Decreto cautelare 14 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 29 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 14/01/2022, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2022
N. 00315/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2021, proposto da
DI EF anche quale Titolare dell’omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. - della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 078 2021 90002514 83/000” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di RM, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata all'azienda agricola ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.emiliaromagna@pec.agenziariscossione.gov.it” il 12 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 217.920,67 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. 30020180000011769000 asseritamente notificata il 10 dicembre 2018 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99 (doc. 1);
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente, compresa la Cartella AGEA n. 30020180000011769000 asseritamente notificata il 10 dicembre 2018 (di cui si contesta l'avvenuta e comunque la validità della notifica) – non conosciuta – ed il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che parte ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’“Intimazione di pagamento 078 2021 90002514 83/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di RM, inviata all’azienda agricola il 12 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento – della somma di Euro 217.920,67 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. 30020180000011769000, inerente i prelievi di latte imputati al ricorrente per i periodi 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, ravvisandosi il necessario periculum in mora alla luce dell’ingente importo in discussione che, se immediatamente corrisposto, potrebbe mettere seriamente a rischio la sopravvivenza dell’azienda agricola, con conseguente pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente;
- ritenuto che le spese di questa fase possano essere compensate per la novità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di RM (Sezione Prima):
- accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato;
- rinvia per la discussione nel merito all’udienza pubblica del 23 novembre 2022;
- compensa le spese di lite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Jessica Bonetto, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO