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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8433/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8433/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Romina Cini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Alberici Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 27 novembre 2024 e il 10 marzo 2025, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR), in data 1 settembre 2018, e che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 17 giugno 2009 e il 27 aprile 2011) le figlie ed Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, nonché fornendo indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alla loro collocazione paritetica, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 27 novembre 2024 e il 10 marzo 2025, hanno concluso chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di determinazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore (da cui anche l'assegnazione della casa familiare), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR) in data 1 settembre 2018, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 26, p. II, s. A, anno 2018.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 15 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8433/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Romina Cini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Alberici Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 27 novembre 2024 e il 10 marzo 2025, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR), in data 1 settembre 2018, e che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 17 giugno 2009 e il 27 aprile 2011) le figlie ed Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, nonché fornendo indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alla loro collocazione paritetica, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 27 novembre 2024 e il 10 marzo 2025, hanno concluso chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di determinazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore (da cui anche l'assegnazione della casa familiare), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR) in data 1 settembre 2018, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 26, p. II, s. A, anno 2018.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 15 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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