Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In caso di mancato pagamento, nei tempi e nei modi prescritti, del diritto annuo dovuto alla Camera di commercio, non è prevista la corresponsione di interessi, in quanto l'art. 34, ultimo comma, del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito in legge 26/02/1982 n. 51 prevede esclusivamente, in via assorbente, il pagamento di una soprattassa, la quale, oltre a rivestire un carattere repressivo - punitivo, assolve anche ad una funzione risarcitoria. Da ciò consegue che la soprattassa in questione non si renda in alcun modo assimilabile alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689 del 1981 il cui ambito applicativo risulta definitivo dall'art. 12 il quale circoscriveva espressamente il suo riferimento alle violazioni per le quali è prevista la "sanzione" amministrativa del pagamento di una somma di denaro, da intendersi - perciò - come misura esclusivamente "afflittiva" ed escludente ogni connotazione anche "risarcitoria". (Nella specie, affermando un tal principio, la Suprema Corte ha ritenuto rientrante nell'ambito dei poteri equitativi del giudice di pace, la avvenuta riduzione dell'importo della suddetta soprattassa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8525 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
C.C.I.A.A. DI PORDENONE - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI E., rappresentato e difeso dagli avvocati SIMEONI BRUNO e NUSSI MARIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FLAM GAS Srl, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso l'avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARNA AURELIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 70/98 del Giudice di pace di PORDENONE, depositata l'11/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/01/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 2 dicembre 1996 la s.r.l. LA AS, con sede in fiume Veneto, convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Pordenone la locale Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura, chiedendo che fosse dichiarato non dovuto il diritto annuale d'iscrizione all'albo delle ditte esercenti attività economiche, richiesto per l'anno 1996 unitamente agli interessi applicati, sostenendo che nessuna prestazione specifica era stata svolta nei suoi confronti dalla convenuta.
Questa si costituì deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che il diritto camerale oggetto della pretesa (disciplinato dall'art. 34 del d.l. n. 786 del 1981, convertito nella legge n. 51 del 1982) aveva natura di tributo, onde sussisteva la giurisdizione delle Commissioni tributarie. In subordine eccepì l'incompetenza del giudice di pace, sostenendo che la materia delle imposte e delle tasse, se non riconducibile nella competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie, apparteneva alla competenza del tribunale al sensi dell'art. 9 cod. proc. civ.; In via di ulteriore subordine contestò la fondatezza della domanda. Il Giudice di pace adito, con sentenza n. 70/98 depositata l'11 marzo 1998, in parziale accoglimento della domanda dichiarò dovuti per il ritardato pagamento del diritto annuo alla Camera di commercio di Pordenone gli interessi al tasso legale, dalla scadenza del termine per il pagamento all'effettivo saldo, ordinando all'ente convenuto di rettificare in tal senso il calcolo degli interessi maturati, e dichiarò compensale tra le parti le spese del giudizio. Il giudicante considerò:
che il diritto annuale, previsto dall'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e integrato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a carico delle ditte esercenti attività economiche, non aveva natura tributaria, trattandosi invece di un "contributo", simile a quello previsto per gli iscritti agli ordini professionali, dovuto per l'iscrizione agli albi e ai registri tenuti dalla camera di commercio e per gli interventi che questa doveva svolgere per le attività promozionali di aiuto allo sviluppo delle imprese;
che il diritto de quo risultava a carico dei soli iscritti e non era in relazione alla capacità contributiva degli stessi ma seguiva il criterio delle dimensioni dell'azienda desunte dall'ammontare del capitale sociale, onde esulava dal concetto di tributo richiamato nell'art. 53 della Costituzione;
che, mentre caratteristica comune dei tributi era la loro natura di entrate imposte dagli enti pubblici per coprire le loro spese, il diritto in questione serviva per coprire spese in gran parte interessanti i soli iscritti, i quali, come gli altri cittadini, erano soggetti ad altre imposizioni in cambio dei servizi svolti dalle camere di commercio per il pubblico;
che, pertanto, andava esclusa la natura tributaria, secondo l'indirizzo dello stesso legislatore che aveva definito la prestazione col generico termine di "diritto";
che, comunque, la giurisdizione tributaria era stabilita dall'art. 2 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente un preciso elenco delle controversie demandate alla cognizione delle commissioni tributarie, nel cui novero il cosiddetto diritto camerale non rientrava;
che la presente causa apparteneva, dunque, alla giurisdizione ordinaria, e segnatamente al giudice adito competente per ragioni di valore, perché la competenza per materia del tribunale riguardava le cause in tema d'imposte e tasse, cui il diritto in esame non apparteneva,;
che, accertata la competenza del giudice adito, nel merito la domanda principale, svolta per la dichiarazione d'illegittimità del diritto annuale dovuto alle camere di commercio e della sua misura, non aveva fondamento;
che, infatti, il diritto era stabilito da una precisa disposizione di legge (il già citato art. 34), mentre la determinazione della somma da versare e i successivi aggiornamenti erano demandati al Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 18 n. 3 della legge n. 580 del 1993;
che la detta norma non poteva essere dichiarata illegittima per i motivi esposti dall'istante, concernenti (se veri) censure rivolte all'ente per servizi non resi e compiti non assolti, con conseguente disagio per gli utenti, trattandosi di questioni riguardanti l'autorità di controllo o da risolvere de iure condendo;
che, invece, andava accolta la domanda per la riduzione del tasso degli interessi, applicato al 24% annuo (e riconosciuto dalla convenuta), perché il tasso da applicare era quello legale, essendo da considerare illegittima la disposizione che prevedeva un interesse superiore.
Contro la suddetta sentenza la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone ha proposto ricorso a questa Corte ed ha chiesto che la sentenza stessa sia parzialmente cassata nella parte in cui accoglie la domanda di riduzione del tasso degli interessi riducendolo al tasso legale, deducendo cinque motivi. La s.r.l. LA AS ha resistito con controricorso.
La causa è stata assegnata alle Sezioni unite civili di questa Corte per l'esame della sola questione di giurisdizione svolta col primo motivo.
Le Sezioni unite, con sentenza depositata il 1^ giugno 2000 n. 379/SU, hanno dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, osservando:
che il giudice di pace, esaminando l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Camera di commercio, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia e, pronunciando nel merito, ha rigettato la domanda nella parte concernente la sussistenza dell'obbligazione di pagare il diritto camerale, ritenendo dovuto il diritto medesimo, mentre ha accolto la domanda stessa nella parte relativa alla contestata misura degli interessi di mora;
che la ricorrente ha espressamente limitato la sua impugnazione alla pronunzia relativa alla misura degli interessi di mora, formulando (tra l'altro) in relazione ad essa la censura in punto di giurisdizione, che una censura siffatta è inammissibile, in quanto sulla giurisdizione si è formato il giudicato (interno), nel senso che sul rapporto dedotto in giudizio sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
che la necessaria unitarietà del giudicato sulla giurisdizione in relazione al rapporto dedotto in giudizio non consente nell'ambito dello stesso processo di impugnare parzialmente, anche sotto il profilo della giurisdizione, una pronuncia giudiziale concernente più pretese relative ad un unico rapporto, contestando, in riferimento ad alcune soltanto delle statuizioni di merito, la giurisdizione espressamente (o implicitamente) affermata dal giudice adito;
che l'impugnazione parziale comporta, infatti, il formarsi del giudicato sulla giurisdizione affermata (o implicitamente presupposta) in riferimento alle pretese oggetto delle statuizioni di merito non impugnate e, pertanto, sulla giurisdizione in relazione all'intero rapporto;
che non gioverebbe opporre che la ricorrente non aveva interesse ad impugnare la statuizione sulla domanda principale, in quanto ad essa favorevole, perché l'interesse a porla in contestazione, sotto il profilo pregiudiziale della carenza di giurisdizione, si ricollegava all'esigenza di evitare la formazione del giudicato sul punto. Gli atti sono stati quindi trasmessi al Primo Presidente per l'ulteriore corso e la causa è stata assegnata alla prima sezione civile di questa Corte.
Motivi della decisione
Come esposto in narrativa, sul primo motivo del ricorso, relativo alla giurisdizione, questa Corte si è già pronunziata con la sentenza 1^ giugno 2000, n. 379/SU, resa a sezioni unite. Occorre, dunque, passare al secondo motivo.
