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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1734/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliata presso
contro
Resistente_1 Resistente - P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3078/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 16/09/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002057390 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002057390 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002057390 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.3078/2022 emessa il 16 settembre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo Resistente_1grado di Siracusa accoglieva nei termini di cui in motivazione il ricorso proposto dalla s.r.l.
Resistente avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 6 maggio 2019, per l'ammontare di € 199.299,81, riferita agli anni d'imposta 2012 e 2015. Rilevava, la Corte, che in ordine all'anno 2012 la contribuente aveva interamente adempiuto alle obbligazioni tributarie, versando quanto dovuto;
quanto all'anno 2015, rideterminava il debito tributario in € 94.525,77, previo scomputo della somma oggetto di sgravio, pari ad € 67.774,97. Compensava, tra le parti, le spese processuali. Avverso tale decisione, proponeva rituale appello l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Siracusa. La società appellata non si costituiva in giudizio. Alla data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Siracusa lamenta che l'obbligazione tributaria relativa all'anno 2012 – pari alla complessiva somma di € 22.726,52 (di cui € 21.440,07, a titolo di imposte dovute) - sia stata ritenuta integralmente estinta a seguito del suo avvenuto adempimento. All'uopo, deduce che le quietanze prodotte dalla controparte non comprovebbero alcunchè al riguardo, trattandosi di versamenti relativi ad obbligazioni diverse da quella oggetto di controversia. Il motivo è fondato. Emerge, invero, documentalmente, che le quietanze di versamento su modello F24 prodotte dalla originaria parte ricorrente riguardano ritenute diverse da quelle il cui omesso versamento è in contestazione, essendo pertinenti ad altri righi e moduli del Modello 770/2013 presentato dalla contribuente. In riforma dell'impugnata sentenza, dunque, il ricorso deve essere rigettato con riguardo alle imposte relative all'annualità 2012. E' fondata anche la seconda doglianza dell'appellante, la quale lamenta un errore di calcolo aritmetico relativamente al “quantum” ancora dovuto per l'anno 2015. Considerata, invero, la somma complessivamente richiesta (€ 182.372,20) e lo sgravio parziale disposto dall'Ufficio (€ 67.774,97), più gli oneri di riscossione (€ 4.066,50), la differenza ancora dovuta risulta pari alla maggior somma di €110.530,73. Nei termini di cui sopra deve, dunque, essere parzialmente riformata l'impugnata sentenza. Le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza n. 3078/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di SIRACUSA, in data 16/09/2022, appellata dall'Agenzia delle Entrate . Direzione Resistente_1Provinciale di Siracusa nei confronti della .r.l. Resistente , rigetta il ricorso con riguardo all'annualità 2012 e ridetermina in €110.530,73 l'imposta ancora dovuta per l'anno 2015. Compensa, tra le parti, le spese relative ad entrambi i gradi del presente giudizio. Palermo, 1 dicembre 2025.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1734/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliata presso
contro
Resistente_1 Resistente - P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3078/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 16/09/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002057390 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002057390 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002057390 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.3078/2022 emessa il 16 settembre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo Resistente_1grado di Siracusa accoglieva nei termini di cui in motivazione il ricorso proposto dalla s.r.l.
Resistente avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 6 maggio 2019, per l'ammontare di € 199.299,81, riferita agli anni d'imposta 2012 e 2015. Rilevava, la Corte, che in ordine all'anno 2012 la contribuente aveva interamente adempiuto alle obbligazioni tributarie, versando quanto dovuto;
quanto all'anno 2015, rideterminava il debito tributario in € 94.525,77, previo scomputo della somma oggetto di sgravio, pari ad € 67.774,97. Compensava, tra le parti, le spese processuali. Avverso tale decisione, proponeva rituale appello l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Siracusa. La società appellata non si costituiva in giudizio. Alla data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Siracusa lamenta che l'obbligazione tributaria relativa all'anno 2012 – pari alla complessiva somma di € 22.726,52 (di cui € 21.440,07, a titolo di imposte dovute) - sia stata ritenuta integralmente estinta a seguito del suo avvenuto adempimento. All'uopo, deduce che le quietanze prodotte dalla controparte non comprovebbero alcunchè al riguardo, trattandosi di versamenti relativi ad obbligazioni diverse da quella oggetto di controversia. Il motivo è fondato. Emerge, invero, documentalmente, che le quietanze di versamento su modello F24 prodotte dalla originaria parte ricorrente riguardano ritenute diverse da quelle il cui omesso versamento è in contestazione, essendo pertinenti ad altri righi e moduli del Modello 770/2013 presentato dalla contribuente. In riforma dell'impugnata sentenza, dunque, il ricorso deve essere rigettato con riguardo alle imposte relative all'annualità 2012. E' fondata anche la seconda doglianza dell'appellante, la quale lamenta un errore di calcolo aritmetico relativamente al “quantum” ancora dovuto per l'anno 2015. Considerata, invero, la somma complessivamente richiesta (€ 182.372,20) e lo sgravio parziale disposto dall'Ufficio (€ 67.774,97), più gli oneri di riscossione (€ 4.066,50), la differenza ancora dovuta risulta pari alla maggior somma di €110.530,73. Nei termini di cui sopra deve, dunque, essere parzialmente riformata l'impugnata sentenza. Le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza n. 3078/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di SIRACUSA, in data 16/09/2022, appellata dall'Agenzia delle Entrate . Direzione Resistente_1Provinciale di Siracusa nei confronti della .r.l. Resistente , rigetta il ricorso con riguardo all'annualità 2012 e ridetermina in €110.530,73 l'imposta ancora dovuta per l'anno 2015. Compensa, tra le parti, le spese relative ad entrambi i gradi del presente giudizio. Palermo, 1 dicembre 2025.