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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3505/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del giudice dott. Giovanni Cariolo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa N.R.G. 3505/2025 promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F Parte_1 C.F._1
) e ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in via grotte Bianche
[...] 117, presso lo studio dell'avv. Giuseppa Mascali ( ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti unitamente e disgiuntamente all'avv. Alberto Surrentino d'Afflitto ( ); C.F._3 APPELLANTE CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Letizia Grillo, c.f. , C.F._4 giusta procura alle liti su foglio separato in atti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale in via Umberto n.151, , nonché, presso il domicilio CP_1 digitale del già menzionato difensore, PEC Email_1
APPELLATO
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025 le difese precisavano le conclusioni e procedevano con discussione finale e la causa è stata posta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato la sentenza numero 428/2025 (pronunciata in data Parte_2
23.02.2025 e pubblicata in data 26-02-2025) nel procedimento R.G. 6294/2023, con la quale il Giudice di pace del Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione n. 3066192/23.
L'odierna appellante contesta l'illogicità della ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure nella parte in cui è stata confermata la violazione dell'art. 145, commi 4 e 10 del Codice della
Strada per mancato rispetto dell'obbligo di dare precedenza in prossimità di una intersezione.
Più nel dettaglio, secondo la ricostruzione offerta in questa sede, lo stesso posizionamento dei veicoli coinvolti nell'incidente, così come rappresentato dalla documentazione fotografica offerta in atti, confuterebbe il contenuto del verbale n. 3066192/23 (del 17.03.2023), dimostrando, al contrario, che l'unica violazione sarebbe stata commessa dal conducente del veicolo B: quest'ultimo, percorrendo la strada oltre i limiti di velocità consentiti dalla legge, avrebbe impattato il veicolo A (condotto dall'appellante) già presente all'interno della rotonda.
Dunque, sulla scorta delle sopraesposte argomentazioni, il veicolo B non avrebbe rispettato la precedenza nonché i limiti di velocità, mentre il veicolo A avrebbe rispettato le norme sulla precedenza, essendo lo stesso già immesso all'interno della rotonda al momento dell'impatto.
Il , costituitosi in giudizio, ha rilevato la mancata proposizione di querela di Controparte_1 falso avverso il verbale n. 3066192/23, stante la (sostenuta) fede privilegiata dello stesso ex art. 2700 c.c., insistendo, ad ogni modo, sulla corretta ricostruzione dei fatti da parte del giudice di prime cure.
pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
L'appello proposto da è infondato e deve essere respinto. Parte_2
In via preliminare, occorre fare chiarezza in merito alla natura del verbale n. 3066192/23.
L'art. 2699 c.c. fornisce la definizione di atto pubblico, stabilendo che lo stesso deve essere formato da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui è formato.
La suddetta norma è stata interpretata estensivamente dalla Corte di Cassazione, nel senso che deve intendersi per pubblico ufficiale ogni soggetto munito di pubbliche funzioni, e sono atti pubblici tutti gli accertamenti da lui effettuati nello svolgimento delle stesse.
La giurisprudenza di legittimità, dunque, pone il confine fra l'atto pubblico dotato di pubblica fede ed atto pubblico che non ha pubblica fede, nella circostanza che quanto attestato dal pubblico ufficiale sia o meno frutto di un suo apprezzamento: nel primo caso, l'atto non è dotato di pubblica fede;
nel secondo caso si.
Ne discende che la fede privilegiata del verbale vale solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti personalmente, non anche per le valutazioni o deduzioni dallo stesso svolte (esempio, per quel che maggiormente rileva in questa sede, la dinamica del sinistro ricostruita a posteriori).
Pertanto, in assenza di percezione diretta, la dinamica dell'incidente può essere contestata con prove contrarie, senza necessità di querela di falso, non avendo il verbale la natura di prova legale di cui all'art. 2700 c.c. (Cass., Sez. 2, n. 28149/2022, pubblicata il 27.09.2022).
In un'ottica sussuntiva, calando i suddetti principi nel caso di specie, è da escludere, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la natura privilegiata del verbale n.
3066192/23 con riferimento alla ritenuta dinamica, consistendo il suddetto accertamento in una ricostruzione postuma dell'incidente e sussistendo, quindi, intrinseci profili valutativi idonei ad essere confutati con la sola prova contraria.
Occorre, a questo punto, analizzare la ricostruzione offerta dal giudice a quo per valutare la fondatezza dei lamentati vizi di illogicità.
pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Come sopra brevemente anticipato, dalla documentazione offerta in atti emerge che l'incidente si è verificato in data 13.03.2023 nei pressi del Viale Presidente Kennedy all'intersezione regolata dalla rotatoria con Via San Francesco La Rena.
In particolare, dalla ricostruzione operata dagli operatori della Polizia Municipale, è emerso che l'odierna appellante transitava lungo la Via S.F. La Rena con direzione di marcia Sud –
Nord e, giunta in prossimità dell'intersezione con Viale Kennedy, dove la sede stradale si immette in una rotatoria opportunamente segnalata mediante cartellonistica verticale, ometteva di rispettare l'obbligo di precedenza.
In tale frangente si verificava una collisione con un altro veicolo, proveniente dalla SS114
Orientale Sicula in direzione Ovest-Est e diretto verso il viale Kennedy. L'impatto interessava il parafango e la ruota anteriore sinistra del mezzo condotto dall'odierna appellante e il paraurti anteriore destro dell'altro veicolo.
Al di là dell'esatta ricostruzione circa la dinamica del sinistro per i profili più specificamente rilevanti in sede risarcitoria (oggetto di separato giudizio), è opportuno analizzare le prospettazioni di parte appellante e valutare la sussistenza di prove contrarie idonee a confutare la contestata violazione da parte della Polizia Municipale, fatta propria dal giudice di prime cure.
Le contestazioni di parte appellante si fondano principalmente sull'asserita impossibilità da parte di di scorgere l'approssimarsi del veicolo antagonista stante Parte_2
l'elevata velocità dello stesso: circostanza quest'ultima che negherebbe in toto la violazione degli artt. 145 e 10 C.d.S., trovandosi nella concreta impossibilità di dare la precedenza richiesta dalle suddette norme, in considerazione dell'impercettibilità dell'approssimarsi del veicolo nei pressi della rotonda.
Ebbene, la ricostruzione offerta non può essere condivisa e, comunque, risulta ictu oculi assertiva, non essendo la stessa corroborata da prove idonee a confutare la ricostruzione proposta dai verbalizzanti.
pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Le argomentazioni di parte appellante si sviluppano in un contesto del tutto ipotetico e non suffragato da riscontri plastici circa la reale dinamica dei fatti: si legge, invero, che il veicolo antagonista si trovava ad una distanza (ipotizzata in 200 mt) tale per cui, in uno all'eccessiva velocità di marcia dello stesso, non avrebbe avuto in concreto la Parte_2 possibilità di scorgerlo e, di conseguenza, di dare la precedenza in prossimità dell'intersezione.
La suddetta ricostruzione, invero astrattamente rilevante, appare tuttavia del tutto sfornita di elementi oggettivi di prova a sostegno e, pertanto, inidonea a confutare la ricostruzione offerta dal giudice a quo, che, al contrario, appare coerente e logica.
Sulla scorta del generale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., parte appellante avrebbe dovuto fornire, quantomeno, una ricostruzione tecnica dell'incidente, comprensiva di confronto tra traiettorie, velocità e distanze tra i veicoli: ad es. stimando la velocità pre – urto in base alle tracce di frenata;
determinando il punto d'urto sulla base delle deformazioni dei veicoli, delle tracce sull'asfalto (frenata, vernice, liquidi ecc.) e della posizione finale degli stessi;
analizzando, tramite diagrammi vettoriali, le traiettorie per determinare se il veicolo dell'appellante si fosse già immesso regolarmente nella rotatoria al momento dell'urto; determinando il tempo e distanza di reazione + frenata per capire se avesse il tempo sufficiente per arrestare il veicolo o evitare l'urto. Parte_1
In buona sostanza, parte appellante avrebbe dovuto premunirsi perlomeno di una consulenza tecnica di parte (CTP) idonea ad accertare, sulla base – ove esistenti – di elementi specifici ed in modo oggettivo (e non meramente ipotetico) la dinamica del sinistro e ciò attraverso rilievi tecnici e applicazione di principi matematici.