Con tale mezzo di cassazione la Camera di commercio denunzia violazione dell'art. 360, primo comma, n. 2 cod. proc. civ., in relazione all'art. 9 dello stesso codice, sostenendo che, qualora il diritto de quo non fosse qualificabile come tributo locale rientrante nella giurisdizione delle commissioni tributarie, l'ambito residuale della competenza del tribunale in materia d'imposte e tasse sarebbe tale da comprendere ogni altra fattispecie di rilevanza tributaria. Anche questo motivo deve essere dichiarato inammissibile per le considerazioni già esposte nella sentenza sopra citata a proposito del primo motivo e da aversi qui per richiamate.
Infatti, il giudice di pace ha affermato la propria competenza ratione valoris nella controversia, escludendo la natura tributarla del diritto in questione, ed ha poi pronunciato nel merito rigettando la domanda nella parte concernente la sussistenza del l'obbligazione di pagare il diritto camerale e ritenendo quindi dovuto il diritto medesimo.
Tale pronunzia, esclusa dall'impugnazione (v. pag. 5 del ricorso), è passata in giudicato e questo si è formato anche sull'antecedente logico necessario (e, peraltro, espresso.) di quella statuizione, costituito dalla competenza del giudice che ha emesso la statuizione medesima.
Non sarebbe invero ipotizzabile una competenza sulla pretesa relativa al "lasso degli interessi", distinta e separata da quella concernente il diritto previsto dall'art. 34 della legge n, 51 del 1984. La prestazione in esame - qualificata come interessi nella sentenza impugnata e come "sovratassa" nell'ultimo comma del citato art. 34 - è in ogni caso una prestazione collegata al diritto camerale de quo, in quanto si colloca nel medesimo rapporto ed ha come base quel diritto, "dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni" (così la norma ora indicata), sicché non potrebbe sussistere indipendentemente da questo. Ne deriva che la formazione del giudicalo sulla competenza e sul merito in relazione alla domanda concernente l'obbligazione di pagare il diritto radica la competenza del giudice adito anche in ordine alla pretesa relativa al "tasso degli interessi" e preclude quindi l'impugnazione sul punto.
Con il terzo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione dell'art. 34 D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, come modificato dall'art. 3, comma 4^, del D.L. 12 aprile 1996, n. 201, nonché degli artt. 23
o 25 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civile. Richiamato il dibattito svolto in dottrina e in giurisprudenza sull'art. 113 del codice di rito, sostiene che il giudice chiamato a decidere secondo equità non potrebbe prescindere dalla qualificazione giuridica dei fatti e dalla valutazione giuridica delle loro conseguenze, ancorché queste siano suscettibili di essere corrette o mitigate alla luce di un criterio di equità rinvenibile nel contesto sociale ma non ancora tradotto in legge. Il giudizio di equità, dunque, non escluderebbe quello di diritto , anzi lo porrebbe come punto di partenza per misurare il grado di differenziazione richiesta dalla fattispecie in esame nel caso concreto.
Anche se il legislatore avesse inteso attribuire al giudice di pace un grado di insindacabilità maggiore rispetto a quello del conciliatore, non per questo potrebbe affermarsi una insindacabilità assoluta, avulsa dalle categorie di fondo del l'ordinamento giuridico. In realtà la mancata riproduzione della formula sui "principi generali della materia" sarebbe da interpretare come una modifica formale più che sostanziale.
Peraltro, anche prescindendo da tali considerazioni, già sotto il vigore della precedente formulazione dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ. dottrina e giurisprudenza avrebbero ritenuto ammissibile il ricorso basato sulla violazione o falsa applicazione di norme costituzionali, e tale sindacato non potrebbe essere escluso dalla modifica legislativa intervenuta.
Esso sarebbe stato ritenuto ammissibile in due ordini di materie:
quelle per cui la Costituzione detta una riserva assoluta di legge e quelle in relazione alle quali è stabilita una riserva relativa. Nel caso di specie, la sentenza impugnata avrebbe violato la riserva assoluta di legge prevista dall'art. 25 della Costituzione, emettendo un giudizio equitativo in una materia disciplinabile esclusivamente dalla legge o da atti aventi forza di legge. Il disposto secondo cui, in ipotesi di diritti camerali non versati, andrebbe applicata una soprattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni dovrebbe essere considerato come sanzione amministrativa soggetta alla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 25, secondo comma, Cost., riferibile non soltanto alle sanzioni penali ma alle misure punitive in genere. Dalla sentenza impugnata, oltretutto, emergerebbe un'erronea qualificazione della soprattassa, considerata come un interesse di mora in base all'erronea prospettazione della domanda. L'erronea qualificazione comprenderebbe anche l'ipotesi in cui la soprattassa de qua avesse natura mista, in parte sanzionatoria e in parte risarcitoria, perché la sentenza impugnata avrebbe eliminato l'intera parte sanzionatoria, ritenendo legittima soltanto quella risarcitoria.
