Sentenza 2 febbraio 2002
Massime • 1
È legittima, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lett. e) della legge n. 230 del 1962 l'apposizione del termine al contratto di lavoro quando si tratta di assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi; pertanto, deve escludersi che sia illegittimo il termine e che il contratto si trasformi de iure in contratto a tempo indeterminato, qualora, durante lo svolgimento del rapporto, le prestazioni assumano un maggiore rilievo o una maggiore qualificazione professionale rispetto a quelle contrattualmente previste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2002, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER CO;
- intimato -
e sul 2° ricorso n. 08878/99 proposto da:
ER CO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato PETROCELLI CO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AMATI DOMENICO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 4946/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/03/98 r.g.n. 6856/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato D'ANGELANTONIO;
udito l'Avvocato PETROCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso principale e rigetto del primo motivo ed assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30 settembre 1993, il dr. AR AU ricorreva al PR - giudice del lavoro di Roma nei confronti della Rai - Radiotelevisione s.p.a., alle cui dipendenze aveva lavorato tra il 1986 e il 1993 in esecuzione di una serie di contratti a tempo determinato, e chiedeva fosse dichiarata la nullità dei rispettivi termini di scadenza per difetto di forma e di sostanza;
e che, quindi, il rapporto di lavoro fosse dichiarato a tempo indeterminato a partire dal 23 giugno 1986, o da altra data da determinare, con eguale decorrenza dell'anzianità di servizio. Deducendo, inoltre, che si era trattato di lavoro giornalistico, chiedeva il riconoscimento del trattamento economico e normativo di redattore di prima nomina dal 23 giugno 1986 al 31 dicembre 1987, con condanna di controparte a corrispondergli le differenze retributive.
Chiedeva, infine, fosse dichiarata l'inesistenza, inefficacia e illegittimità del licenziamento intimatogli oralmente il 15 luglio 1993 e fosse ordinata la propria reintegrazione nel posto di lavoro. Deduceva che artificiosamente era stato assunto con una pluralità di contratti a termine, pur in assenza del carattere della specificità dei programmi musicali o di informazione nel corso dei quali, benché ingaggiato come programmista-regista aveva di fatto svolto mansioni di critico musicale.
Sosteneva, altresì, di essere stato incaricato anche di programmi diversi da quelli previsti dal contratto (notiziario del Televideo, cronaca diretta di un concerto da Napoli, addetto ufficio stampa per un concerto di Abbado).
Affermava, infine, che il contratto del 3 gennaio 1992, in realtà era stato sottoscritto a rapporto già instaurato e che nei giorni 27 e 28 giugno 1989 aveva lavorato in assenza di qualsiasi contratto. Con sentenza del 5 luglio 1995, il PR rigettava la domanda e compensava le spese.
L'appello del AU, veniva parzialmente accolto dal Tribunale di Roma, che con sentenza in data 24 settembre 1997, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, ordinava la reintegra del dipendente nel posto di lavoro, nelle ultime mansioni espletate;
condannava la RAI a pagare all'appellante un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre accessori, con detrazione di quanto già corrisposto dalla RAI per trattamento di fine rapporto. Compensava per la metà le spese, poste per il residuo a carico della RAI.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre in via principale la RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. con due motivi. Resiste il AU con controricorso contenente, altresì, ricorso incidentale, affidato ad un motivo autonomo e ad altri tre motivi condizionati.
La RAI ha replicato al ricorso incidentale con controricorso, eccependo l'inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale in quanto autonomo e tardivamente proposto e degli ulteriori motivi per difetto di interesse.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, vengono riuniti (art. 335 c.p.c.). Col primo motivo del ricorso principale, la RAI deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 342 c.p.c., della l: 18.4.62, n. 230 e degli art. 1362 e seg. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. - insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.. Si duole della declaratoria di illegittimità del termine e sostiene che il Tribunale aveva pronunciato ultra petita, non avendo controparte dedotto, in particolare nei motivi di appello, la maggiore qualificazione dei compiti affidati con le lettere-contratto, rispetto alle mansioni di programmista regista. Deduce, altresì, che l'affidamento di mansioni più qualificate avrebbe potuto, eventualmente, comportare una qualifica superiore, ma non certo la illegittimità del termine. In particolare, venendo in rilievo l'ipotesi di cui alla lettera e) dell'art.1 della legge n. 230/1962, i compiti asseritamente superiori avrebbero pur sempre avuto attinenza al programma indicato in contratto. Inoltre, il giudizio di superiorità dei compiti svolti non era, sotto molteplici profili, adeguatamente motivato. Il motivo è fondato.
Confrontando la declaratoria del contratto collettivo di lavoro applicabile ed il contenuto delle varie lettere di assunzione, ha ritenuto il giudice di appello che in effetti il AU, assunto come programmista - regista, in realtà era stato adibito a mansioni che, per contenuto ed estensione, esorbitavano da tale declaratoria e consistettero nella vera e propria conduzione, in modo permanente, di un programma a microfono e di programmi dal vivo con facoltà di scelta anche degli ospiti da chiamare a partecipare al programma, con raccolta di pareri e di opinioni mediante registrazioni, con presa di contatto con centri e sedi per commissionare servizi, con realizzazione di interviste sia all'interno che all'esterno. Si era avuta, dunque, secondo il Tribunale, una escalation anche qualitativa (del resto corrispondente alla qualificazione culturale del dipendente) che aveva portato il AU alla conduzione di varie trasmissioni con estrinsecazione di una professionalità esorbitante dai più ristretti confini della declaratoria contrattuale, sicché il ricorso reiterato per oltre un quinquennio al contratto a termine, non risultava giustificato dalle disposizioni di legge, perché operato al di fuori dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti. Ne conseguiva che il rapporto doveva ritenersi sorto ab origine a tempo indeterminato;
e che il recesso della Rai era privo di giusta causa o di giustificato motivo e pertanto illegittimo.
Ritiene la Corte che le conseguenze che il Tribunale ha tratto dalla constatazione della qualificazione via via crescente rispetto ai compiti stabiliti nelle lettere di assunzione, non siano giustificate sul piano del diritto.
Dispone l'art.1, comma secondo, lettera e) (come sostituita dalla legge 23 maggio 1977, n. 266), della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), che È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto (...) nelle assunzioni di personale riferite a specifici programmi radiofonici o televisivi.
Per la legittimità del termine, è dunque sufficiente che le assunzioni avvengano in funzione di specifici spettacoli o programmi, non anche, nel loro ambito, per specifiche mansioni;
tanto meno può dedursi la illegittimità del termine quando all'interno del programma i compiti affidati vengano ad acquisire, durante lo svolgimento del rapporto, un maggiore rilievo o una maggiore qualificazione.
Per l'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 1 cit., il quale consente l'assunzione quando abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che datore di lavoro possa, nel corso del rapporto, adibire il lavoratore anche a mansioni diverse da quelle originariamente assegnategli (secondo l'ordinaria disciplina dello ius variandi, nei limiti previsti dall'art. 2103 c.cov.) atteso che per la legittimità del termine è sufficiente l'obiettiva ricorrenza iniziale della situazione di fatto prevista dalla norma (Cass. 23 luglio 1986, n. 4711). Con la sentenza ult. cit. la Corte di cassazione ha considerato una previsione normativa legata ad una casistica molto più ristretta di quella di cui alla successiva lett. e) (la quale originariamente consentiva l'apposizione del termine nelle scritture di personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli e venne modificata in quella attuale, secondo il commentatori, per un particolare riguardo del legislatore proprio alle esigenze gestionali della RAI), riferita (agli spettacoli e) ai programmi, sicché, a maggior ragione lo ius variandi deve ritenersi consentito nell'ipotesi ora in esame.
