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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/11/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. AR NT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1532 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CHIARA BRIZZOLARI,
ATTRICE contro
- C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
CF , CF C.F._3 CP_3
, CF C.F._4 Controparte_4
, con l'avv. PAOLO MOTTA, C.F._5
CONVENUTI che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTRICE
“1) Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitu' di passaggio a carico del fondo di proprieta' di censito in catasto terreni del Comune di Garlate Parte_1 Foglio logico 9, mappale 332 in favore del fondo di proprieta' di , CP_1 CP_2
, e , posti in Comune di Garlate al foglio 2
[...] CP_3 Controparte_4 mappale 78 in quanto non è stato provato l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione del passaggio attualmente esercitato dai convenuti sul fondo dell'attrice;
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza di una situazione di interclusione del mappale n. 78 in quanto confinante con via Figina e via Cappelletta;
3) Inibire ai GN , , e CP_1 Controparte_5 CP_3 CP_4
il passaggio sul fondo di proprieta' dell'attrice;
[...] 4) Nel denegato caso in cui venisse riconosciuta l'esistenza di una servitù prediale sul mappale 322 a favore del mappale 78, dichiararne la natura esclusivamente pedonale ed inibire il passaggio ai convenuti ed ai loro aventi causa sul mappale 322 con ogni e qualsiasi tipo di mezzo di trasporto, condannandoli al pagamento di un'indennità di occupazione mensile pari ad € 250,00 con decorrenza dal 29.07.2020 (data dell'acquisto dell'immobile da parte dell'attrice); 4) Nel denegato caso in cui la SS.VV. ritenesse legittimo il passaggio pedonale e carraio esercitato dai convenuti sul fondo dell'attrice condannarli al pagamento di un'indennità di occupazione mensile pari ad € 250,00 con decorrenza dal 29.07.2020 (data dell'acquisto dell'immobile da parte dell'attrice);
— Con vittoria di spese, diritti e onorari. In via istruttoria Si chiede di provare testimonialmente le seguenti circostanze:
…omissis…”
CONVENUTI
Nel merito e in via riconvenzionale: rigettare le domande di controparte per tutti i motivi indicati in atti e accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di passo pedonale e carraio a carico del fondo censito al catasto terreni del Comune di Garlate al foglio 9, mappale 332 secondo le modalità in concreto oggi esercitate per la larghezza di 3 m dal cancello esistente e per l'intera lunghezza del mappale 332 fino alla pubblica via, come indicato in azzurro nella pianta allegata (doc.13), per l'utilità del fondo dei signori
e siti nel Comune di Garlate foglio 2, mappale 78 Controparte_6 Controparte_7 sub.1 e foglio 2, partita 528, mappale 78, subalterno 2 e subalterno 3. In via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza di una situazione di interclusione assoluta dei mappali di proprietà dei signori Controparte_6 di cui al mappale 78 sub.1 e del mappale 78, sub. 3 di proprietà dei signori e per l'effetto accertare e dichiarare carico del fondo censito al catasto Controparte_7 terreni del Comune di Garlate al foglio 9, mappale 332, la costituzione di una servitù di passo pedonale e carraio secondo le modalità in concreto oggi esercitate per la larghezza di 3 m dal cancello esistente e per l'intera lunghezza del mappale 332 fino alla pubblica via, come indicato in azzurro nella pianta allegata (doc.13) a favore degli immobili siti in Galbiate censiti al foglio 2, particella 78 sub.1, nonché la costituzione di una servitù di passo pedonale secondo le modalità in concreto oggi esercitate per la larghezza di 3 m dal cancello esistente e per l'intera lunghezza del mappale a favore del mappale 78 sub. 3, con determinazione dell'indennità dovuta. In relazione all'interclusione dei fondi di proprietà dei convenuti si chiede ammettersi CTU anche per la determinazione dell'indennità ex art. 1051 c.c In via riconvenzionale ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza di una situazione di interclusione relativa degli immobili siti in Galbiate censiti al foglio 2, mappale 78 sub.1 e mappale 78 sub. 3 ai sensi dell'art. 1052 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la costituzione a carico del fondo censito al catasto terreni del Comune di Garlate al foglio 9, mappale 332 di una servitù di passo pedonale e carraio secondo le modalità in concreto oggi esercitate per la larghezza di 3 m dal cancello esistente e per l'intera lunghezza del mappale 332 fino alla pubblica via, come indicato in azzurro nella
2 pianta allegata (doc.13), a favore degli immobili siti in Galbiate censiti al foglio 2, mappale 78 sub.1 e servitù di passo pedonale secondo le modalità in concreto oggi esercitate per la larghezza di 3 m dal cancello esistente e per l'intera lunghezza del mappale 332 fino alla pubblica via come indicato in azzurro nella pianta allegata (doc.13), a vantaggio del fondo di cui al foglio 2 mappale 78 sub. 3, con determinazione dell'indennità dovuta. In relazione all'interclusione relativa si chiede ammettersi CTU anche per la determinazione dell'indennità. In ogni caso: il tutto con vittoria di spese e compensi avvocato oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta. In via istruttoria: a modifica dell'ordinanza del 13.09.2023 si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova nn. 1, 5, 6, 15, 16, 17 e 18 dedotti in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 predisposta nell'interesse dei convenuti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) PREMESSA. L'attrice chiede che sia inibito ai convenuti il transito sul suo terreno per accedere al loro, accertando l'inesistenza della servitù di passaggio o dell'interclusione del fondo dei convenuti oppure, in caso contrario, la limitazione all'accesso pedonale e/o la previsione di un'indennità di occupazione. Di contro, i convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù o, in via subordinata, hanno chiesto la sua costituzione in ragione dell'interclusione del fondo.
