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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/10/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1843/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. EL VO Presidente dott.ssa AN Lo SC Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1843/2022, avente ad oggetto la
“separazione personale dei coniugi”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CORSO ANTONINO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. LONGO SALVATORE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale dei minori
(Avv. Meloni Patrizia)
Conclusioni: come rassegnate nelle note scritte conclusive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] CP_1
pagina 1 di 12 in data 3.09.2016, regolarmente trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di CE (TP), al n. 14, p. II, serie A, anno 2016.
Aggiungeva che dalla loro unione, prima delle nozze, erano nati tre figli: (4.01.2003), (21.12.2005) e (21.07.2011), Per_1 Per_2 Per_3 regolarmente riconosciuti per quanto consta.
Rappresentava il venir meno dell'affectio coniugalis e ricorreva all'intestato Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale dei coniugi.
Esponeva che, venuti meno i presupposti di una serena e pacifica convivenza, il marito si era allontanato dalla casa familiare ed aveva, comunque, continuato a sostenere economicamente la famiglia mediante la corresponsione di € 800,00 al mese (€ 200,00 in favore della moglie ed €
200,00 per ciascun figlio).
Dal punto di vista economico, chiedeva la formalizzazione di tale assetto.
Chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente degli stessi presso di sé nella casa coniugale e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario come segue: “Il padre potrà vederli e tenerli con sé ogni settimana il mercoledì e il sabato dalle 13,00 alle 22,00 compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e con quelli lavorativi del padre e della madre. In occasione delle Festività Natalizie, per i periodi che vanno dal 24 al 30 Dicembre e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio, i figli staranno alternativamente con uno dei due genitori. E così se nel 2022 avranno trascorso il Natale con la madre, nel 2023 lo trascorreranno con il padre e se avranno trascorso con uno dei due genitori il Natale, con l'altro trascorreranno il Capodanno. La stessa alternatività regolerà il giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo ed ogni altra festività previste nel calendario. Anche i compleanni seguiranno il principio dell'alternanza. Il
pagina 2 di 12 padre terrà con sé i figli durante il periodo estivo, per venti giorni nel mese di Agosto, da concordarsi con la moglie entro e non oltre il 15 Giugno di ogni anno. In caso di disaccordo dal 10 al 30 di Agosto”.
Non si costituiva inizialmente il resistente.
Con ordinanza del 17.03.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“dispone che i figli minori della coppia ( , nato ad [...]
CE il 21 dicembre 2005 e , nata ad [...] il 21 luglio Persona_5
2011), restino affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
gli stessi vivranno con la madre con facoltà del padre di averli e tenerli con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo regime di visita di cui alla parte motiva1; assegna la casa coniugale a;
Parte_1 pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva Parte_1 somma di € 800,00 mensili, di cui euro 200,00 per la ed € 200,00 Pt_1 per ciascun figlio (compreso quello di maggiore età in quanto non economicamente indipendente), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche da sostenere in favore della prole
pagina 3 di 12 secondo i criteri stabiliti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Trapani”.
In corso di causa, in esito alla convocazione del g.i., emergeva che entrambe le parti erano state condannate in sede penale per reati concernenti spaccio di sostanze stupefacenti e che la figlia minore , in data Per_3
24.04.2024, era stata provvisoriamente affidata alla zia materna dalla
Squadra mobile della Questura di Trapani;
sicché, veniva disposta l'immediata acquisizione di informazioni presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo circa procedimenti riguardanti il nucleo e provvedimenti riguardanti la minore , nonché presso gli Persona_5
operatori sociosanitari territorialmente competenti.
Considerata la sussistenza di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale con affido intrafamiliare, si procedeva alla nomina di Curatore speciale nell'interesse della figlia . Per_3
Dato ulteriore corso al giudizio, venivano disposti numerosi accertamenti sociosanitari sulla minore e sulla rete parentale di riferimento, nonché verifica e presa in carico della stessa a cura del servizio di NPIA ed il SS provvedeva all'attivazione del servizio di educativa domiciliare.
Nelle more, frattanto costituitosi , le parti Controparte_1
dichiaravano di essere addivenute ad un accordo, comprensivo dell'affido intrafamiliare di (da sostituirsi con l'affidamento alla madre, una Per_3 volta scontata la pena a quest'ultima inflitta) e, dal punto di visita economico, dell'obbligo del di versare la somma mensile di € CP_1
200,00, a titolo di mantenimento della moglie, e di € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
All'udienza del 9.10.2025, veniva ascoltata la minore in Per_3
modalità protetta e videoregistrata;
si provvedeva anche all'audizione pagina 4 di 12 personale delle zie materna e paterna, spontaneamente e personalmente comparse;
all'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile. Pertanto, non si può che accogliere la domanda di separazione, sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni di entrambi i coniugi. Peraltro, è pacifico che il resistente abbia intrapreso una nuova relazione, dalla quale sono nati due figli, entrambi conosciuti e ben accettati dalla minore . Per_3
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, è vero che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico dei figli minori.
Tuttavia, è anche vero che nel caso di specie è emersa la sussistenza di condizioni oggettive e soggettive che precludono la adozione di detto regime (ed anche a quello eccezionale dell'affidamento esclusivo), riconducibili alla peculiare situazione giudiziaria che, allo stato, interessa sia la che il e che vede l'una sottoposta alla detenzione Pt_1 CP_1
domiciliare in altra regione e l'altro recluso in carcere.
D'altro canto, non è emersa alcuna grave e direttamente pregiudizievole inadeguatezza da parte loro tale da giustificare l'adozione di misure di definitiva decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330
c.c., da ritenersi allo stato meramente sospesa.
Così, al fine di tutelare il superiore interesse di , nel rispetto del Per_3 criterio della continuità affettiva e della stabilità ambientale, va adeguato il pagina 5 di 12 regime giuridico a quello come in atto declinato, ossia il collocamento presso la zia paterna.
Infatti, in un primo momento, la minore era stata temporaneamente affidata alle cure della zia materna ( , presso il cui Persona_6 domicilio si era trasferita;
se siffatto assetto aveva positivamente influito sul suo equilibrio, dette condizioni sono cessate al sopraggiungere di gravi esigenze familiari dell'affidataria (legate al rientro, dapprima solo saltuario, del figlio, cugino di , in stato di detenzione domiciliare, e al Per_3
reperimento di un'attività lavorativa notturna da parte della Pt_1 incompatibili con l'impegno di accudimento inizialmente demandatole.
Di conseguenza, su proposta dei Servizi e del curatore speciale, è stata valutata la posizione della zia paterna ( , che, per Persona_7
quanto concordemente riferito, è stata definita soggetto responsabile, pienamente idoneo ad assicurare un ambiente familiare sereno, stabile e protettivo, nonché a garantire la prosecuzione di equilibrati legami affettivi con i genitori, nell'ottica di una cura integrata e partecipata.
È emerso, ad esempio, quanto segue: “ si è trasferita, per il Per_3
periodo estivo, a casa della zia che è stata molto felice di ospitarla Per_7 durante i mesi di agosto e settembre. ha raccontato di avere un Per_3
rapporto speciale con la zia che fin da piccola si è sempre presa Per_7 cura di lei quando i genitori non potevano, con inoltre ha sempre Per_7
trascorso molto tempo perché ha dei figli coetanei e insieme organizzano delle uscite. Anche in casa passano molto tempo insieme, cucinano e sbrigano faccende domestiche. La signora ha pertanto espresso la Per_7
sua disponibilità ad avere affidata la nipote … A casa della zia Per_7
ha avuto degli orari per svegliarsi la mattina, per pranzare e per Per_3
cenare e ha dovuto seguire le regole familiari … Da quello che ha potuto constatare questo Servizio e dai colloqui svolti, è emerso che, dal punto di
pagina 6 di 12 vista educativo, la signora riesce e farsi ascoltare e ad imporre Per_7 delle regole” (cfr. rel. S.S. dell'1.10.2025).