Dunque, anche nell'ambito del contratto a termine permane il potere datoriale di organizzazione dell'impresa mediante quella che ritiene essere la più opportuna utilizzazione delle risorse umane e, in particolare, nell'ipotesi di cui alla lett. e) dell'art. 1 cit. di vieppiù valorizzare le capacità professionali del personale, con i soli vincoli di cui all'art. 2103 c.civ., ed incorrendo nelle conseguenze ivi previste in caso di loro superamento, tra le quali non è tuttavia contemplata la nullità del contratto costitutivo del rapporto (o di sue clausole) e, in particolare, non può considerarsi annoverata la previsione della nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato.
Questa conclusione è assorbente rispetto alle altre censure, sopra riepilogate, contenute nel motivo.
Essa appare assorbente, altresì, rispetto al secondo motivo del ricorso principale, proposto, infatti, in via subordinata dalla ricorrente la quale deduce violazione e falsa applicazione dalle l.18.4.62, n. 230, 15.7.66, n. 604 e 20.5.70, n. 300 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. - Omessa
motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. e sostiene che le citate leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 sono inapplicabili alle azioni volte a far dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Passando all'esame del ricorso incidentale, col primo motivo (autonomo), il AU deduce omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Violazione o falsa applicazione di norme di legge, in relazione agli artt. 1 e ss. L. 3.2.63, n. 69, 1 e ss. d.p.r. 16.1.61, n. 153, 2099 e 2103 c.c., 36
Cost.Rep. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e rileva la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il Tribunale nel negare che l'attività svolta fosse diretta immediatamente ed esclusivamente all'informazione, essendosi trattato, secondo il giudice di appello, di attività soltanto di intrattenimento qualificato, aggiungendosi, peraltro, dallo stesso giudice che si era svolta da parte del AU anche opera di informazione musicale e di conduzione dei singoli programmi affidati.
L'enunciazione del Tribunale, secondo il AU, lungi dall'escludere l'attività giornalistica, ne aveva identificato le connotazioni, già poste in luce dalla giurisprudenza di questa Corte;
nel caso avesse, poi, ravvisato mansioni promiscue, il Tribunale avrebbe dovuto individuare quelle prevalenti sotto l'aspetto quantitativo e sotto quello qualitativo, particolarmente rilevante nelle trasmissioni Pomeriggio musicale e Scatola Sonora di cui al terzo, quarto, quinto, sesto e gran parte del settimo contratto, nelle quali prevaleva proprio l'informazione. Immotivato era il convincimento del Tribunale che la selezione e messa in onda dei brani musicali fosse attività estranea a quella di critico musicale, essendosi trattato, ancora, di attività informativa e comunque di complemento dell'informazione. La convinzione implicita, ma inequivocabile, del Tribunale circa l'incompatibilità della finalità di intrattenimento con quella informativa, era contraria alla legge n. 63/69 che aveva reso valido erga omnes il c.n.l.g. e, seppure detta normativa non definiva l'attività giornalistica, correlandone l'identificazione all'evoluzione dei metodi di informazione, l'identificazione stessa era stata vista dalla giurisprudenza di legittimità in qualsiasi forma di manifestazione qualificata di pensiero informativo;
nonché nella mediazione tra il fatto e la diffusione dello stesso;
l'identificazione doveva avvenire secondo canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge che dalle fonti collettive. La circostanza che fosse invalsa nel costume la spettacolarizzazione dell'informazione, anche con l'intrattenimento, non faceva venire meno i caratteri peculiari di quest'ultima. Il motivo è ammissibile, ma è infondato.
Deve essere, infatti, rigettata l'eccezione della RAI circa la pretesa inammissibilità del ricorso incidentale autonomo, proposto ai sensi dell'art. 334 c.p.c., alla luce dei principi, ormai consolidati, stabiliti dalle Sezioni unite di questa Corte (v. in particolare, Cass. S.u. 7 novembre 1989, n. 4640; 23 gennaio 1998, n. 652; cfr. altresì, Cass. 27 giugno 1990, n. 6540; 15 novembre 1994, n. 9638; 28 gennaio 1997, n. 844; 10 settembre 1997, n. 8880) secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, l'art. 334 richiede soltanto i presupposti della soccombenza parziale, dell'impugnazione principale della controparte e dell'ammissibilità di questa, senza alcun riferimento a limitazioni oggettive.
Nel merito, ha ritenuto il giudice di appello, in riferimento all'ulteriore domanda, volta al riconoscimento della natura giornalistica delle attività svolte ed alla condanna della società alle differenze retributive conseguenti, che l'attività concretamente espletata dal AU nel corso degli anni, seppur diretta alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, non (poteva) dirsi diretta immediatamente ed esclusivamente all'informazione (con mediazione tra fatto storico acquisito e diffusione dello stesso attraverso un messaggio influenzato dalla personale sensibilità o dalla formazione culturale e ideologica), ma soltanto ad un intrattenimento qualificato dei radioascoltatori, sulla base di un'opera di selezione e messa in onda dei brani musicali, nonché di informazione musicale e di conduzione dei singoli programmi affidati. Ritiene la Corte che le considerazioni del Tribunale si sottraggano alle censure mosse dal ricorrente incidentale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, per attività giornalistica deve intendersi quella contraddistinta dall'elemento della creatività di colui che con opera tipicamente - anche se non esclusivamente - intellettuale, provvede alla raccolta, all'elaborazione o al commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica (Cass. 19 maggio 1990, n. 4547; 23 gennaio 1998, n. 552; 23 novembre 1983, n. 7007; 12 dicembre 1981, n. 6574). Peraltro, in ambito radiofonico e televisivo, la giurisprudenza di questa Corte ha dato rilievo, per escludere il carattere giornalistico dell'attività, alla circostanza che il dipendente non abbia svolto la propria attività nell'ambito dei servizi di telegiornale, di radiogiornale e dei relativi e connessi servizi speciali, cioè dei servizi qualificati giornalistici in senso proprio, istituzionalmente preposti a fornire giornalmente o periodicamente, e con continuità, notizie e commenti su fatti di attualità (Cass. 23 gennaio 1988, n. 552 che cita anche Cass.2 febbraio 1982, n. 625 la quale aveva escluso l'applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico allorché l'attività del dipendente della RAI, ancorché iscritto all'albo dei giornalisti, sia stata svolta al di fuori dell'organizzazione dei servizi giornalistici del predetto Ente, di guisa che il prodotto di tale attività non sia stato posto in essere per il suo inserimento, ne' sia stato inserito, nei giornali radiofonici o televisivi o nei servizi speciali propri di questi). Con la citata sentenza n. 552/1988 questa Corte ha anche precisato, riportandosi ai precedenti propri, che la nozione di attività giornalistica, in mancanza di un'esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non possa che trarsi dalla comune esperienza, presupposta tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive.
Rileva il Collegio, nell'aderire a tale indirizzo - anche se può apparire eccessivamente restrittivo inscrivere l'attività giornalistica radio-televisiva soltanto nell'ambito dei radio o telegiornali o nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ponendosi comunque il problema di individuare tali tipi di trasmissioni, in aree liminali rispetto ad altri programmi o rubriche - che la determinazione dei confini nei quali l'attività può qualificarsi giornalistica tanto più si impone in un ambito che, a differenza dei giornali stampati il cui contenuto informativo è assolutamente prevalente e quasi esclusivo, riserva spazi amplissimi allo spettacolo o, più in generale, all'intrattenimento o allo svago. In tali spazi, ben può entrare, ancora, un contenuto informativo - del resto pressoché ineliminabile all'interno di una più vasta attività volta comunque a comunicare o a relazionarsi con un pubblico certamente vasto, anche se, per particolari programmi, più definito e connotabile - ma, al di fuori dei programmi che la giurisprudenza di questa Corte ha considerato come specificamente giornalistici o di programmi ad essi comunque sicuramente comparabili, ciò avviene di norma in via sporadica od occasionale, di talché la stessa Corte di cassazione non ha ritenuto spettare la qualifica di giornalista a chi in tal guisa comunichi all'interno di essi.