In subordine, qualora il precetto fosse individuato nell'art. 23 della Costituzione, la sentenza impugnata avrebbe violato tale disposizione. Infatti, in ipotesi di riserva relativa di legge, qual è quella contenuta nell'art. 23 Cost., se la legge (in termini circoscritti) rinvii per la sua integrazione ad altro potere, il relativo spazio residuo potrebbe essere integrato da un giudizio emesso secondo equità. Tuttavia nella specie il citato art. 34 (come modificato) non indicherebbe alcun tipo di rinvio ad altri poteri in relazione alla stabilita soprattassa, sicché non potrebbe essere soggetto ad alcun tipo di giudizio equitativo.
Andrebbe altresì messo in rilievo che, pur qualificando la ed. soprattassa come mero interesse con funzione risarcitoria, questo, se dovuto ad un ente pubblico, costituirebbe prestazione patrimoniale imposta, con conseguente necessità di un intervento legislativo ad hoc ed inesistenza di ogni potere giudiziale equitativo al riguardo. Le censure suddette non hanno fondamento.
In ordine al limiti del ricorso per cassazione contro sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità questa Corte ha recentemente stabilito che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 (secondo comma) cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore noti superiore a lire due milioni, non deve procedere all'individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie, nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché in tali controversie egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità c.d. formativa o sostitutiva (e non della c.d. equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico.
Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suddetto valore (sentenze da ritenere sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazioni delle norme processuali ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi d'inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale al sensi del n. 3) del citato art. 360 è consentita soltanto in caso d'inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113), secondo comma, cod. proc. civ. renda la norma sospettabile d'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 della Costituzione (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716, alla cui ampia motivazione si rinvia). Tale orientamento, che il collegio condivide, è poi divenuto costante (cfr., tra le più recenti, Cass., 24 febbraio 2000, n. 2105; 12 luglio 2000, n. 9268; 26 luglio 2000, n. 9799, 7 agosto 2000, n. 10363; 16 agosto 2000, n. 10820, 5 ottobre 2000, n. 13269). Tanto chiarito, e non essendo controverso che nella specie si verta in causa di valore inferiore a lire due milioni, onde si rientra appunto nell'ambito del giudizio di equità, l'esame delle censure sopra riassunte va condotto nel quadro dei principi enunciati. A tale esame è necessario premettere le seguenti considerazioni. L'art. 34, ultimo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, stabilisce che per l'importo (del diritto camerale) non pagato nei tempi e nei modi prescritti si procede a riscossione mediante emissione di apposito ruolo "applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni" (percentuale poi ridotta al 2 per cento con l'art. 3, quarto comma, del d.l. 17 giugno 1996, n. 121, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 421). Il collegio non ignora che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, la soprattassa non è assimilabile al tributo cui inerisce, avendo carattere sanzionatorio (cfr. Cass., 8 aprile 1998, n. 3658; Cass., sez. un., 6 maggio 1993, n. 5246). Ma tale principio, affermato in genere con riguardo alle soprattasse dovute su imposte (ed al quale si è pervenuti attraverso una penetrante analisi dell'evoluzione legislativa in materia: v. la citata Cass., s.u., n. 5246/93), non risulta applicabile nel caso de quo Fermo il punto che, in questa sede, non si può mettere di nuovo in discussione il carattere non tributarlo del diritto camerale, stante il giudicato formatosi in proposito, si deve osservare che il menzionato art. 34, ultimo comma, non prevede il pagamento d'interessi per il ritardo nel versamento del diritto, ed usa anzi una formula dalla quale deve desumersi che la funzione risarcitoria per il ritardo stesso è affidata unicamente alla soprattassa, che comprende pertanto anche gli interessi moratori.