Pertanto, è corretto valorizzare: da un lato, il legame affettivo intercorrente tra la e la nipotina, che infatti la descrive come “la CP_1 mia sicurezza”; dall'altro, l'impegno che la zia ha già dimostrato nella cura di (cfr. dichiarazioni di all'ud. del 9.10.2025: “Sono Per_3 Persona_7 giovane e ho 3 figli, di 16, 11 e 7 anni e sono vedova e non ho nessuna intenzione di intraprendere altre relazioni;
lavoro e faccio pulizie in alcune case vacanze;
non ho problemi con gli stupefacenti e se anche il mi CP_2
chiamasse per fare un controllo sarei immediatamente disponibile;
ho grande aiuto da mia madre che ha 67 anni, è autonoma e i miei due figli grandi dormono da lei che sta nella stessa strada nostra;
a casa mia invece il mio figlio piccolo dormono in due camere. dorme con Per_8 Per_3 me e in cameretta stanno mio figlio e un altro mio nipote Per_9
che è stato affidato anche a me. Hanno il sostegno a scuola ma
[...] stanno bene in salute. va a scuola o con me o in autobus, ha fatto Per_3
l'abbonamento, capita che la lascio o prendo io. Sono in pace con mia cognata e pranziamo tutti da mia madre. da sola non esce, secondo Per_3 me non è l'età giusta per uscire, ama stare a casa;
adesso forse ha delle amiche da scuola, qualche messaggio ma non tende a uscire molto. Anche io sono un pò riservata ma se io per esempio porto i bambini al parco giochi. Percepisco assegni per i miei figli. Sono disponibile a continuare a fare seguire dagli operatori. Comprendo che ha bisogno di Per_3 Per_3 fare una adolescenza spensierata”).
L'affidamento alla zia paterna, così, si configura allo stato come la soluzione più adeguata a garantire il benessere materiale e morale della minore, nell'attuale situazione familiare, salvaguardando al contempo il diritto della ragazza a mantenere – nei limiti di quanto appresso - rapporti significativi con i genitori, in vista di un futuro eventuale reinserimento pagina 7 di 12 familiare, laddove le condizioni lo consentiranno e previa pronuncia giudiziale.
si è dimostrata molto legata ad entrambi, con cui ha coltivato Per_3
un rapporto sincero ed improntato a profondo affetto, nonostante le vicende giudiziarie che li hanno interessati: ma si è mantenuta consapevole – come emerso durante la audizione - rispetto alla oggettiva riprovevolezza degli agiti che hanno condotto alla loro condanna (cfr. cit.: “ in CP_3 Per_3
tutte le conversazioni svolte con questo Servizio ha sempre raccontato di sentire la mancanza della madre e di avere un bellissimo rapporto con la stessa … ha espresso il desiderio di poter essere affidata alla zia Per_3
e di poter andare a trovare la madre durante le prossime vacanze Per_7
… In riferimento al padre, ha riferito di sentirne la mancanza e di Per_3
volerlo vedere. Ha raccontato che il padre ha una nuova compagna, sig.ra
, e di avere due fratelli che il padre ha avuto con la Parte_2 stessa”).
*****
In diritto, osserva il Tribunale che detta soluzione si pone in linea con la lettura combinata del disposto dell'art. 473-bis.2 c.c. (che disciplina i poteri officiosi del giudice) e dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito il vecchio testo dell'art. 155 co. 6 c.c.), che non esclude la possibilità di affiancare all'affido condiviso ed a quello esclusivo ulteriori modelli (cfr. es. Cass. 10 ottobre 2008, n. 24907, Tribunale di Como 20 giugno 2019, n.
827).
Secondo la previsione di cui al già citato art. 337 ter, comma 2, c.c. il giudice deve sempre adottare i provvedimenti relativi alla prole “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”, con facoltà di adottare ogni altro provvedimento, ivi compreso, quindi, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori,
l'affidamento familiare.
pagina 8 di 12 Analogamente, anche l'art. 337 quater c.c. nel fare riferimento al genitore al quale sono affidati i figli in via esclusiva, fa presente che deve sempre essere fatta “salva” una “diversa disposizione del giudice”.
Deve pertanto ritenersi rientrante tra le facoltà rimesse al potere discrezionale del giudice, nell'ottica della reale promozione del superiore interesse del minore protetto a livello costituzionale e sovranazionale (tra gli altri, artt. 2, 3, 29, 30 Cost., art. 7 C.E.D.U., Convenzione europea di
Strasburgo del (25 gennaio) 1996 sull'esercizio dei diritti del minore (art. 1, comma 2; art. 6, lett. a); art. 10) Carta dei diritti fondamentali dell'UE, adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – avente lo stesso valore vincolante dei Trattati europei (art. 6, par. 1, TUE), art. 24, comma 2, ed atti derivati tra cui a titolo esemplificativo il reg. n. 2201/2003/CE: artt. 12, par.
1, lett. b); 15, par. 1, 5; 23, par. 1, lett. a); dir. 2003/86/CE: art. 5) quella di disporre l'affido extra-nucleare (eventualmente anche a terzi, ma) prioritariamente valutando i rami parentali.
Ciò, naturalmente, senza indulgere a valutazioni aprioristiche e/o stereotipate, ma procedendo – non dovendosi neppure sottostare al principio della domanda (tra tante, anche antecedentemente alla riforma, Cass.31 marzo 2014, n. 7477; Cass. 10 maggio 2013, n. 11218) - ad attenta valutazione della effettività dei legami, della condizione socio ambientale, dell'assetto organizzativo, della presenza di soggetti idonei e capaci di autentico supporto e contenimento affettivo della persona minore.
In tale quadro ed all'esito positivo di tale attento scrutinio si inserisce, dunque, l'odierna decisione di affidamento intrafamiliare, verso cui peraltro convergono le richieste delle parti, i suggerimenti degli operatori sociosanitari, ed infine il desiderio verbalizzato dalla stessa minore e condiviso dal curatore speciale.
Sempre nel superiore interesse della minore, pare comunque opportuno il mantenimento delle deleghe ai Servizi sociali e al servizio di pagina 9 di 12 NPIA, con obbligo di riferire al Giudice Tutelare entro 6 mesi, salve ipotesi di urgenza. Non può, infatti, trascurarsi il beneficio che ha dichiarato Per_3 di avere tratto dal percorso di sostegno psicologico, avendo “riferito di essersi sentita subito a suo agio” e di “essere felice di avere uno spazio per sé dove poter parlare liberamente e sfogarsi” (cfr. rel. cit.).
Deve inoltre essere assicurata – anche con valutazione sinergica dei servizi incaricati - adeguata proporzione tra le esigenze di svago e socializzazione della minore e la cadenza con cui costei eseguirà i colloqui, ove desiderati.
Dall'affidamento della prole alla zia paterna presso l'abitazione di costei discende non doversi provvedere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale originariamente formulata dalla ricorrente in proprio favore, trattandosi di istituto giuridico esclusivamente preposto alla cura delle esigenze della prole minore di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico.
*****
Passando al profilo economico, data la convergenza delle richieste, si ritiene di poter omologare l'assetto delineato dalle parti, consistente nella corresponsione, con cadenza mensile, dell'importo di € 200,00 per ciascun figlio (anche direttamente ai maggiorenni ma non economicamente indipendenti) da parte del resistente, oltre al pagamento delle spese straordinarie e di ogni necessità della minore e dei fratelli nella misura del
50% per ciascun genitore.
Appare opportuna la precisazione che, rebus sic stantibus, ogni assegno e contributo per il mantenimento della minore andrà versato in favore di . L'assegno unico per la minore – pertanto anche Persona_7
per la quota relativa alla madre - dovrà essere percepito integralmente da costei, quale soggetto che provvede in misura prevalente alla cura materiale pagina 10 di 12 ed educativa della minore, così come ogni provvidenza dovuta in favore di costei.
Le richieste delle parti sono risultate convergenti anche per ciò che concerne il mantenimento della ricorrente, già formalizzato con l'ordinanza presidenziale, con imposizione al dell'obbligo di corrisponderle € CP_1
200,00 al mese.
*****
Considerate le richieste delle parti e la peculiarità della vicenda, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio concordatario in data 3.09.2016, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CE (TP), al n. 14, p. II, serie A, anno 2016;
- affida la figlia minorenne alla zia paterna Per_3 Per_7
[...]
- mantiene le deleghe ai Servizi sociali e al servizio di NPIA, con obbligo di riferire al Giudice Tutelare a 6 mesi, salve ipotesi di urgenza
- conferma a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, € 200,00 per ciascun figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole,
pagina 11 di 12 - pone a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla sorella (che dovrà percepire Persona_7 anche l'A.U.), entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
Per_3
- obbliga entrambi i genitori a contribuire nella misura del 50% ciascuno anche alle necessità straordinarie della prole ed alle spese da individuarsi secondo il protocollo sottoscritto con il
COA;
- conferma a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della medesima;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Giudice rel.
