Legge 12 aprile 1990, n. 74

Commentari21

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  • 1Attività consiliare e tutela: il delicato equilibrio tra autonomia e controlli di Sandro Saba
    Sandro Saba · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3L’indipendenza della magistratura. Storia, attualità, prospettive
    Roberto Romboli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 26 settembre 2024

    (Università di Genova 24 maggio 2024) Relazione introduttiva di Roberto Romboli Sommario: 1. Premessa: il significato della indipendenza della magistratura e le ipotesi di riforma attualmente in discussione. – 2. L'indipendenza esterna: l'autonomia da ogni altro potere e la proposta di sopprimere il termine “altro”. – 3. Segue: la istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Le ipotesi di riforma: quale Csm (organo amministrativo o costituzionale; organo rappresentativo o di garanzia)? - 4. Segue: le proposte di riforma relative alla composizione (il rapporto numerico tra laici e togati; la legge elettorale per membri togati e il sistema del sorteggio; la elezione dei membri …

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  • 4L’indipendenza della magistratura. Storia, attualità, prospettive
    Roberto Romboli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    (Università di Genova 24 maggio 2024) Relazione introduttiva di Roberto Romboli Sommario: 1. Premessa: il significato della indipendenza della magistratura e le ipotesi di riforma attualmente in discussione. – 2. L'indipendenza esterna: l'autonomia da ogni altro potere e la proposta di sopprimere il termine “altro”. – 3. Segue: la istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Le ipotesi di riforma: quale Csm (organo amministrativo o costituzionale; organo rappresentativo o di garanzia)? - 4. Segue: le proposte di riforma relative alla composizione (il rapporto numerico tra laici e togati; la legge elettorale per membri togati e il sistema del sorteggio; la elezione dei membri …

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  • 5Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- I Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Umbria, Veneto e Sicilia - con atto depositato presso la Corte di cassazione il 21 settembre 2021 - hanno promosso un referendum abrogativo con riguardo al seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore …

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Giurisprudenza87

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  • 1Trib. Velletri, sentenza 26/06/2024, n. 1007
    Provvedimento: N. R.G. 20/2023 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione Lavoro Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 28/05/2024 ha emesso la seguente SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C. nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 20 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra Ricorrente Parte_1 Rappresentata e difesa dall'Avv.to Bruno Mazzoni E in persona del legale rappresentante p.t., …
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    • art. 429 c.p.c.·
    • interessi legali·
    • trattamento di miglior favore·
    • rivalutazione monetaria·
    • art. 29 D.lgs. 276/2003·
    • cambio appalto·
    • contrattazione collettiva·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • trasferimento d'azienda·
    • giurisprudenza Cassazione su cambi appalto

  • 2TAR Roma, sez. I, sentenza 11/10/2024, n. 17574
    Provvedimento: Pubblicato il 11/10/2024 N. 17574/2024 REG.PROV.COLL. N. 09291/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9291 del 2023, proposto da LB MA EN, IP DO, IO IG, rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police e Claudia Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32; contro Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro …
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    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • difetto di giurisdizione·
    • art. 40 l. 195/1958·
    • disparità di trattamento·
    • diritto soggettivo·
    • interpretazione normativa·
    • rapporto onorario·
    • indennità di fine consiliatura·
    • art. 1 l. 312/1971·
    • giurisdizione giudice ordinario

  • 3Trib. Velletri, sentenza 26/06/2024, n. 1008
    Provvedimento: N. R.G. 6683/2022 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione Lavoro Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 28/05/2024 ha emesso la seguente SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C. nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6683 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra Ricorrente Parte_1 Rappresentata e difesa dall'Avv.to Bruno Mazzoni E in persona del legale rappresentante …
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    • art. 429 c.p.c.·
    • interessi legali·
    • trattamento di miglior favore·
    • rivalutazione monetaria·
    • art. 29 D.lgs. 276/2003·
    • cambio appalto·
    • contrattazione collettiva·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • trasferimento d'azienda·
    • giurisprudenza Cassazione su cambi appalto

  • 4Trib. Velletri, sentenza 03/07/2024, n. 1047
    Provvedimento: N. R.G. 6687/2022 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione Lavoro Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 13/06/2024 ha emesso la seguente SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C. nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6687 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra Ricorrente Parte_1 Rappresentata e difesa dall'Avv.to Bruno Mazzoni E in persona del legale rappresentante …
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    • art. 413 c.p.c.·
    • giurisprudenza Cassazione su competenza territoriale·
    • interessi legali·
    • competenza territoriale·
    • trattamento di miglior favore·
    • giurisprudenza Cassazione su differenze retributive·
    • rivalutazione monetaria·
    • art. 29 D.lgs. 276/2003·
    • cambio appalto·
    • contrattazione collettiva

  • 5TAR Roma, sez. I, sentenza 19/11/2025, n. 20635
    Provvedimento: Pubblicato il 19/11/2025 N. 20635/2025 REG.PROV.COLL. N. 04020/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4020 del 2025, proposto da CO NN RI NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti AL FA AL; CO VE; per l'annullamento della delibera del …
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    • Consiglio Superiore della Magistratura·
    • procedura concorsuale·
    • concorso pubblico·
    • giurisdizione amministrativa·
    • principio di trasparenza·
    • art. 41 legge n. 195/1958·
    • valutazione comparativa·
    • abrogazione implicita·
    • eccesso di potere·
    • principio di imparzialità
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. All' articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come sostituito da ultimo dall' articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse".
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    Il testo dell' art. 6 della legge n. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come sostituito da ultimo dall' art. 2 della legge n. 1/1981 , poi modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "Art. 6 (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'art. 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
    Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento e' sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a cio' designato nell'elezione preveduta dall'art. 4; se la sostituzione non e' possibile il componente effettivo e' sostituito dall'altro componente supplente.
    La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.
    I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
    Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.
    Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse".
  • Art. 2. 1. L' articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come sostituito da ultimo dall' articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 7 (Composizione della segreteria). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita da un magistrato con funzioni di legittimita' che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4.
    2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla meta' della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non puo' essere rinnovato.
    L'assegnazione alla segreteria nonche' la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.
    3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalita' sono determinate con apposito regolamento.
    Titolo di base per la partecipazione al concorso e' la laurea in giurisprudenza.
    4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonche' quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.
    5. Detto personale e' inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Consiglio superiore della magistratura.
    6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessita' di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.
    7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno".
    2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il ruolo di cui al comma 5 del medesimo articolo 7 e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    Nota all' art. 2 :
    Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
    e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
    Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
  • Art. 3. 1. Dopo l' articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' inserito il seguente:
    "Art. 7-bis (Ufficio studi e documentazione). - 1.
    L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura e' composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalita' e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi e' in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.
    2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalita' della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.
    3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, puo' essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza".
    2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 7- bis della legge 24 marzo 1958, n. 195 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni annui, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".
    Nota all'art. 3:
    Per il contenuto dei commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 2.