Se così è - e il dettato normativo non sembra consentire diverse opzioni ermeneutiche - è giocoforza concludere che, nel caso di specie, la soprattassa non ha soltanto carattere repressivo-punitivo (o sanzionatorio per il tardivo adempimento dell'obbligo) ma anche funzione risarcitoria. E ciò non consente d'includere tale soprattassa, dai connotati indubbiamente peculiari, nel novero delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ambito applicativo di questa. infatti, è definito dall'art. 12 della medesima legge, che si riferisce alle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Deve, cioè, trattarsi d'illeciti amministrativi cui è correlata una conseguenza con finalità esclusivamente afflittive (sanzione), onde in tale categoria non è collocabile l'obbligo di effettuare una prestazione (anche) per fini risarcitori. Poste queste premesse, la doglianza relativa all'asserita violazione dell'art. 34 cit. e, conseguentemente, dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione, non ha fondamento.
Il precetto costituzionale richiamato stabilisce che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". È, questa, una fondamentale norma di garanzia che, per i reati, attribuisce rango costituzionale al principio contenuto negli artt. 1 - 2 del codice penale e, per le sanzioni amministrative, sotto la rubrica "principio di legalità", è attuata nell'art. 1, primo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689. Il precetto costituzionale è diretto ad evitare che misure appartenenti al diritto punitivo possano essere applicate in assenza di una previsione di legge entrata in vigore prima del fatto o della violazione comportanti quelle misure. E ciò significa (tra l'altro) che un organo giurisdizionale, pur nel quadro di un giudizio di equità, non potrebbe irrogare una sanzione (ancorché soltanto pecuniaria) non prevista da una norma di legge o per un importo superiore al limite massimo legale.
Ma, nel caso in esame, si deve in primo luogo rilevare che, per quanto sopra esposto, la sopratassa di cui al citato art. 34, ultimo comma, non è riconducibile nel novero delle sanzioni amministrative disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni (v., in particolare, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n, 507). In secondo luogo, nella specie non si tratta di applicare una misura non prevista dalla legge. La misura è stabilita con legge (ordinaria) ed è recata appunto dall'art. 34, ultimo comma, e successive modificazioni.
Di fronte a tale norma di legge ordinaria - fermo il punto che si è fuori dall'area del diritto penale e, per quanto sopra esposto, anche del diritto tributarlo - il giudice di pace, nei limiti della relativa competenza, ben può avvalersi dei suoi poteri equitativi in bonam partem, perché il richiamato precetto costituzionale vieta l'applicazione di misure (punitive) non previste (o l'applicazione in forme più gravi rispetto a quelle previste) ma non preclude, nell'ambito di un giudizio di equità, una valutazione in minus rispetto ad una prestazione patrimoniale stabilita dalla legge. Il che vale anche per l'ulteriore (asserita) violazione dell'art. 34, dedotta con riferimento all'art. 23 della Costituzione. Tale precetto, invero, pone una riserva relativa stabilendo che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, così disciplinando il momento impositivo mentre per quello applicativo valgono le considerazioni ora svolte. Pertanto le denunziate violazioni di norme costituzionali non sussistono, mentre la violazione o falsa applicazione del citato art. 34 non è deducibile, essendo questa una norma ordinaria sostanziale. Con il quarto mezzo di cassazione la ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in relazione all'erronea individuazione di punti di fatto decisivi".
Il Giudice di pace non avrebbe colto che, in seguito all'inadempimento dell'obbligo di versare il diritto annuale, si avrebbero due conseguenze: da un lato si realizzerebbe una violazione di legge (come ritenuto dalla stessa sentenza impugnata) con applicazione di una sanzione amministrativa suscettibile di riscossione mediante ruolo;
dall'altro lato, con causa diversa da quella punitiva, si applicherebbero gli interessi dovuti al ritardo nell'adempimento.
La circostanza che la sanzione sia correlata al tempo del ritardo non implicherebbe la sovrapposizione della causa punitiva a quella risarcitoria (interessi), ma starebbe a significare che il legislatore, forse per la scarsa entità del diritto, avrebbe ritenuto grave il perpetuarsi dell'azione antigiuridica segnata da norme di diritto pubblico.