AN Lo SC
Il Presidente
EL VO
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “per tre giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarli dal domicilio domestico e di recarli con sé; a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, in via alternata un anno dal 1 al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 al 31 agosto, con l'o-nere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di di-cembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. EL VO Presidente dott.ssa AN Lo SC Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1843/2022, avente ad oggetto la
“separazione personale dei coniugi”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CORSO ANTONINO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. LONGO SALVATORE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale dei minori
(Avv. Meloni Patrizia)
Conclusioni: come rassegnate nelle note scritte conclusive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] CP_1
pagina 1 di 12 in data 3.09.2016, regolarmente trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di CE (TP), al n. 14, p. II, serie A, anno 2016.
Aggiungeva che dalla loro unione, prima delle nozze, erano nati tre figli: (4.01.2003), (21.12.2005) e (21.07.2011), Per_1 Per_2 Per_3 regolarmente riconosciuti per quanto consta.
Rappresentava il venir meno dell'affectio coniugalis e ricorreva all'intestato Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale dei coniugi.
Esponeva che, venuti meno i presupposti di una serena e pacifica convivenza, il marito si era allontanato dalla casa familiare ed aveva, comunque, continuato a sostenere economicamente la famiglia mediante la corresponsione di € 800,00 al mese (€ 200,00 in favore della moglie ed €
200,00 per ciascun figlio).
Dal punto di vista economico, chiedeva la formalizzazione di tale assetto.
Chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente degli stessi presso di sé nella casa coniugale e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario come segue: “Il padre potrà vederli e tenerli con sé ogni settimana il mercoledì e il sabato dalle 13,00 alle 22,00 compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e con quelli lavorativi del padre e della madre. In occasione delle Festività Natalizie, per i periodi che vanno dal 24 al 30 Dicembre e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio, i figli staranno alternativamente con uno dei due genitori. E così se nel 2022 avranno trascorso il Natale con la madre, nel 2023 lo trascorreranno con il padre e se avranno trascorso con uno dei due genitori il Natale, con l'altro trascorreranno il Capodanno. La stessa alternatività regolerà il giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo ed ogni altra festività previste nel calendario. Anche i compleanni seguiranno il principio dell'alternanza. Il
pagina 2 di 12 padre terrà con sé i figli durante il periodo estivo, per venti giorni nel mese di Agosto, da concordarsi con la moglie entro e non oltre il 15 Giugno di ogni anno. In caso di disaccordo dal 10 al 30 di Agosto”.
Non si costituiva inizialmente il resistente.
Con ordinanza del 17.03.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“dispone che i figli minori della coppia ( , nato ad [...]
CE il 21 dicembre 2005 e , nata ad [...] il 21 luglio Persona_5
2011), restino affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
gli stessi vivranno con la madre con facoltà del padre di averli e tenerli con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo regime di visita di cui alla parte motiva1; assegna la casa coniugale a;
Parte_1 pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva Parte_1 somma di € 800,00 mensili, di cui euro 200,00 per la ed € 200,00 Pt_1 per ciascun figlio (compreso quello di maggiore età in quanto non economicamente indipendente), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche da sostenere in favore della prole
pagina 3 di 12 secondo i criteri stabiliti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Trapani”.
In corso di causa, in esito alla convocazione del g.i., emergeva che entrambe le parti erano state condannate in sede penale per reati concernenti spaccio di sostanze stupefacenti e che la figlia minore , in data Per_3
24.04.2024, era stata provvisoriamente affidata alla zia materna dalla
Squadra mobile della Questura di Trapani;
sicché, veniva disposta l'immediata acquisizione di informazioni presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo circa procedimenti riguardanti il nucleo e provvedimenti riguardanti la minore , nonché presso gli Persona_5
operatori sociosanitari territorialmente competenti.
Considerata la sussistenza di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale con affido intrafamiliare, si procedeva alla nomina di Curatore speciale nell'interesse della figlia . Per_3
Dato ulteriore corso al giudizio, venivano disposti numerosi accertamenti sociosanitari sulla minore e sulla rete parentale di riferimento, nonché verifica e presa in carico della stessa a cura del servizio di NPIA ed il SS provvedeva all'attivazione del servizio di educativa domiciliare.
