Articolo 1 della Legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1
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16 aprile 1958
Art. 1. Articolo unico.

Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadra' il 31 dicembre 1963.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Entrata in vigore il 16 aprile 1958