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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 10699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10699 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di: AN NZ nato a [...] il [...] AN EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2023 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG Aldo Ceniccola di annullamento senza rinvio limitatamente alla demolizione e rimessione in pristino, che può disporsi. L'Avv. Francesco Raeli chiede il rigetto del ricorso del P.G. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10699 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 21/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a AN NC e a AN VA la pena di mesi 3 e giorni 8 di arresto ed C 27365,00 di ammenda per i reati a loro contestati in rubrica (art. 110 cod. pen., 44, comma 1, lettera C, 64, 71, 72, 93, 94 e 95, d.P.R. 380 del 2001, art. 734 del cod. pen. e art. 181 comma 1, d. Igs 42/2004). 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Salerno propone ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Unico motivo, violazione di legge, art. 98 d.P.R. 380/2001, non è stata prevista la demolizione del fabbricato eseguito senza il permesso di costruire (capo A, dell'imputazione, art. 44, comma 1, lettera C, d. P.R. 380 del 2001) e la rimessione in pristino per il reato di cui all'art. 181, d. Igs. 42/2004. La sentenza non dà conto di una eventuale demolizione delle opere. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza. 2. 2. Gli imputati hanno presentato memoria nella quale evidenziano la richiesta della Procura generale presso la Corte di appello di Salerno di valutazione del merito della decisione, preclusa in sede di legittimità; inoltre, a far data dalla riforma Cartabia (d. I. n. 162/2022 e d. Igs. 150/2022) non possono applicarsi al patteggiamento sanzioni diverse da quelle penali accessorie disposte con la sentenza di patteggiamento (art. 445, comma 1 bis cod. proc. pen.). CONSIDERATO IN DIRITTO f 3. Il ricorso è fondato. Ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. L'art. 445 cod. proc. pen. equipara, infatti, la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, e l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti. In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. ZI e altro, Rv. 245212; Sez. 3, Sentenza n. 18509 del 15/01/2015 Cc. (dep. 05/05/2015) Rv. 263557 - 0) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l'ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l'imputato deve tenere conto nell'operare la scelta del patteggiamento. 4. La questione posta con la memoria dalla difesa risulta manifestamente infondata. Con l'art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen. è stata disciplinata l'efficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Inoltre, se non sono applicate peni accessorie non producono effetti le disposizioni di legge diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. alla sentenza di condanna. L'ordine di demolizione rientra certamente nei poteri del giudice penale e non riguarda il concorrente potere amministrativo (leggi diverse da quelle penali): "L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso" (Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005 ) Rv. 232172 - 01). A - / Conseguentemente la disposizione del comma 1 bis, dell'art. 445 cod. proc. pen. non incide sulla demolizione. 5. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione, e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ordine che il Collegio dispone ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l) (Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, P.G. in proc. Costi, Rv. 246769; vedi anche Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015 - dep. 05/05/2015, P.G. in proc. Gioffrè, Rv. 26355701).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli omessi ordini di demolizione e di remissione in pristino dello stato dei luoghi, ordini che dispone. Così deciso il 21/12/2023
lette le conclusioni del PG Aldo Ceniccola di annullamento senza rinvio limitatamente alla demolizione e rimessione in pristino, che può disporsi. L'Avv. Francesco Raeli chiede il rigetto del ricorso del P.G. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10699 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 21/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a AN NC e a AN VA la pena di mesi 3 e giorni 8 di arresto ed C 27365,00 di ammenda per i reati a loro contestati in rubrica (art. 110 cod. pen., 44, comma 1, lettera C, 64, 71, 72, 93, 94 e 95, d.P.R. 380 del 2001, art. 734 del cod. pen. e art. 181 comma 1, d. Igs 42/2004). 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Salerno propone ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Unico motivo, violazione di legge, art. 98 d.P.R. 380/2001, non è stata prevista la demolizione del fabbricato eseguito senza il permesso di costruire (capo A, dell'imputazione, art. 44, comma 1, lettera C, d. P.R. 380 del 2001) e la rimessione in pristino per il reato di cui all'art. 181, d. Igs. 42/2004. La sentenza non dà conto di una eventuale demolizione delle opere. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza. 2. 2. Gli imputati hanno presentato memoria nella quale evidenziano la richiesta della Procura generale presso la Corte di appello di Salerno di valutazione del merito della decisione, preclusa in sede di legittimità; inoltre, a far data dalla riforma Cartabia (d. I. n. 162/2022 e d. Igs. 150/2022) non possono applicarsi al patteggiamento sanzioni diverse da quelle penali accessorie disposte con la sentenza di patteggiamento (art. 445, comma 1 bis cod. proc. pen.). CONSIDERATO IN DIRITTO f 3. Il ricorso è fondato. Ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. L'art. 445 cod. proc. pen. equipara, infatti, la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, e l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti. In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. ZI e altro, Rv. 245212; Sez. 3, Sentenza n. 18509 del 15/01/2015 Cc. (dep. 05/05/2015) Rv. 263557 - 0) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l'ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l'imputato deve tenere conto nell'operare la scelta del patteggiamento. 4. La questione posta con la memoria dalla difesa risulta manifestamente infondata. Con l'art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen. è stata disciplinata l'efficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Inoltre, se non sono applicate peni accessorie non producono effetti le disposizioni di legge diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. alla sentenza di condanna. L'ordine di demolizione rientra certamente nei poteri del giudice penale e non riguarda il concorrente potere amministrativo (leggi diverse da quelle penali): "L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso" (Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005 ) Rv. 232172 - 01). A - / Conseguentemente la disposizione del comma 1 bis, dell'art. 445 cod. proc. pen. non incide sulla demolizione. 5. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione, e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ordine che il Collegio dispone ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l) (Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, P.G. in proc. Costi, Rv. 246769; vedi anche Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015 - dep. 05/05/2015, P.G. in proc. Gioffrè, Rv. 26355701).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli omessi ordini di demolizione e di remissione in pristino dello stato dei luoghi, ordini che dispone. Così deciso il 21/12/2023