CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 548/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 301/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Provinciale Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000779860000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000779860000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000779860000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000779860000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130003392914000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019009028000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150002910787000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150002910787000 IRAP 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.06.2023 dinanzi al Tribunale di Catanzaro – sez. lav. e prev. – Ricorrente_1 opponeva l'intimazione di pagamento n. 03020219000779860000 notificata in data 7.12.2021, nella parte in cui si riferiva al debito portato dalle cartelle esattoriali nn. 03020130003392914000,
030201300190090280000 e 03020150002910787000, eccependo l'omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione dei crediti oggetto di causa (TFR da sostituto d'imposta, ritenute alla fonte retribuzione pensione trasferta e mensilità aggiuntive), la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione ex art. 7 L.n. 212/2000 e per omessa indicazione dell'ufficio competente e dell'autorità giudiziaria di riferimento nonché per omessa indicazione del tasso di interessi applicato.
Per questi motivi
chiedeva, in via preliminare, che fosse disposta la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, nel merito, che fosse dichiarato ed accertato che le somme riportate nelle cartelle di pagamento non erano dovute con conseguente annullamento dell'intimazione oggetto di causa. L'opposizione era iscritta al
Tribunale di Catanzaro al n. di RG 1465/2023 con prima udienza di discussione fissata al 21/11/2024; si costituiva in giudizio l'Inps, ritualmente e tempestivamente dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro veniva definito alla prima udienza di discussione del 21 novembre
2024 con sentenza con la quale il GDL adito, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della CGT venendo in rilievo crediti portati in intimazione di pagamento afferenti pretese tributarie e non contributive.
Con l'odierno ricorso in riassunzione notificato il 06/02/2025, il contribuente riassumeva il giudizio definito dal Tribunale di Catanzaro reiterando le difese e le domande rassegnate nel giudizio riassunto.
Si costituiva l'Inps che, preliminarmente, rilevava come i crediti portati nell'intimazione di pagamento opposta e nelle cartelle di pagamento presupposte afferissero al recupero di crediti di natura tributaria imposti da
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro e non già a crediti contributivi con ente impositore
Inps.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato poiché esperito nei confronti di ente sfornito di legittimazione passiva.
Per come già rilevato innanzi al GO, dall'esame dell'intimazione allegata dal ricorrente, emerge che le cartelle esattoriali nn. 03020130003392914000, 030201300190090280000 e 03020150002910787000 riguardano il recupero di crediti di natura tributaria imposti da Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catanzaro.
Pertanto, con riguardo alle somme richieste con le cartelle su indicate, l'Ente creditore non è affatto l'INPS ma Agenzia delle Entrate per come, peraltro, chiaramente indicato nell'intimazione opposta. Non si tratta, infatti, di contributi previdenziali dovuti all'INPS, per come erroneamente affermato da parte ricorrente, ma di somme richieste da Agenzia delle Entrate a titolo di imposta, per varie causali di tributo.
Anche per le voci riguardanti TFR da sostituto di imposta e ritenute alla fonte retribuzione, trasferta e mensilità aggiuntive vi è la totale estraneità dell'INPS, vertendosi, anche in questo caso, di somme dovute a titolo di tributi, eventualmente in qualità di sostituto d'imposta.
Non può ritenersi ammissibile l'autorizzazione, pure richiesta dal ricorrente, di ottenere la chiamata in causa dell'Agenzia, giacché infatti il processo è iniziato sin dall'inizio nei confronti di un soggetto totalmente sfornito di legittimazione e titolarità del rapporto controverso. La chiamata in causa infatti non potrebbe sanare l'errata individuazione del resistente, non ravvisandosi sul punto alcun litisconsorzio, nemmeno processuale, capace di far proseguire il processo anche nei confronti dell'INPS convenuto.
Le spese si compensano in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 301/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Provinciale Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000779860000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000779860000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000779860000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000779860000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130003392914000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019009028000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150002910787000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150002910787000 IRAP 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.06.2023 dinanzi al Tribunale di Catanzaro – sez. lav. e prev. – Ricorrente_1 opponeva l'intimazione di pagamento n. 03020219000779860000 notificata in data 7.12.2021, nella parte in cui si riferiva al debito portato dalle cartelle esattoriali nn. 03020130003392914000,
030201300190090280000 e 03020150002910787000, eccependo l'omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione dei crediti oggetto di causa (TFR da sostituto d'imposta, ritenute alla fonte retribuzione pensione trasferta e mensilità aggiuntive), la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione ex art. 7 L.n. 212/2000 e per omessa indicazione dell'ufficio competente e dell'autorità giudiziaria di riferimento nonché per omessa indicazione del tasso di interessi applicato.
Per questi motivi
chiedeva, in via preliminare, che fosse disposta la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, nel merito, che fosse dichiarato ed accertato che le somme riportate nelle cartelle di pagamento non erano dovute con conseguente annullamento dell'intimazione oggetto di causa. L'opposizione era iscritta al
Tribunale di Catanzaro al n. di RG 1465/2023 con prima udienza di discussione fissata al 21/11/2024; si costituiva in giudizio l'Inps, ritualmente e tempestivamente dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro veniva definito alla prima udienza di discussione del 21 novembre
2024 con sentenza con la quale il GDL adito, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della CGT venendo in rilievo crediti portati in intimazione di pagamento afferenti pretese tributarie e non contributive.
Con l'odierno ricorso in riassunzione notificato il 06/02/2025, il contribuente riassumeva il giudizio definito dal Tribunale di Catanzaro reiterando le difese e le domande rassegnate nel giudizio riassunto.
Si costituiva l'Inps che, preliminarmente, rilevava come i crediti portati nell'intimazione di pagamento opposta e nelle cartelle di pagamento presupposte afferissero al recupero di crediti di natura tributaria imposti da
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro e non già a crediti contributivi con ente impositore
Inps.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato poiché esperito nei confronti di ente sfornito di legittimazione passiva.
Per come già rilevato innanzi al GO, dall'esame dell'intimazione allegata dal ricorrente, emerge che le cartelle esattoriali nn. 03020130003392914000, 030201300190090280000 e 03020150002910787000 riguardano il recupero di crediti di natura tributaria imposti da Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catanzaro.
Pertanto, con riguardo alle somme richieste con le cartelle su indicate, l'Ente creditore non è affatto l'INPS ma Agenzia delle Entrate per come, peraltro, chiaramente indicato nell'intimazione opposta. Non si tratta, infatti, di contributi previdenziali dovuti all'INPS, per come erroneamente affermato da parte ricorrente, ma di somme richieste da Agenzia delle Entrate a titolo di imposta, per varie causali di tributo.
Anche per le voci riguardanti TFR da sostituto di imposta e ritenute alla fonte retribuzione, trasferta e mensilità aggiuntive vi è la totale estraneità dell'INPS, vertendosi, anche in questo caso, di somme dovute a titolo di tributi, eventualmente in qualità di sostituto d'imposta.
Non può ritenersi ammissibile l'autorizzazione, pure richiesta dal ricorrente, di ottenere la chiamata in causa dell'Agenzia, giacché infatti il processo è iniziato sin dall'inizio nei confronti di un soggetto totalmente sfornito di legittimazione e titolarità del rapporto controverso. La chiamata in causa infatti non potrebbe sanare l'errata individuazione del resistente, non ravvisandosi sul punto alcun litisconsorzio, nemmeno processuale, capace di far proseguire il processo anche nei confronti dell'INPS convenuto.
Le spese si compensano in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.