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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.4138 del 2022 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Pasquale Biondi
RICORRENTE
CONTRO
p.IV , con sede in Napoli al Corso Garibaldi Controparte_1 P.IVA_1
n. 387, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, come in atti RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.7.2022, l' istante in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze dell' dall'epoca indicata nei rispettivi Controparte_2 ricorsi, evidenziava: che il rapporto di lavoro era disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri 23 luglio 1976
e successive modifiche ed integrazioni del 12 marzo 1980, 27 novembre 2000 e, da ultimo,
28 novembre 2015; che la retribuzione, corrisposta dall'azienda, per le giornate in cui aveva goduto delle Contr ferie, era stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, analiticamente indicati in ricorso, quali: la “indennità perequatIV” e la "indennità compensatIV", entrambe previste dall'Accordo regionale del 16-12-2011, recepite dall'Accordo Aziendale del 25-7-2012, oltre all'indennità di turno e domenicale, previste dall'Accordo nazionale del 1981. Contr Tanto premesso, dedotta la illegittimità dell'operato dell' , adIV questo Tribunale, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dell' importo di cui ai ricorso, vinte le spese di lite. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituIV la parte convenuta, deducendo la infondatezza nel merito di ogni pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge. EccepIV, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle pretese. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia venIV decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti definito la vicenda in sede sindacale, come da verbale prodotto in atti. Quanto alle spese, nel verbale non vi è alcuna statuizione al riguardo.
Ai fini di una compiuta individuazione della materia del contendere, va rilevato che il presente giudizio aveva ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a vedere incluse nella retribuzione, versata durante il periodo di fruizione feriale, l'indennità perequatIV a.r. 2011, l'indennità compensatIV a.r. 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 e l'indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 1981, rispetto a tale questione si è registrato un forte contrasto nella giurisprudenza di merito.
Ciò posto, con riguardo al governo delle spese di lite del presente giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura interpretatIV delle questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, che ne impongono la compensazione.
PQM
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese. Si comunichi
Torre Annunziata, 18.2.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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