere ex art.1227, comma 2°, c.c.;
In via ancora subordinata ridurre il risarcimento dei danni in virtù del fatto colposo dell'attore ex art.1227 comma 1 c.p.c.”.
, costituitosi in giudizio, manifestando adesione ai motivi di impugnazione CP_3 avanzati dall'appellante principale, ha evidenziato che le condotte sottostanti il reato per cui egli stesso è stato condannato non hanno affatto interessato gli organi della , non CP_1 potendo quindi configurarsi alcun danno all'ente. Ha inoltre contestato la prova da parte della del pregiudizio subito, censurando, infine, l'ordinanza in quanto priva di alcuna CP_1 motivazione sul quantum liquidato in assenza di qualsivoglia differenziazione in ordine all'apporto causale e alla gravità delle condotte degli imputati. Pertanto, ha domandato, in riforma dell'appellata ordinanza, “revocare l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia
8 dell'odierno appellante e dichiarare quindi la remissione in termini per la proposizione di appello incidentale;
nella deprecata ipotesi di non concessione del chiesto termine per tutti i motivi di cui in narrativa ed in accoglimento del gravame: in via principale 1) accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del processo;
2) accertare e dichiarare la carenza di capacita di agire in capo all' e per l'effetto annullare Controparte_14 la sentenza impugnata;
3) accertare e dichiarare la non tenutezza di al chiesto CP_3 risarcimento del danno stante tutto quanto formulato in narrativa e tenuto conto della posizione del D'DE rispetto ai fatti causa ed alle altre condotte censurate;
4) accertare e dichiarare il difetto dello jus postulandi in capo al procuratore dell
[...]
e per l'effetto annullare la sentenza impugnata;
in via Controparte_14 subordinata 4) ridurre l'entità del risarcimento dei danni in favore dell Controparte_14
. Con vittoria di spese e compensi”.
[...]
costituitosi in giudizio e contestata l'ordinanza per le medesime Controparte_5 motivazioni espresse dall'appellante principale ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza nei seguenti termini: “Accettare e dichiarare l'estinzione del processo;
Accettare dichiarare la carenza di capacità di agire in capo all Controparte_14
e per l'effetto annullare l'ordinanza impugnata;
[...]
Accettare e dichiarare il difetto di rappresentanza del procuratore costituito dell' e per l'effetto annullare l'ordinanza Controparte_14 impugnata;
Nel merito
Dichiarare l'insussistenza del danno o in via subordinata ridurre l'entità del risarcimento dei danni in favore dell' e per l'effetto condannare Controparte_14
l' e/o Controparte_14 Controparte_13 alla rifusione delle spese e dei compensi di lite in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara distrattario”.
La costituitasi in giudizio, contestate l'ammissibilità e Controparte_1 fondatezza del gravame ai sensi rispettivamente degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ha domandato l'integrale rigetto dell'appello.
Segnatamente, quanto all'estinzione del giudizio ex art. 299 c.p.c., ha eccepito l'erroneità della deduzione avversaria stante la previsione di cui all'art. 1 comma 18 della legge n. 56/2014,
9 che, per la sola Provincia Di , ha stabilito la costituzione della CP_14 CP_14 [...]
“alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro CP_12 trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi”. Nella fattispecie, l'istituzione della è avvenuta in data 31 gennaio 2016, ma il Controparte_12
Presidente della è rimasto in carica fino al 27 settembre 2016, CP_1 CP_15 duecentoquarantesimo giorno successivo, sicché, al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuto il 13.07.2016, questi risultava pienamente legittimato al rilascio del mandato nei confronti del difensore ed a far valere in giudizio il diritto al risarcimento riconosciuto all'ente provinciale. Inoltre, in merito ai rapporti tra
[...]
e , ha richiamato la pronuncia resa dalla Suprema CP_12 Controparte_1
Corte a Sezioni Unite n. 21690/2019, secondo cui “l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso. Alla luce delle richiamate disposizioni legislative, deve ritenersi che il determinatosi trasferimento di funzioni (in capo alla Regione) non ha comportato l'estinzione dell'ente che ne era in precedenza attributario
(la Provincia), essendosi in presenza di un fenomeno successorio regolato dall'art. 111
c.p.c.”.
Quanto alla contestata sussistenza del danno, ha evidenziato che, per giurisprudenza costante, la condanna di cui all'art. 416 bis c.p.c. è suscettibile di ledere interessi giuridicamente tutelati, propri degli enti che della collettività danneggiata hanno la rappresentanza e che, nella fattispecie, l'accertamento contenuto nella sentenza penale, unitamente alla prova fornita dell'ampia diffusione delle notizie in ambito nazionale, consentono di ritenere dimostrato il pregiudizio subito.
