Sentenza 24 aprile 1998
Massime • 1
La condotta materiale del reato di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, previsto dall'art. 388, comma terzo, cod. pen., è integrata, tra le altre ipotesi, dalla sottrazione della cosa sottoposta a custodia, il che implica la prova dello spostamento della cosa ("amotio") da un luogo all'altro, effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario e al giudice dell'esecuzione, mentre il semplice allontanamento del soggetto (nella specie, del custode) dal luogo di custodia, in assenza di sottrazione dei beni, non dà luogo a responsabilità penale a tale titolo, salva la eventuale configurabilità di altre ipotesi criminose in relazione alla mancata osservanza dei doveri incombenti sul custode.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/1998, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 24/4/1998
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N. 621
3. Dott. Giorgio Colla Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 47110/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI TT EL, n. a Paternò il 25.5.1932
avverso la sentenza in data 7 ottobre 1997 della Corte di appello di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 2 aprile 1996 del Pretore di Paternò, DI TT EL veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 388, commi terzo e quarto, c.p., per avere sottratto beni mobili allo stesso pignorati ed affidati alla sua custodia (in Paternò, querela del 26 maggio 1992), e condannato alla pena di mesi due di reclusione e lire 200.000 di multa.
Osservava il Pretore che, in data 4 gennaio 1992, un dipendente dell'I.V.G., recatosi presso l'abitazione del Di EN per procedere all'asporto di beni pignorati affidati alla custodia del medesimo, si vedeva opporre da Belvedere Consolata, nuora dell'esecutato, il rifiuto di consegnare i beni sottoposti al vincolo, asserendosi da parte della medesima che il suocero avrebbe di lì a poco definito la pratica. Da ciò, ad avviso del giudicante, derivava la prova che il Di EN aveva realizzato il contestato reato di sottrazione dei beni pignorati.
Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Catania, con sentenza in data 7 ottobre 1997. Osservava la Corte di merito che doveva ritenersi provata la mancata consegna da parte della nuora dell'imputato dei beni sottoposti a pignoramento al dipendente dell'I.V.G., recatosi per l'asporto nel luogo di custodia, e che tale condotta non poteva che essere stata posta in essere dalla donna su precise direttive del suocero;
non era provato, d'altro canto, che, come dedotto dall'appellante, l'incaricato si fosse recato presso l'abitazione del Di EN in ora diversa da quella indicata nell'avviso e che la consegna fosse dipesa dalla momentanea assenza dello stesso. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Di EN, che ha denunciato la inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 388, commi terzo e quarto, c.p., in quanto egli si era allontanato da casa dopo che era trascorso un tempo considerevole dall'ora fissata per l'asporto, essendosi infatti presentato l'incaricato con un ritardo di circa quattro ore. Del tutto legittimamente, pertanto, la nuora aveva riferito che egli si era allontanato precariamente e che era sua intenzione definire al più presto la pratica, non essendo d'altro canto la donna tenuta a consegnare i beni pignorati custoditi all'interno dell'abitazione del congiunto. Mancava dunque sia l'estremo della antidoverosità della condotta sia l'elemento del dolo.
Costituiva poi frutto di una mera illazione l'affermazione secondo cui "la nuora aveva agito su direttive del suocero", sulla quale la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento di colpevolezza.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Da quanto si desume dalla sentenza impugnata, il dipendente dell'I.V.G., recatosi presso la casa del Di EN, si vide opporre dalla nuora del medesimo il rifiuto di consegnare i beni pignorati.
Ora, la condotta materiale considerata dalla fattispecie di cui all'art. 388 comma terzo c.p., cui rimanda, per il caso di proprietario - custode, il comma quarto del medesimo articolo, è integrata dalla sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo. In particolare, all'imputato è stato contestato di avere sottratto beni mobili allo stesso pignorati ed affidati alla sua custodia: in tale ipotesi, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del medesimo, occorreva provare lo spostamento della cosa (cosiddetta amotio) da un luogo all'altro, effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario e al giudice dell'esecuzione (Cass., sez. VI, 13 luglio 1995, Mazzeo, rv. 20265), ovvero la sua soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento.
Il semplice allontanamento del custode dal luogo di custodia nel giorno in cui sia stata fissata la consegna del compendio pignorato, in assenza della sottrazione dei beni (o delle altre condotte specificamente considerate nella fattispecie delittuosa), non dà luogo dunque a responsabilità penale a tale titolo, salva, naturalmente, la eventuale configurabilità di altre ipotesi criminose in relazione alla mancata osservanza dei doveri incombenti sul custode (v. Cass., sez. VI, c.c. 21 novembre 1997, Ciafardo). Ora, nella specie, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il mero inutile accesso nel luogo di custodia, stante il rifiuto della nuora del custode di consegnare i beni pignorati, comportasse l'addebitabilità all'imputato del reato ascrittogli. Ma, come si è detto, a prescindere dall'attendibilità del collegamento logico tra assenza del custode e rifiuto della congiunta di consegnare i beni, ritenuto indice di una volontà del Di EN di non sottomettersi all'asporto, una simile condotta non equivale a "sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento" dei beni pignorati, sicché il fatto, siccome contestato, non sussiste.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1998