Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2015, n. 38148
CASS
Sentenza 23 giugno 2015

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In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e "hard disk") coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l'interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro al competente tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni introdotte dalla legge 48 del 2008 riconoscono al "dato informatico", in quanto tale, e non solo al supporto che lo contiene, la caratteristica di oggetto del sequestro).

Commentari2

  • 1Ancora questioni in tema di sequestro di smartphone
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 novembre 2023

  • 2Computer sequestrato: illegittimo perché sproporzionato (Cass. 4857/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021

    È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico - quale è un personal computer -, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. L'applicazione del principio di proporzionalità in materia di sequestri non solo risponde ad un'esigenza immanente al sistema processuale penale ed a criteri generali di ragionevolezza, ma trova riscontro specifico nella disposizione di cui all'art. 258 c.p.p., comma 4, che - nel prevedere il sequestro di documenti che fanno "parte di un volume o di un registro" - esclude che, di norma, possa procedersi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2015, n. 38148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38148
Data del deposito : 23 giugno 2015

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