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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/11/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa RO US Giudice dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1107/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. RIGATUSO GIOVANNI per mandato in atti;
E
DI FA IN, nato a [...], in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MARINARO ANTONIELLA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio trasformato - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: come da verbale dell'udienza del 30 settembre
2025.
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1107/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 30/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di tre anni a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 30.7.2018 (decreto n. 15050/2018, in atti);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo di cui al verbale di udienza del 30/09/2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in CEFALU', in data 31/01/1981, da
, nata a [...] in data [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] in data [...], trascritto Parte_2
- 2 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n. 1107/2025
nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie A, dell'anno 1981, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 05/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
RO US
- 3 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa RO US Giudice dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1107/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. RIGATUSO GIOVANNI per mandato in atti;
E
DI FA IN, nato a [...], in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MARINARO ANTONIELLA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio trasformato - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: come da verbale dell'udienza del 30 settembre
2025.
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1107/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 30/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di tre anni a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 30.7.2018 (decreto n. 15050/2018, in atti);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo di cui al verbale di udienza del 30/09/2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in CEFALU', in data 31/01/1981, da
, nata a [...] in data [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] in data [...], trascritto Parte_2
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n. 1107/2025
nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie A, dell'anno 1981, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 05/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
RO US
- 3 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile