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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/11/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Stefano Poggio a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 42 2024 R.G., tra:
, nato a [...], il [...], e residente in [...] Parte_1 CF. rappresentato e difeso, dall'Avv. Biagio Campagna del foro di Paola C.F._1 (C.F. per mandato in atti C.F._2
- parte attrice/ricorrente
IG s.r.l. (di seguito anche “IG” o la “Società”) con sede in Conegliano (TV), Via Cesare Battisti 5/A, C.F. e Partita IVA , in persona del l.r.p.t. dott. rappresentata e difesa, P.IVA_1 Parte_2 come da procura in atti dall'avv. David Straulino (C.F. – PEC C.F._3
) del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 dell'avv. Giuseppe Scarpa, C.F. C.F._4
- Parte convenuta/resistente,
***** Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9/2024 del Giudice di Pace di Oristano Contratti bancari (deposito bancario, etc)
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. ACCERTARE E DICHIARARE che la quietanza liberatoria – sottoscritta sia dal sig.
[...]
, non costituisce una transazione liberatoria dell'intermediario – come dichiarato dalla Pt_1 sentenza della Cassazione n. 23296/2019 e confermato dalle n. 15 sentenze dei Tribunali (si vedano allegati da sent. 1 a sent. 15) – e che quindi tali documenti non precludano la richiesta di ulteriori somme a titolo di rimborso per l'estinzione anticipata del prestito;
in alternativa;
2. ACCERTARE E DICHIARARE nulla la quietanza ex artt. 1418, comma II, e 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto;
3. ACCERTARE E DICHIARARE nulla la quietanza ex art. 143 del codice del consumo;
Nel MERITO:
4. ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. ha anticipatamente estinto il Parte_1 finanziamento per il quale si agisce;
e conseguentemente
5. ACCERTARE E DICHIARARE nulle, ex art. 1418 c.c., o annullabili, le clausole contrattuali che nel caso di estinzione anticipata limitano il rimborso spettante agli attori delle spese sostenute in sede di stipula;
6. CONDANNARE il convenuto a rimborsare a:
1 a. tutti gli oneri da questi non goduti per effetto dell'anticipato rimborso del Parte_1 finanziamento, al netto di quanto già eventualmente riconosciuto, da calcolarsi secondo il metodo proporzionale o pro rata temporis, pari a complessivi Euro 2.701,37 – o quella diversa somma quantificata in corso, oltre rivalutazione monetaria con interessi legali dalla data di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 1284 comma 1 all'instaurazione del procedimento giudiziario ed oltre interessi moratori secondo la previsione di cui all'art. 1284 comma 4 dalla domanda giudiziale di primo grado (dal 23 febbraio 2023) fino al saldo, secondo il criterio pro rata temporis e quanto previsto dalla sentenza “OR”, dalla sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale e dalla sentenza della Corte di Cassazione del 6 settembre 2023 – Conforme Tribunale di Oristano sent. 201 del 29 maggio 2024 – si veda allegato 20; b. CONDANNARE alle spese di causa in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., per entrambi i gradi di giudizio unitamente alle spese inerenti i contributi unificati e marche da bollo sia per il primo grado [euro 125,00] che per il secondo grado [euro 174,00] – Si allega nota pro-forma
[all. 22] per spese legali di secondo grado [si veda Cassazione n. 27268 del 13 ottobre 2025] Come sancito dalla se tenza della Corte di Cassazione Sezione VI con l'ordinanza n. 37009 del 26 novembre 2021 e ribadito dalla stessa Cassazione con l'ordinanza n. 6318 del 25 febbraio 2022, si chiede di specificare i diritti per ciascuna delle fasi della causa senza procedere al riconoscimento di una somma onnicomprensiva al di sotto dei minimi. Come sancito e ribadito dalla Corte di Cassazione ordinanza n. 29857/2023 il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio.
PARTE CONVENUTA Voglia l'ill.mo Tribunale adito
- in via preliminare in rito, tenuto conto che la questione rimessa alla CGUE dal Giudice di Pace di Palermo è pregiudiziale rispetto alla risoluzione della presente controversia, uniformarsi a quanto disposto da altri Giudicanti in giudizi analoghi e sospendere la presente causa ovvero disporre rinvio in attesa della risoluzione della questione rimessa alla CGUE;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale non disponga la sospensione richiesta, rigettare l'appello avversario, stante l'infondatezza delle avverse domande sia nell'an che nel quantum e, in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di IG S.r.l., rispetto alla domanda di ripetizione dei costi di intermediazione e/o distribuzione, essendo tali costi stati incassati dalla . Controparte_1
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio IG S.r.l. innanzi al Giudice di Pace di Oristano, Parte_1 chiedendo la restituzione dei costi non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 10050937 del 28 settembre 2015, estinto il 30 novembre 2019.
La domanda si fondava sull'applicazione del criterio pro rata temporis, come interpretato dalla sentenza OR (CGUE, C-383/18) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022.
Il sig. chiedeva in particolare la retrocessione di € 2.701,37, oltre interessi legali, per: Pt_1
• Commissioni intermediario finanziario: € 1.855,95
• Oneri rete distribuzione: € 1.184,41
• Spese riscossione: € 13,01
• Abbuono IG Credit: -€ 352,00
2 La convenuta IG S.r.l. si costituiva eccependo l'infondatezza della domanda opponendo all'attore la validità della quietanza liberatoria da questi sottoscritta, contenente l'espressa rinuncia alla restituzione dei costi oggi pretesi, oltre alla non applicabilità retroattiva della giurisprudenza comunitaria.
Con sentenza n. 9/2024, il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo:
• Valida la quietanza liberatoria come rinuncia consapevole.
• Non rimborsabili i costi "upfront".
• Inapplicabile la sentenza OR ai contratti anteriori al 2021.
Con atto di citazione in appello del 17 gennaio 2024, il sig. EC impugnava la sentenza articolando i seguenti motivi:
1. Sulla quietanza liberatoria: la dichiarazione sottoscritta non può essere considerata rinuncia valida, mancando la consapevolezza e la determinazione dell'oggetto. La giurisprudenza (Cass. 19876/2011; Cass. 8606/2016) richiede elementi specifici che nel caso di specie non sussistono.
2. Sulla retrocessione dei costi: La sentenza OR e la Corte Costituzionale n. 263/2022 sanciscono il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi, anche per contratti anteriori al 2021. Le clausole che escludono tale diritto sono nulle per violazione dell'art. 125-sexies TUB e degli artt. 33 e ss. Cod. Consumo.
3. Sull'obbligo di interpretazione conforme: Il Giudice nazionale deve interpretare il diritto interno alla luce della direttiva 2008/48/CE, come chiarito dalla CGUE e dalla Cassazione (Cass. 2468/2016; Cass. 22577/2012).
4. Sulla nullità delle clausole contrattuali: Le clausole che escludono la retrocessione dei costi sono nulle per violazione di norme imperative e per squilibrio contrattuale.
5. Sulla sentenza Cass. n. 1951/2023: La Cassazione ha confermato la nullità delle clausole che escludono il rimborso dei costi, ribadendo il diritto alla restituzione secondo il criterio pro rata temporis.
IG S.r.l., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la validità della quietanza liberatoria, trattandosi di dichiarazione specifica, determinata e abdicativa. Il sig. Pt_1 avrebbe dunque dichiarato di non avere null'altro a pretendere, con piena consapevolezza.
Quanto alla distinzione tra costi "upfront" e "recurring" sostiene che solo i costi "recurring" sarebbero rimborsabili: non così i costi "upfront" in quanto sostenuti prima dell'erogazione e quindi non legati alla durata del contratto.
Afferma anche l'appellata la non applicabilità retroattiva della c.d. sentenza OR: la CGUE, con sentenza C-555/21 (Unicredit Bank Austria), avrebbe chiarito che la riduzione si applica solo ai costi dipendenti dalla durata del contratto. Il legislatore italiano avrebbe poi confermato tale distinzione con il D.L. 104/2023.
Contesta infine la propria legittimazione passiva in quanto le commissioni di intermediazione sono state incassate da terzi (Prestisi di ), mentre IG avrebbe solo gestito i flussi finanziari. CP_1
*****
Con la sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019 c.d. “OR” – emessa nel vigore della direttiva 2008/48/CE (dell'art. 16, paragrafo 1) - la Corte di giustizia ha affermato che in caso di estinzione 3 prima della scadenza naturale di un finanziamento al consumo (contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all'acquisto di beni e servizi), il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento, sia quelli pattuiti in misura fissa al momento della stipula del contratto (cd. Up-front), sia quelli connessi con la durata del contratto (cd. Recurring). L'interpretazione teleologica della Corte di giustizia era fondata sul timore che una diversa soluzione avrebbe avuto il risultato di favorire un atteggiamento sfavorevole al consumatore, tramite la applicazione (abusiva) di costi formalmente indipendenti dalla durata del contratto di credito, per evitare che essi siano influenzati dalla riduzione del costo totale del credito, in considerazione della posizione di debolezza in cui comunque si trova il consumatore con riguardo sia al potere negoziale sia al livello di informazione. La Corte ha sottolineato infatti come “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”, in quanto questo significherebbe rimetterli alla determinazione unilaterale dello stesso concedente. Nel ragionamento della Corte, dunque, quello che conta non è che i costi siano classificati dalla banca come correlati alla durata del contratto, ma che essi lo siano “oggettivamente”.
In tal modo la corte veniva ad incidere sulla pregressa prassi seguita dagli istituti di credito che era nel senso di distinguere tra le due tipologie di costi, prevedendo tassi differenti nella restituzione degli stessi in sede di estinzione anticipata del credito.
In tale contesto interveniva il legislatore italiano il quale - con l'art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) – veniva a modificare l'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario (T.U.B.) (introdotto con il d.lgs 13 agosto 2010, n. 141, attuativo della direttiva 2008/48/CE10) limitando ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
In particolare, l'applicazione del principio sancito nella sentenza OR veniva esplicitamente prevista solo per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione (25 luglio 2021). Per in contratti stipulati invece in un momento antecedente il 25 luglio 2021 veniva previsto un regime distinto che, di fatto, faceva salva la regolamentazione limitativa del diritto alla restituzione, anche tramite il richiamo alle istruzioni già fornite in questo dalla stessa Banca d'Italia agli istituti di credito.
Tale norma è stata peraltro dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 263/2022 in quanto in contrasto con la sentenza OR, intesa quale interpretazione autentica del diritto comunitario vincolante per il giudice nazionale.
La Corte costituzionale, indicando quella che a suo avviso “deve” essere la corretta applicazione del principio sancito dalla Corte di giustizia nella sentenza OR relativa alla interpretazione della direttiva 2008/485, ha affermato il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, alla restituzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Il tutto senza alcuna distinzione tra i costi recurring, soggetti a maturazione nel tempo, e quelli up-front, relativi alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima dell'estinzione anticipata, e a prescindere dalla data di conclusione del contratto di finanziamento.
In seguito con la sentenza del 9 febbraio 2023, nella causa c.d. UniCredit, la Corte di giustizia si è pronunciata in merito al diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito nel caso
4 di rimborso anticipato del finanziamento relativo a beni immobili residenziali, così come disciplinato dalla direttiva 2014/17.
L'articolo 25 di tale direttiva 2014/17, intitolato “Estinzione anticipata”, prevede che gli Stati membri
“assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”: formulazione del tutto corrispondente a quella di cui al secondo periodo dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 sul credito al consumo.
In tale occasione il giudice europeo giunge ad affermare che l'art. 25, paragrafo 1, dalla direttiva 2014/17 può essere interpretato nel senso che una normativa nazionale può prevedere “che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, affermando in particolare che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito “non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che di terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”.
Tale principio non vale però a scalfire la portata della sentenza OR.
Pronunciandosi sulle ragioni per cui nella sentenza OR la soluzione era stata diversa, la Corte si riferisce esplicitamente all'esigenza in quel caso di porre al riparo il consumatore dal rischio, già evocato nella precedente decisione, che gli vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
Alla stessa stregua, la Corte richiama l'oggettiva difficoltà che il consumatore, o il giudice, può incontrare nella determinazione “dei costi oggettivamente correlati alla durata dei contratti”, quando invece la direttiva 2014/17 contiene specifiche disposizioni atte a fornire al consumatore le necessarie informazioni precontrattuali sulla ripartizione delle spese.
In particolare, l'istituto di credito è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES (cioè il “Prospetto informativo europeo standardizzato”, che, allegato sub II alla direttiva, prevede “una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno”). Il risultato così raggiunto, “mediante una ripartizione regolamentata dei costi”, è di ridurre “sensibilmente il margine di manovra” di cui dispongono gli enti creditizi
“nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna”, consentendo al contempo, “sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”.
In conclusione, la sentenza Unicredit afferma che con riguardo alla direttiva 2014/17 non sussiste un
“rischio di comportamento abusivo del creditore” e pertanto nulla giustificherebbe “l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione totale del credito”.
Il che vale a dire che la differente interpretazione nelle due sentenze si fonda sui diversi obblighi di trasparenza, ritenuti più stringenti nella normativa sui mutui immobiliari.
Nel caso specifico, dunque, nulla si oppone alla applicazione dei principi OR, con l'ulteriore precisazione che ogni clausola contrattuale derogatoria deve ritenersi affetta da assoluta nullità.
Sul punto si vedano
5 - Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023: “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005;
- Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14528 del 30/05/2025: “In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa.
Tale principio va esteso, naturalmente, anche all'eventuale rinuncia del consumatore successiva alla stipula del contratto, a pena di vanificare lo scopo di protezione previsto dalla norma. Ne consegue, nel caso di specie, la assoluta inidoneità della quietanza liberatoria sottoscritta dal sig. la quale Pt_1 tra l'altro nemmeno presenta gli elementi richiesti per configurare una rinuncia consapevole e determinata: manca finanche la specificazione delle somme e dei diritti abdicati.
Quanto, infine, alla asserita assenza di legittimazione passiva di IG srl, basti dire che la richiesta restitutoria è stata dall'appellante correttamente rivolta alla propria controparte contrattuale, non potendo egli rivolgersi a soggetti estranei al rapporto di finanziamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 42/2024 così decide:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto riforma integralmente la sentenza n. 9/2024 del Giudice di Pace di Oristano.
2. Dichiara il diritto dell'appellante alla retrocessione dei costi non goduti per € 2.701,37 oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata.
3. Condanna IG S.r.l. al pagamento della somma indicata al punto che precede in favore dell'attore
4. Condanna IG S.r.l. alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che liquida complessivamente in € 5.000,00 per competenze professionali oltre accessori di legge ed oltre refusione degli esborsi in € 299,00.
Così deciso in Oristano, il 27.11.2025
Il Giudice Stefano Poggio
6
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 42 2024 R.G., tra:
, nato a [...], il [...], e residente in [...] Parte_1 CF. rappresentato e difeso, dall'Avv. Biagio Campagna del foro di Paola C.F._1 (C.F. per mandato in atti C.F._2
- parte attrice/ricorrente
IG s.r.l. (di seguito anche “IG” o la “Società”) con sede in Conegliano (TV), Via Cesare Battisti 5/A, C.F. e Partita IVA , in persona del l.r.p.t. dott. rappresentata e difesa, P.IVA_1 Parte_2 come da procura in atti dall'avv. David Straulino (C.F. – PEC C.F._3
) del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 dell'avv. Giuseppe Scarpa, C.F. C.F._4
- Parte convenuta/resistente,
***** Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9/2024 del Giudice di Pace di Oristano Contratti bancari (deposito bancario, etc)
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. ACCERTARE E DICHIARARE che la quietanza liberatoria – sottoscritta sia dal sig.
[...]