Nessun contributo, d'altronde, apporta la ricostruzione (oltremisura sintetica) circa il posizionamento del veicolo di parte appellante all'esito dell'incidente: la stessa, infatti, non è chiara e, ben che meno, univoca, non potendosi in alcun modo desumere il rispetto delle norme sulla precedenza e la conseguente esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista nella determinazione del sinistro stradale.
pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Anzi, a bene vedere, in assenza di valide ricostruzioni alternative, può affermarsi che la ricostruzione operata dai pubblici ufficiali, fondata su elementi oggettivi quali il punto di impatto (nella parte anteriore sinistra del veicolo) in uno alla struttura della cd. 'rotatoria'
(invero di dimensioni ridotte e con, sostanzialmente, un'unica corsia al suo interno, come constatabile dalla documentazione fotografica in atti), dimostra l'inizio della manovra all'interno della rotonda in un momento in cui era già possibile scorgere l'altro veicolo e, quindi, rispettare la precedenza imposta dalla segnaletica verticale, posto che, diversamente, il veicolo antagonista avrebbe impattato il mezzo condotto dall'appellante in una porzione differente e più prossima alla parte centrale/posteriore sinistra.
In definitiva, parte appellante non ha offerto alcuna prova concreta né ha dedotto elementi oggettivi o spunti istruttori idonei ed utili a dimostrare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro rispetto a quanto accertato dal giudice di prime cure. Le doglianze si fondano su mere affermazioni soggettive, non supportate da riscontri di qualsivoglia natura idonei a confutare la violazione dell'obbligo di precedenza così come accertato nel verbale n.
3066192/23.
Va, per completezza, rimarcato che il personale di Polizia Municipale aveva contestato a conducente del veicolo antagonista, oltre a infrazioni dipendenti da mancata Parte_3 revisione del mezzo, la violazione dell'art.141 comma 3 c.d.s. perché 'approssimandosi all'intersezione, regolata da rotatoria, non aveva moderato particolarmente la velocità'; in sostanza, non era stata contestata la violazione dell'art.142 c.d.s. per superamento dei limiti di velocità e ciò, evidentemente, incide negativamente sulla ricostruzione posta a base della impugnazione e, specificamente, nella sostenuta – ma come detto non dimostrata – violazione dei limiti di velocità (cfr. pag.3 della impugnazione: '…il veicolo B procedeva violando i limiti di velocità…').
La deduzione, operata dalla difesa, secondo cui il superamento dei limiti di velocità risultava
'…acclarato dal fatto che una vettura che avesse avuto una velocità di marcia nei limiti dei 50 km/h non avrebbe potuto spostarne un'altra per quasi 7 metri dal punto di impatto' (cfr.
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ancora pag.3 della impugnazione) risulta offerta e costituisce, come già esposto in precedenza, affermazione assertiva priva di supporto tecnico-scientifico.
Infine, la pendenza di procedimento penale a carico di per i reati di lesioni Parte_3 colpose e di omessa assistenza costituisce, in sé, circostanza irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
L'appello deve essere, dunque, rigettato, con conferma della sentenza impugnata per coerenza logico – giuridica e correttezza della ricostruzione fattuale operata.
Con l'integrale rigetto del mezzo di gravame consegue la condanna della parte appellante alla refusione delle spese di lite;
esse sono liquidate a misura del D.M. 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa, sino ad euro 1.100,00 – compensi medi – fasi di studio, introduttiva e decisione. Sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di sanzione pecuniaria, pari a quello del contributo unificato dovuto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 – bis D.P.R. n. 115 del
2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3505/2025 R.G.:
- RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
428/2025, resa in data 23.02.2025 dal giudice di pace di CP_1
- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore del Pt_2 CP_1
, delle spese processuali che si liquidano in euro 494, 00, oltre IVA, CPA e
[...] spese generali.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 – bis D.P.R. n. 115 del 2002.
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto mie cure, dal dott. Manuel Barca, Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
Catania, 30 settembre 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del giudice dott. Giovanni Cariolo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa N.R.G. 3505/2025 promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F Parte_1 C.F._1
) e ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in via grotte Bianche
[...] 117, presso lo studio dell'avv. Giuseppa Mascali ( ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti unitamente e disgiuntamente all'avv. Alberto Surrentino d'Afflitto ( ); C.F._3 APPELLANTE CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Letizia Grillo, c.f. , C.F._4 giusta procura alle liti su foglio separato in atti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale in via Umberto n.151, , nonché, presso il domicilio CP_1 digitale del già menzionato difensore, PEC Email_1
APPELLATO
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025 le difese precisavano le conclusioni e procedevano con discussione finale e la causa è stata posta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato la sentenza numero 428/2025 (pronunciata in data Parte_2
23.02.2025 e pubblicata in data 26-02-2025) nel procedimento R.G. 6294/2023, con la quale il Giudice di pace del Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione n. 3066192/23.
L'odierna appellante contesta l'illogicità della ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure nella parte in cui è stata confermata la violazione dell'art. 145, commi 4 e 10 del Codice della
Strada per mancato rispetto dell'obbligo di dare precedenza in prossimità di una intersezione.
Più nel dettaglio, secondo la ricostruzione offerta in questa sede, lo stesso posizionamento dei veicoli coinvolti nell'incidente, così come rappresentato dalla documentazione fotografica offerta in atti, confuterebbe il contenuto del verbale n. 3066192/23 (del 17.03.2023), dimostrando, al contrario, che l'unica violazione sarebbe stata commessa dal conducente del veicolo B: quest'ultimo, percorrendo la strada oltre i limiti di velocità consentiti dalla legge, avrebbe impattato il veicolo A (condotto dall'appellante) già presente all'interno della rotonda.
Dunque, sulla scorta delle sopraesposte argomentazioni, il veicolo B non avrebbe rispettato la precedenza nonché i limiti di velocità, mentre il veicolo A avrebbe rispettato le norme sulla precedenza, essendo lo stesso già immesso all'interno della rotonda al momento dell'impatto.
Il , costituitosi in giudizio, ha rilevato la mancata proposizione di querela di Controparte_1 falso avverso il verbale n. 3066192/23, stante la (sostenuta) fede privilegiata dello stesso ex art. 2700 c.c., insistendo, ad ogni modo, sulla corretta ricostruzione dei fatti da parte del giudice di prime cure.
pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
L'appello proposto da è infondato e deve essere respinto. Parte_2
In via preliminare, occorre fare chiarezza in merito alla natura del verbale n. 3066192/23.
L'art. 2699 c.c. fornisce la definizione di atto pubblico, stabilendo che lo stesso deve essere formato da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui è formato.
La suddetta norma è stata interpretata estensivamente dalla Corte di Cassazione, nel senso che deve intendersi per pubblico ufficiale ogni soggetto munito di pubbliche funzioni, e sono atti pubblici tutti gli accertamenti da lui effettuati nello svolgimento delle stesse.
La giurisprudenza di legittimità, dunque, pone il confine fra l'atto pubblico dotato di pubblica fede ed atto pubblico che non ha pubblica fede, nella circostanza che quanto attestato dal pubblico ufficiale sia o meno frutto di un suo apprezzamento: nel primo caso, l'atto non è dotato di pubblica fede;
nel secondo caso si.
Ne discende che la fede privilegiata del verbale vale solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti personalmente, non anche per le valutazioni o deduzioni dallo stesso svolte (esempio, per quel che maggiormente rileva in questa sede, la dinamica del sinistro ricostruita a posteriori).
Pertanto, in assenza di percezione diretta, la dinamica dell'incidente può essere contestata con prove contrarie, senza necessità di querela di falso, non avendo il verbale la natura di prova legale di cui all'art. 2700 c.c. (Cass., Sez. 2, n. 28149/2022, pubblicata il 27.09.2022).
In un'ottica sussuntiva, calando i suddetti principi nel caso di specie, è da escludere, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la natura privilegiata del verbale n.
