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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 556/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 556/2025 R.G.A.C.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fassino in virtù di procura in atti;
Parte_1
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Fassino;
Controparte_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.25 , premesso di aver Parte_1 contratto in data 11.6.97 matrimonio concordatario con , che dall'unione Controparte_1
erano nati due figli e che con provvedimento del 14 agosto 2019 era stata omologata la separazione tra i coniugi, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Costituitasi in giudizio, la resistente si associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All' udienza del 9 luglio 2025 la causa veniva riservata in decisione.
Con atto del 24 luglio 2025 il PM esprimeva parere favorevole. pagina 1 di 2 La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di omologa del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione terminato con provvedimento del 14 agosto 2019 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 11.6.1997 in Benevento
(Registro atti di matrimonio del Comune di Benevento, Anno 1997, Parte II, Sereie A, N. 85) tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] in data [...] Parte_1 Controparte_1
alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 26.2.25;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n.
898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 26 settembre 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 556/2025 R.G.A.C.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fassino in virtù di procura in atti;
Parte_1
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Fassino;
Controparte_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.25 , premesso di aver Parte_1 contratto in data 11.6.97 matrimonio concordatario con , che dall'unione Controparte_1
erano nati due figli e che con provvedimento del 14 agosto 2019 era stata omologata la separazione tra i coniugi, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Costituitasi in giudizio, la resistente si associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All' udienza del 9 luglio 2025 la causa veniva riservata in decisione.
Con atto del 24 luglio 2025 il PM esprimeva parere favorevole. pagina 1 di 2 La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di omologa del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione terminato con provvedimento del 14 agosto 2019 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 11.6.1997 in Benevento
(Registro atti di matrimonio del Comune di Benevento, Anno 1997, Parte II, Sereie A, N. 85) tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] in data [...] Parte_1 Controparte_1
alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 26.2.25;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n.
898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 26 settembre 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
pagina 2 di 2