Sentenza 14 dicembre 1994
Massime • 2
Il rinvio, contenuto nell'art. 315, comma terzo, cod. proc. pen. in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, all'applicazione delle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, non è limitato - ancorché la rubrica dell'articolo si riferisca al procedimento - alle sole norme procedimentali, ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario, con l'unico limite della compatibilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la piena compatibilità della norma di cui all'art. 644 cod. proc. pen. - che disciplina la riparazione dell'errore giudiziario in caso di morte del condannato - con la riparazione per l'ingiusta detenzione, sul rilievo che gli effetti pregiudizievoli dell'ingiusta detenzione, così come quelli dell'errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell'ambito familiare, legittimando, nel caso di morte della persona che ha subito l'ingiusto provvedimento, la pretesa riparatoria dei congiunti).
Il rinvio, contenuto nell'art. 315, comma terzo, cod. proc. pen. in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, all'applicazione delle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, non è limitato - ancorché la rubrica dell'articolo si riferisca al procedimento - alle sole norme procedimentali, ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario, con l'unico limite della compatibilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la piena compatibilità della norma di cui all'art. 644 cod. proc. pen. - che disciplina la riparazione dell'errore giudiziario in caso di morte del condannato - con la riparazione per l'ingiusta detenzione, sul rilievo che gli effetti pregiudizievoli dell'ingiusta detenzione, così come quelli dell'errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell'ambito familiare, legittimando, nel caso di morte della persona che ha subito l'ingiusto provvedimento, la pretesa riparatoria dei congiunti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/1994, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Guido GUASCO Presidente Udienza in Camera
1. Dott. Giorgio BUOGO Componente di Consiglio in
2. Dott. Fortunato PISANTI " data 27/09/1995
3. Dott. Santo BELFIORE " ORDINANZA N. 28
4. Dott. Mariano BATTISTI " REGISTRO GENERALE
5. Dott. GI NO " N. 33085/94
6. Dott. Giorgio LATTANZI (Rel) "
7. Dott. Giovanni SILVESTRI "
8. Dott. Antonio MORGIGNI "
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
di correzione della sentenza pronunciata il 21 aprile 1995 da queste Sezioni unite penali sul ricorso proposto da IC LU n. a Pescara il 4 novembre 1942.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giorgio LATTANZI;
Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede disporsi la correzione con sostituzione dell'indicazione di NO GI a AL LD.
Rilevato
che nella sentenza del 21 aprile 1995, n. 13, relativa al ricorso n. 33085/94 proposto da LU CI, è stato indicato tra i componenti del collegio il dott. LD Valente, che non ne faceva parte, perché, come risulta dal verbale, pur essendo stato designato tra i componenti del collegio, non aveva partecipato all'udienza;
che faceva invece parte del collegio il dott. GI Cosentino che non è indicato nella sentenza;
che l'indicazione di un componente diverso da quello effettivo è dovuta ad un errore materiale commesso dalla cancelleria all'atto della copia della minuta della sentenza per la formazione dell'originale e che pertanto, a norma dell'art. 130 c.p.p., deve procedersi alla correzione.
che della correzione deve farsi annotazione sull'originale della sentenza, a norma dell'art. 130 comma 2 c.p.p.
P.Q.M.
dispone la correzione della sentenza del 21 aprile 1995, n. 13, relativa al ricorso n. 11085/94 proposto da LU CI, in modo che nell'indicazione del collegio sia escluso, al n. 2, il dottor LD Valente e sia inserito, come n. 7, il dott. GI Cosentino;
manda alla cancelleria per l'annotazione della correzione sull'originale della sentenza.
Roma 27 settembre 1995.