Art. 4.
Le denominazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono essere sempre indicate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione del prodotto, nonche' su tutti i recipienti che contengono i prodotti di cui agli articoli medesimi.
Le denominazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono essere sempre indicate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione del prodotto, nonche' su tutti i recipienti che contengono i prodotti di cui agli articoli medesimi.