3066192/23 con riferimento alla ritenuta dinamica, consistendo il suddetto accertamento in una ricostruzione postuma dell'incidente e sussistendo, quindi, intrinseci profili valutativi idonei ad essere confutati con la sola prova contraria.
Occorre, a questo punto, analizzare la ricostruzione offerta dal giudice a quo per valutare la fondatezza dei lamentati vizi di illogicità.
pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Come sopra brevemente anticipato, dalla documentazione offerta in atti emerge che l'incidente si è verificato in data 13.03.2023 nei pressi del Viale Presidente Kennedy all'intersezione regolata dalla rotatoria con Via San Francesco La Rena.
In particolare, dalla ricostruzione operata dagli operatori della Polizia Municipale, è emerso che l'odierna appellante transitava lungo la Via S.F. La Rena con direzione di marcia Sud –
Nord e, giunta in prossimità dell'intersezione con Viale Kennedy, dove la sede stradale si immette in una rotatoria opportunamente segnalata mediante cartellonistica verticale, ometteva di rispettare l'obbligo di precedenza.
In tale frangente si verificava una collisione con un altro veicolo, proveniente dalla SS114
Orientale Sicula in direzione Ovest-Est e diretto verso il viale Kennedy. L'impatto interessava il parafango e la ruota anteriore sinistra del mezzo condotto dall'odierna appellante e il paraurti anteriore destro dell'altro veicolo.
Al di là dell'esatta ricostruzione circa la dinamica del sinistro per i profili più specificamente rilevanti in sede risarcitoria (oggetto di separato giudizio), è opportuno analizzare le prospettazioni di parte appellante e valutare la sussistenza di prove contrarie idonee a confutare la contestata violazione da parte della Polizia Municipale, fatta propria dal giudice di prime cure.
Le contestazioni di parte appellante si fondano principalmente sull'asserita impossibilità da parte di di scorgere l'approssimarsi del veicolo antagonista stante Parte_2
l'elevata velocità dello stesso: circostanza quest'ultima che negherebbe in toto la violazione degli artt. 145 e 10 C.d.S., trovandosi nella concreta impossibilità di dare la precedenza richiesta dalle suddette norme, in considerazione dell'impercettibilità dell'approssimarsi del veicolo nei pressi della rotonda.
Ebbene, la ricostruzione offerta non può essere condivisa e, comunque, risulta ictu oculi assertiva, non essendo la stessa corroborata da prove idonee a confutare la ricostruzione proposta dai verbalizzanti.
pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Le argomentazioni di parte appellante si sviluppano in un contesto del tutto ipotetico e non suffragato da riscontri plastici circa la reale dinamica dei fatti: si legge, invero, che il veicolo antagonista si trovava ad una distanza (ipotizzata in 200 mt) tale per cui, in uno all'eccessiva velocità di marcia dello stesso, non avrebbe avuto in concreto la Parte_2 possibilità di scorgerlo e, di conseguenza, di dare la precedenza in prossimità dell'intersezione.
La suddetta ricostruzione, invero astrattamente rilevante, appare tuttavia del tutto sfornita di elementi oggettivi di prova a sostegno e, pertanto, inidonea a confutare la ricostruzione offerta dal giudice a quo, che, al contrario, appare coerente e logica.
Sulla scorta del generale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., parte appellante avrebbe dovuto fornire, quantomeno, una ricostruzione tecnica dell'incidente, comprensiva di confronto tra traiettorie, velocità e distanze tra i veicoli: ad es. stimando la velocità pre – urto in base alle tracce di frenata;
determinando il punto d'urto sulla base delle deformazioni dei veicoli, delle tracce sull'asfalto (frenata, vernice, liquidi ecc.) e della posizione finale degli stessi;
analizzando, tramite diagrammi vettoriali, le traiettorie per determinare se il veicolo dell'appellante si fosse già immesso regolarmente nella rotatoria al momento dell'urto; determinando il tempo e distanza di reazione + frenata per capire se avesse il tempo sufficiente per arrestare il veicolo o evitare l'urto. Parte_1
In buona sostanza, parte appellante avrebbe dovuto premunirsi perlomeno di una consulenza tecnica di parte (CTP) idonea ad accertare, sulla base – ove esistenti – di elementi specifici ed in modo oggettivo (e non meramente ipotetico) la dinamica del sinistro e ciò attraverso rilievi tecnici e applicazione di principi matematici.
