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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/10/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 16.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.1017, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Frosinone, Parte_1 C.F._1 via Adige 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende in forza di delega in atti
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/03/2024, ha dedotto che: 1) svolge dal Parte_1
2006 ad oggi l'attività di macellaio, lavorando a tempo pieno per 40 ore settimanali;
2) nell'espletamento di tali mansioni si occupa delle attività di disossatura e preparazione dei tagli di carne, della vendita diretta delle carni e dei salumi, dello spostamento di prodotti, del taglio e dell'allestimento del bancone. Inoltre solleva e sposta grandi pesi da e verso le celle frigorifere dove la merce viene conservata;
3) il lavoro si sostanzia, dunque, nel mantenimento di posizioni scomode, stando in piedi, nella movimentazione di pesi, nella esecuzione di movimenti ripetuti senza adeguato supporto, specie nelle attività di lavorazione dei tagli di carne, nelle attività di vendita a contatto con il cliente, nell'assunzione di impegno di forza (sollevamento di carichi medi/utilizzo di attrezzature come coltelli, seghe ecc…); 4) tale attività ha determinato l'insorgenza di una spondilodiscoartrosi lombare, da considerare quale malattia professionale, per la quale ha presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura pari o superiore al 6%, l'attore ha chiesto al
Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la CP_1 predetta prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniale sia principalmente le risultanze della
C.T.U. medico legale redatta dalla Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una spondilodiscoartrosi con protrusioni discali L3-L4, L4-L5 e L5-S1, ma non è possibile dimostrare un sicuro rapporto di causa-effetto tra la patologia a carico della colonna lombare e le attività lavorative svolte dal ricorrente.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che seppure nel corso degli anni le mansioni svolte dall'attore hanno potuto creare sovraccarico a livello della colonna vertebrale, non è mersa
“preminenza” della noxa professionale rispetto agli altri fattori individuati sulla base dalla anamnesi del ricorrente, dalla quale si evince la presenza di pregresse patologie osteo-articolari di origine eredo- costituzionale testimoniata da diversi interventi chirurgici ai quali l'attore è stato sottoposto, il primo dei quali all'età di 35 anni, quando non aveva ancora iniziato l'attività lavorativa di macellaio.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati. L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 16.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 16.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.1017, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Frosinone, Parte_1 C.F._1 via Adige 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende in forza di delega in atti
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/03/2024, ha dedotto che: 1) svolge dal Parte_1
2006 ad oggi l'attività di macellaio, lavorando a tempo pieno per 40 ore settimanali;
2) nell'espletamento di tali mansioni si occupa delle attività di disossatura e preparazione dei tagli di carne, della vendita diretta delle carni e dei salumi, dello spostamento di prodotti, del taglio e dell'allestimento del bancone. Inoltre solleva e sposta grandi pesi da e verso le celle frigorifere dove la merce viene conservata;
3) il lavoro si sostanzia, dunque, nel mantenimento di posizioni scomode, stando in piedi, nella movimentazione di pesi, nella esecuzione di movimenti ripetuti senza adeguato supporto, specie nelle attività di lavorazione dei tagli di carne, nelle attività di vendita a contatto con il cliente, nell'assunzione di impegno di forza (sollevamento di carichi medi/utilizzo di attrezzature come coltelli, seghe ecc…); 4) tale attività ha determinato l'insorgenza di una spondilodiscoartrosi lombare, da considerare quale malattia professionale, per la quale ha presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura pari o superiore al 6%, l'attore ha chiesto al
Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la CP_1 predetta prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniale sia principalmente le risultanze della
C.T.U. medico legale redatta dalla Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una spondilodiscoartrosi con protrusioni discali L3-L4, L4-L5 e L5-S1, ma non è possibile dimostrare un sicuro rapporto di causa-effetto tra la patologia a carico della colonna lombare e le attività lavorative svolte dal ricorrente.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che seppure nel corso degli anni le mansioni svolte dall'attore hanno potuto creare sovraccarico a livello della colonna vertebrale, non è mersa
“preminenza” della noxa professionale rispetto agli altri fattori individuati sulla base dalla anamnesi del ricorrente, dalla quale si evince la presenza di pregresse patologie osteo-articolari di origine eredo- costituzionale testimoniata da diversi interventi chirurgici ai quali l'attore è stato sottoposto, il primo dei quali all'età di 35 anni, quando non aveva ancora iniziato l'attività lavorativa di macellaio.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati. L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 16.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi