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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5123 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. CO OS, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 2436/13 R.G., avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del credito, vertente
TRA
, C.F. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rapp.ti e difesi dall'Avv. Massimiliano C.F._2
Forestieri ed elettivamente domiciliati in Salerno, Lungomare Trieste n.12,
presso lo Studio dell'Avv. Massimo Torre, giusta procura in calce alla citazione;
ATTORI
E
C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. Carmine Francia presso il cui Studio è elettivamente dom.to in
Capaccio (SA) alla Via Salvo D'Acquisto n.7, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTO
1 E
, C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Liquidatore p.t., con sede in Altopascio (LU), Via Roma 30/A;
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.09.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, i procuratori delle parti costituite concludevano come da note in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 670 c.p.c., premetteva che, con Parte_1
atto dell'11.01.2011, si era impegnato a versare ad a CP_1
mezzo di n.8 effetti cambiari da € 23.750,00 ciascuno, la complessiva somma di € 190.000,00, per le causali nello stesso specificate, ossia €
65.000,00 per l'IVA versata dalla società di cui Controparte_2
l' si era fatto carico anche per la quota spettante al socio CP_1 [...]
, € 50.000,00 per il versamento del capitale sociale della Pt_1 [...]
di cui l' si era fatto carico anche per la quota Controparte_2 CP_1
spettante ad esso ricorrente, € 20.000,00 a titolo di anticipazione quota spettante al socio per stesura rete idrica fabbricati in via Romana, nonché
€ 40.000,00 per anticipazioni effettuate dall' in capo alla società CP_1
ed € 15.000,00 conteggiati a titolo di interessi. Parte_3
1.1. Riferiva che i detti effetti cambiari erano stati sottoscritti per garanzia anche da , coniuge del e che le prime due Parte_2 Parte_1
scadenze cambiarie, fissate al 30/09/11 e al 31/12/11, erano state integralmente onorate dal con l'esborso della somma di € Parte_1
47.500,00.
2 1.2. Deduceva che dalla lettura dei bilanci relativi agli anni 2008, 2009 e
2010 della si evinceva l'insussistenza della presunta Controparte_2
debitoria di euro 135.000,00 a carico del e che, in relazione Parte_1
all'asserita debitoria relativa alla società con scrittura Parte_3
privata del 04/02/05, intercorrente tra esso ricorrente e Parte_1
C
, quest'ultimo, a seguito della restituzione di € 90.380,00, CP_1
dichiarava di non avere null'altro a pretendere dal socio Parte_4
atteso che anzi quest'ultimo restava creditore della somma di € 19.120,00.
1.3. Insistevano, pertanto, per il sequestro giudiziario dei titoli cambiari e della correlata documentazione, con nomina del custode.
2. Si costituiva contestando la fondatezza del ricorso ed CP_1
insistendo per il suo rigetto.
3. Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la
[...]
restando contumace. Controparte_2
4. Con ordinanza del 30-31 gennaio 2013, il Tribunale accoglieva il ricorso e ordinava tra l'altro il sequestro giudiziario dei vaglia cambiari,
assegnando termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito.
5. Con citazione tempestivamente notificata, e Parte_1
introducevano il giudizio di merito. Parte_2
5.1. Ribadivano che la scrittura privata contestata era stata predeterminata nel suo contenuto dal convenuto e che la stessa doveva ritenersi CP_1
nulla per difetto di causa atteso che non esisteva alcun debito che potesse formare oggetto di riconoscimento, con conseguente vizio anche dell'accessoria prestazione di garanzia effettuata dalla sig.ra . Pt_2
3 5.2. Chiedevano, tra l'altro, di accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata intitolata “Riconoscimento di debito ed emissione di
cambiali”, stipulata in Capaccio, datata 11.1.2011 e sottoscritta dai sigg.
e , con integrazione del 4.6.2011 Parte_1 Parte_2
sottoscritta dal sig. , con nullità dei titoli di credito, meglio CP_1
individuati in atti, con vittoria di spese di lite.
6. Si costituiva contestando le avverse deduzioni per CP_1
infondatezza.
6.1. Concludeva chiedendo, tra l'altro, dichiararsi inammissibile ovvero accertata come effettivamente dovuta al sig. la somma di CP_1
€ 190.000,00 e valida ed efficace la scrittura stipulata dalle parti in data
11.01.2011, con ordine al custode di restituire al convenuto i titoli cambiari e la restante documentazione acquisita in seguito all'ordinanza di sequestro emessa dal Tribunale all'esito della fase sommaria, con vittoria di spese di lite.
7. Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la
[...]
, restando contumace. Controparte_2
8. Assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, con ordinanza del
22.05.2024 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dal convenuto espletata l'istruttoria mediante audizione dei testi ed CP_1
acquisizione di documentazione, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.25, fissata con modalità di trattazione scritta,
la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art.
1. Le domanda proposta da e , Parte_1 Parte_2
relativa alla voce “anticipazioni” per la società per la somma Parte_3
di euro 40.000,00, è fondata e va accolta.
2. Nell'art. 1 dell'atto denominato “Riconoscimento di debito ed emissioni
di cambiali” sottoscritto dalle parti in data 11.01.2011 è dato leggere:
dichiara di riconoscersi debitore nei confronti di Parte_1
della somma di euro 190.000,00 e si obbliga a pagarla al CP_1
medesimo entro il trentuno dicembre duemilatredici”.
Sul punto la dichiarazione è indubbiamente qualificabile come riconoscimento di debito atteso il chiaro tenore delle espressioni adoperate.
3. Orbene, è noto che sia la promessa di pagamento che la ricognizione di debito non hanno effetti sostanziali, ma operano esclusivamente sul piano processuale, dispensando il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale (C. 11332/2009; C. 11426/2002).
Si verifica cioè un'inversione dell'onere della prova atteso che non è più il creditore a dover provare il rapporto fondamentale, ma è piuttosto chi ha effettuato la promessa o la ricognizione a dover eventualmente dimostrare,
con qualsiasi mezzo a disposizione, che in realtà il debito non sussiste: c.d.
astrazione processuale.
È poi principio costante quello secondo cui non vi è deroga ai principi generali di nullità ed inefficacia delle attribuzioni patrimoniali prive di causa (C. 280/1997; C. 3173/1993): in conseguenza di ciò il riconoscimento del debito non spiega i suoi effetti se chi lo ha compiuto
5 prova l'insussistenza del rapporto fondamentale (C. 11332/2009; C.
1561/1997), o la sua invalidità (C. 13776/2014; C. 13506/2014).
Peraltro, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore, spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito. Il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988, che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può quindi intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza (C. 17713/2016).
4. Applicando tali principi al caso di specie, con riferimento alla presunta debitoria relativa alle anticipazioni che sarebbero state effettuate dal convenuto per la società nel testo dell'atto oggetto di giudizio Parte_3
è dato leggere:
“
4. Anticipazioni effettuate dall' in capo alla società CP_1 Parte_3
per euro 40.000”.
4.1. Orbene, l'istruttoria espletata nel presente giudizio di merito non ha fatto emergere elementi di novità rispetto a quanto già statuito in sede sommaria.
4.2. Dirimente, al fine di escludere il debito sotteso alla dichiarazione di riconoscimento, è il tenore della scrittura privata datata 4.02.2005, con cui l' , a fronte dell'avvenuta restituzione in suo favore della somma CP_1
di euro 105.380,00, in relazione a quanto stabilito nella precedente
6 scrittura privata del 6 febbraio 2004, dichiarava di non avere nulla da pretendere ulteriormente nei confronti degli odierni attori e che anzi erano questi ultimi a vantare un controcredito di euro 19.120,00 avendo rinunciato alla loro quota sugli immobili rientranti nel patrimonio societario (cft. allegati n. 14 e 15 alla citazione).
4.3. La tesi sostenuta dal convenuto, secondo cui la scrittura privata del
4.02.2005 non avrebbe avuto esecuzione in quanto gli appartamenti sarebbero rimasti invenduti, non convince.
Essa è contrastante con il tenore della pattuizione (secondo l'ipotesi del convenuto inadempiuta): l'accordo, difatti, nulla prevedeva in ordine alla effettiva vendita degli immobili da assumere quale condizione del buon esito dell'estinzione transattiva, pattuendo gli stipulanti la mera attribuzione degli appartamenti nel frattempo già costruiti (circostanza pacifica) sul terreno acquistato con il finanziamento.
Il socio rinunciava alla propria quota parte sugli appartamenti Parte_1
in oggetto, pari ad euro 124.500, così estinguendo il debito verso l' di euro 105.380,00 e restando anzi creditore dello stesso per CP_1
euro 19.120,00.
I contraenti – dopo aver premesso che “Gli appartamenti sopra descritti
sono stati valutati ed accettati dalle parti in euro 414.000…” hanno infatti ratificato quanto segue: “Il socio rinuncia alla Parte_5
propria quota parte ricadente sugli appartamenti sopra esposti che è pari
ad euro 124.500 con tale rinuncia si intende restituita al socio Per_1
la somma di euro 90.380 per quanto stabilito nella scrittura privata
[...]
del 6 febbraio 2004 oltre ad euro 15.000 di spese extra (cantiere Corte
7 Marchetti) ed a totale tacitazione di ogni dovuto ritenendosi soddisfatto
dichiara di non aver null'altro pretendere o da esigere per il presente e
per il futuro dal socio . Il socio ad Parte_4 Parte_4
integrazione della cessione di cui al punto precedente resta creditore di
euro 19.120…”.
4.4. Non da ultimo, come già evidenziato dal Tribunale all'esito del ricorso per sequestro giudiziario, non vi è coincidenza tra il credito asseritamente vantato dall' per euro 44.000,00 e quello di euro 40.000,00 CP_1
riportato nella scrittura privata dell'11.01.2011.
Non può sostenersi che la modifica al ribasso della somma in ipotesi dovuta dagli attori sia stata frutto dell'esclusiva volontà dello stesso
[...]
atteso che l'atto di riconoscimento di debito è inserito in una più Pt_1
ampia pattuizione, che ha visto la piena adesione dell'odierno convenuto,
il quale nulla ebbe ad eccepire, sul punto, al momento della sottoscrizione.
5. Alla luce dell'evidenza probatoria raccolta, complessivamente valutata,
può ritenersi provato che il rapporto fondamentale – sotteso alla ricognizione di debito – si è estinto con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante dell'atto.
La ricognizione di debito non può, del resto, prescindere dal rapporto sottostante, non costituendo autonoma fonte di obbligazione.
Può solo aggiungersi che l' non ha allegato un diverso rapporto CP_1
sottostante che giustifichi il proprio credito.
6. Segue la declaratoria di inefficacia della scrittura in esame,
limitatamente alla vicenda il processo dovrà proseguire sulle Parte_3
ulteriori domande proposte dagli attori, come da separata ordinanza,
8 riservandosi alla pronuncia definitiva ogni statuizione sul sequestro e sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
CO OS, non definitivamente pronunziando sul giudizio r.g. n.
2436/2013, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'inefficacia della scrittura privata dell'11.01.2011 denominata “Riconoscimento di debito ed
emissione di cambiali” nella parte in cui si Parte_1
riconosce debitore di per “anticipazioni effettuate CP_1
dall'Imbriaco in capo alla società per euro 40.000” Parte_3
stante l'avvenuta estinzione di tale debito;
2) accerta e dichiara il conseguente venir meno della garanzia personale di pagamento, applicata su cambiali, rilasciata da
[...]
con riferimento alla predetta somma di euro 40.000,00; Parte_2
3) dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
4) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Salerno il 15.12.2025
Il giudice
CO OS
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
190 c.p.c.
