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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/12/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 582/2025
Oggi 03/12/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to MONTAGNESE GIUSEPPE Parte_1
Contr Per il nessuno
L'avv. Montagnese discute la causa riportandosi al ricorso introduttivo e insistendo per l'accoglimento delle domande svolte , dichiara inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo .
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
1 TRIBUNALE DI MANTOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 3.12.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 30.7.2025
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Montagnese Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_2
DELLO STATO
resistente
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
1) PREVIA dei bandi di concorso ai sensi dell'art. 554 del Decreto Legislativo Controparte_3
16 aprile 1994, n. 297, e dell'Ordinanza Ministeriale del 23 febbraio 2009, n.21, trasmessi da CP_4 per la Lombardia con cui è stata indetta la procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie dei ruoli provinciali, relativi ai profili professionali delle ex aree A e B 24 mesi del personale ATA
Allegato 1 (Tabelle a/1 – A/2 – A/3 – A/4 – A/5) lettera B” della tabella di Valutazione dei titoli
Culturali e di Servizio delle Graduatorie 24 mesi del Personale ATA COLLABORATORI
2 SCOLASTICI a.s. 2025-26 - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all' aspirante - che Pt_2 hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare
“in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
2) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle Graduatorie ATA 24 mesi per l'anno scolastico 2025/26 funzionali agli incarichi a tempo Determinato e Indeterminato, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina”
(punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione
“per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A.
d'interesse;
4) CONDANNARE L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
5) Emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
Cont
6) Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA
e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93
c.p.c.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito rigettare il ricorso introduttivo e per l'effetto o Confermare la legittimità delle norme regolamentari (DM 50/2021 e 89/2024), nella parte in cui attribuiscono al servizio militare o civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina lo stesso valore riconosciuto al servizio svolto presso le Amministrazioni statali;
3 Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in base alla vigente Tariffa, al valore indeterminato della causa ed al comportamento delle Parti »
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data c conveniva avanti al Tribunale di Mantova il Parte_1
per sentire accogliere le conclusioni indicate Controparte_2 in epigrafe
Il procuratore della ricorrente esponeva quanto segue : il Sig. presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Parte_1 [...]
, domanda ai fini della costituzione della graduatoria permanente ATA 24 mesi, per Controparte_2
l'anno scolastico 2025-2026, del “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l'Ambito
Territoriale di Mantova, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 14 dicembre 1999 al 10 ottobre 2000 (9 mesi e 26 giorni) ;
l'Ufficio Scolastico di Mantova provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli un punteggio pari a 17,31 posizione n. 158 (profilo collaboratore scolastico) basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,5 punti
Tanto premesso contestava la legittimità del punteggio attribuito al ricorrente con ampie e argomentate motivazioni
Eccepiva in particolare la violazione dell'art. 20 legge 958 del 1986 e dell'art. 485, comma 7, d. lgs. 297/94 rilevando che il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) possa pregiudicare l'attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell'attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva.
Invocava sentenze di merito , di legittimità e del Cd.S e concludeva come sopra indicato. Cont Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza della domanda con articolate argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese di lite
La causa , istruita mediante la documentazione versata in causa della parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento
Questo Tribunale ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso in passato in quanto la normativa di cui si chiede la disapplicazione si pone, peraltro, “mitigandone” gli effetti , sulla scia di quella precedente , ne ribadisce i principi e ne condivide la ratio.
4 Il ricorrente si duole del punteggio attribuito dall'amministrazione, nell'ambito delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, in conformità al disposto del DM n.
50 del 03.03.2021 (e del successivo DM 89/24 che contiene disposizioni analoghe ) , che attribuisce al servizio militare un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
I DM citati infatti dispongono che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. Prosegue poi il punto B”, “TITOLI DI SERVIZIO”, prevedendo che: si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di
Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici”.
La Cassazione ha piu' volte statuito che «il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010» (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).
Tale norma stabilisce al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; ed al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Come chiarito dalla S.C. “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (Cass. 33151/2021).
Nella fattispecie esaminata, che riguardava l'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001 di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, a mente del quale «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina», la S.C. aveva pertanto
5 concluso per la disapplicazione della citato art. 6 comma 2 DM 44/2001, al pari di ogni norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
Le argomentazioni della S.C. rese in tale occasione sono del tutto condivise da questo giudice.
La fattispecie per cui è causa, tuttavia, non è assimilabile a quella esaminata dalla S.C., in quanto il
DM 89 del 2024 non consente la valutazione del servizio militare e affine solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, consentendola anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio.
Conformemente al disposto dell'art. 2050, il DM del 2021 ( nonché l'analogo del 2024) valuta il servizio militare al pari del servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni, sicchè esso non si pone in contrasto con la norma primaria. Per i medesimi motivi la norma regolamentare neppure contrasta con l'art. 52 Cost. a mente del quale: “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge”.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, né con l'art. 569 comma 3
Dlvo 297/1994.
Oggetto del presente giudizio non è l'omessa valutazione del servizio civile reso non in costanza di nomina, quanto, piuttosto, l'illegittimità dell'esercizio del potere discrezionale della P.A. che, nel valutare il servizio civile prestato non in costanza di rapporto, ha assegnato a tale servizio un punteggio inferiore (id est: non integrale) rispetto a quello prestato in costanza di rapporto
Nessuna norma primaria impone del resto che il servizio militare prestato in costanza di rapporto sia valutato in modo identico a quello prestato anteriormente all'instaurazione del rapporto, prescrivendo piuttosto che tale servizio debba comunque essere valutato.
La diversa valorizzazione del servizio militare prestato in costanza o anteriormente all'instaurazione del rapporto neppure appare illogica e/o irrazionale, tenuto conto della non assimilabilità e sovrapponibilità delle due situazioni.
La tesi sopra esposta è stata avallata di recente dalla Cassazione con le sentenze gemelle n. 22432/24
e n. 22429/24 che saranno qui richiamate ai sensi dell'art. 118 d.a. c-p.c.
(..) Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7
e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs.
n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse
6 posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi. Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello
“effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente,
0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co.
3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di
7 rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare
o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento
a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su
8 base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del
Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale
(art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo
e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010,
Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
10. Essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato. La reiezione del ricorso per cassazione va peraltro accompagnata dalla compensazione delle spese, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema
e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità. 11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». ".
9 Si ritiene di aderire al principio di diritto sopra enunciato in ossequio alla funzione nomofilattica della Suprema Corte
Essendo pacifico che la parte ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza perché la Suprema Corte già con la sentenza n. 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha ritenuto che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali sicchè all'epoca della introduzione del giudizio (luglio 2025) risultava ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto sopra indicato (In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM (Codice dell'Ordinamento Militare, D. Lgs. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art.
2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,
a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto» (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e altre).
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra domanda , eccezione e deduzione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
Cont condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti
Così deciso in Mantova , il 3.12.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
10
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 582/2025
Oggi 03/12/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to MONTAGNESE GIUSEPPE Parte_1
Contr Per il nessuno
L'avv. Montagnese discute la causa riportandosi al ricorso introduttivo e insistendo per l'accoglimento delle domande svolte , dichiara inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo .
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
1 TRIBUNALE DI MANTOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 3.12.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 30.7.2025
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Montagnese Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_2
DELLO STATO
resistente
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
1) PREVIA dei bandi di concorso ai sensi dell'art. 554 del Decreto Legislativo Controparte_3
16 aprile 1994, n. 297, e dell'Ordinanza Ministeriale del 23 febbraio 2009, n.21, trasmessi da CP_4 per la Lombardia con cui è stata indetta la procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie dei ruoli provinciali, relativi ai profili professionali delle ex aree A e B 24 mesi del personale ATA
Allegato 1 (Tabelle a/1 – A/2 – A/3 – A/4 – A/5) lettera B” della tabella di Valutazione dei titoli
Culturali e di Servizio delle Graduatorie 24 mesi del Personale ATA COLLABORATORI
2 SCOLASTICI a.s. 2025-26 - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all' aspirante - che Pt_2 hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare
“in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
2) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle Graduatorie ATA 24 mesi per l'anno scolastico 2025/26 funzionali agli incarichi a tempo Determinato e Indeterminato, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina”
(punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione
“per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A.
d'interesse;
4) CONDANNARE L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
5) Emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
Cont
6) Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA
e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93
c.p.c.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito rigettare il ricorso introduttivo e per l'effetto o Confermare la legittimità delle norme regolamentari (DM 50/2021 e 89/2024), nella parte in cui attribuiscono al servizio militare o civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina lo stesso valore riconosciuto al servizio svolto presso le Amministrazioni statali;
3 Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in base alla vigente Tariffa, al valore indeterminato della causa ed al comportamento delle Parti »
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data c conveniva avanti al Tribunale di Mantova il Parte_1
per sentire accogliere le conclusioni indicate Controparte_2 in epigrafe
Il procuratore della ricorrente esponeva quanto segue : il Sig. presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Parte_1 [...]
