Sentenza breve 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 24/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00607/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01505/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2022, proposto dal Comune di Cimadolmo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Stilo e Fabrizio Calesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del decreto regionale n. 199 del 26/09/2022, avente ad oggetto la “ rideterminazione definitiva del contributo nell'ammontare ridotto di € 66.617,16, accertamento economia e liquidazione saldo. Comune di Cimadolmo (TV) «Intervento di abbattimento barriere architettoniche – Sistemazione Impianti sportivi comunale – Lavori di ampliamento in sopraelevazione della Palestra Comunale». Tipologia Intervento: 3) costruzione, riabilitazione o rinnovo di impianti sportivi. DGR n. 1003 del 21/07/2020 - «Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro – Anno 2020 – Primo programma di riparto (L.R. n. 27/2003, art. 50)». CUP: E76E19000770007 – ID Pubbl: 2970385 ”;
-di ogni altro preparatorio, preordinato, coordinato e, comunque, connesso e consequenziale atto o provvedimento amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune ricorrente ha impugnato il decreto regionale in epigrafe, che ha definitivamente rideterminato al ribasso il contributo in precedenza richiesto in relazione alla realizzazione di alcuni lavori di sistemazione impianti sportivi.
2. La Regione Veneto si è costituita in giudizio con memoria di stile, chiedendo la reiezione del ricorso.
3. Veniva poi fissata la camera di consiglio del 17.04.2025 ai sensi dell’art 72 bis del cod. proc. amm., ossia ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
4. Con memoria depositata il 31.03.2025 il legale del ricorrente ha dichiarato che essendo intervenuta, successivamente alla proposizione del ricorso, la realizzazione delle opere oggetto del contributo regionale richiesto, senza aggravio per la contabilità pubblica, è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame.
5. All’udienza camerale del 17 aprile 2025 la causa è passata in decisione.
6. A norma degli artt. 35, comma 1°, lett. c) e 85, comma 9° del cod. proc. amm., va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, secondo la volontà espressa in questo senso dalla parte ricorrente e non contestata dall’Amministrazione regionale resistente.
7. Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura in rito della presente pronuncia e la costituzione solo formale della Regione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO