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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/10/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1319/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1319/2022 promossa da:
(C.F. ), e per essa a sua volta CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata da con il patrocinio degli Controparte_3 avvocati COMPAGNI DAVIDE, PATALINI LUCA, MARINONI ILARIA e PAPI ALESSIA, domiciliati presso lo studio dell'avv. Compagni;
APPELLANTE
e
(C.F. ), e per essa , con il Parte_1 P.IVA_2 Controparte_4 patrocinio dell'avv. LUDINI ELIO
INTERVENUTA
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._1
VO AN
pagina 1 di 10 APPELLATO avverso la sentenza n. 567/2022 emessa dal Tribunale di PISA pubblicata il 03/05/2022
CONCLUSIONI
In data 15.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante CP_1
Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie tutte necessarie ed opportune, in integrale riforma della sentenza di primo grado, confermare l'ingiunzione opposta e/o condannare controparte al pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa come da conclusioni già rassegnate avanti al Tribunale di Pisa, di seguito riportate e rinnovate “Voglia il Tribunale di Pisa, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna pronuncia In via principale, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto, immotivata in diritto e comunque non provata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e salvo gravame, accertare il diritto di credito di nei CP_1 confronti del Sig. , e condannare il medesimo al pagamento Controparte_5
a favore della convenuta della somma che risulterà dovuta in corso di giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge..”
Per la parte appellata CP_5
“Pertanto, in base a quanto dedotto ed eccepito, il Sig. , come Controparte_5 sopra generalizzato e difeso, chiede che la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI
- rigettare l'appello interposto avverso la sentenza n. 567/2022 emessa il 03/05/22 dal Tribunale di Pisa, in persona della Dott.ssa Iolanda Golia, nel procedimento R.G. n. 2336/2020, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Per la parte intervenuta Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie tutte necessarie ed opportune, in integrale riforma della sentenza di primo grado, confermare l'ingiunzione opposta e/o condannare controparte al pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa come da conclusioni già rassegnate avanti al Tribunale di Pisa, di seguito riportate e rinnovate “Voglia il Tribunale di pagina 2 di 10 Pisa, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna pronuncia In via principale, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto, immotivata in diritto e comunque non provata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e salvo gravame, accertare il diritto di credito di CP_1 nei confronti del Sig. , e condannare il Controparte_5 pagamento a favore della convenuta della somma che risulterà dovuta in corso di giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di il 13.3.2020 il Tribunale di Pisa emetteva il decreto CP_1 ingiuntivo n. 492/2020, con il quale ingiungeva a il Controparte_5 pagamento della somma di euro 118.236,50, quale importo dallo stesso dovuto nella qualità di garante di un mutuo contratto da presso la Cassa di Parte_2
Risparmio di Volterra.
proponeva opposizione lamentando la nullità della Controparte_5 fideiussione per essere il contratto conforme al c.d. “schema ABI”.
Il giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività, rilevava il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed ordinava alle parti di introdurre il procedimento nel termine di 15 giorni. Sebbene la domanda di mediazione non venisse tempestivamente depositata, la mediazione aveva luogo, infruttuosamente, entro l'udienza successiva fissata dal Tribunale, il quale, senza ulteriormente istruire la causa, la poneva in decisione sulla questione di rito dell'improcedibilità del giudizio.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 567/2022 pubblicata il 03/05/2022 il Tribunale di PISA così statuiva:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA l'improcedibilità dell'opposizione;
REVOCA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 492/2020; pagina 3 di 10 CONDANNA parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in 406,00 euro per spese ed Euro 4015,00 per compenso, oltre CPA ed IVA come per legge”.
Il giudice, nello specifico, senza prendere posizione sulla nullità della fideiussione, riteneva improcedibile l'opposizione, non essendo stata introdotta la mediazione nel termine assegnato di 15 giorni, e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche CP_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la CP_5 sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello inerente all'erronea dichiarazione di improcedibilità
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Si costituiva poi in qualità di cessionaria del credito da , Parte_1 CP_1 reiterando e facendo proprie le censure e le deduzioni sollevate da parte appellante.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali. pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
In via preliminare, deve essere affrontata l'eccezione sollevata dall'appellato nella comparsa conclusionale di difetto di legittimazione attiva, sia per l'attività di accertamento, che per quella di recupero, in capo all'appellante ed alla intervenuta, per non essere le stesse iscritte nell'elenco dei cessionari del credito di cui all'art. 106 TUB.
L'eccezione è infondata, non essendo la preclusione dedotta ricavabile dal testo normativo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, intervenendo sulla specifica questione, ha già chiarito che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ, Sez. 3,
Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024).