In questo senso si è sostanzialmente orientato anche il Tribunale, al di là di quelle difficoltà di espressione che hanno indotto il AU a censurare come contraddittoria la sentenza impugnata: in realtà, con le espressioni sopra trascritte, il Tribunale non ha certo inteso dapprima affermare e dopo poche righe negare che l'attività dell'attuale ricorrente incidentale fosse diretta alla raccolta elaborazione o commento delle notizie destinate all'informazione, ma ha inteso sottolineare - con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede se non per vizi di motivazione, del che si dirà oltre - che, indipendentemente da tale attività di raccolta e di elaborazione, il contenuto informativo delle trasmissioni nelle quali il AU operava, era assolutamente marginale, essendo risultato prevalente, rispetto ad esso, l'aspetto dell'intrattenimento, seppure di elevato livello (qualificato) degli ascoltatori.
Contrariamente a quanto deduce l'appellante principale, il Tribunale non ha affatto ritenuto (implicitamente ma inequivocabilmente) incompatibile la finalità di intrattenimento con quella informativa, ma proprio per avere fatto riferimento al criterio della non prevalenza o della non esclusività o non immediatezza dell'aspetto e dell'intento informativo, ha presupposto la coesistenza dei due aspetti nell'attività del AU, rilevando la marginalità dell'informazione musicale, così come concretamente realizzata nell'ambito di programmi di intrattenimento.
Sul punto, il ricorrente incidentale censura la sentenza di appello per non avere motivato in relazione al concreto contenuto dei singoli programmi nei quali il AU ha svolto una parte sicuramente di rilievo, ma la critica è sostanzialmente generica perché non sottolinea la decisività dei dati di fatto, non specificamente riportati nel ricorso, sui quali il Tribunale non avrebbe soffermato la propria indagine e avrebbe così omesso di motivare.
Per contro, dalla lettura della sentenza emerge che il giudice di appello ha esaminato la declaratoria del contratto collettivo di lavoro per il personale della RAI relativa alle mansioni di programmista - regista, le ha raffrontate con il contenuto delle varie lettere-contratto di assunzione a termine e non ha mancato di rilevare (anzitutto al diverso fine di vagliare la legittimità del contratto a termine e secondariamente nel valutare se tali attività rispondessero a quelle della professione giornalistica) la maggiore qualificazione dei compiti che, nel tempo, erano stati affidati al AU, ma ha escluso che tale escalation, qualitativa e quantitativa, sia giunta al punto da consentire di qualificare la sua opera come giornalistica.
Gli ulteriori motivi (condizionati) di gravame meritano trattazione congiunta per la parziale omogeneità e comunque per l'intima connessione delle censure.
Con essi il lavoratore denuncia, sotto diversi profili, omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) - Violazione o falsa applicazione di norme di legge in relazione agli artt. 1 lett. e), 2 e 3 L. 230/62, art. 2967 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.).
Ripropone il motivo di appello, rimasto assorbito dalla decisione del Tribunale, secondo cui oggetto dell'ultima lettera di assunzione non sarebbe stato uno specifico programma radiofonico (programma contenitore) nel senso di una serie di trasmissioni coordinate e contraddistinte dagli usuali elementi di riconoscimento (stesso nome o sigla, analogo contenuto e struttura interna, diffusione in determinate fasce orarie), ma piuttosto un genere di trasmissioni. In particolare Cicli musicali constava di varie trasmissioni specifiche, diverse tra loro e ciascuna con proprio titolo, tema ed orario, senza alcun elemento unificante e rispondeva, piuttosto, ad una sigla amministrativa impiegata per finalità interne ed in particolare per le assunzioni a tempo determinato. Dalla scheda di produzione prodotta in primo grado emergeva che sotto quella denominazione venivano trasmessi ben quattro programmi tra loro assolutamente diversi anche per orari, contenuto, taglio, che solo a fini amministrativi, ai fini del budget e delle assunzioni erano raggruppate in unica sigla interna convenzionale;
le trasmissioni erano sostitute da altri e diversi programmi.