, non costituisce una transazione liberatoria dell'intermediario – come dichiarato dalla Pt_1 sentenza della Cassazione n. 23296/2019 e confermato dalle n. 15 sentenze dei Tribunali (si vedano allegati da sent. 1 a sent. 15) – e che quindi tali documenti non precludano la richiesta di ulteriori somme a titolo di rimborso per l'estinzione anticipata del prestito;
in alternativa;
2. ACCERTARE E DICHIARARE nulla la quietanza ex artt. 1418, comma II, e 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto;
3. ACCERTARE E DICHIARARE nulla la quietanza ex art. 143 del codice del consumo;
Nel MERITO:
4. ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. ha anticipatamente estinto il Parte_1 finanziamento per il quale si agisce;
e conseguentemente
5. ACCERTARE E DICHIARARE nulle, ex art. 1418 c.c., o annullabili, le clausole contrattuali che nel caso di estinzione anticipata limitano il rimborso spettante agli attori delle spese sostenute in sede di stipula;
6. CONDANNARE il convenuto a rimborsare a:
1 a. tutti gli oneri da questi non goduti per effetto dell'anticipato rimborso del Parte_1 finanziamento, al netto di quanto già eventualmente riconosciuto, da calcolarsi secondo il metodo proporzionale o pro rata temporis, pari a complessivi Euro 2.701,37 – o quella diversa somma quantificata in corso, oltre rivalutazione monetaria con interessi legali dalla data di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 1284 comma 1 all'instaurazione del procedimento giudiziario ed oltre interessi moratori secondo la previsione di cui all'art. 1284 comma 4 dalla domanda giudiziale di primo grado (dal 23 febbraio 2023) fino al saldo, secondo il criterio pro rata temporis e quanto previsto dalla sentenza “OR”, dalla sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale e dalla sentenza della Corte di Cassazione del 6 settembre 2023 – Conforme Tribunale di Oristano sent. 201 del 29 maggio 2024 – si veda allegato 20; b. CONDANNARE alle spese di causa in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., per entrambi i gradi di giudizio unitamente alle spese inerenti i contributi unificati e marche da bollo sia per il primo grado [euro 125,00] che per il secondo grado [euro 174,00] – Si allega nota pro-forma
[all. 22] per spese legali di secondo grado [si veda Cassazione n. 27268 del 13 ottobre 2025] Come sancito dalla se tenza della Corte di Cassazione Sezione VI con l'ordinanza n. 37009 del 26 novembre 2021 e ribadito dalla stessa Cassazione con l'ordinanza n. 6318 del 25 febbraio 2022, si chiede di specificare i diritti per ciascuna delle fasi della causa senza procedere al riconoscimento di una somma onnicomprensiva al di sotto dei minimi. Come sancito e ribadito dalla Corte di Cassazione ordinanza n. 29857/2023 il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio.
PARTE CONVENUTA Voglia l'ill.mo Tribunale adito
- in via preliminare in rito, tenuto conto che la questione rimessa alla CGUE dal Giudice di Pace di Palermo è pregiudiziale rispetto alla risoluzione della presente controversia, uniformarsi a quanto disposto da altri Giudicanti in giudizi analoghi e sospendere la presente causa ovvero disporre rinvio in attesa della risoluzione della questione rimessa alla CGUE;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale non disponga la sospensione richiesta, rigettare l'appello avversario, stante l'infondatezza delle avverse domande sia nell'an che nel quantum e, in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di IG S.r.l., rispetto alla domanda di ripetizione dei costi di intermediazione e/o distribuzione, essendo tali costi stati incassati dalla . Controparte_1
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio IG S.r.l. innanzi al Giudice di Pace di Oristano, Parte_1 chiedendo la restituzione dei costi non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 10050937 del 28 settembre 2015, estinto il 30 novembre 2019.
La domanda si fondava sull'applicazione del criterio pro rata temporis, come interpretato dalla sentenza OR (CGUE, C-383/18) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022.
Il sig. chiedeva in particolare la retrocessione di € 2.701,37, oltre interessi legali, per: Pt_1
• Commissioni intermediario finanziario: € 1.855,95
• Oneri rete distribuzione: € 1.184,41
• Spese riscossione: € 13,01
• Abbuono IG Credit: -€ 352,00
2 La convenuta IG S.r.l. si costituiva eccependo l'infondatezza della domanda opponendo all'attore la validità della quietanza liberatoria da questi sottoscritta, contenente l'espressa rinuncia alla restituzione dei costi oggi pretesi, oltre alla non applicabilità retroattiva della giurisprudenza comunitaria.
Con sentenza n. 9/2024, il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo:
• Valida la quietanza liberatoria come rinuncia consapevole.
• Non rimborsabili i costi "upfront".
• Inapplicabile la sentenza OR ai contratti anteriori al 2021.
Con atto di citazione in appello del 17 gennaio 2024, il sig. EC impugnava la sentenza articolando i seguenti motivi:
1. Sulla quietanza liberatoria: la dichiarazione sottoscritta non può essere considerata rinuncia valida, mancando la consapevolezza e la determinazione dell'oggetto. La giurisprudenza (Cass. 19876/2011; Cass. 8606/2016) richiede elementi specifici che nel caso di specie non sussistono.
2. Sulla retrocessione dei costi: La sentenza OR e la Corte Costituzionale n. 263/2022 sanciscono il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi, anche per contratti anteriori al 2021. Le clausole che escludono tale diritto sono nulle per violazione dell'art. 125-sexies TUB e degli artt. 33 e ss. Cod. Consumo.