Nelle more, frattanto costituitosi , le parti Controparte_1
dichiaravano di essere addivenute ad un accordo, comprensivo dell'affido intrafamiliare di (da sostituirsi con l'affidamento alla madre, una Per_3 volta scontata la pena a quest'ultima inflitta) e, dal punto di visita economico, dell'obbligo del di versare la somma mensile di € CP_1
200,00, a titolo di mantenimento della moglie, e di € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
All'udienza del 9.10.2025, veniva ascoltata la minore in Per_3
modalità protetta e videoregistrata;
si provvedeva anche all'audizione pagina 4 di 12 personale delle zie materna e paterna, spontaneamente e personalmente comparse;
all'esito, la causa veniva avviata a decisione.
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Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile. Pertanto, non si può che accogliere la domanda di separazione, sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni di entrambi i coniugi. Peraltro, è pacifico che il resistente abbia intrapreso una nuova relazione, dalla quale sono nati due figli, entrambi conosciuti e ben accettati dalla minore . Per_3
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Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, è vero che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico dei figli minori.
Tuttavia, è anche vero che nel caso di specie è emersa la sussistenza di condizioni oggettive e soggettive che precludono la adozione di detto regime (ed anche a quello eccezionale dell'affidamento esclusivo), riconducibili alla peculiare situazione giudiziaria che, allo stato, interessa sia la che il e che vede l'una sottoposta alla detenzione Pt_1 CP_1
domiciliare in altra regione e l'altro recluso in carcere.
D'altro canto, non è emersa alcuna grave e direttamente pregiudizievole inadeguatezza da parte loro tale da giustificare l'adozione di misure di definitiva decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330
c.c., da ritenersi allo stato meramente sospesa.
Così, al fine di tutelare il superiore interesse di , nel rispetto del Per_3 criterio della continuità affettiva e della stabilità ambientale, va adeguato il pagina 5 di 12 regime giuridico a quello come in atto declinato, ossia il collocamento presso la zia paterna.
Infatti, in un primo momento, la minore era stata temporaneamente affidata alle cure della zia materna ( , presso il cui Persona_6 domicilio si era trasferita;
se siffatto assetto aveva positivamente influito sul suo equilibrio, dette condizioni sono cessate al sopraggiungere di gravi esigenze familiari dell'affidataria (legate al rientro, dapprima solo saltuario, del figlio, cugino di , in stato di detenzione domiciliare, e al Per_3
reperimento di un'attività lavorativa notturna da parte della Pt_1 incompatibili con l'impegno di accudimento inizialmente demandatole.
Di conseguenza, su proposta dei Servizi e del curatore speciale, è stata valutata la posizione della zia paterna ( , che, per Persona_7
quanto concordemente riferito, è stata definita soggetto responsabile, pienamente idoneo ad assicurare un ambiente familiare sereno, stabile e protettivo, nonché a garantire la prosecuzione di equilibrati legami affettivi con i genitori, nell'ottica di una cura integrata e partecipata.
È emerso, ad esempio, quanto segue: “ si è trasferita, per il Per_3
periodo estivo, a casa della zia che è stata molto felice di ospitarla Per_7 durante i mesi di agosto e settembre. ha raccontato di avere un Per_3
rapporto speciale con la zia che fin da piccola si è sempre presa Per_7 cura di lei quando i genitori non potevano, con inoltre ha sempre Per_7
trascorso molto tempo perché ha dei figli coetanei e insieme organizzano delle uscite. Anche in casa passano molto tempo insieme, cucinano e sbrigano faccende domestiche. La signora ha pertanto espresso la Per_7
sua disponibilità ad avere affidata la nipote … A casa della zia Per_7
ha avuto degli orari per svegliarsi la mattina, per pranzare e per Per_3
cenare e ha dovuto seguire le regole familiari … Da quello che ha potuto constatare questo Servizio e dai colloqui svolti, è emerso che, dal punto di
pagina 6 di 12 vista educativo, la signora riesce e farsi ascoltare e ad imporre Per_7 delle regole” (cfr. rel. S.S. dell'1.10.2025).
