Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 aprile 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 aprile 1990 |
Commentari • 21
- 1. I sistemi elettorali nella storia del CSM: uno sguardo d’insiemeGiuseppe Santalucia · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. L’indipendenza della magistratura. Storia, attualità, prospettiveRoberto Romboli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
(Università di Genova 24 maggio 2024) Relazione introduttiva di Roberto Romboli Sommario: 1. Premessa: il significato della indipendenza della magistratura e le ipotesi di riforma attualmente in discussione. – 2. L'indipendenza esterna: l'autonomia da ogni altro potere e la proposta di sopprimere il termine “altro”. – 3. Segue: la istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Le ipotesi di riforma: quale Csm (organo amministrativo o costituzionale; organo rappresentativo o di garanzia)? - 4. Segue: le proposte di riforma relative alla composizione (il rapporto numerico tra laici e togati; la legge elettorale per membri togati e il sistema del sorteggio; la elezione dei membri …
Leggi di più… - 3. Attività consiliare e tutela: il delicato equilibrio tra autonomia e controlli di Sandro SabaSandro Saba · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
* Tratto dal volume Migliorare il CSM nella cornice costituzionale editore CEDAM, collana: Dialoghi di giustizia insieme. Il tema assegnato concerne il (sofferto) rapporto tra autonomia dell'organo di autogoverno e tutela dei diritti e interessi legittimi del magistrato singolo (valori entrambi costituzionalmente sanciti), ossia il delicato equilibrio tra prerogative del CSM (di cui all'art. 105 Cost.) ed effettività dei principi di buon andamento e imparzialità nonché inviolabilità del diritto di difesa (artt. 24 e 97 Cost.). È oltremodo ovvio che l'individuazione delle tutele accordate al singolo dipenda dalla preliminare definizione della natura giuridica dell'ente delle cui decisioni …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 5. L’indipendenza della magistratura. Storia, attualità, prospettiveRoberto Romboli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 26 settembre 2024
(Università di Genova 24 maggio 2024) Relazione introduttiva di Roberto Romboli Sommario: 1. Premessa: il significato della indipendenza della magistratura e le ipotesi di riforma attualmente in discussione. – 2. L'indipendenza esterna: l'autonomia da ogni altro potere e la proposta di sopprimere il termine “altro”. – 3. Segue: la istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Le ipotesi di riforma: quale Csm (organo amministrativo o costituzionale; organo rappresentativo o di garanzia)? - 4. Segue: le proposte di riforma relative alla composizione (il rapporto numerico tra laici e togati; la legge elettorale per membri togati e il sistema del sorteggio; la elezione dei membri …
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Giurisprudenza • 87
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 11/10/2024, n. 17574Provvedimento: Pubblicato il 11/10/2024 N. 17574/2024 REG.PROV.COLL. N. 09291/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9291 del 2023, proposto da LB MA EN, IP DO, IO IG, rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police e Claudia Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32; contro Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro …Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- difetto di giurisdizione·
- art. 40 l. 195/1958·
- disparità di trattamento·
- diritto soggettivo·
- interpretazione normativa·
- rapporto onorario·
- indennità di fine consiliatura·
- art. 1 l. 312/1971·
- giurisdizione giudice ordinario
- 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 19/11/2025, n. 20635Provvedimento: Pubblicato il 19/11/2025 N. 20635/2025 REG.PROV.COLL. N. 04020/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4020 del 2025, proposto da CO NN RI NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti AL FA AL; CO VE; per l'annullamento della delibera del …Leggi di più...
- Consiglio Superiore della Magistratura·
- procedura concorsuale·
- concorso pubblico·
- giurisdizione amministrativa·
- principio di trasparenza·
- art. 41 legge n. 195/1958·
- valutazione comparativa·
- abrogazione implicita·
- eccesso di potere·
- principio di imparzialità
- 3. Corte Cost., sentenza 24/01/2025, n. 5Provvedimento: SENTENZA N. 5 ANNO 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: IO AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, AN MA, EM RE, Maria Rosaria SAN GIORGIO, IL ON IF, MA D'ER, IO ZZ, NE CI ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q- quater ), dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo …Leggi di più...
- giustizia amministrativa·
- riparto di competenza·
- controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante·
- esclusione. (classif. 077004).·
- possibilità di estendere il controllo ad atti estranei a tale rapporto·
- delegazione legislativa·
- necessità di una sua articolazione territoriale·
- condizioni. (classif. 125001).·
- non fondatezza delle questioni. (classif. 125006).·
- rilevanza della questione·
- insussistenza·
- sussistenza. (classif. 112005).·
- giudizio costituzionale in via incidentale·
- inammissibilità della questione. (classif. 125006).·
- possibili deroghe
- 4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/11/2024, n. 9550Provvedimento: Pubblicato il 27/11/2024 N. 09550/2024REG.PROV.COLL. N. 03015/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3015 del 2024, proposto da AL MP VI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Gianluigi Pellegrino e Claudia Ciccolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n.47; contro IU Romano, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto …Leggi di più...
- principio di trasparenza amministrativa·
- conferimento incarichi direttivi·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 41 legge n. 195/1958·
- discrezionalità amministrativa·
- valutazione di professionalità·
- abrogazione implicita·
- interpretazione evolutiva·
- legittimazione a partecipare a concorsi·
- principio di imparzialità
- 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 19/11/2025, n. 20632Provvedimento: Pubblicato il 19/11/2025 N. 20632/2025 REG.PROV.COLL. N. 05092/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5092 del 2025, proposto da FA NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti IA FA VA; AR ER; AR Ghionni Crivelli Visconti; per l'annullamento …Leggi di più...
- Consiglio Superiore della Magistratura·
- procedura concorsuale·
- art. 41 legge 195/1958·
- concorso pubblico·
- interpretazione normativa·
- nomina vicesegretario generale·
- principio di terzietà·
- giurisdizione amministrativa·
- preclusione partecipazione concorso·
- trasparenza e imparzialità
Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come sostituito da ultimo dall' articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 6 della legge n. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come sostituito da ultimo dall' art. 2 della legge n. 1/1981 , poi modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 6 (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'art. 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento e' sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a cio' designato nell'elezione preveduta dall'art. 4; se la sostituzione non e' possibile il componente effettivo e' sostituito dall'altro componente supplente.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.
Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse". - Art. 2. 1. L' articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come sostituito da ultimo dall' articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Composizione della segreteria). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita da un magistrato con funzioni di legittimita' che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4.
2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla meta' della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non puo' essere rinnovato.
L'assegnazione alla segreteria nonche' la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.
3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalita' sono determinate con apposito regolamento.
Titolo di base per la partecipazione al concorso e' la laurea in giurisprudenza.
4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonche' quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.
5. Detto personale e' inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Consiglio superiore della magistratura.
6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessita' di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.
7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno".
2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il ruolo di cui al comma 5 del medesimo articolo 7 e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all' art. 2 :
Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Art. 3. 1. Dopo l' articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Ufficio studi e documentazione). - 1.
L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura e' composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalita' e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi e' in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.
2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalita' della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.
3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, puo' essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza".
2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 7- bis della legge 24 marzo 1958, n. 195 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni annui, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".
Nota all'art. 3:
Per il contenuto dei commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 2.