3. Sull'obbligo di interpretazione conforme: Il Giudice nazionale deve interpretare il diritto interno alla luce della direttiva 2008/48/CE, come chiarito dalla CGUE e dalla Cassazione (Cass. 2468/2016; Cass. 22577/2012).
4. Sulla nullità delle clausole contrattuali: Le clausole che escludono la retrocessione dei costi sono nulle per violazione di norme imperative e per squilibrio contrattuale.
5. Sulla sentenza Cass. n. 1951/2023: La Cassazione ha confermato la nullità delle clausole che escludono il rimborso dei costi, ribadendo il diritto alla restituzione secondo il criterio pro rata temporis.
IG S.r.l., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la validità della quietanza liberatoria, trattandosi di dichiarazione specifica, determinata e abdicativa. Il sig. Pt_1 avrebbe dunque dichiarato di non avere null'altro a pretendere, con piena consapevolezza.
Quanto alla distinzione tra costi "upfront" e "recurring" sostiene che solo i costi "recurring" sarebbero rimborsabili: non così i costi "upfront" in quanto sostenuti prima dell'erogazione e quindi non legati alla durata del contratto.
Afferma anche l'appellata la non applicabilità retroattiva della c.d. sentenza OR: la CGUE, con sentenza C-555/21 (Unicredit Bank Austria), avrebbe chiarito che la riduzione si applica solo ai costi dipendenti dalla durata del contratto. Il legislatore italiano avrebbe poi confermato tale distinzione con il D.L. 104/2023.
Contesta infine la propria legittimazione passiva in quanto le commissioni di intermediazione sono state incassate da terzi (Prestisi di ), mentre IG avrebbe solo gestito i flussi finanziari. CP_1
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Con la sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019 c.d. “OR” – emessa nel vigore della direttiva 2008/48/CE (dell'art. 16, paragrafo 1) - la Corte di giustizia ha affermato che in caso di estinzione 3 prima della scadenza naturale di un finanziamento al consumo (contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all'acquisto di beni e servizi), il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento, sia quelli pattuiti in misura fissa al momento della stipula del contratto (cd. Up-front), sia quelli connessi con la durata del contratto (cd. Recurring). L'interpretazione teleologica della Corte di giustizia era fondata sul timore che una diversa soluzione avrebbe avuto il risultato di favorire un atteggiamento sfavorevole al consumatore, tramite la applicazione (abusiva) di costi formalmente indipendenti dalla durata del contratto di credito, per evitare che essi siano influenzati dalla riduzione del costo totale del credito, in considerazione della posizione di debolezza in cui comunque si trova il consumatore con riguardo sia al potere negoziale sia al livello di informazione. La Corte ha sottolineato infatti come “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”, in quanto questo significherebbe rimetterli alla determinazione unilaterale dello stesso concedente. Nel ragionamento della Corte, dunque, quello che conta non è che i costi siano classificati dalla banca come correlati alla durata del contratto, ma che essi lo siano “oggettivamente”.
In tal modo la corte veniva ad incidere sulla pregressa prassi seguita dagli istituti di credito che era nel senso di distinguere tra le due tipologie di costi, prevedendo tassi differenti nella restituzione degli stessi in sede di estinzione anticipata del credito.
In tale contesto interveniva il legislatore italiano il quale - con l'art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) – veniva a modificare l'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario (T.U.B.) (introdotto con il d.lgs 13 agosto 2010, n. 141, attuativo della direttiva 2008/48/CE10) limitando ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
In particolare, l'applicazione del principio sancito nella sentenza OR veniva esplicitamente prevista solo per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione (25 luglio 2021). Per in contratti stipulati invece in un momento antecedente il 25 luglio 2021 veniva previsto un regime distinto che, di fatto, faceva salva la regolamentazione limitativa del diritto alla restituzione, anche tramite il richiamo alle istruzioni già fornite in questo dalla stessa Banca d'Italia agli istituti di credito.
Tale norma è stata peraltro dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 263/2022 in quanto in contrasto con la sentenza OR, intesa quale interpretazione autentica del diritto comunitario vincolante per il giudice nazionale.