, (nato in [...] 1 febbraio CP_6 CP_7 CP_16 CP_2
1961), pur ritualmente citati, non si sono costituiti e con le ordinanze del CP_8
07.01.2021 e del 28.07.2021 è stata dichiarata la loro contumacia.
Con ordinanza del 17.02.2022, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata limitatamente alle statuizioni di condanna nei confronti di Controparte_4
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 19.05.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente va disattesa l'istanza di “rimessione in termini ai fini della proposizione dell'appello incidentale” avanzata dal convenuto (contumace in primo grado), CP_3
10 risultando allo stesso ritualmente notificato il ricorso proposto dalla Controparte_1
in data 18.08.2016 presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, come d'altra parte
[...] ammesso con la comparsa di costituzione in appello. Dunque, correttamente il Tribunale ha accertato la mancata costituzione del resistente nel giudizio di primo grado e dichiarato la contumacia con ordinanza del 01.12.2016. Nessuna prova peraltro è stata fornita dalla parte in ordine al deposito dell'istanza diretta ad ottenere un rinvio della prima udienza finalizzata alla costituzione in giudizio (cfr. allegato n. 2 alla comparsa di costituzione in appello denominato
“istanza di rinvio”, privo di alcuna attestazione in ordine al deposito dell'atto nel giudizio in corso RG 1085/2016).
Ancora preliminarmente, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice
d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ. SU 16/02/2023 n. 4835, richiamando Cass.civ. n. 27199/2017 e Cass. civ.
SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure
(espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. civ.
SU 21/03/2019, n. 7940).
Nella fattispecie, l'oggetto dell'appello è costituito, per un verso, dalla legittimazione della a proporre e proseguire il giudizio R.G. 1085/2016 e, per altro Controparte_1 verso, dalla sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno all'immagine dell'ente, non essendo stata in questa sede riproposta dalla la domanda di risarcimento del CP_1 danno patrimoniale rigettata dal giudice di prime cure.
2.1 Privo di fondamento è il motivo di impugnazione concernente l'estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito dell'evento interruttivo verificatosi, ad avviso dell'appellante, ai sensi dell'art. 299 c.p.c.
L'art. 1 comma 16 della legge n. 56/2014 ha previsto che le città metropolitane subentrino alle province omonime, succedendo ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni, a partire dal 1° gennaio 2015; per la il Controparte_13
11 comma 18 del medesimo articolo ha specificamente stabilito termini differenti di costituzione, ossia “alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del . I termini di cui ai Parte_2 commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della citta' metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 e' sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e' sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali”.
eccependo l'estinzione della e la Parte_1 Controparte_1 sopravvenuta costituzione della , nel giudizio di primo grado, richiamando Controparte_12 la menzionata norma (che non individua una data ma subordina espressamente la costituzione del nuovo ente ad atti amministrativi relativi alla cessazione degli organi provinciali), ha indicato la data 1° gennaio 2017 e la circostanza non ha costituito oggetto di contestazione da parte dell'ente, sicché deve aversi riguardo a tale data al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata. La differente data indicata dal con l'atto di citazione in Pt_1 appello - 03.06.2016 coincidente con la “scadenza naturale degli organi provinciali (ma mai menzionata nel procedimento in primo grado) - rappresenta circostanza nuova da ritenersi inammissibile e parimenti inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. è il documento allegato a supporto della tesi difensiva proposta in fase di gravame, in quanto prodotto per la prima volta nella fase di impugnazione benché preesistente.
Dunque, tenuto conto del 01.01.2017 quale data di estinzione della e considerato che CP_1 il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dalla
[...]
il 13.07.2016, avendo l'evento interruttivo colpito la parte costituita, opera Controparte_1 non già l'art. 299 c.p.c., come eccepito dall'appellante, bensì l'art. 300 c.p.c.
Il procuratore della non ha dichiarato né notificato alle controparti la sua estinzione CP_1 nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., sicché correttamente il Tribunale ha rigettato l'istanza di interruzione del giudizio e la successiva eccezione di estinzione ai sensi dell'art. 12 299 c.p.c. avanzata dal ed il processo è proseguito tra le parti originarie anche nella Pt_1 presente fase di impugnazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia 15295/2014, dirimendo il conflitto insorto in materia e fissando un principio di carattere generale valido sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche (cfr. pagg. 14 e seguenti della motivazione della sentenza laddove è richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite 13 marzo 2013, n. 6070, in materia di cancellazione della società dal registro delle imprese) ha affermato che nell'ipotesi di cui all'art. 300 c.p.c., “se l'evento interruttivo non è dichiarato o notificato nei modi e termini ivi previsti, opera la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, sicché il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase
d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi […]” (cfr. ancora sul punto Cass. civ. 334/2017,
Cass. civ. 11072/2018, Cass. civ. 11193/2022).
Rappresentano corollari di tale principio ai fini che ci occupano: l'ammissibilità dell'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 comma 1 c.p.c., presso il procuratore, alla parte
“deceduta o divenuta incapace”, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento e la costituzione nella fase di impugnazione dell'originario procuratore al quale gli sia stata originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo.
Ancora in applicazione dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte con la pronuncia
15295/2014, la quale ha evidenziato la natura della dichiarazione del procuratore ex art. 300 comma 1 c.p.c. quale manifestazione di volontà “preordinata a conseguire il fine (e l'effetto) della tutela dell'interruzione”, che la dichiarazione con cui la , nella presente fase di CP_1 impugnazione, ha dichiarato la costituzione della , ha chiaramente finalità Controparte_12 difensiva rispetto all'impugnazione avversaria, non avendo mai il procuratore della Parte_3
[.. manifestato la volontà di avvalersi della interruzione del giudizio, ma eccepito piuttosto la regola dell'ultrattività del mandato, dell'operatività dell'art. 300 c.p.c. e della legittimazione della a costituirsi anche nella presente fase di giudizio. CP_1
Per le ragioni esposte, va rigettato il primo motivo di appello ed affermata la sussistenza del potere rappresentativo in capo al procuratore della munito di procura per tutti i gradi CP_1 di giudizio, nonché la correttezza della pronuncia gravata, intervenuta tra le originarie parti del processo.
2.2 E' invece fondata e merita accoglimento la censura concernente il danno non patrimoniale, sub specie di danno alla reputazione e all'immagine ritenuto sussistente dal Tribunale che ha condannato tutti i resistenti in solido al pagamento della somma pari ad euro 60.000,00.
In punto di diritto occorre premettere che “la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera "declaratoria iuris" e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta
l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale” (Cass. civ. n. 27723/2005; Cass. civ. n. 9295/2010).
E' pacifico che anche nei confronti della persona giuridica è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione e che fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, consistente nella diminuzione della considerazione nella quale si esprime l'immagine, “sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi dell'ente e, quindi, nell'agire di questo, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica di norma interagisca”(Cass. civ. n. 11446/2017 in materia di risarcimento del danno conseguente a reati
14 di corruzione commessi da dirigenti e amministratori di una società; Cass. civ. n. 8394/2015 concernente il risarcimento del danno conseguente a reati commessi da rappresentanti di un
Comune ed ancora Cass. civ. 18082/2013 che ha cassato la sentenza di merito per non aver chiarito in cosa sia consistito il danno all'immagine di una società conseguente ad operazioni aziendali compiute da altra società, danno nella fattispecie non immediatamente percepibile).
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della legittimità, il danno non patrimoniale, anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non
è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. civ. 21865/2013; in senso conforme Cass. civ. 7594/2018).
Esso va “individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (Cass. civ. 31537/2018).
Premesso che la presente impugnazione è circoscritta alla sussistenza del danno all'immagine dell'ente, la ha dedotto la lesione della propria reputazione anche in considerazione CP_1 del notevole risalto mediatico avuto dalle vicende relative al processo, allegando quale presupposto del chiesto risarcimento la sentenza irrevocabile di condanna del Tribunale di
Palmi e documentando la diffusione della notizia attraverso la produzione di cinque articoli on line di giornale (allegati nn.
4-8 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. : articolo del 24.07.2008 del quotidiano “La Repubblica”; articolo del 23.07.2008 del quotidiano “Il sole 24 ore”; articolo del 13.10.2008 del quotidiano “Il corriere della sera”; articolo del 10 aprile 2014 del quotidiano “Il Corriere della Calabria”; articolo del 10 aprile 2014 del quotidiano “Il dispaccio”).