a) Posizione dell'attrice. La difesa della sig.ra pur Pt_1
ammettendo che da anni, saltuariamente, i proprietari (precedenti ed attuali) del cortile di cui al mapp. 78 hanno avuto ad esso accesso passando per il mapp. 322 di sua proprietà, nega che sussistano i presupposti dell'usucapione in quanto il passaggio è stato consentito per mera tolleranza ed è quindi mancato l'animus possidendi in chi l'ha esercitato, tra l'altro in modo non continuo ed ininterrotto. In particolare, non sarebbe invocabile l'accessione nel possesso, così da valorizzare il periodo in cui era proprietaria la sig.ra
, dante causa dei convenuti, dato che per costei quella di Garlate Parte_2
era una seconda casa, cui si recava raramente, e solo per questo motivo l'accesso della sua macchina e dei giardinieri era tollerato. L'inesistenza della servitù, poi, troverebbe riscontro nell'assenza di qualsiasi menzione nell'atto
3 di acquisto della sig.ra ed in quanto a lei riferito dal venditore, Pt_1
secondo il quale avrebbe potuto recintare il giardino senza problemi.
Infine, per quanto concerne la pretesa di costituzione coattiva della servitù di passaggio, la possibilità di accedere al mappale 78 sia da via Figina, che da via Cappelletta e dalla strada consorziale San Virio, escluderebbe che si possa configurare l'interclusione del fondo.
b) Posizione dei convenuti. Di contro, la difesa dei sigg.
e , sostiene che la signora Controparte_7 Controparte_8
, loro dante causa, ha esercitato per oltre venti anni un possesso Parte_2
pacifico, pubblico continuato ed ininterrotto sul passaggio che dalla pubblica via Figina, attraverso il mappale 332, foglio 9, conduce al mappale 78.
Dunque, unendo ai sensi dell'art. 1146 comma 2° c.c. il possesso precedente a quello esercitato dai convenuti a seguito dell'acquisto della loro abitazione, rispettivamente i sigg. dal 2008 tramite Controparte_7
passaggio pedonale e i sigg. dal 2019 tramite Controparte_8
passaggio pedonale e carraio, si dovrebbero ritenere integrati i presupposti dell'acquisto tramite usucapione.
Ciò troverebbe riscontro nella presenza da decenni di opere visibili, funzionali all'accesso nel mappale 78 tramite il mappale 332, rappresentate da ampio cancello che interrompe il muretto con sopra la recinzione. Ulteriore riscontro sarebbe dato dalla previsione negli atti di acquisto dei convenuti dell'accesso da via Figina tramite il cortile di cui al mappale 78. Ciò è contemplato sia nell'atto di acquisto dei sigg. del Controparte_7
2008, in cui a tal fine è costituita su tale cortile una servitù di passaggio pedonale, sia nell'atto di acquisto dei sigg. , come si Persona_1
trae dall'estratto mappa allegato all'atto notarile.
In via subordinata, i convenuti chiedono la costituzione della servitù in via coattiva in ragione dell'interclusione del fondo ai sensi dell'art. 1051 c.c., non essendo possibile, attesa la presenza di contatori e altri manufatti di terzi
4 (cappelletta votiva), spostare l'attuale accesso, oppure, qualora il cortile oggetto di causa non dovesse essere ritenuto intercluso, ai sensi dell'art. 1052
c.c., in ragione delle rilevanti esigenze abitative, previa determinazione dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c.
2) ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONE. La domanda riconvenzionale dei convenuti è fondata alla stregua degli esiti dell'ampia istruttoria orale svolta. Al riguardo, deve essere ribadito che i capitoli formulati dall'attrice sono stati ritenuti inammissibili in quanto relativi a fotografie prodotte e non contestate o a circostanze di per sé documentali o pacifiche, come i confini del cortile oggetto di causa ed il passaggio dei convenuti tramite il giardino dell'attrice per accedere a suddetto cortile.
Viceversa, sono stati ammessi i capitoli formulati dalla difesa dei convenuti, nei limiti di quanto essenziale a dimostrare la sussistenza del possesso ad usucapionem.
a) Sussistenza dei requisiti oggettivi. Innanzitutto, dalle testimonianze si trae che i convenuti, ed in precedenza i loro danti causa, hanno avuto accesso, più o meno saltuariamente, da oltre vent'anni, al cortile di cui al mappale 78 passando per il giardino di cui al mappale 322. Ciò è avvenuto in modo pacifico e pubblico, mediante un ampio cancello raggiungibile solo tramite il giardino di cui è oggi titolare la sig.ra e senza che mai Pt_1
vi siano stati impedimenti atti, anche solo temporaneamente, ad interrompere la possibilità del passaggio.
- La prova è rinvenibile nelle convergenti deposizioni della teste Tes_1
che ha rammentato l'accesso, largo circa due metri nella posizione odierna, tra il 1950 ed il 1960 (cioè fino alle scuole medie) nel cortile recintato, sia a piedi, sia con carretti fino alle stalle;
della teste che ha ricordato Tes_2
l'accesso tramite cancello, lasciato sempre aperto, perlomeno fino al 1976, cioè fino a quando ha abitato in loco, anche con automobili da parte del padre, del fratello e dei cugini ed ha inoltre asserito di aver visto l'ingresso di
5 autovetture anche in data successiva;
dal teste che ha dato atto di Tes_3
aver visto dal 1990 l'ingresso con automezzi da parte della sig.ra e Parte_2
del giardiniere;
della teste che ha affermato di essere entrata nel Tes_4
cortile con la propria automobile sin dal 2000, quando svolgeva il proprio lavoro di lavanderia a domicilio, di cui era cliente la sig.ra , senza Parte_2
che nessuno le abbia mai detto nulla nonostante abbia visto a volte qualcuno seduto davanti alla casa che è ora della sig.ra della teste Pt_1 Tes_5
che ne ha dato conferma dal 2008, attestando di aver visto sin da allora la presenza del cancello e l'ingresso dei giardinieri quando è andata a trovare l'amica del teste agente immobiliare, che ha riportato CP_1 Tes_6
quanto riferitogli dalla cliente sig.ra circa l'uso del cortile anche Parte_2
come parcheggio degli ospiti ed ha dichiarato di aver reso nota l'esistenza del peso sul fondo alla sig.ra durante le trattative. Pt_1
- La concordanza delle deposizioni, sinteticamente accennate relativamente ai punti salienti, è sostanzialmente riconosciuta dalla stessa difesa attorea, che non a caso tralascia negli scritti conclusivi la testimonianza apparentemente divergente del proprio teste e si concentra Testimone_7
sull'analisi delle dichiarazioni dei testi avversi per rilevare che non consentono di dimostrare la continuità del possesso prima dell'acquisto dei convenuti, né tantomeno l'animus possidendi della loro dante causa. Infatti, secondo l'attrice, l'uso sporadico e limitato del passaggio renderebbe più probabile che vi fosse “un accordo informale, una mera tolleranza, del proprietario del mappale 332 per il passaggio della proprietaria del mappale
78”, con conseguente inoperatività dell'istituto dell'accessione. In questo senso deporrebbe altresì il fatto che nulla è previsto nell'atto di acquisto dei convenuti circa la pretesa servitù di passaggio oggetto di causa.
- Secondo questo Giudice le argomentazioni dell'attrice non sono condivisibili. Infatti, il possesso delle servitù discontinue, tra cui pacificamente le servitù di passaggio, è compatibile con l'esercizio saltuario
6 “dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore” (Cass. ord.