, domanda ai fini della costituzione della graduatoria permanente ATA 24 mesi, per Controparte_2
l'anno scolastico 2025-2026, del “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l'Ambito
Territoriale di Mantova, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 14 dicembre 1999 al 10 ottobre 2000 (9 mesi e 26 giorni) ;
l'Ufficio Scolastico di Mantova provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli un punteggio pari a 17,31 posizione n. 158 (profilo collaboratore scolastico) basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,5 punti
Tanto premesso contestava la legittimità del punteggio attribuito al ricorrente con ampie e argomentate motivazioni
Eccepiva in particolare la violazione dell'art. 20 legge 958 del 1986 e dell'art. 485, comma 7, d. lgs. 297/94 rilevando che il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) possa pregiudicare l'attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell'attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva.
Invocava sentenze di merito , di legittimità e del Cd.S e concludeva come sopra indicato. Cont Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza della domanda con articolate argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese di lite
La causa , istruita mediante la documentazione versata in causa della parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento
Questo Tribunale ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso in passato in quanto la normativa di cui si chiede la disapplicazione si pone, peraltro, “mitigandone” gli effetti , sulla scia di quella precedente , ne ribadisce i principi e ne condivide la ratio.
4 Il ricorrente si duole del punteggio attribuito dall'amministrazione, nell'ambito delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, in conformità al disposto del DM n.
50 del 03.03.2021 (e del successivo DM 89/24 che contiene disposizioni analoghe ) , che attribuisce al servizio militare un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
I DM citati infatti dispongono che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. Prosegue poi il punto B”, “TITOLI DI SERVIZIO”, prevedendo che: si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di
Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici”.
La Cassazione ha piu' volte statuito che «il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010» (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).
Tale norma stabilisce al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; ed al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Come chiarito dalla S.C. “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (Cass. 33151/2021).
Nella fattispecie esaminata, che riguardava l'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001 di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, a mente del quale «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina», la S.C. aveva pertanto
5 concluso per la disapplicazione della citato art. 6 comma 2 DM 44/2001, al pari di ogni norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
Le argomentazioni della S.C. rese in tale occasione sono del tutto condivise da questo giudice.
La fattispecie per cui è causa, tuttavia, non è assimilabile a quella esaminata dalla S.C., in quanto il
DM 89 del 2024 non consente la valutazione del servizio militare e affine solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, consentendola anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio.
Conformemente al disposto dell'art. 2050, il DM del 2021 ( nonché l'analogo del 2024) valuta il servizio militare al pari del servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni, sicchè esso non si pone in contrasto con la norma primaria. Per i medesimi motivi la norma regolamentare neppure contrasta con l'art. 52 Cost. a mente del quale: “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge”.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, né con l'art. 569 comma 3
Dlvo 297/1994.
Oggetto del presente giudizio non è l'omessa valutazione del servizio civile reso non in costanza di nomina, quanto, piuttosto, l'illegittimità dell'esercizio del potere discrezionale della P.A. che, nel valutare il servizio civile prestato non in costanza di rapporto, ha assegnato a tale servizio un punteggio inferiore (id est: non integrale) rispetto a quello prestato in costanza di rapporto
Nessuna norma primaria impone del resto che il servizio militare prestato in costanza di rapporto sia valutato in modo identico a quello prestato anteriormente all'instaurazione del rapporto, prescrivendo piuttosto che tale servizio debba comunque essere valutato.
La diversa valorizzazione del servizio militare prestato in costanza o anteriormente all'instaurazione del rapporto neppure appare illogica e/o irrazionale, tenuto conto della non assimilabilità e sovrapponibilità delle due situazioni.
La tesi sopra esposta è stata avallata di recente dalla Cassazione con le sentenze gemelle n. 22432/24
e n. 22429/24 che saranno qui richiamate ai sensi dell'art. 118 d.a. c-p.c.
(..) Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7
e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs.
n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse
6 posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi. Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello
“effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente,
0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co.
3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di
7 rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare
o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento
a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su
8 base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del
Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale
(art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo
e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010,
Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
10. Essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato. La reiezione del ricorso per cassazione va peraltro accompagnata dalla compensazione delle spese, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema
e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità. 11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». ".
9 Si ritiene di aderire al principio di diritto sopra enunciato in ossequio alla funzione nomofilattica della Suprema Corte
Essendo pacifico che la parte ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza perché la Suprema Corte già con la sentenza n. 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha ritenuto che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali sicchè all'epoca della introduzione del giudizio (luglio 2025) risultava ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto sopra indicato (In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM (Codice dell'Ordinamento Militare, D. Lgs. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art.
2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,
a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto» (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e altre).
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra domanda , eccezione e deduzione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
Cont condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti
Così deciso in Mantova , il 3.12.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
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