Il Tribunale di Palmi con la sentenza n. 1245/2010, emessa a seguito del giudizio dibattimentale n. 626872006 RGNRDDA, ha accolto la domanda di risarcimento delle costituite parti civili (tra cui appunto la ), affermando che “i Controparte_1 predetti enti territoriali abbiano ricevuto un danno ad opera delle condotte da cui è processo,
e ciò sul presupposto che l'attività associativa posta in essere dagli imputati per cui è giudizio, e per i quali è stata ritenuta la penale responsabilità con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.(anche se riqualificato per alcuni nelle forme di concorso esterno), abbia
15 compromesso, innanzitutto, il diritto all'immagine dei suddetti enti, perché soggiogati dal peso della 'ndrangheta, nei termini che sono stati in precedenza illustrati. Tutto questo che si
è appena detto ha comportato, infatti, un danno per locale sviluppo economico e turistico, e ciò in ragione del clima di diffusa instabilità e di paura di cui è permeata l'area geografica della Piana di IO TA, nella quale i delitti sono stati commessi. Il tutto aggravato dall'amplificazione che i fatti delittuosi per cui si procede hanno ricevuto attraverso la loro diffusione con i mezzi di informazione giornalistica e radiotelevisiva, i quali - loro malgrado - hanno creato nella collettività un senso di giustificato timore[…]”.
Ora, come premesso, l'accertamento in parte qua non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, ma concerne l'astratta potenzialità lesiva della condotta di reato, occorrendo dunque verificare l'effettiva allegazione e dimostrazione del danno da parte dell'ente che assuma la sussistenza del pregiudizio.
Nella fattispecie, la non ha offerto dati concreti da cui desumere le specifiche e CP_1 concrete attività istituzionali ex ante coltivate e poi impedite o ridotte in virtù dell'illecito, nè la perdita di considerazione da parte dei consociati causata dall'illecito, essendosi limitata, anche nel presente grado di giudizio, a richiamare la sentenza penale appena menzionata, le singole condanne riportate dai resistenti, le pronunce della Suprema Corte in materia di danno all'immagine.
Emerge pacificamente dagli atti processuali che nessuno degli imputati faceva parte degli organi rappresentativi dell'ente né era legato da un rapporto di pubblico impiego o di altra natura con la . L'unico pubblico ufficiale, , commissario liquidatore CP_1 Controparte_4 della società cooperativa All Service, operante nell'area portuale di IO TA e coinvolta nella cessione del complesso aziendale attraverso manovre illecite, era stato nominato dall'allora Ministero delle Attività Produttive, mentre non risulta che la abbia avuto CP_1 alcun ruolo nella procedura di liquidazione della società, né che alcuna attività illecita sia stata svolta da o nei confronti di organi dell'amministrazione provinciale.
Degli articoli prodotti dalla Provincia solo quelli pubblicati su “Il Dispaccio” e “Il Corriere della Calabria” riguardano la fattispecie in esame, essendo gli ulteriori precedenti alla sentenza del Tribunale di Palmi e concernenti fatti e persone non coincidenti con quelli per cui è causa
(La Repubblica: “Gli incontri con dei boss della ndrangheta”; : “IO Per_1 CP_17
16 TA, 21 fermi per illeciti nel porto”; Corriere della Sera: 'Ndrangheta, blitz a IO
TA.In manette sindaco e vicesindaco”).
Sull'articolo del “Il Corriere della ” (“Cent'anni di storia: definitive le condanne ai CP_14 boss della Piana”) si legge: “Diventano definitive le condanne emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria contro i massimi vertici delle cosche della di IO TA, Pt_4 incastrati dall'inchiesta Cent'anni di Storia” che “ha portato alla luce gli intrecci fra
'ndrangheta, politica e colletti bianchi che per anni hanno inquinato la Piana, ma soprattutto il porto di IO TA, dove i clan si erano fatti strada grazie alla cooperativa All service mentre sul fronte meramente criminale si consumava la spaccatura dello storico sodalizio
, all'ombra degli AL di OP […]” . Analogo articolo “Processo CP_18
CP_1 Cent'anni di storia: Cassazione rende definitive le condanne sui clan e di CP_5
IO TA (RC)” è riportato su “ ”: “Diventano definitive le condanne del CP_19 procedimento “Cent'anni di Storia” celebrato contro presunti elementi di spicco delle cosche CP_1 e , da sempre egemoni nel territorio di IO TA.[…]Il territorio della CP_5
, peraltro, è, da sempre, contraddistinto da storiche alleanze che però negli ultimi Pt_4 anni(l'omicidio di del febbraio 2008 ne sarebbe la testimonianza) si sarebbero Per_2 spezzate […]”.