Pertanto l'assunzione per Cicli musicali si sostanziava nell'assunzione per una serie indeterminata ed indeterminabile di trasmissioni radiofoniche aventi più o meno caratteristiche comuni, facenti parte della ordinaria e permanente programmazione della terza rete radifonica. Ne conseguiva l'illegittimità del termini non rispondente alle ipotesi di cui alla lettera e) dell'art. 1 della legge 230/1962. Il termine era illegittimo anche perché il AU era stato pacificamente (per mancata contestazione della RAI e perché comunque risultante dalla documentazione allegata al ricorso) addetto ad altre trasmissioni (Scatola Sonora, Meridiana, La Bottega della Musica) aventi carattere di autonomia rispetto a Cicli musicali, come confermato dal procuratore speciale della RAI in sede di interrogatorio libero.
Comunque, la RAI non avrebbe provato, secondo l'onere che le incombeva, la specificità dei programmi rispetto alla ordinaria e complessiva programmazione e l'obiettivo collegamento della prestazione del AU con tale carattere del programma. Sotto il profilo soggettivo, sarebbe occorsa la prova che la RAI non potesse provvedere con il personale stabilmente alle proprie dipendenze ed avesse necessità di avvalersi della specifica professionalità del AU per caratterizzare il programma. Il AU sostiene, altresì, che già in appello aveva dedotto quale ulteriore profilo di illegittimità del termine (disatteso dal PR) la circostanza che lo stesso non coincideva con la durata dei programmi per i quali era stato apparentemente assunto i quali erano poi proseguiti con altri dipendenti, assunti essi pure a tempo determinato per sostituirlo.
I tre ultimi motivi, ora in esame, ripropongono la questione dell'invalidità del termine apposto al contratto di assunzione e la ripropongono sotto profili diversi da quello esaminato col primo motivo del ricorso principale.
Le questioni ora riproposti non erano state esaminate dal giudice di appello in quanto, in quella sede, ritenuti assorbiti dell'accoglimento della censura attinente alla non compatibilità col termine della maggiore qualificazione delle attività in concreto attribuite e svolte dal AU, rispetto a quelle contrattualmente stabilite;
infatti, lo stesso Tribunale aveva esplicitamente premesso che la particolarità della fattispecie induceva a non considerare i motivi di censura assorbiti da quello accolto. Ne consegue che, una volta annullata la sentenza - per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, a sua volta assorbente rispetto alle censure ora in esame - sul fondamento di queste ultime non può certo pronunciare il giudice di legittimità, ma, se riproposte, dovranno essere vagliate dal giudice di rinvio (Cass. 20 ottobre 2000, n. 13906; 9 novembre 1974, n. 3496; 5 ottobre 1973, n. 2501). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, la Corte ritiene di dover accogliere il primo motivo del ricorso principale, mentre il secondo motivo deve essere dichiarato assorbito. Il primo motivo del ricorso incidentale deve essere, invece, rigettato, mentre vanno dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi condizionati di ricorso.
La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, designato in dispositivo, il quale deciderà la controversia attenendosi al principio di diritto secondo cui "per la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, lettera e) (come sostituita dalla legge 23 maggio 1977, n. 266), della legge 18 aprile 1962, n. 230, occorre che si tratti di assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi, sicché deve escludersi che il termine diventi illegittimo e il contratto si trasformi de iure in contratto a tempo indeterminato, qualora, durante lo svolgimento del rapporto, le prestazioni assumano un maggiore rilievo o una maggiore qualificazione professionale rispetto a quelle contrattualmente previste e si pronuncerà sulle ulteriori questioni rimaste assorbite nel giudizio di appello dalla decisione adottata dal Tribunale e riproposte attualmente. Al giudice di rinvio è opportuno demandare, altresì, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti gli altri motivi condizionati. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, addì 6 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2002