Art. 6.
Sono abrogate le norme dei decreti-legge 25 giugno 1931, n. 949, e 3 giugno 1938, n. 995 , che siano incompatibili con la presente legge.
Sono abrogate le norme dei decreti-legge 25 giugno 1931, n. 949, e 3 giugno 1938, n. 995 , che siano incompatibili con la presente legge.