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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/12/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
US NI Presidente
IA TA Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2050 del registro generale affari civili dell'anno 2015
TRA
(cf: ), nata Chicago (Stati Uniti Parte_1 C.F._1
d'America) il 4.12.1960
(cf: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
Uniti d'America) il 9.8.1967
ATTORI (CONTUMACI NEL GIUDIZIO RIASSUNTO)
E
(cf: ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati a Termini Imerese in via Falcone e Borsellino n. 99, presso lo studio dell'avv. Salvatore Pirrone, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
CONVENUTI
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._5
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
avente ad oggetto: impugnazione del testamento (accertamento della falsità);
conclusioni dei convenuti nel giudizio riassunto: come da note scritte depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
, premettendo di essere figli della prima moglie ed eredi legittimi di
[...] Per_1
– deceduto a Trabia il 13.1.2012, proponevano querela di falso avverso il
[...] testamento olografo del 20.1.2010, pubblicato il 25.5.2012 (atto Rep. n. 16.400 – Racc. n.
7950) e degli assegni nn. 2144 del 12.1.2012, n. 2145 del 12.1.2012, n. 2146 del 16.1.2012,
2147 del 23.1.2012, 2148 del 30.1.2012, 2149 dell'8.2.2012, 2150 del 10.2.2012, 2151 del
2.3.2012, non riconducibili al defunto padre, previo sequestro dell'originale dell'atto di ultima volontà e chiedevano inoltre al Tribunale di accertare l'indennità a succedere dei convenuti e – rispettivamente seconda moglie e figlio del CP_1 Controparte_2 de cuius, nato dall'unione con la predetta –.
A fondamento delle domande deducevano la apocrifia della scheda testamentaria – con cui avrebbe devoluto il proprio patrimonio in favore di tutte le odierne Persona_1 parti processuali, oltre che in favore del nipote –, costituente un “falso Controparte_3
[…] grossolano […] manifestamente scritto con altra mano rispetto a quella del” genitore, come si evinceva dagli scritti in loro possesso e dalla perizia di parte offerta.
Invocavano, inoltre, i cospicui prelievi di denaro, per un totale di € 1.336.000,00 incassati dai convenuti per la maggior parte mediante assegni emessi recanti data successiva al decesso del padre, somme prelevate dal conto corrente n. 56832589 intestato a quest'ultimo e acceso presso l'istituto di Credito Premier NK, filiale di Chicago.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.2.2016 e CP_1
eccepivano innanzitutto il difetto di procura generale alle liti, essendo Controparte_2 quella del 23.9.2014, autenticata in pari data dal Notary Public, corredata da “Apostille” a firma del Segretario di Stato della California con data successiva a quella dell'autenticazione, inidonea – secondo la loro prospettazione – a certificare l'autenticità della sottoscrizione apposta in momento precedente.
Domandavano, inoltre, di integrare il contraddittorio nei confronti di , Controparte_3 in favore del quale era stato devoluto un bene immobile in forza del testamento impugnato.
Affermavano, in ogni caso, di essere stati vittima di un tentativo di truffa ad opera degli attori, che avevano falsificato gli assegni dei quali essi stessi propugnavano la non autenticità in modo da ingenerare la esistenza di un proprio diritto di credito nei confronti dei convenuti, come comprovato dall'attestazione ufficiale del vice Presidente della
CE NK e dalla restante documentazione prodotta.
Precisavano inoltre di non essere a conoscenza dell'esistenza del conto corrente intrattenuto da presso Premier NK di Chicago, contestando per altro Persona_1 verso le conclusioni rassegnate dal ctp di parte avversaria, fondate su un'indagine condotta su copie del testamento e degli assegni. Domandavano, dunque, il rigetto delle domande avversarie con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc.
Con ordinanza de 29.2.2016 il Giudice già assegnatario del fascicolo invitava le parti a dedurre sulla sanabilità ex post della procura generale per la proposizione della querela di falso e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_3 non costituitosi pur se ritualmente evocato in giudizio, dovendosene dichiarare la contumacia.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dei convenuti (cfr. verbale di udienza del 5.6.2018).
Con ordinanza del 3.9.2018 “ritenuta […] l'inammissibilità dell'istanza di verificazione delle firme apposte agli assegni, non potendosi disporre ctu grafologica su fotocopie (cfr. Cassazione civile, Sez. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20484 del 2014)”, il Giudice già assegnatario del fascicolo ha disposto ctu grafologica sull'originale della scheda testamentaria in contestazione, previo deposito dell'originale a cura del notaio rogante del verbale di pubblicazione.
