Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anzichè in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo).
Commentario • 1
- 1. Delitto di rapina: non incidono le intenzioni sulla qualificazione del reatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 agosto 2022
L'assenza di intento di arricchimento patrimoniale e/o la volontà di fare un uso solo temporaneo della res sottratta non escludono il delitto di rapina Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 628) 1. Il fatto Il Tribunale per il riesame di Brescia confermava integralmente una decisione del GIP del Tribunale di Mantova che, all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, applicava al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere in riferimento ai delitti di rapina aggravata e sequestro di persona. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2017, n. 28600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28600 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
28600-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 07/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 997/2017 ANIELLO NAPPI -· Presidente - REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.38539/2016 Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ALFREDO GUARDIANO IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IL EO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/04/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore Generale in persona del PASQUALE FIMIANI che ha concluso per A m a i peile von wento delle legge.comcome realo;
copo B cornumililità CC RITENUTO IN FATTO 1 Con sentenza del 3 aprile 2015, la Corte di appello di Ancona, in parziale - riforma della sentenza del locale Tribunale, sezione di Osimo, che aveva ritenuto TI D'IO colpevole dei reati di cui agli artt. 116 Cds (capo A) e 496 cod. pen. (capo B), per avere, il 21 aprile 2010, condotto un'autovettura privo della patente di guida perché revocata e per avere declinato durante il relativo controllo delle false generalità, rideterminava la pena in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, rigettando, invece, le doglianze proposte dalla difesa dell'imputato. Il compendio probatorio si fondava sulle deposizioni dibattimentali e sulle acquisizioni documentali che dimostravano come fosse stato proprio l'imputato a condurre l'autovettura al momento del controllo e come, in quella sede, avesse declinato le false generalità riportate in imputazione.
2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2 1 - Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 495 cod. pen. e 111 Cost., ed il difetto di motivazione poichè la Corte non aveva riqualificato la condotta contestata al capo B ai sensi dell'art. 496 cod. pen., nella diversa ipotesi dell'art. 495 cod. pen.. Al ricorrente, infatti, erano state chieste le generalità per riprodurle negli atti pubblici conseguenti al rilievo della infrazione che aveva commesso, la guida con la patente revocata, e non in relazione ad un controllo generico, così che la condotta aveva violato il disposto dell'art. 495 cod. pen. e non del ritenuto art. 496 cod. pen.. 2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 521 cod. proc. pen. e 111 Cost., ed il difetto di motivazione, perchè la Corte aveva rigettato la censura inerente alla riqualificazione del fatto affermato che ciò avrebbe comportato la modifica dell'accusa. Non aveva però tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, se la condotta concreta ascritta all'imputato rimane identica, non costituisce immutazione dell'accusa la sua diversa qualificazione giuridica. Tanto più quando tale modifica viene espressamente richiesta dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 - Il ricorso è inammissibile ma l'imputato va assolto dalla contravvenzione ascrittagli perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato in applicazione dell'art. 1 d. lgs. 15/01/2016 n.
8. Va eliminata la relativa pena di euro 3.000,00 di ammenda. 1 2 I motivi di ricorso attinenti al fatto contestato al capo B sono, come si è detto, inammissibili perché tendono soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contenuto del dispositivo, così non chiarendo quale interesse il ricorrente nutra alla proposizione ed all'accoglimento della impugnazione, interesse che, invece, deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge (da ultimo, Sez. 6, n. 24608 del 02/04/2015, Rv. 264166), in particolare in una fattispecie, come la presente, in cui ci si duole che sia stata ritenuta la sussistenza di un delitto meno grave, piuttosto che quella dell'auspicato delitto più grave. Si tratta di principio di diritto di carattere generale tanto da trovare applicazione anche nel caso delle misure di cautela (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, Pisano, Rv. 258984) e nel procedimento definito con il patteggiamento della pena (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215826).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'addebito contravvenzionale perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 7 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Enrico Vittorio Stanislao Starlini DEPORTATA IN CANCELLIN add 08 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cambio Lanzuise Виши 2