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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, in funzione di
Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1415 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto risoluzione contratto locazione uso abitativo, decisa ex art. 429
c.p.c., e vertente
TRA
AVV. (C.F. ), in proprio. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Via Venezia Giulia n.4, San Benedetto Del Tronto (AP).
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
In capite, va dichiarata la contumacia della resistente.
La domanda deve essere rigettata.
Essa, come messo in esponente nel decreto di mutamento del rito, e come si desume dalla causa petendi indicata nell'atto introduttivo, prende le mosse dalla esistenza di un rapporto di locazione, del quale il ricorrente ha domandato la pronuncia di risoluzione per inadempimento della conduttrice con condanna di questa al Controparte_1 pagamento dell'importo dei canoni, ognuno dei quali ammontante ad euro 700,00, con decorrenza da dicembre 2024 al dicembre 2025, e comunque sino al rilascio.
Orbene, non risulta la registrazione del contratto di locazione del “20/01/2022”, intervenuto tra , quale locatore, e, in veste di conduttrice, la Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. (all. n. 1 alla citazione).
Come noto, in tema di locazione immobiliare, la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, c. 346, l. n. 311/2004, una nullità cd. erariale, per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c..
Si rileva, in via incidentale, che le conseguenze in punto di tutela processuale della posizione del locatore che sia parte di un contratto affetto da nullità erariale per affatto omessa registrazione non variano in funzione del tipo di giudizio instaurato (ordinario o laburistico).
1 Ricorrono infine gli estremi per la denuncia al competente Comando della Guardia di finanza, ex art. 36 D.P.R. 600/1973.
In considerazione del segno del giudizio e della contumacia della resistente, deve essere dichiarata la irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta nel Ruolo Generale al N. 1415/2025, disattesa ogni contraria difesa, eccezione e istanza, così decide:
- dichiara la contumacia della parte resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
- rigetta la domanda avanzata dall'avv. , in proprio;
Parte_1
- manda la cancelleria per la comunicazione al competente Comando della Guardia di finanza della presente sentenza, in uno alla copia del contratto di locazione, intervenuto in data “20/01/2022” tra quale locatore, e, in veste di conduttrice, la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. (all. n. 1 alla citazione); Controparte_1
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Macerata, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, in funzione di
Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1415 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto risoluzione contratto locazione uso abitativo, decisa ex art. 429
c.p.c., e vertente
TRA
AVV. (C.F. ), in proprio. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Via Venezia Giulia n.4, San Benedetto Del Tronto (AP).
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
In capite, va dichiarata la contumacia della resistente.
La domanda deve essere rigettata.
Essa, come messo in esponente nel decreto di mutamento del rito, e come si desume dalla causa petendi indicata nell'atto introduttivo, prende le mosse dalla esistenza di un rapporto di locazione, del quale il ricorrente ha domandato la pronuncia di risoluzione per inadempimento della conduttrice con condanna di questa al Controparte_1 pagamento dell'importo dei canoni, ognuno dei quali ammontante ad euro 700,00, con decorrenza da dicembre 2024 al dicembre 2025, e comunque sino al rilascio.
Orbene, non risulta la registrazione del contratto di locazione del “20/01/2022”, intervenuto tra , quale locatore, e, in veste di conduttrice, la Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. (all. n. 1 alla citazione).
Come noto, in tema di locazione immobiliare, la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, c. 346, l. n. 311/2004, una nullità cd. erariale, per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c..
Si rileva, in via incidentale, che le conseguenze in punto di tutela processuale della posizione del locatore che sia parte di un contratto affetto da nullità erariale per affatto omessa registrazione non variano in funzione del tipo di giudizio instaurato (ordinario o laburistico).
1 Ricorrono infine gli estremi per la denuncia al competente Comando della Guardia di finanza, ex art. 36 D.P.R. 600/1973.
In considerazione del segno del giudizio e della contumacia della resistente, deve essere dichiarata la irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta nel Ruolo Generale al N. 1415/2025, disattesa ogni contraria difesa, eccezione e istanza, così decide:
- dichiara la contumacia della parte resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
- rigetta la domanda avanzata dall'avv. , in proprio;
Parte_1
- manda la cancelleria per la comunicazione al competente Comando della Guardia di finanza della presente sentenza, in uno alla copia del contratto di locazione, intervenuto in data “20/01/2022” tra quale locatore, e, in veste di conduttrice, la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. (all. n. 1 alla citazione); Controparte_1
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Macerata, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
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