TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12237 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11069/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Cristina Correale, ha pronunziato la seguente SENTENZA
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.12.2025, avente ad oggetto il ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato il 27.4.24 da nato a Parte_1 Anuradhapura in Sri Lanka il 24 luglio 2002, elettivamente domiciliato in in Napoli alla via Pasquale Baffi n. 2 - 80141, rapp. e difeso giusta procura in atti dall'avv. Dario Abbruzzese, C.F.: C.F._1 Ricorrente Contro
– Questura di Napoli, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.05.2024 parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento della PA ed ordinarsi alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, sulla premessa che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla richiesta via pec di appuntamento per formalizzare tale domanda, la Questura non aveva ancora proceduto a convocarlo. Il giudice ha fissato udienza cartolare il 10.09.25 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 10.09.25. Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare è stato notificato alla parte resistente unitamente al ricorso in data 20.05.2025. Parte resistente si è costituita in data 25.07.2025 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in primis che il ricorrente era stato convocato in Questura per la data del 30.09.2024 per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed aveva già conseguito il permesso per richiesta asilo in data 08.11.2024, come da schermata del sistema telematico allegata, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nelle note del ricorrente, depositate il 05.09.2025, ugualmente si rappresenta l'avvenuta convocazione presso la Questura di Napoli per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ma si afferma che la convocazione sarebbe pervenuta solo dopo la notifica del ricorso alla controparte effettuata il 20.05.2025, e si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Scaduto il termine suddetto, lette le conclusioni delle parti contenute nelle note depositate il 05.09.2025, in cui si rappresentava la cessazione della materia del contendere per avvenuta convocazione del ricorrente in questura come richiesto, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17.12.25. Alla detta udienza il difensore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e la causa veniva trattenuta in decisione. Orbene, dagli atti depositati sia dl ricorrente che dal resistente emerge che la convocazione in Questura è stata comunicata a mezzo pec al difensore del ricorrente in data 23.9.24 con appuntamento il 30.9.24 e non 30.9.25 come invece scritto da parte ricorrente nelle note del 5.9.25. Risulta per tabulas la convocazione del ricorrente in Questura in data antecedente non solo all'udienza ma anche alla notifica del ricorso effettuata dal ricorrente alla PA in data 20.5.25. Essendo pacifica l'avvenuta formalizzazione della domanda di protezione internazionale, oggetto del ricorso, in data 30.9.24 (come da comunicazione pec affoliata al n.2 degli allegati alle note del ricorrente del 5.9.25) con rilascio al ricorrente di permesso provvisorio per richiesta asilo in data 8.11.24, come emerge dalla schermata Vestanet prodotta dalla PA, fatto non contestato dal ricorrente, il giudice ritiene evidente che parte ricorrente non abbia più interesse alla prosecuzione del presente giudizio e che possa dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto dall'avv. Abbruzzese all'udienza di discussione della causa. La convocazione del ricorrente in Questura con nota datata 23.09.2024 - depositata in atti dal ricorrente, fatto sopravvenuto all'introduzione della lite, certamente è idonea a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18). Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione, alla luce del fatto che l'interesse ad agire è venuto meno già prima che il ricorrente procedesse alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente, seppur dopo il deposito del ricorso, grazie all'avvenuta convocazione in Questura pochi mesi dopo il deposito del ricorso e prima che venisse depositato il decreto di fissazione dell'udienza, fatto palesato in giudizio dal ricorrente un anno dopo l'avvenuta convocazione in Questura, solo nelle note in sostituzione della prima udienza di trattazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
- 2 -
2. Compensa le spese processuali Si comunichi. Così deciso a Napoli il 23.12.2025. Il Giudice monocratico dott.ssa Cristina Correale
- 3 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Cristina Correale, ha pronunziato la seguente SENTENZA
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.12.2025, avente ad oggetto il ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato il 27.4.24 da nato a Parte_1 Anuradhapura in Sri Lanka il 24 luglio 2002, elettivamente domiciliato in in Napoli alla via Pasquale Baffi n. 2 - 80141, rapp. e difeso giusta procura in atti dall'avv. Dario Abbruzzese, C.F.: C.F._1 Ricorrente Contro
– Questura di Napoli, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.05.2024 parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento della PA ed ordinarsi alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, sulla premessa che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla richiesta via pec di appuntamento per formalizzare tale domanda, la Questura non aveva ancora proceduto a convocarlo. Il giudice ha fissato udienza cartolare il 10.09.25 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 10.09.25. Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare è stato notificato alla parte resistente unitamente al ricorso in data 20.05.2025. Parte resistente si è costituita in data 25.07.2025 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in primis che il ricorrente era stato convocato in Questura per la data del 30.09.2024 per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed aveva già conseguito il permesso per richiesta asilo in data 08.11.2024, come da schermata del sistema telematico allegata, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nelle note del ricorrente, depositate il 05.09.2025, ugualmente si rappresenta l'avvenuta convocazione presso la Questura di Napoli per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ma si afferma che la convocazione sarebbe pervenuta solo dopo la notifica del ricorso alla controparte effettuata il 20.05.2025, e si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Scaduto il termine suddetto, lette le conclusioni delle parti contenute nelle note depositate il 05.09.2025, in cui si rappresentava la cessazione della materia del contendere per avvenuta convocazione del ricorrente in questura come richiesto, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17.12.25. Alla detta udienza il difensore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e la causa veniva trattenuta in decisione. Orbene, dagli atti depositati sia dl ricorrente che dal resistente emerge che la convocazione in Questura è stata comunicata a mezzo pec al difensore del ricorrente in data 23.9.24 con appuntamento il 30.9.24 e non 30.9.25 come invece scritto da parte ricorrente nelle note del 5.9.25. Risulta per tabulas la convocazione del ricorrente in Questura in data antecedente non solo all'udienza ma anche alla notifica del ricorso effettuata dal ricorrente alla PA in data 20.5.25. Essendo pacifica l'avvenuta formalizzazione della domanda di protezione internazionale, oggetto del ricorso, in data 30.9.24 (come da comunicazione pec affoliata al n.2 degli allegati alle note del ricorrente del 5.9.25) con rilascio al ricorrente di permesso provvisorio per richiesta asilo in data 8.11.24, come emerge dalla schermata Vestanet prodotta dalla PA, fatto non contestato dal ricorrente, il giudice ritiene evidente che parte ricorrente non abbia più interesse alla prosecuzione del presente giudizio e che possa dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto dall'avv. Abbruzzese all'udienza di discussione della causa. La convocazione del ricorrente in Questura con nota datata 23.09.2024 - depositata in atti dal ricorrente, fatto sopravvenuto all'introduzione della lite, certamente è idonea a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18). Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione, alla luce del fatto che l'interesse ad agire è venuto meno già prima che il ricorrente procedesse alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente, seppur dopo il deposito del ricorso, grazie all'avvenuta convocazione in Questura pochi mesi dopo il deposito del ricorso e prima che venisse depositato il decreto di fissazione dell'udienza, fatto palesato in giudizio dal ricorrente un anno dopo l'avvenuta convocazione in Questura, solo nelle note in sostituzione della prima udienza di trattazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
- 2 -
2. Compensa le spese processuali Si comunichi. Così deciso a Napoli il 23.12.2025. Il Giudice monocratico dott.ssa Cristina Correale
- 3 -