***
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. CO OS, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 2436/13 R.G., avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del credito, vertente
TRA
, C.F. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rapp.ti e difesi dall'Avv. Massimiliano C.F._2
Forestieri ed elettivamente domiciliati in Salerno, Lungomare Trieste n.12,
presso lo Studio dell'Avv. Massimo Torre, giusta procura in calce alla citazione;
ATTORI
E
C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. Carmine Francia presso il cui Studio è elettivamente dom.to in
Capaccio (SA) alla Via Salvo D'Acquisto n.7, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTO
1 E
, C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Liquidatore p.t., con sede in Altopascio (LU), Via Roma 30/A;
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.09.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, i procuratori delle parti costituite concludevano come da note in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 670 c.p.c., premetteva che, con Parte_1
atto dell'11.01.2011, si era impegnato a versare ad a CP_1
mezzo di n.8 effetti cambiari da € 23.750,00 ciascuno, la complessiva somma di € 190.000,00, per le causali nello stesso specificate, ossia €
65.000,00 per l'IVA versata dalla società di cui Controparte_2
l' si era fatto carico anche per la quota spettante al socio CP_1 [...]
, € 50.000,00 per il versamento del capitale sociale della Pt_1 [...]
di cui l' si era fatto carico anche per la quota Controparte_2 CP_1
spettante ad esso ricorrente, € 20.000,00 a titolo di anticipazione quota spettante al socio per stesura rete idrica fabbricati in via Romana, nonché
€ 40.000,00 per anticipazioni effettuate dall' in capo alla società CP_1
ed € 15.000,00 conteggiati a titolo di interessi. Parte_3
1.1. Riferiva che i detti effetti cambiari erano stati sottoscritti per garanzia anche da , coniuge del e che le prime due Parte_2 Parte_1
scadenze cambiarie, fissate al 30/09/11 e al 31/12/11, erano state integralmente onorate dal con l'esborso della somma di € Parte_1
47.500,00.
2 1.2. Deduceva che dalla lettura dei bilanci relativi agli anni 2008, 2009 e
2010 della si evinceva l'insussistenza della presunta Controparte_2
debitoria di euro 135.000,00 a carico del e che, in relazione Parte_1
all'asserita debitoria relativa alla società con scrittura Parte_3
privata del 04/02/05, intercorrente tra esso ricorrente e Parte_1
C
, quest'ultimo, a seguito della restituzione di € 90.380,00, CP_1
dichiarava di non avere null'altro a pretendere dal socio Parte_4
atteso che anzi quest'ultimo restava creditore della somma di € 19.120,00.
1.3. Insistevano, pertanto, per il sequestro giudiziario dei titoli cambiari e della correlata documentazione, con nomina del custode.
2. Si costituiva contestando la fondatezza del ricorso ed CP_1
insistendo per il suo rigetto.
3. Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la
[...]
restando contumace. Controparte_2
4. Con ordinanza del 30-31 gennaio 2013, il Tribunale accoglieva il ricorso e ordinava tra l'altro il sequestro giudiziario dei vaglia cambiari,
assegnando termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito.
5. Con citazione tempestivamente notificata, e Parte_1
introducevano il giudizio di merito. Parte_2
5.1. Ribadivano che la scrittura privata contestata era stata predeterminata nel suo contenuto dal convenuto e che la stessa doveva ritenersi CP_1
nulla per difetto di causa atteso che non esisteva alcun debito che potesse formare oggetto di riconoscimento, con conseguente vizio anche dell'accessoria prestazione di garanzia effettuata dalla sig.ra . Pt_2
3 5.2. Chiedevano, tra l'altro, di accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata intitolata “Riconoscimento di debito ed emissione di
cambiali”, stipulata in Capaccio, datata 11.1.2011 e sottoscritta dai sigg.
e , con integrazione del 4.6.2011 Parte_1 Parte_2
sottoscritta dal sig. , con nullità dei titoli di credito, meglio CP_1
individuati in atti, con vittoria di spese di lite.
