Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8525
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Sentenza 22 giugno 2001

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In caso di mancato pagamento, nei tempi e nei modi prescritti, del diritto annuo dovuto alla Camera di commercio, non è prevista la corresponsione di interessi, in quanto l'art. 34, ultimo comma, del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito in legge 26/02/1982 n. 51 prevede esclusivamente, in via assorbente, il pagamento di una soprattassa, la quale, oltre a rivestire un carattere repressivo - punitivo, assolve anche ad una funzione risarcitoria. Da ciò consegue che la soprattassa in questione non si renda in alcun modo assimilabile alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689 del 1981 il cui ambito applicativo risulta definitivo dall'art. 12 il quale circoscriveva espressamente il suo riferimento alle violazioni per le quali è prevista la "sanzione" amministrativa del pagamento di una somma di denaro, da intendersi - perciò - come misura esclusivamente "afflittiva" ed escludente ogni connotazione anche "risarcitoria". (Nella specie, affermando un tal principio, la Suprema Corte ha ritenuto rientrante nell'ambito dei poteri equitativi del giudice di pace, la avvenuta riduzione dell'importo della suddetta soprattassa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8525
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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