Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quali genitori responsabili del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato ES Ioele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
- della circolare/comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza del -OMISSIS- (prot.-OMISSIS-), nella parte in cui risulta ostativa della nomina in deroga di un insegnante di sostegno in favore del minore -OMISSIS-;
- di tutti gli atti connessi o collegati, antecedenti o conseguenti, attraverso i quali l’amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposte dall’Ufficio scolastico regionale;
- nonché degli atti e dei verbali assunti dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap;
e per l’accertamento del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l’intero orario di frequenza scolastica anno 2024/2025 e, quantomeno, per n. 18 ore settimanali, in grado di poter realizzare l’inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento, nonché per la declaratoria dell’obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato in grado di poter realizzare l’inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. ES TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- sono genitori di -OMISSIS-, studente della classe 3a primaria dell’-OMISSIS- (plesso di -OMISSIS-), il quale, affetto da «deficit fonetico-fonologico e lieve ritardo nell’acquisizione delle abilità grafolessiche. Epilessia focale idiopatica in trattamento farmacologico» , è portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
In data -OMISSIS- essi hanno consegnato brevi manu all’Istituto scolastico il verbale di invalidità del minore, chiedendo che venisse nominato un insegnante di sostegno.
La scuola ha inoltrato l’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza la richiesta di integrazione dell’organico in deroga, per l’erogazione di 9 ore di sostegno, cui non ha fatto seguito alcuna attività da parte di quest’ultimo ufficio.
Cosicché la scuola si è riportata alla circolare/comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, che, in caso di segnalazione delle esigenze di sostegno successive alla formazione dell’organico, limita la possibilità di derogarvi solo al caso di presentazione di certificazioni che attestino la situazione di handicap grave dello studente ai sensi dell’art. 13, comma 3 l. n. 104 del 1992.
2. – -OMISSIS- si sono quindi rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo l’illegittimità della circolare, violativa dell’art. 13, comma 1 l. n. 104 del 1992 e dell’art. 2, comma 1 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, e chiedendo che si accerti il diritto del minore all’inclusione scolastica mediante la nomina di un insegnante di sostegno, per come richiesto dall’Istituto scolastico che frequenta, non potendosi discriminare tra i minori bisognosi di sostegno in ragione del livello di gravità dell’handicap.
La mancata nomina di un insegnante di sostegno rappresenterebbe, peraltro, un illecito produttivo di danno, di cui si domanda il risarcimento in via equitativa.
3. – Il Ministero dell’Istruzione, costituitosi, ha ribadito l’impossibilità di assegnare un insegnante di sostegno in deroga in considerazione dell’intempestività della produzione della documentazione medica da parte dei genitori del minore.
4. – Con ordinanza del -OMISSIS-, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo che l’amministrazione, previa riunione del GLO e redazione del PEI, provvedesse sulle esigenze del minore, tenendo presente che la natura non grave dell’handicap non è di per sé ragione per negare la nomina dell’insegnante di sostegno.
5. – Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 12 novembre 2025, cui è stato rinviato dall’udienza del 22 ottobre 2025 per consentire alle parti di fornire al Tribunale eventuali nuovi elementi decisionali.
In realtà le parti non hanno specificato se il provvedimento cautelare adottato da questo giudice sia stato ottemperato e se, nel nuovo anno scolastico 2025/2026, sia stato nominato un insegnante di sostegno per soddisfare i bisogni educativi del minore.
6. – In assenza di nuovi elementi, al Tribunale non rimane che confermare il contenuto dell’ordinanza cautelare.
6.1. – Essa, infatti, si pone in linea con il consolidato orientamento di questo Tribunale (tra tutte, cfr. le sentenze del 17 maggio 2023, n. 752; del 10 giugno 2024, n. 904; del 30 agosto 2024, n. 1292; del 30 settembre 2024, n. 1382).
6.2. – Invero, non è controversa la situazione di handicap dell’alunno che, sebbene non grave, necessita di sostegno scolastico, sì come richiesto dal competente Dirigente scolastico.
Ciò posto, la mancata assegnazione del sostegno non dipende da una specifica analisi della vicenda, attraverso un ragionevole contemperamento degli interessi (anche di finanza pubblica) in gioco;
al contrario, il silenzio dell’amministrazione sull’istanza trova ragione della nota con cui si afferma che si debba nominare un insegnante di sostegno in deroga soltanto per gli studenti affetti da handicap grave.
6.3. – Tuttavia, che, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023, cui si rinvia per la chiarezza della ricostruzione del quadro normativo), gli Uffici scolastici «devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle «proposte» (dei dirigenti scolastici, NDR) , salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi» ; e «anche in presenza di disabilità lievi o medie, le proposte del G.L.O.H. (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo; proposte che vengono poi recepite dal dirigente scolastico il quale le trasmette all’Ufficio Scolastico Regionale, NDR) devono avere un seguito» ;
Se è vero che il tessuto ordinamentale – come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa – appresta una particolare tutela per gli studenti portatori di handicap grave, ciò non si può tradurre nell’automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave.
Al contrario, anche le esigenze educative di costoro debbono trovare adeguata soddisfazione, sia pure nel necessario contemperamento dei diversi interessi in gioco, non dimenticando che l’art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992 (nel testo vigente ratione temporis ) contempla le difficoltà di apprendimento fra le condizioni di disabilità che risultino tali da determinare uno svantaggio sociale, e non individua un livello minimo al di sotto del quale non sorge il diritto a fruire delle prestazioni stabilite in favore dei soggetti con disabilità.
7. – In questi termini, il ricorso si rivela fondato, dovendosi accertare l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione.
Nel rispetto delle prerogative dell’amministrazione, spetta comunque al GLO riunirsi ed elaborare il PEI dell’alunno con disabilità, in ragione del quale si dovrà poi eventualmente provvedere alla nomina di un insegnante di sostegno.
8. – Non occorre disporre l’annullamento della circolare impugnata che, come noto, non ha natura provvedimentale.
9. – Quanto all’azione di risarcimento dei danni, la sua articolazione è generica.
Nel ricorso si argomenta in astratto sulla risarcibilità del danno che al minore può produrre la mancata assegnazione di un insegnante di sostegno; ma non c’è l’indicazione di alcun elemento fattuale concreto che possa indurre il Tribunale a ritenere nel caso di specie integrato un danno risarcibile.
La domanda va rigettata.
10. – Tenuto conto che l’ordinanza cautelare ha regolato le spese di quella fase di lite, con riferimento alla fase di merito queste possono essere compensate, stante la mancanza di sostanziali attività delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, accerta l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza dei ricorrenti e, per l’effetto, dispone che, previa riunione del GLO e redazione del PEI, l’amministrazione provveda sull’istanza dei ricorrenti, tenendo presente che la natura non grave dell’handicap non è di per sé ragione per negare la nomina dell’insegnante di sostegno.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
ES TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES TA | VO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.