6. Si costituiva contestando le avverse deduzioni per CP_1
infondatezza.
6.1. Concludeva chiedendo, tra l'altro, dichiararsi inammissibile ovvero accertata come effettivamente dovuta al sig. la somma di CP_1
€ 190.000,00 e valida ed efficace la scrittura stipulata dalle parti in data
11.01.2011, con ordine al custode di restituire al convenuto i titoli cambiari e la restante documentazione acquisita in seguito all'ordinanza di sequestro emessa dal Tribunale all'esito della fase sommaria, con vittoria di spese di lite.
7. Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la
[...]
, restando contumace. Controparte_2
8. Assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, con ordinanza del
22.05.2024 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dal convenuto espletata l'istruttoria mediante audizione dei testi ed CP_1
acquisizione di documentazione, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.25, fissata con modalità di trattazione scritta,
la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art.
1. Le domanda proposta da e , Parte_1 Parte_2
relativa alla voce “anticipazioni” per la società per la somma Parte_3
di euro 40.000,00, è fondata e va accolta.
2. Nell'art. 1 dell'atto denominato “Riconoscimento di debito ed emissioni
di cambiali” sottoscritto dalle parti in data 11.01.2011 è dato leggere:
dichiara di riconoscersi debitore nei confronti di Parte_1
della somma di euro 190.000,00 e si obbliga a pagarla al CP_1
medesimo entro il trentuno dicembre duemilatredici”.
Sul punto la dichiarazione è indubbiamente qualificabile come riconoscimento di debito atteso il chiaro tenore delle espressioni adoperate.
3. Orbene, è noto che sia la promessa di pagamento che la ricognizione di debito non hanno effetti sostanziali, ma operano esclusivamente sul piano processuale, dispensando il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale (C. 11332/2009; C. 11426/2002).
Si verifica cioè un'inversione dell'onere della prova atteso che non è più il creditore a dover provare il rapporto fondamentale, ma è piuttosto chi ha effettuato la promessa o la ricognizione a dover eventualmente dimostrare,
con qualsiasi mezzo a disposizione, che in realtà il debito non sussiste: c.d.
astrazione processuale.
È poi principio costante quello secondo cui non vi è deroga ai principi generali di nullità ed inefficacia delle attribuzioni patrimoniali prive di causa (C. 280/1997; C. 3173/1993): in conseguenza di ciò il riconoscimento del debito non spiega i suoi effetti se chi lo ha compiuto
5 prova l'insussistenza del rapporto fondamentale (C. 11332/2009; C.
1561/1997), o la sua invalidità (C. 13776/2014; C. 13506/2014).
Peraltro, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore, spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito. Il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988, che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può quindi intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza (C. 17713/2016).
4. Applicando tali principi al caso di specie, con riferimento alla presunta debitoria relativa alle anticipazioni che sarebbero state effettuate dal convenuto per la società nel testo dell'atto oggetto di giudizio Parte_3
è dato leggere:
“
4. Anticipazioni effettuate dall' in capo alla società CP_1 Parte_3
per euro 40.000”.
4.1. Orbene, l'istruttoria espletata nel presente giudizio di merito non ha fatto emergere elementi di novità rispetto a quanto già statuito in sede sommaria.
4.2. Dirimente, al fine di escludere il debito sotteso alla dichiarazione di riconoscimento, è il tenore della scrittura privata datata 4.02.2005, con cui l' , a fronte dell'avvenuta restituzione in suo favore della somma CP_1
di euro 105.380,00, in relazione a quanto stabilito nella precedente
6 scrittura privata del 6 febbraio 2004, dichiarava di non avere nulla da pretendere ulteriormente nei confronti degli odierni attori e che anzi erano questi ultimi a vantare un controcredito di euro 19.120,00 avendo rinunciato alla loro quota sugli immobili rientranti nel patrimonio societario (cft. allegati n. 14 e 15 alla citazione).