Gli articoli di giornale allegati riportano dunque la vicenda illecita, il procedimento penale che ne è scaturito, le condanne degli imputati confermate nei diversi gradi di giudizio, ma non anche considerazioni direttamente lesive dell'immagine e della reputazione della o CP_1 della collettività amministrata. Dagli stessi non emerge alcun coinvolgimento della Provincia, se non in quanto i luoghi di consumazione dei reati sono costituiti da comuni territorialmente compresi nella Provincia di , circostanza che di per sé non può evidentemente Controparte_1 costituire fonte di danno risarcibile.
Pertanto, ribadito che il danno all'immagine consiste nella lesione della reputazione dell'ente quale istituzione e che nella fattispecie la non ha indicato gli elementi costitutivi e le CP_1 circostanze di fatto da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in questione, l'ordinanza impugnata - nella parte in cui ritiene dimostrato il pregiudizio all'immagine e alla credibilità della come ente istituzionale, in conseguenza delle CP_1 condotte degli appellati dimostrato “anche per mancata contestazione delle circostanze che la notizia di reato ha avuto diffusione extra territoriale e che la stessa ha trasmesso
17 un'immagine negativa della nel contesto sociale in cui essa Controparte_1 opera” - non è condivisibile in quanto non conforme ai principi di diritto sopra enunciati.
Dunque, accogliendo sul punto l'appello principale, l'ordinanza impugnata va riformata con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla nei confronti di CP_1
Parte_1
La fondatezza del motivo di appello concernente la sussistenza del danno lamentato dalla ha carattere assorbente e rende ultronea la trattazione dell'ulteriore motivo di CP_1 appello concernente la quantificazione del danno secondo l'apporto causale fornito da ciascun condannato.
2.3 , , , tutti condannati in Controparte_4 CP_3 CP_11 Controparte_5 solido con al risarcimento dei danni in favore della , hanno Parte_1 CP_1 spiegato appello adesivo all'appello principale proposto da Parte_1
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. SU n. 8486 del 28/03/2024), “sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che
l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale” (cfr. nei medesimi termini Cass. civ. SU n. 24627 del 27/11/2007).
Dunque, valorizzando l'interesse all'impugnazione e la necessità di soddisfare l'esigenza della tutela dell' “assetto comune" dell'interesse delle parti e della conservazione dell'unitarietà del rapporto sostanziale già dedotto in giudizio in primo grado, la giurisprudenza di legittimità – cui questa Corte intende dare seguito – è pervenuta all'ammissione dell'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 comma 1 c.p.c.
18 Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, l'impugnazione incidentale adesiva spiegata ai sensi dell'art. 334 comma 1 c.p.c. dai coobbligati in solido
, , contro la Controparte_4 CP_3 CP_11 Controparte_5 [...]
– creditore comune per quanto statuito con l'ordinanza del giudice di prime Controparte_1 cure – è ammissibile.
Dunque, l'accoglimento dell'appello principale in punto di insussistenza dei presupposti del risarcimento del danno non patrimoniale determina l'assorbimento degli appelli incidentali adesivi, sicché la domanda risarcitoria spiegata dalla va rigettata Controparte_1 anche nei confronti di , , Controparte_4 CP_3 CP_11 Controparte_5 oltre che di Parte_1
2.4 In relazione alle ulteriori parti ( , costituito nel giudizio di primo grado e CP_6 contumace nella presente fase) , , (nato in [...] CP_7 CP_16 CP_2
1 febbraio 1961), (contumaci sia in primo che in secondo grado), occorre CP_8 richiamare la norma di cui all'art. 1306 comma 2 c.c., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, norma che, secondo la Suprema Corte, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza “sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma" (Cass. civ. n. 20559 del 30/09/2014; Cass. civ. SU n.
8486 del 28/03/2024; Cass. civ. 15/07/2025, n. 19444).
3. In ordine al regolamento delle spese processuali, il riconoscimento del danno da parte del giudice penale (seppur nei limiti sopra chiariti), il rigetto di uno dei due motivi di appello qui scrutinati, il contrasto giurisprudenziale che ha determinato più arresti delle Sezioni Unite sulle questioni processuali sopra esaminate, integrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la
[...]
e gli appellanti costituiti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. Controparte_1
19 Nulla occorre provvedere sulle spese processuali tra la e le parti Controparte_1 contumaci.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nei confronti di , (nato il Parte_1 Controparte_4 CP_3 CP_11
06.04.1963), ; Controparte_5
- compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Parte_1 [...]
, (nato il [...]), ; CP_4 CP_3 CP_11 Controparte_5
- nulla sulle spese tra la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e gli appellati contumaci.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 18 novembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa MA Bova dott. Natalino Sapone
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