9626/2024). In particolare, ai fini dell'usucapione, è richiesto il requisito dell'apparenza, che “si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per
l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria,
o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis; tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse”
(Cass. ord. 32816/2023).
Dunque, nel caso di specie, alla luce delle nozioni contenute nelle sentenze citate, l'obbiezione basata sul fatto che la sig.ra si recava Parte_2
raramente nella sua seconda casa di Garlate non assume di per sé alcun pregio;
di contro, la presenza da decenni di una apertura nella recinzione in corrispondenza del giardino di cui al mappale n. 322, su cui è stato apposto un ampio cancello con le caratteristiche attuali immortalate dalle foto in atti, confermate dai testi, costituisce evidentemente un'opera visibile stabile, finalizzata senza possibilità di fraintendimenti a consentire l'accesso pedonale e carraio al cortile di cui al mappale di cui al n. 78, passando necessariamente per il suddetto giardino.
Alla stregua di tali considerazioni, non v'è dubbio che i convenuti hanno fornito la prova della protrazione ultraventennale del possesso utile all'usucapione della servitù di passaggio, pedonale e carraio, attraverso il
7 comportamento dei proprietari che si sono succeduti nel tempo, unito attraverso l'istituto dell'accessione di cui all'art. 1146 comma 2° c.c.
Tale conclusione non è scalfita dall'argomentazione per cui le testimonianze non coprono interamente il periodo ultraventennale ma riguardano solo alcuni periodi, lasciando dei vuoti temporali, asseritamente incompatibili con un possesso continuo ed ininterrotto. Infatti, oltre a quanto notato in tema di servitù discontinue, si deve altresì applicare la regola di cui all'art. 1142 c.c. per cui “il possesso si presume ininterrotto sin dall'origine in capo al possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, incombendo sulla parte interessata l'onere di provare che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio” (Cass.
3517/2017). Nel caso di specie, invece, parte attrice non ha provato alcunché.
La conclusione esposta non è nemmeno contraddetta dal fatto che i testimoni hanno perlopiù visto l'accesso in macchina dei soli proprietari o di chi fosse chiamato per lavori o servizi (giardinieri, lavanderia): infatti, ciò è già sufficiente a dimostrare l'oggettivo asservimento del mappale n. 322, che conduce al cortile di cui al mappale n. 78.
Infine, non ha rilevanza la mancata menzione della servitù di cui si discute sia nell'atto di acquisto dell'attrice, sia in quello dei convenuti, trattandosi di situazione di fatto, non ancora oggetto di accertamento giudiziale dell'usucapione. Comunque, di essa vi è traccia nell'atto notarile stipulato dai sigg. quando si dà atto che all'unità Controparte_7
immobiliare in contratto si accede dalla via Figina attraverso il cortile, nonché nell'estratto di mappa allegato all'atto notarile stipulato dai sigg.
, in cui è raffigurato l'accesso dal mappale di Controparte_8
proprietà dell'attrice. Inoltre, di tale situazione non poteva non essere al corrente la sig.ra al momento del suo acquisto, data l'evidenza Pt_1
dello stato dei luoghi per la presenza dell'ampio cancello con sbocco sul suo
8 giardino e l'espressa informazione fornitale dell'agente immobiliare, che così ha testimoniato sul punto.
b) Sussistenza del requisito soggettivo. A giudizio di chi scrive ricorre altresì l'animus possidendi necessario ad usucapire.
Al riguardo la Suprema corte (ad es. Cass. 25095/2022) ha chiarito che
“In tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma
1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di
"animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza”. Tale prova consiste nella dimostrazione “che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo (nella specie, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale” (ad es. Cass. ord.
22667/2017) oppure che vi sia stata mera tolleranza del proprietario. Su quest'ultimo punto la Corte di Cassazione ha precisato che
“L'"animus possidendi" è normalmente insito nell'esercizio del potere di fatto attraverso il quale esso si manifesta e pertanto ove si assuma che l'esercizio avvenga per mera tolleranza, spetta a chi ciò adduce darne la prova. Detta presunzione opera anche in materia di servitù, dovendosi la tolleranza provare da chi la eccepisce” (Cass. 2598/1997).