4.3. La tesi sostenuta dal convenuto, secondo cui la scrittura privata del
4.02.2005 non avrebbe avuto esecuzione in quanto gli appartamenti sarebbero rimasti invenduti, non convince.
Essa è contrastante con il tenore della pattuizione (secondo l'ipotesi del convenuto inadempiuta): l'accordo, difatti, nulla prevedeva in ordine alla effettiva vendita degli immobili da assumere quale condizione del buon esito dell'estinzione transattiva, pattuendo gli stipulanti la mera attribuzione degli appartamenti nel frattempo già costruiti (circostanza pacifica) sul terreno acquistato con il finanziamento.
Il socio rinunciava alla propria quota parte sugli appartamenti Parte_1
in oggetto, pari ad euro 124.500, così estinguendo il debito verso l' di euro 105.380,00 e restando anzi creditore dello stesso per CP_1
euro 19.120,00.
I contraenti – dopo aver premesso che “Gli appartamenti sopra descritti
sono stati valutati ed accettati dalle parti in euro 414.000…” hanno infatti ratificato quanto segue: “Il socio rinuncia alla Parte_5
propria quota parte ricadente sugli appartamenti sopra esposti che è pari
ad euro 124.500 con tale rinuncia si intende restituita al socio Per_1
la somma di euro 90.380 per quanto stabilito nella scrittura privata
[...]
del 6 febbraio 2004 oltre ad euro 15.000 di spese extra (cantiere Corte
7 Marchetti) ed a totale tacitazione di ogni dovuto ritenendosi soddisfatto
dichiara di non aver null'altro pretendere o da esigere per il presente e
per il futuro dal socio . Il socio ad Parte_4 Parte_4
integrazione della cessione di cui al punto precedente resta creditore di
euro 19.120…”.
4.4. Non da ultimo, come già evidenziato dal Tribunale all'esito del ricorso per sequestro giudiziario, non vi è coincidenza tra il credito asseritamente vantato dall' per euro 44.000,00 e quello di euro 40.000,00 CP_1
riportato nella scrittura privata dell'11.01.2011.
Non può sostenersi che la modifica al ribasso della somma in ipotesi dovuta dagli attori sia stata frutto dell'esclusiva volontà dello stesso
[...]
atteso che l'atto di riconoscimento di debito è inserito in una più Pt_1
ampia pattuizione, che ha visto la piena adesione dell'odierno convenuto,
il quale nulla ebbe ad eccepire, sul punto, al momento della sottoscrizione.
5. Alla luce dell'evidenza probatoria raccolta, complessivamente valutata,
può ritenersi provato che il rapporto fondamentale – sotteso alla ricognizione di debito – si è estinto con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante dell'atto.
La ricognizione di debito non può, del resto, prescindere dal rapporto sottostante, non costituendo autonoma fonte di obbligazione.
Può solo aggiungersi che l' non ha allegato un diverso rapporto CP_1
sottostante che giustifichi il proprio credito.
6. Segue la declaratoria di inefficacia della scrittura in esame,
limitatamente alla vicenda il processo dovrà proseguire sulle Parte_3
ulteriori domande proposte dagli attori, come da separata ordinanza,
8 riservandosi alla pronuncia definitiva ogni statuizione sul sequestro e sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
CO OS, non definitivamente pronunziando sul giudizio r.g. n.
2436/2013, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'inefficacia della scrittura privata dell'11.01.2011 denominata “Riconoscimento di debito ed
emissione di cambiali” nella parte in cui si Parte_1
riconosce debitore di per “anticipazioni effettuate CP_1
dall'Imbriaco in capo alla società per euro 40.000” Parte_3
stante l'avvenuta estinzione di tale debito;
2) accerta e dichiara il conseguente venir meno della garanzia personale di pagamento, applicata su cambiali, rilasciata da
[...]
con riferimento alla predetta somma di euro 40.000,00; Parte_2
3) dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
4) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Salerno il 15.12.2025
Il giudice
CO OS
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190 c.p.c.
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