Con ordinanza del 16.12.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio stante il decesso del procuratore costituito degli attori;
giudizio ritualmente riassunto dalla controparte solo nel 2025 dopo numerosi tentativi di notifica della comparsa in riassunzione a e , non costituitisi nel giudizio riassunto Parte_1 Controparte_4
e dunque contumaci.
Con ordinanza del 18.7.2025 la causa è stata assunta in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi negativamente (cfr. all. n. 13 alla produzione di e Parte_2 [...]
). Parte_1
È utile poi osservare che “La riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto” (cfr., Cass., n. 24331/2008).
Per altro verso, è stato affermato che “L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 c.p.c. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale atto, neppure a seguito della decisione della Corte cost. n. 317 del
1989, nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace” (Cass. n. 17557/2002; Cass., n. 26800/2022 conferma il predetto principio, facendo salve le situazioni in cui si verifichi un sostanziale mutamento soggettivo o oggettivo del giudizio, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie).
Va dunque dichiarata la contumacia degli attori (nel giudizio riassunto) e del terzo chiamato, non costituitisi pur se ritualmente evocati in giudizio.
Venendo al merito, deve darsi conto che “la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass., n. 24835/2022).
Quanto alla domanda avanzata dagli attori, volta alla declaratoria di nullità del testamento ricondotto dai convenuti al defunto padre, deve osservarsi che da tempo (parte de)la giurisprudenza ha chiarito la possibilità degli eredi e degli aventi causa, ex art. 214, co. 2, cpc, di “disconoscere” il testamento olografo, rientrante nel novero delle scritture private, non essendo dunque necessaria la proposizione della querela di falso (cfr., Cass., S.U., n.
12307/2015).
Si tratta di un'azione imprescrittibile, che può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, dovendosi dunque disattendere l'eccezione di prescrizione formulata da
. Controparte_5
Nessuna incidenza hanno, dunque, i rilievi mossi dai convenuti sul difetto di procura
(speciale) volta alla proposizione della querela di falso, avendo, in ogni caso, la controparte provveduto alla regolarizzazione dell'atto alla prima udienza.
Venendo nello specifico alle contestazioni mosse dagli attori in relazione al testamento del
20.1.2010, deve osservarsi che “Ai sensi dell'art. 606, comma 1 c.c., il testamento olografo è nullo quando manca l'autografia "o" la sottoscrizione: tale alternativa è prevista dalla legge, non a caso, al fine di evitare che pur dopo aver reso le ultime volontà, il testatore possa avere avuto un ripensamento e si sia determinato a non sottoscrivere quanto redatto, mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorché l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre delle proprie sostanze, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore” (così, Tribunale di Pavia, 23.3.2023).
La giurisprudenza ha chiarito che “In tema di contestazione dell'autenticità del testamento olografo, l'onere della prova è in capo a chi disconosce l'autenticità di un testamento olografo e ciò anche per i giudizi instaurati prima del revirement giudiziario sul riparto di detto onere probatorio conseguente all'intervento delle SS.UU. 12307/2015” (in questi termini, Cass., n. 7873/2021).
Ebbene, al fine di accertare la fondatezza della dedotta falsità del testamento è necessario richiamare la consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , frutto di un Persona_2 percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica, avverso la quale nessuna delle parti ha formulato osservazioni.
Ebbene l'ausiliario, ha dato conto di non aver riscontrato alcuna “anomalia sulla carta o sul tracciato”, né “correzioni o abrasioni, ripassi o ritocchi, segni di cancellatura o differenze di inchiostro (rilievi effettuati con microscopio ottico digitale a luce IR e UV), affermando poi che
“Il testo, nella sua veste grafica, presenta una struttura omogenea e unitaria, coerente nella disposizione delle masse grafiche e nella gestione delle spaziature;
non si ravvedono differenze fra la parte propriamente testuale e la firma in calce a nome Per queste ragioni, si Persona_1 ritiene che l'intero documento manoscritto sia riconducibile ad un solo autore che ha eseguito sia la parte testuale (rigo da 1 a 14) e la sottoscrizione in calce (rigo 15)” (pag. 18).
Il ctu, dunque, in seguito all'esame delle firme in verifica e delle scritture comparative, svolto facendo ricorso al cd “metodo morettiano” – nel quale l'esame e il confronto vertono sulla “costruzione del tracciato e del gesto grafico che lo genera. A tale scopo, si prendono in considerazione le principali categorie grafologiche di riferimento (organizzazione, curvilinea, dimensioni, ampiezze, inclinazione, modulazione del calibro e degli assi, direzione e allineamento del rigo, ritmo, gesto fuggitivo” (pag. 17) – ha affermato la riconducibilità delle firme in questione a , avendo accertato che “Le scritture a confronto mostrano Persona_1 importanti e fondamentali similitudini che per la loro natura e numero, e non possono essere riconducibili ad un tentativo di imitazione della scrittura sulla scheda testamentaria. […]. l'unica spiegazione che renda conto dell'ampia similitudine, per qualità e numero delle corrispondenze, fra i campioni di scrittura a confronto è la loro realizzazione da parte di un medesimo soggetto” (pag. 39).
Ebbene, le conclusioni rassegnate dall'ausiliario, frutto di un percorso argomentativo logico e lineare e sorrette dai necessari rilievi di competenza specifica sono, ad avviso del
Tribunale, condivisibili, dovendosi alle stesse fare rinvio anche in punto di risposte fornite alle osservazioni di parte attrice, da intendersi qui richiamate, atteso che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr., ex multis,
Cass., n. 282/2009; Cass., nn. 8355/2007 e 12080/2000).
Le domande proposte dagli attori – rimasti contumaci nel giudizio riassunto – sono prive di fondamento e vanno dunque rigettate, restando assorbite le ulteriori questioni e facendo rinvio all'ordinanza del 3.9.2018 in ordine alla inammissibilità delle indagini tecniche d'ufficio sulle copie degli assegni.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Del pari, a carico degli attori soccombenti (contumaci nel giudizio riassunto), in solido tra loro, vanno poste le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e Parte_1
(nel giudizio riassunto) e di , disattesa ogni Parte_2 Controparte_3 diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte nell'atto introduttivo;
condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere a e , in solido tra loro, le spese di lite e le CP_1 Controparte_2 liquida in € 4.000,00, oltre iva, cpa e rimorso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IA TA US NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
US NI Presidente
IA TA Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2050 del registro generale affari civili dell'anno 2015
TRA
(cf: ), nata Chicago (Stati Uniti Parte_1 C.F._1
d'America) il 4.12.1960
(cf: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
Uniti d'America) il 9.8.1967
ATTORI (CONTUMACI NEL GIUDIZIO RIASSUNTO)
E
(cf: ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati a Termini Imerese in via Falcone e Borsellino n. 99, presso lo studio dell'avv. Salvatore Pirrone, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
CONVENUTI
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._5
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
avente ad oggetto: impugnazione del testamento (accertamento della falsità);
conclusioni dei convenuti nel giudizio riassunto: come da note scritte depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
, premettendo di essere figli della prima moglie ed eredi legittimi di
[...] Per_1
– deceduto a Trabia il 13.1.2012, proponevano querela di falso avverso il
[...] testamento olografo del 20.1.2010, pubblicato il 25.5.2012 (atto Rep. n. 16.400 – Racc. n.
7950) e degli assegni nn. 2144 del 12.1.2012, n. 2145 del 12.1.2012, n. 2146 del 16.1.2012,
2147 del 23.1.2012, 2148 del 30.1.2012, 2149 dell'8.2.2012, 2150 del 10.2.2012, 2151 del
2.3.2012, non riconducibili al defunto padre, previo sequestro dell'originale dell'atto di ultima volontà e chiedevano inoltre al Tribunale di accertare l'indennità a succedere dei convenuti e – rispettivamente seconda moglie e figlio del CP_1 Controparte_2 de cuius, nato dall'unione con la predetta –.
A fondamento delle domande deducevano la apocrifia della scheda testamentaria – con cui avrebbe devoluto il proprio patrimonio in favore di tutte le odierne Persona_1 parti processuali, oltre che in favore del nipote –, costituente un “falso Controparte_3
[…] grossolano […] manifestamente scritto con altra mano rispetto a quella del” genitore, come si evinceva dagli scritti in loro possesso e dalla perizia di parte offerta.
Invocavano, inoltre, i cospicui prelievi di denaro, per un totale di € 1.336.000,00 incassati dai convenuti per la maggior parte mediante assegni emessi recanti data successiva al decesso del padre, somme prelevate dal conto corrente n. 56832589 intestato a quest'ultimo e acceso presso l'istituto di Credito Premier NK, filiale di Chicago.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.2.2016 e CP_1
eccepivano innanzitutto il difetto di procura generale alle liti, essendo Controparte_2 quella del 23.9.2014, autenticata in pari data dal Notary Public, corredata da “Apostille” a firma del Segretario di Stato della California con data successiva a quella dell'autenticazione, inidonea – secondo la loro prospettazione – a certificare l'autenticità della sottoscrizione apposta in momento precedente.
Domandavano, inoltre, di integrare il contraddittorio nei confronti di , Controparte_3 in favore del quale era stato devoluto un bene immobile in forza del testamento impugnato.
Affermavano, in ogni caso, di essere stati vittima di un tentativo di truffa ad opera degli attori, che avevano falsificato gli assegni dei quali essi stessi propugnavano la non autenticità in modo da ingenerare la esistenza di un proprio diritto di credito nei confronti dei convenuti, come comprovato dall'attestazione ufficiale del vice Presidente della
CE NK e dalla restante documentazione prodotta.
Precisavano inoltre di non essere a conoscenza dell'esistenza del conto corrente intrattenuto da presso Premier NK di Chicago, contestando per altro Persona_1 verso le conclusioni rassegnate dal ctp di parte avversaria, fondate su un'indagine condotta su copie del testamento e degli assegni. Domandavano, dunque, il rigetto delle domande avversarie con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc.
Con ordinanza de 29.2.2016 il Giudice già assegnatario del fascicolo invitava le parti a dedurre sulla sanabilità ex post della procura generale per la proposizione della querela di falso e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_3 non costituitosi pur se ritualmente evocato in giudizio, dovendosene dichiarare la contumacia.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dei convenuti (cfr. verbale di udienza del 5.6.2018).
Con ordinanza del 3.9.2018 “ritenuta […] l'inammissibilità dell'istanza di verificazione delle firme apposte agli assegni, non potendosi disporre ctu grafologica su fotocopie (cfr. Cassazione civile, Sez. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20484 del 2014)”, il Giudice già assegnatario del fascicolo ha disposto ctu grafologica sull'originale della scheda testamentaria in contestazione, previo deposito dell'originale a cura del notaio rogante del verbale di pubblicazione.
Con ordinanza del 16.12.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio stante il decesso del procuratore costituito degli attori;
giudizio ritualmente riassunto dalla controparte solo nel 2025 dopo numerosi tentativi di notifica della comparsa in riassunzione a e , non costituitisi nel giudizio riassunto Parte_1 Controparte_4
e dunque contumaci.
Con ordinanza del 18.7.2025 la causa è stata assunta in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi negativamente (cfr. all. n. 13 alla produzione di e Parte_2 [...]
). Parte_1
È utile poi osservare che “La riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto” (cfr., Cass., n. 24331/2008).
Per altro verso, è stato affermato che “L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 c.p.c. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale atto, neppure a seguito della decisione della Corte cost. n. 317 del
1989, nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace” (Cass. n. 17557/2002; Cass., n. 26800/2022 conferma il predetto principio, facendo salve le situazioni in cui si verifichi un sostanziale mutamento soggettivo o oggettivo del giudizio, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie).
Va dunque dichiarata la contumacia degli attori (nel giudizio riassunto) e del terzo chiamato, non costituitisi pur se ritualmente evocati in giudizio.
Venendo al merito, deve darsi conto che “la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass., n. 24835/2022).
Quanto alla domanda avanzata dagli attori, volta alla declaratoria di nullità del testamento ricondotto dai convenuti al defunto padre, deve osservarsi che da tempo (parte de)la giurisprudenza ha chiarito la possibilità degli eredi e degli aventi causa, ex art. 214, co. 2, cpc, di “disconoscere” il testamento olografo, rientrante nel novero delle scritture private, non essendo dunque necessaria la proposizione della querela di falso (cfr., Cass., S.U., n.
12307/2015).
Si tratta di un'azione imprescrittibile, che può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, dovendosi dunque disattendere l'eccezione di prescrizione formulata da
. Controparte_5
Nessuna incidenza hanno, dunque, i rilievi mossi dai convenuti sul difetto di procura
(speciale) volta alla proposizione della querela di falso, avendo, in ogni caso, la controparte provveduto alla regolarizzazione dell'atto alla prima udienza.
Venendo nello specifico alle contestazioni mosse dagli attori in relazione al testamento del
20.1.2010, deve osservarsi che “Ai sensi dell'art. 606, comma 1 c.c., il testamento olografo è nullo quando manca l'autografia "o" la sottoscrizione: tale alternativa è prevista dalla legge, non a caso, al fine di evitare che pur dopo aver reso le ultime volontà, il testatore possa avere avuto un ripensamento e si sia determinato a non sottoscrivere quanto redatto, mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorché l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre delle proprie sostanze, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore” (così, Tribunale di Pavia, 23.3.2023).
La giurisprudenza ha chiarito che “In tema di contestazione dell'autenticità del testamento olografo, l'onere della prova è in capo a chi disconosce l'autenticità di un testamento olografo e ciò anche per i giudizi instaurati prima del revirement giudiziario sul riparto di detto onere probatorio conseguente all'intervento delle SS.UU. 12307/2015” (in questi termini, Cass., n. 7873/2021).
Ebbene, al fine di accertare la fondatezza della dedotta falsità del testamento è necessario richiamare la consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , frutto di un Persona_2 percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica, avverso la quale nessuna delle parti ha formulato osservazioni.
Ebbene l'ausiliario, ha dato conto di non aver riscontrato alcuna “anomalia sulla carta o sul tracciato”, né “correzioni o abrasioni, ripassi o ritocchi, segni di cancellatura o differenze di inchiostro (rilievi effettuati con microscopio ottico digitale a luce IR e UV), affermando poi che
“Il testo, nella sua veste grafica, presenta una struttura omogenea e unitaria, coerente nella disposizione delle masse grafiche e nella gestione delle spaziature;
non si ravvedono differenze fra la parte propriamente testuale e la firma in calce a nome Per queste ragioni, si Persona_1 ritiene che l'intero documento manoscritto sia riconducibile ad un solo autore che ha eseguito sia la parte testuale (rigo da 1 a 14) e la sottoscrizione in calce (rigo 15)” (pag. 18).
Il ctu, dunque, in seguito all'esame delle firme in verifica e delle scritture comparative, svolto facendo ricorso al cd “metodo morettiano” – nel quale l'esame e il confronto vertono sulla “costruzione del tracciato e del gesto grafico che lo genera. A tale scopo, si prendono in considerazione le principali categorie grafologiche di riferimento (organizzazione, curvilinea, dimensioni, ampiezze, inclinazione, modulazione del calibro e degli assi, direzione e allineamento del rigo, ritmo, gesto fuggitivo” (pag. 17) – ha affermato la riconducibilità delle firme in questione a , avendo accertato che “Le scritture a confronto mostrano Persona_1 importanti e fondamentali similitudini che per la loro natura e numero, e non possono essere riconducibili ad un tentativo di imitazione della scrittura sulla scheda testamentaria. […]. l'unica spiegazione che renda conto dell'ampia similitudine, per qualità e numero delle corrispondenze, fra i campioni di scrittura a confronto è la loro realizzazione da parte di un medesimo soggetto” (pag. 39).
Ebbene, le conclusioni rassegnate dall'ausiliario, frutto di un percorso argomentativo logico e lineare e sorrette dai necessari rilievi di competenza specifica sono, ad avviso del
Tribunale, condivisibili, dovendosi alle stesse fare rinvio anche in punto di risposte fornite alle osservazioni di parte attrice, da intendersi qui richiamate, atteso che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr., ex multis,
Cass., n. 282/2009; Cass., nn. 8355/2007 e 12080/2000).
Le domande proposte dagli attori – rimasti contumaci nel giudizio riassunto – sono prive di fondamento e vanno dunque rigettate, restando assorbite le ulteriori questioni e facendo rinvio all'ordinanza del 3.9.2018 in ordine alla inammissibilità delle indagini tecniche d'ufficio sulle copie degli assegni.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Del pari, a carico degli attori soccombenti (contumaci nel giudizio riassunto), in solido tra loro, vanno poste le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e Parte_1
(nel giudizio riassunto) e di , disattesa ogni Parte_2 Controparte_3 diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte nell'atto introduttivo;
condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere a e , in solido tra loro, le spese di lite e le CP_1 Controparte_2 liquida in € 4.000,00, oltre iva, cpa e rimorso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.