Pertanto, è corretto valorizzare: da un lato, il legame affettivo intercorrente tra la e la nipotina, che infatti la descrive come “la CP_1 mia sicurezza”; dall'altro, l'impegno che la zia ha già dimostrato nella cura di (cfr. dichiarazioni di all'ud. del 9.10.2025: “Sono Per_3 Persona_7 giovane e ho 3 figli, di 16, 11 e 7 anni e sono vedova e non ho nessuna intenzione di intraprendere altre relazioni;
lavoro e faccio pulizie in alcune case vacanze;
non ho problemi con gli stupefacenti e se anche il mi CP_2
chiamasse per fare un controllo sarei immediatamente disponibile;
ho grande aiuto da mia madre che ha 67 anni, è autonoma e i miei due figli grandi dormono da lei che sta nella stessa strada nostra;
a casa mia invece il mio figlio piccolo dormono in due camere. dorme con Per_8 Per_3 me e in cameretta stanno mio figlio e un altro mio nipote Per_9
che è stato affidato anche a me. Hanno il sostegno a scuola ma
[...] stanno bene in salute. va a scuola o con me o in autobus, ha fatto Per_3
l'abbonamento, capita che la lascio o prendo io. Sono in pace con mia cognata e pranziamo tutti da mia madre. da sola non esce, secondo Per_3 me non è l'età giusta per uscire, ama stare a casa;
adesso forse ha delle amiche da scuola, qualche messaggio ma non tende a uscire molto. Anche io sono un pò riservata ma se io per esempio porto i bambini al parco giochi. Percepisco assegni per i miei figli. Sono disponibile a continuare a fare seguire dagli operatori. Comprendo che ha bisogno di Per_3 Per_3 fare una adolescenza spensierata”).
L'affidamento alla zia paterna, così, si configura allo stato come la soluzione più adeguata a garantire il benessere materiale e morale della minore, nell'attuale situazione familiare, salvaguardando al contempo il diritto della ragazza a mantenere – nei limiti di quanto appresso - rapporti significativi con i genitori, in vista di un futuro eventuale reinserimento pagina 7 di 12 familiare, laddove le condizioni lo consentiranno e previa pronuncia giudiziale.
si è dimostrata molto legata ad entrambi, con cui ha coltivato Per_3
un rapporto sincero ed improntato a profondo affetto, nonostante le vicende giudiziarie che li hanno interessati: ma si è mantenuta consapevole – come emerso durante la audizione - rispetto alla oggettiva riprovevolezza degli agiti che hanno condotto alla loro condanna (cfr. cit.: “ in CP_3 Per_3
tutte le conversazioni svolte con questo Servizio ha sempre raccontato di sentire la mancanza della madre e di avere un bellissimo rapporto con la stessa … ha espresso il desiderio di poter essere affidata alla zia Per_3
e di poter andare a trovare la madre durante le prossime vacanze Per_7
… In riferimento al padre, ha riferito di sentirne la mancanza e di Per_3
volerlo vedere. Ha raccontato che il padre ha una nuova compagna, sig.ra
, e di avere due fratelli che il padre ha avuto con la Parte_2 stessa”).
*****
In diritto, osserva il Tribunale che detta soluzione si pone in linea con la lettura combinata del disposto dell'art. 473-bis.2 c.c. (che disciplina i poteri officiosi del giudice) e dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito il vecchio testo dell'art. 155 co. 6 c.c.), che non esclude la possibilità di affiancare all'affido condiviso ed a quello esclusivo ulteriori modelli (cfr. es. Cass. 10 ottobre 2008, n. 24907, Tribunale di Como 20 giugno 2019, n.
827).
Secondo la previsione di cui al già citato art. 337 ter, comma 2, c.c. il giudice deve sempre adottare i provvedimenti relativi alla prole “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”, con facoltà di adottare ogni altro provvedimento, ivi compreso, quindi, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori,
l'affidamento familiare.
pagina 8 di 12 Analogamente, anche l'art. 337 quater c.c. nel fare riferimento al genitore al quale sono affidati i figli in via esclusiva, fa presente che deve sempre essere fatta “salva” una “diversa disposizione del giudice”.
Deve pertanto ritenersi rientrante tra le facoltà rimesse al potere discrezionale del giudice, nell'ottica della reale promozione del superiore interesse del minore protetto a livello costituzionale e sovranazionale (tra gli altri, artt. 2, 3, 29, 30 Cost., art. 7 C.E.D.U., Convenzione europea di
Strasburgo del (25 gennaio) 1996 sull'esercizio dei diritti del minore (art. 1, comma 2; art. 6, lett. a); art. 10) Carta dei diritti fondamentali dell'UE, adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – avente lo stesso valore vincolante dei Trattati europei (art. 6, par. 1, TUE), art. 24, comma 2, ed atti derivati tra cui a titolo esemplificativo il reg. n. 2201/2003/CE: artt. 12, par.
1, lett. b); 15, par. 1, 5; 23, par. 1, lett. a); dir. 2003/86/CE: art. 5) quella di disporre l'affido extra-nucleare (eventualmente anche a terzi, ma) prioritariamente valutando i rami parentali.
Ciò, naturalmente, senza indulgere a valutazioni aprioristiche e/o stereotipate, ma procedendo – non dovendosi neppure sottostare al principio della domanda (tra tante, anche antecedentemente alla riforma, Cass.31 marzo 2014, n. 7477; Cass. 10 maggio 2013, n. 11218) - ad attenta valutazione della effettività dei legami, della condizione socio ambientale, dell'assetto organizzativo, della presenza di soggetti idonei e capaci di autentico supporto e contenimento affettivo della persona minore.
In tale quadro ed all'esito positivo di tale attento scrutinio si inserisce, dunque, l'odierna decisione di affidamento intrafamiliare, verso cui peraltro convergono le richieste delle parti, i suggerimenti degli operatori sociosanitari, ed infine il desiderio verbalizzato dalla stessa minore e condiviso dal curatore speciale.
Sempre nel superiore interesse della minore, pare comunque opportuno il mantenimento delle deleghe ai Servizi sociali e al servizio di pagina 9 di 12 NPIA, con obbligo di riferire al Giudice Tutelare entro 6 mesi, salve ipotesi di urgenza. Non può, infatti, trascurarsi il beneficio che ha dichiarato Per_3 di avere tratto dal percorso di sostegno psicologico, avendo “riferito di essersi sentita subito a suo agio” e di “essere felice di avere uno spazio per sé dove poter parlare liberamente e sfogarsi” (cfr. rel. cit.).
Deve inoltre essere assicurata – anche con valutazione sinergica dei servizi incaricati - adeguata proporzione tra le esigenze di svago e socializzazione della minore e la cadenza con cui costei eseguirà i colloqui, ove desiderati.
Dall'affidamento della prole alla zia paterna presso l'abitazione di costei discende non doversi provvedere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale originariamente formulata dalla ricorrente in proprio favore, trattandosi di istituto giuridico esclusivamente preposto alla cura delle esigenze della prole minore di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico.
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Passando al profilo economico, data la convergenza delle richieste, si ritiene di poter omologare l'assetto delineato dalle parti, consistente nella corresponsione, con cadenza mensile, dell'importo di € 200,00 per ciascun figlio (anche direttamente ai maggiorenni ma non economicamente indipendenti) da parte del resistente, oltre al pagamento delle spese straordinarie e di ogni necessità della minore e dei fratelli nella misura del
50% per ciascun genitore.
Appare opportuna la precisazione che, rebus sic stantibus, ogni assegno e contributo per il mantenimento della minore andrà versato in favore di . L'assegno unico per la minore – pertanto anche Persona_7
per la quota relativa alla madre - dovrà essere percepito integralmente da costei, quale soggetto che provvede in misura prevalente alla cura materiale pagina 10 di 12 ed educativa della minore, così come ogni provvidenza dovuta in favore di costei.
Le richieste delle parti sono risultate convergenti anche per ciò che concerne il mantenimento della ricorrente, già formalizzato con l'ordinanza presidenziale, con imposizione al dell'obbligo di corrisponderle € CP_1
200,00 al mese.
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Considerate le richieste delle parti e la peculiarità della vicenda, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio concordatario in data 3.09.2016, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CE (TP), al n. 14, p. II, serie A, anno 2016;
- affida la figlia minorenne alla zia paterna Per_3 Per_7
[...]
- mantiene le deleghe ai Servizi sociali e al servizio di NPIA, con obbligo di riferire al Giudice Tutelare a 6 mesi, salve ipotesi di urgenza
- conferma a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, € 200,00 per ciascun figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole,
pagina 11 di 12 - pone a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla sorella (che dovrà percepire Persona_7 anche l'A.U.), entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
Per_3
- obbliga entrambi i genitori a contribuire nella misura del 50% ciascuno anche alle necessità straordinarie della prole ed alle spese da individuarsi secondo il protocollo sottoscritto con il
COA;
- conferma a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della medesima;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Giudice rel.
AN Lo SC
Il Presidente
EL VO
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “per tre giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarli dal domicilio domestico e di recarli con sé; a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, in via alternata un anno dal 1 al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 al 31 agosto, con l'o-nere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di di-cembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni”.