La Corte costituzionale, indicando quella che a suo avviso “deve” essere la corretta applicazione del principio sancito dalla Corte di giustizia nella sentenza OR relativa alla interpretazione della direttiva 2008/485, ha affermato il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, alla restituzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Il tutto senza alcuna distinzione tra i costi recurring, soggetti a maturazione nel tempo, e quelli up-front, relativi alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima dell'estinzione anticipata, e a prescindere dalla data di conclusione del contratto di finanziamento.
In seguito con la sentenza del 9 febbraio 2023, nella causa c.d. UniCredit, la Corte di giustizia si è pronunciata in merito al diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito nel caso
4 di rimborso anticipato del finanziamento relativo a beni immobili residenziali, così come disciplinato dalla direttiva 2014/17.
L'articolo 25 di tale direttiva 2014/17, intitolato “Estinzione anticipata”, prevede che gli Stati membri
“assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”: formulazione del tutto corrispondente a quella di cui al secondo periodo dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 sul credito al consumo.
In tale occasione il giudice europeo giunge ad affermare che l'art. 25, paragrafo 1, dalla direttiva 2014/17 può essere interpretato nel senso che una normativa nazionale può prevedere “che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, affermando in particolare che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito “non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che di terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”.
Tale principio non vale però a scalfire la portata della sentenza OR.
Pronunciandosi sulle ragioni per cui nella sentenza OR la soluzione era stata diversa, la Corte si riferisce esplicitamente all'esigenza in quel caso di porre al riparo il consumatore dal rischio, già evocato nella precedente decisione, che gli vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
Alla stessa stregua, la Corte richiama l'oggettiva difficoltà che il consumatore, o il giudice, può incontrare nella determinazione “dei costi oggettivamente correlati alla durata dei contratti”, quando invece la direttiva 2014/17 contiene specifiche disposizioni atte a fornire al consumatore le necessarie informazioni precontrattuali sulla ripartizione delle spese.
In particolare, l'istituto di credito è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES (cioè il “Prospetto informativo europeo standardizzato”, che, allegato sub II alla direttiva, prevede “una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno”). Il risultato così raggiunto, “mediante una ripartizione regolamentata dei costi”, è di ridurre “sensibilmente il margine di manovra” di cui dispongono gli enti creditizi
“nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna”, consentendo al contempo, “sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”.
In conclusione, la sentenza Unicredit afferma che con riguardo alla direttiva 2014/17 non sussiste un
“rischio di comportamento abusivo del creditore” e pertanto nulla giustificherebbe “l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione totale del credito”.
Il che vale a dire che la differente interpretazione nelle due sentenze si fonda sui diversi obblighi di trasparenza, ritenuti più stringenti nella normativa sui mutui immobiliari.
Nel caso specifico, dunque, nulla si oppone alla applicazione dei principi OR, con l'ulteriore precisazione che ogni clausola contrattuale derogatoria deve ritenersi affetta da assoluta nullità.
Sul punto si vedano
5 - Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023: “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005;
- Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14528 del 30/05/2025: “In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa.
Tale principio va esteso, naturalmente, anche all'eventuale rinuncia del consumatore successiva alla stipula del contratto, a pena di vanificare lo scopo di protezione previsto dalla norma. Ne consegue, nel caso di specie, la assoluta inidoneità della quietanza liberatoria sottoscritta dal sig. la quale Pt_1 tra l'altro nemmeno presenta gli elementi richiesti per configurare una rinuncia consapevole e determinata: manca finanche la specificazione delle somme e dei diritti abdicati.
Quanto, infine, alla asserita assenza di legittimazione passiva di IG srl, basti dire che la richiesta restitutoria è stata dall'appellante correttamente rivolta alla propria controparte contrattuale, non potendo egli rivolgersi a soggetti estranei al rapporto di finanziamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
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PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 42/2024 così decide:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto riforma integralmente la sentenza n. 9/2024 del Giudice di Pace di Oristano.
2. Dichiara il diritto dell'appellante alla retrocessione dei costi non goduti per € 2.701,37 oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata.
3. Condanna IG S.r.l. al pagamento della somma indicata al punto che precede in favore dell'attore
4. Condanna IG S.r.l. alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che liquida complessivamente in € 5.000,00 per competenze professionali oltre accessori di legge ed oltre refusione degli esborsi in € 299,00.
Così deciso in Oristano, il 27.11.2025
Il Giudice Stefano Poggio
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