Accanto alla sanzione, quindi, resterebbero gli interessi, erroneamente assunti dal Giudice di pace nella misura annua del 24%, mentre essi andrebbero applicati al tasso legale oppure, qualificando il diritto de quo come tassa o imposta indiretta sugli affari, secondo la legge 26 gennaio 1961, n. 29. Pertanto, in relazione al giudizio di equità, l'aver ritenuto la domanda formulata in primo grado (concernente la legittimità della soprattassa) come relativa agli interessi risarcitori avrebbe spezzato il rapporto di causalità logica della motivazione rispetto alla soluzione giuridica (ancorché equitativa) della controversia. Volendo aderire, invece, ad una natura "mista" della soprattassa (in parte con funzione sanzionatoria, in parte con funzione risarcitoria), l'esito non cambierebbe, perché il Giudice di pace non avrebbe compreso la funzione anche sanzionatoria della norma, che sarebbe stata del tutto trascurata.
Neppure tali censure sono fondate.
Quanto alla natura della soprattassa in questione, si devono richiamare le considerazioni svolte trattando del motivo precedente circa la sua estraneità alla categoria delle sanzioni amministrative;
come pure si deve ribadire che il tenore del citato art. 314, ultimo comma, non consente di ritenere che la soprattassa in questione sia cumulabile con gli interessi, i quali restano compresi invece nella maggior percentuale prevista per il ritardo nel pagamento del diritto camerale.
Per il resto, il giudicante ha qualificato come interessi la soprattassa ed ha considerato "non legittima" la disposizione che applica un tasso superiore a quello legale. A parte l'improprietà terminologica, e fermo il punto che si verte nell'ambito di un giudizio equitativo, la pronunzia del giudice di pace esprime un giudizio che ritiene eccessiva una maggiorazione (a seguito del ritardo) pari al 24% su base annua e, per contro, adeguata una somma corrispondente al saggio degli interessi legali. Si tratta di un tipico giudizio, intuitivo e non sillogistico, secondo equità in relazione al caso concreto, come tale non censurabile nel quadro dell'orientamento sopra richiamato e qui condiviso. Nè può sostenersi che tale giudizio abbia spezzato il rapporto di causalità logica della motivazione rispetto alla soluzione della controversia. È vero anzi il contrario, perché la pronunzia è coerente con la decisione adottata (e non impugnata dalla ricorrente) sul diritto camerale, decisione che ha considerato dovuto il diritto stesso, escludendone però la natura tributaria e qualificandolo come un contributo stabilito per le finalità affermate in sentenza. In relazione a tale qualifica il giudizio espresso in ordine alla natura e all'importo della somma dovuta per il versamento del diritto non presenta alcun elemento di contraddizione.
Infine, la censura, secondo la quale il Giudice di pace non avrebbe compreso la funzione anche sanzionataria della norma, non è ammissibile. Tale doglianza, invero, attiene al merito del giudizio equitativo e dunque non può trovare ingresso in questa sede. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 134, primo comma, della Costituzione e all'articolo 1 della legge costituzionale del 9 febbraio 1948 n. 1 ".
IL Giudice di pace avrebbe accolto l'interpretazione prospettata dall'altra parte, secondo la quale la soprattassa costituirebbe un interesse moratorio.
Su tale base il giudicante avrebbe considerato "illegittima la disposizione che in merito applica un interesse superiore al tasso legale".
Il primo giudice avrebbe così disapplicato la norma di legge, ritenendola illegittima e così violando uno dei canoni fondamentali del vigente ordinamento giuridico, alla stregua del quale spetta alla Corte costituzionale giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi.
La censura non ha fondamento.
Nell'esame del motivo precedente si è chiarito il significato della pronunzia (equitativa) emessa dal Giudice di pace di Pordenone. La sentenza impugnata, pur adottando un aggettivo improprio, non ha affatto formulato un giudizio d'illegittimità costituzionale del citato art. 34, ultimo comma, ma, sul presupposto che il diritto camerale non fosse un tributo, ha considerato eccessiva una maggiorazione per il ritardo superiore al saggio degli interessi legali. Questo è il contenuto sostanziale della decisione, prescindendo dalla proprietà del linguaggio adottato;
e questo contenuto, espresso nel quadro di un giudizio secondo equità, non è censurabile.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001