Articolo 6 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 agosto 1962
Art. 6. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi.

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'articolo 2 della presente legge hanno luogo in conformita' ai programmi di cui all'articolo 5, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 .
Entrata in vigore il 23 agosto 1962