Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/1998, n. 5581
CASS
Sentenza 24 aprile 1998

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La condotta materiale del reato di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, previsto dall'art. 388, comma terzo, cod. pen., è integrata, tra le altre ipotesi, dalla sottrazione della cosa sottoposta a custodia, il che implica la prova dello spostamento della cosa ("amotio") da un luogo all'altro, effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario e al giudice dell'esecuzione, mentre il semplice allontanamento del soggetto (nella specie, del custode) dal luogo di custodia, in assenza di sottrazione dei beni, non dà luogo a responsabilità penale a tale titolo, salva la eventuale configurabilità di altre ipotesi criminose in relazione alla mancata osservanza dei doveri incombenti sul custode.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/1998, n. 5581
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5581
    Data del deposito : 24 aprile 1998

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