CASS
Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/08/2023, n. 36260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36260 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC RA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 730/22 della Corte di appello di Bari del 23 febbraio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
lette le conclusioni scritte del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. RO OL, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 36260 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Trani ha dichiarato, con sentenza pronunziata in data 28 febbraio 2020, la penale responsabilità di AR RA in ordine ai reati a lui ascritti, aventi ad oggetto, nella sua qualità di legale rappresentante della Milktrade Sas, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2012, con conseguente omesso versamento dell'Iva in misura pari ad euro 200.133,66, e la distruzione o l'occultamento, nella medesima qualità, delle scritture contabili di cui è obbligatoria la tenuta, accertato nel corso di una verifica fiscale eseguita a cavallo fra gli anni 2014 e 2015, e lo ha, pertanto, condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa la recidiva contestata, alla pena ritenuta di giustizia. Avendo l'imputato proposto gravame avverso tale sentenza, la Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 febbraio 2022, ha integralmente confermato la decisione assunta dal giudice di primo grado. Avverso tale seconda decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa del RE, articolando 3 motivi di impugnazione. Con il primo motivo è stata lamentata la omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello: la notificazione dell'avviso di udienza è, infatti, stata eseguita non presso il domicilio eletto ma presso il difensore •fiduciario del ricorrente;
la difesa di questo, che ha prontamente dedotto la questione di fronte al giudice del gravame, si duole ora del fatto che la motivazione della ordinanza dibattimentale della Corte barese con la quale la eccezione di difetto di notificazione è stata respinta sia fondata su di un rilievo dell'Ufficiale giudiziario, cioè che lo stesso non aveva reperito il ricorrente presso il domicilio eletto, che non sarebbe atto a certificare la inidoneità dell'avvenuta elezione di domicilio. Il secondo motivo di ricorso attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio che è stato indicato, dichiaratamente nel minimo edittale, in anni 1 e mesi 6 di reclusione, laddove il minimo vigente ratione temporis era pari a mesi 6 di reclusione. Il terzo motivo di impugnazione attiene al lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta ricorrenza del dolo specifico necessario per la integrazione dei reati di cui alla imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto nei limiti di quanto di ragione. Logicamente preliminare è la trattazione del primo motivo di impugnazione, riguardante la ritenuta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere legittimamente eseguita la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione della udienza di fronte alla Corte medesima. In particolare, il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto corretta l'avvenuta notificazione dell'avviso di udienza, eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. sebbene l'appellante avesse eletto domicilio presso la sua abitazione, in quanto l'Ufficiale giudiziario, recatosi presso tale t domicilio, non vi aveva rinvenuto il RE e,, da informazioni ivi raccolte, aveva rilevato che la assenza di quello non era temporanea. Sostiene il ricorrente che tali elementi, valorizzati, invece, dalla Corte di appello, non avrebbero consentito il ricorso alla forma sussidiaria di notificazione. L'assunto del ricorrente è erroneo;
come, infatti, questa Corte ha affermato, nella sua massima composizione noniofilattica, l'impassibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 29 dicembre 2017, n. 58120); poiché, nel caso ora in esame, non è in discussione che non fu possibile eseguire la notificazione dell'atto in questione presso il domicilio eletto del RE a causa della sua assenza (poco importa a questo punto se la stessa fosse temporanea o definitiva), correttamente la stessa è stata eseguita presso il suo difensore fiduciario ed è del tutto legittima la sentenza della Corte barese che tale correttezza ha rilevato. Passando al terzo motivo di impugnazione, afferente alla pretesa inadeguatezza motivazionale in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo relativo al reato di cui all'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, si osserva che è bensì vero che il reato de quo presuppone che la condotta di occultamento ovvero di distruzione delle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia 3 intervenuta al fine di realizzare per sé, ovvero di consentire ad altri, la evasione dalle imposte, ma deve, altresì, osservarsi che la dimostrazione della esistenza di tale intento, in cui si sostanzia appunto il dolo specifico che caratterizza il reato in discorso, può essere desunta anche dal comportamento complessivo del soggetto agente, quale, ad esempio, risultante dalla mancata presentazione della dichiarazione reddituale riguardante le operazioni documentate dalle scritture occultate o distrutte (si veda, in tema di omessa presentazione della dichiarazione, potendosi, comunque estendere il principio anc:he alle altre fattispecie di reato tributario caratterizzato dal dolo specifico di evasione: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2020, n. 16469). Fondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione;
con esso è contestato, sotto il profilo della violazione della legge penale, il criterio adottato dalla Corte di Bari nel verificare la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado. Ed invero, il Tribunale aveva quantificato la pena detentiva inflitta al ricorrente, considerata la continuazione fra le due condotte criminose attribuitegli, nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione;
nel verificare la correttezza di tale sanzione la Corte di appello ha indicato quale pena edittale minima per il reato più grave fra quelli commessi dal RE, cioè la violazione dell'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, quella di anni 1 e mesi 6, di reclusione. E' pertanto legittimo opinare, non potendo ritenersi che la Corte abbia attribuito al Tribunale di Trani l'individuazione di una "pena-base" inferiore al minimo edittale, che la Corte pugliese abbia considerato questa essere la congrua pena base sulla quale è stato poi calcolato, nella misura di altri 2 mesi di reclusione, l'aggravamento di pena derivante dalla continuazione con l'altro reato contestato al prevenuto. Una tale ricostruzione è, però, errata in diritto, posto che, dovendosi evidentemente applicare il regime sanzionatorio vigente al momento in cui il , fatto attribuito al RE e stato da lui commesso, questo - alla data del commesso reato, cioè non oltre il 12 febbraio 2015 data in cui è terminata la verifica fiscale eseguita nei confronti del medesimo - prevedeva una forcella edittale andante da un minimo di 6 mesi di reclusione ad un massimo di 6 anni. E', pertanto, inadeguato sotto il profilo della tenuta motivazionale il riferimento - quale pena base congrua a carico dell'imputato - ad una pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, essendo stata indicata la stessa quale minimo 4 edittale, cosa che non avrebbe consentito la determinazione di una pena base inferiore. Sul punto, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, cui va rimesso il compito di rideterminare - sia pure in termini non necessariamente coincidenti con il minimo edittale vigente al momento del fatto - la pena da irrogare a carico del RE, tenendo, tuttavia, presente il giudice del rinvio il dato che, diversamente da quanto appare emergere dalla sentenza impugnata ed ora annullata sul punto, a carico dell'imputato la pena detentiva base deve essere calcolata in funzione di una forcella edittale oscillante fra il minimo vigente al momento del fatto, pari a 6 mesi di reclusione, ed un massimo, a questo punto invalicabile per effetto del principio del divieto di reformatio in pejus, pari a quella di 1 anno e 6 mesi di reclusione indicata nella sentenza impugnata, salvo, ovviamente, l'aumento di pena, nella misura di mesi 2 di reclusione, derivante dalla ritenuta continuazione. Considerato che l'avvenuto annullamento attiene esclusivamente alla dosimetria sanzionatoria, l'affermazione della penale responsabilità del 2.- Piccata in ordine ai reati a lui contestati è, visto l'art. 624 cod. proc. pen., oramai divenuta definitiva.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della C:orte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ènte
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
lette le conclusioni scritte del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. RO OL, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 36260 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Trani ha dichiarato, con sentenza pronunziata in data 28 febbraio 2020, la penale responsabilità di AR RA in ordine ai reati a lui ascritti, aventi ad oggetto, nella sua qualità di legale rappresentante della Milktrade Sas, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2012, con conseguente omesso versamento dell'Iva in misura pari ad euro 200.133,66, e la distruzione o l'occultamento, nella medesima qualità, delle scritture contabili di cui è obbligatoria la tenuta, accertato nel corso di una verifica fiscale eseguita a cavallo fra gli anni 2014 e 2015, e lo ha, pertanto, condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa la recidiva contestata, alla pena ritenuta di giustizia. Avendo l'imputato proposto gravame avverso tale sentenza, la Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 febbraio 2022, ha integralmente confermato la decisione assunta dal giudice di primo grado. Avverso tale seconda decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa del RE, articolando 3 motivi di impugnazione. Con il primo motivo è stata lamentata la omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello: la notificazione dell'avviso di udienza è, infatti, stata eseguita non presso il domicilio eletto ma presso il difensore •fiduciario del ricorrente;
la difesa di questo, che ha prontamente dedotto la questione di fronte al giudice del gravame, si duole ora del fatto che la motivazione della ordinanza dibattimentale della Corte barese con la quale la eccezione di difetto di notificazione è stata respinta sia fondata su di un rilievo dell'Ufficiale giudiziario, cioè che lo stesso non aveva reperito il ricorrente presso il domicilio eletto, che non sarebbe atto a certificare la inidoneità dell'avvenuta elezione di domicilio. Il secondo motivo di ricorso attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio che è stato indicato, dichiaratamente nel minimo edittale, in anni 1 e mesi 6 di reclusione, laddove il minimo vigente ratione temporis era pari a mesi 6 di reclusione. Il terzo motivo di impugnazione attiene al lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta ricorrenza del dolo specifico necessario per la integrazione dei reati di cui alla imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto nei limiti di quanto di ragione. Logicamente preliminare è la trattazione del primo motivo di impugnazione, riguardante la ritenuta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere legittimamente eseguita la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione della udienza di fronte alla Corte medesima. In particolare, il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto corretta l'avvenuta notificazione dell'avviso di udienza, eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. sebbene l'appellante avesse eletto domicilio presso la sua abitazione, in quanto l'Ufficiale giudiziario, recatosi presso tale t domicilio, non vi aveva rinvenuto il RE e,, da informazioni ivi raccolte, aveva rilevato che la assenza di quello non era temporanea. Sostiene il ricorrente che tali elementi, valorizzati, invece, dalla Corte di appello, non avrebbero consentito il ricorso alla forma sussidiaria di notificazione. L'assunto del ricorrente è erroneo;
come, infatti, questa Corte ha affermato, nella sua massima composizione noniofilattica, l'impassibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 29 dicembre 2017, n. 58120); poiché, nel caso ora in esame, non è in discussione che non fu possibile eseguire la notificazione dell'atto in questione presso il domicilio eletto del RE a causa della sua assenza (poco importa a questo punto se la stessa fosse temporanea o definitiva), correttamente la stessa è stata eseguita presso il suo difensore fiduciario ed è del tutto legittima la sentenza della Corte barese che tale correttezza ha rilevato. Passando al terzo motivo di impugnazione, afferente alla pretesa inadeguatezza motivazionale in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo relativo al reato di cui all'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, si osserva che è bensì vero che il reato de quo presuppone che la condotta di occultamento ovvero di distruzione delle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia 3 intervenuta al fine di realizzare per sé, ovvero di consentire ad altri, la evasione dalle imposte, ma deve, altresì, osservarsi che la dimostrazione della esistenza di tale intento, in cui si sostanzia appunto il dolo specifico che caratterizza il reato in discorso, può essere desunta anche dal comportamento complessivo del soggetto agente, quale, ad esempio, risultante dalla mancata presentazione della dichiarazione reddituale riguardante le operazioni documentate dalle scritture occultate o distrutte (si veda, in tema di omessa presentazione della dichiarazione, potendosi, comunque estendere il principio anc:he alle altre fattispecie di reato tributario caratterizzato dal dolo specifico di evasione: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2020, n. 16469). Fondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione;
con esso è contestato, sotto il profilo della violazione della legge penale, il criterio adottato dalla Corte di Bari nel verificare la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado. Ed invero, il Tribunale aveva quantificato la pena detentiva inflitta al ricorrente, considerata la continuazione fra le due condotte criminose attribuitegli, nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione;
nel verificare la correttezza di tale sanzione la Corte di appello ha indicato quale pena edittale minima per il reato più grave fra quelli commessi dal RE, cioè la violazione dell'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, quella di anni 1 e mesi 6, di reclusione. E' pertanto legittimo opinare, non potendo ritenersi che la Corte abbia attribuito al Tribunale di Trani l'individuazione di una "pena-base" inferiore al minimo edittale, che la Corte pugliese abbia considerato questa essere la congrua pena base sulla quale è stato poi calcolato, nella misura di altri 2 mesi di reclusione, l'aggravamento di pena derivante dalla continuazione con l'altro reato contestato al prevenuto. Una tale ricostruzione è, però, errata in diritto, posto che, dovendosi evidentemente applicare il regime sanzionatorio vigente al momento in cui il , fatto attribuito al RE e stato da lui commesso, questo - alla data del commesso reato, cioè non oltre il 12 febbraio 2015 data in cui è terminata la verifica fiscale eseguita nei confronti del medesimo - prevedeva una forcella edittale andante da un minimo di 6 mesi di reclusione ad un massimo di 6 anni. E', pertanto, inadeguato sotto il profilo della tenuta motivazionale il riferimento - quale pena base congrua a carico dell'imputato - ad una pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, essendo stata indicata la stessa quale minimo 4 edittale, cosa che non avrebbe consentito la determinazione di una pena base inferiore. Sul punto, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, cui va rimesso il compito di rideterminare - sia pure in termini non necessariamente coincidenti con il minimo edittale vigente al momento del fatto - la pena da irrogare a carico del RE, tenendo, tuttavia, presente il giudice del rinvio il dato che, diversamente da quanto appare emergere dalla sentenza impugnata ed ora annullata sul punto, a carico dell'imputato la pena detentiva base deve essere calcolata in funzione di una forcella edittale oscillante fra il minimo vigente al momento del fatto, pari a 6 mesi di reclusione, ed un massimo, a questo punto invalicabile per effetto del principio del divieto di reformatio in pejus, pari a quella di 1 anno e 6 mesi di reclusione indicata nella sentenza impugnata, salvo, ovviamente, l'aumento di pena, nella misura di mesi 2 di reclusione, derivante dalla ritenuta continuazione. Considerato che l'avvenuto annullamento attiene esclusivamente alla dosimetria sanzionatoria, l'affermazione della penale responsabilità del 2.- Piccata in ordine ai reati a lui contestati è, visto l'art. 624 cod. proc. pen., oramai divenuta definitiva.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della C:orte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ènte