Nessun contributo, d'altronde, apporta la ricostruzione (oltremisura sintetica) circa il posizionamento del veicolo di parte appellante all'esito dell'incidente: la stessa, infatti, non è chiara e, ben che meno, univoca, non potendosi in alcun modo desumere il rispetto delle norme sulla precedenza e la conseguente esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista nella determinazione del sinistro stradale.
pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Anzi, a bene vedere, in assenza di valide ricostruzioni alternative, può affermarsi che la ricostruzione operata dai pubblici ufficiali, fondata su elementi oggettivi quali il punto di impatto (nella parte anteriore sinistra del veicolo) in uno alla struttura della cd. 'rotatoria'
(invero di dimensioni ridotte e con, sostanzialmente, un'unica corsia al suo interno, come constatabile dalla documentazione fotografica in atti), dimostra l'inizio della manovra all'interno della rotonda in un momento in cui era già possibile scorgere l'altro veicolo e, quindi, rispettare la precedenza imposta dalla segnaletica verticale, posto che, diversamente, il veicolo antagonista avrebbe impattato il mezzo condotto dall'appellante in una porzione differente e più prossima alla parte centrale/posteriore sinistra.
In definitiva, parte appellante non ha offerto alcuna prova concreta né ha dedotto elementi oggettivi o spunti istruttori idonei ed utili a dimostrare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro rispetto a quanto accertato dal giudice di prime cure. Le doglianze si fondano su mere affermazioni soggettive, non supportate da riscontri di qualsivoglia natura idonei a confutare la violazione dell'obbligo di precedenza così come accertato nel verbale n.
3066192/23.
Va, per completezza, rimarcato che il personale di Polizia Municipale aveva contestato a conducente del veicolo antagonista, oltre a infrazioni dipendenti da mancata Parte_3 revisione del mezzo, la violazione dell'art.141 comma 3 c.d.s. perché 'approssimandosi all'intersezione, regolata da rotatoria, non aveva moderato particolarmente la velocità'; in sostanza, non era stata contestata la violazione dell'art.142 c.d.s. per superamento dei limiti di velocità e ciò, evidentemente, incide negativamente sulla ricostruzione posta a base della impugnazione e, specificamente, nella sostenuta – ma come detto non dimostrata – violazione dei limiti di velocità (cfr. pag.3 della impugnazione: '…il veicolo B procedeva violando i limiti di velocità…').
La deduzione, operata dalla difesa, secondo cui il superamento dei limiti di velocità risultava
'…acclarato dal fatto che una vettura che avesse avuto una velocità di marcia nei limiti dei 50 km/h non avrebbe potuto spostarne un'altra per quasi 7 metri dal punto di impatto' (cfr.
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ancora pag.3 della impugnazione) risulta offerta e costituisce, come già esposto in precedenza, affermazione assertiva priva di supporto tecnico-scientifico.
Infine, la pendenza di procedimento penale a carico di per i reati di lesioni Parte_3 colpose e di omessa assistenza costituisce, in sé, circostanza irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
L'appello deve essere, dunque, rigettato, con conferma della sentenza impugnata per coerenza logico – giuridica e correttezza della ricostruzione fattuale operata.
Con l'integrale rigetto del mezzo di gravame consegue la condanna della parte appellante alla refusione delle spese di lite;
esse sono liquidate a misura del D.M. 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa, sino ad euro 1.100,00 – compensi medi – fasi di studio, introduttiva e decisione. Sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di sanzione pecuniaria, pari a quello del contributo unificato dovuto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 – bis D.P.R. n. 115 del
2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3505/2025 R.G.:
- RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
428/2025, resa in data 23.02.2025 dal giudice di pace di CP_1
- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore del Pt_2 CP_1
, delle spese processuali che si liquidano in euro 494, 00, oltre IVA, CPA e
[...] spese generali.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 – bis D.P.R. n. 115 del 2002.
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto mie cure, dal dott. Manuel Barca, Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
Catania, 30 settembre 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
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