In ragione delle coordinate giurisprudenziali citate, è indiscutibile che
l'onus probandi dell'assenza del requisito soggettivo gravi sull'attrice, che invece non lo ha assolto, limitandosi a mere allegazioni, per cui il passaggio è avvenuto solo per tolleranza dei proprietari del mappale n. 322, ed a valorizzare indizi di per sé non concludenti. Infatti, alla stregua delle articolate considerazioni svolte in precedenza sub 2 a), il dato che la sig.ra si sia recata raramente presso la sua seconda casa o che da una Parte_2
delle foto prodotte nel prato del giardino non vi fossero segni di ruote, non è sufficiente per dimostrare che il passaggio fosse meramente tollerato. Del
9 resto, la presenza inveterata e la manutenzione del cancello con sbocco sul mappale n. 322 appare oggettivamente contrastante con la tesi della semplice concessione per rapporti di buon vicinato (vedi ad esempio Cass. ord.
32816/2023 per cui “Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis”). Infine, è solo il caso di notare che la stessa difesa attorea ammette l'impossibilità di sentire su tale aspetto direttamente i precedenti proprietari e non ha formulato su questo punto specifico alcun capitolo di prova testimoniale.
c) Oggetto dell'usucapione. In conclusione, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in via principale dai convenuti, con conseguente soccombenza attorea ed esclusione della necessità di esaminare la domanda relativa alla costituzione coattiva della servitù ai sensi degli artt. 1051 o 1052 c.c.
Tuttavia, è opportuno precisare che la posizione dei sigg.
è diversa da quella dei sigg. . Controparte_7 Controparte_8
Infatti, per quanto riguarda i primi, l'atto d'acquisto del 2008 precisa che l'accesso dalla via Figina avviene attraverso il cortile, su cui è costituita una servitù di passaggio pedonale, come indicata nella mappa allegata. Dunque, ai sigg. non è stato attribuito alcun diritto di accesso con Controparte_7
l'auto, che la dante causa, sig.ra , si è riservata mantenendo la Parte_2
proprietà del cortile. Ciò è confermato da quanto esposto dalla stessa difesa
10 dei convenuti, quando afferma che “i signori e dal 2008 CP_1 CP_2
accedono a piedi al loro fabbricato attraverso il mappale 332”.
Di conseguenza, per i sigg. l'accessione nel Controparte_7
possesso della dante causa è configurabile esclusivamente nei limiti del passaggio pedonale in mancanza di un titolo astrattamente idoneo (Cass. ord.
8596/2022) al trasferimento del diritto di parcheggio nel cortile per cui è causa.
All'opposto, i sigg. , che nel 2018 hanno Controparte_8
acquistato anche il cortile, possono avvalersi appieno del possesso goduto dalla sig.ra , con conseguente usucapione del diritto di passaggio Parte_2
sia pedonale, sia carraio.
3) SPESE DI LITE. La soccombenza di parte attrice impone la sua condanna alla refusione delle spese di giudizio sostenute dai convenuti, quantificate come da dispositivo sulla base dello scaglione delle cause di valore indeterminabile, sulla base di valori inferiori ai medi, anche per il procedimento di mediazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto dalla sig.ra nei confronti dei convenuti contumaci Parte_1 [...]
, CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
RIGETTA le domande di parte attrice;
DICHIARA
- l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione da parte di e CP_3
, in quanto titolari degli immobili siti nel Comune di Controparte_4
Garlate e censiti al Catasto del suddetto Comune al foglio 2, mappale 78 sub.1, del diritto di passaggio pedonale e carraio a carico del fondo censito al catasto terreni del
Comune di Garlate al foglio 9, mappale 332, secondo le modalità in concreto oggi esercitate per la larghezza corrispondente all'ampiezza del cancello esistente e per
11 l'intera lunghezza del mappale 332 dal cancello fino alla pubblica via, come indicato in azzurro nella pianta allegata (doc.13);
- l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione da parte di e CP_1
in quanto titolari degli immobili siti nel Comune di Garlate Controparte_2
e censiti a Catasto al foglio 2, partita 528, mappale 78, subalterno 2 e subalterno 3, del diritto di passaggio pedonale a carico del fondo censito al catasto terreni del Comune di Garlate al foglio 9, mappale 332 secondo le modalità in concreto oggi esercitate per l'intera lunghezza del mappale 332 dal cancello fino alla pubblica via, come indicato in azzurro nella pianta allegata (doc.13);
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. la trascrizione della presente sentenza ed il compimento di ogni conseguente incombente;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite a favore dei sigg. Parte_1
, CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, quantificate complessivamente in euro 5.441,00 per onorari, oltre spese
[...]
forfettarie, IVA e CPA, oltre ad euro 237 per spese;
MANDA alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 7.11.2025.
Il Giudice
AR NT
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