, pertanto, risulta pienamente legittimata a far valere il credito. Pt_1
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
Con l'unico motivo di appello la parte appellante contesta la pronuncia di improcedibilità della domanda, sostenendo che la mediazione obbligatoria in primo grado non fu affatto introdotta tardivamente, dal momento che il termine disposto dal giudice per il deposito della domanda della mediazione, a cura di parte opposta, era un termine ordinatorio e non perentorio. Viene in particolare dedotto che l'unico termine perentorio per le parti sarebbe quello dell'udienza pagina 5 di 10 successiva, il quale venne rispettato, essendo stato svolto il tentativo di mediazione, con esito negativo, in data 5.5.2021, prima dell'udienza successiva che si teneva in data 24.6.2021.
Il motivo è fondato.
Anzitutto, non si desume in alcun modo dal testo dell'art. 5, comma 2 e comma
2-bis del decreto 4.3.2010 n. 28 (nel testo all'epoca vigente) che il termine di quindici giorni dato dal giudice per l'esperimento della mediazione sia un termine perentorio, e che il deposito, entro tale data, della domanda di mediazione sia condizione di procedibilità. È, al contrario, uniforme l'interpretazione secondo cui
è onere della parte di eseguire il tentativo di mediazione entro l'udienza a cui si rinvia. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, Sez. 2, con la sentenza n. 40035 del 14/12/2021 (“In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già
l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone”).
Nel senso della non perentorietà del termine si è pronunciata di recente anche la
Sez. 3 con l'ordinanza n. 4133 del 14.2.2024: “In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile
pagina 6 di 10 per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche”.
Del resto, ai sensi dell'art. 152 comma 2 c.p.c. 2., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Nel caso in esame, quindi, essendo provato che il procedimento di mediazione è stato celebrato prima dell'udienza di rinvio fissata dal giudice, non si è verificata alcuna improcedibilità.
La sentenza impugnata deve pertanto essere integralmente riformata, con conseguente necessità di valutare le domande rimaste assorbite in primo grado.
Parte opponente aveva infatti domandato al Tribunale di Pisa di voler dichiarare la nullità della fideiussione in oggetto per conformità al c.d. “schema ABI”, ovverosia al modello di clausole che la Banca d'Italia ha valutato violative della normativa anticoncorrenziale.
La domanda è infondata.
La censura della Banca d'Italia riguardo ai contratti che riproducevano le “clausole
ABI” non era infatti una censura generica, ma era riferita specificatamente alle c.d. fideiussioni omnibus, ossia le fideiussioni rilasciate a copertura di tutti i debiti bancari presenti e (soprattutto) futuri del garantito, entro i limiti di una certa somma prestabilita. Ciò in quanto le c.d. Clausole ABI dichiarate invalide erano parte di un modello di fideiussione omnibus (il modello ABI, appunto) destinato alla pluralità delle banche che ne avrebbero ripreso il testo. Ne consegue che la sanzione della nullità per clausole affini ad un modello riguarda unicamente i contratti della stessa specie del modello richiamato. Non si tratta, quindi, di una nullità “ex se”, ma di una nullità (peraltro, parziale) che riguarda solo le fideiussioni omnibus che contengono quelle clausole.
In tal senso si è già pronunciata anche la Corte di Cassazione, Sez. 1, con la sentenza n. 21841 del 02/08/2024: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione
"omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del pagina 7 di 10 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole
e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Nel caso in esame la garanzia prestata dal era stata rilasciata per lo CP_5 specifico contratto di mutuo, per cui non è possibile estendere automaticamente alla stessa le conseguenze negative derivanti dai provvedimenti sanzionatori emessi in relazione allo schema adottato per le fideiussioni omnibus.
L'eccezione di nullità, quindi, deve essere rigettata.
Non essendo state sollevate ulteriori contestazioni nel merito del credito ingiunto,
e non potendosi in grado di appello dare riviviscenza al decreto ingiuntivo ormai revocato, consegue la condanna dell'appellato al pagamento in favore della cessionaria credito del medesimo importo oggetto dell'originaria domanda monitoria, salvi i diritti del successore nel credito.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriose la parte appellante e quella intervenuta) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Controparte_5
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per entrambi i gradi di giudizio, con la precisazione che per il giudizio di appello ad spettano le sole spese della CP_1 fase introduttiva, non avendo svolto ulteriori attività.
P.Q.M.
pagina 8 di 10 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di con l'intervento di CP_1 Controparte_5 Parte_1
avverso la sentenza n. 567/2022 emessa dal Tribunale di PISA e
[...] pubblicata il 03/05/2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma la sentenza impugnata, condanna al pagamento a quale Controparte_5 Parte_1 cessionaria del credito originariamente di della somma di CP_6 euro 118.236,50 oltre interessi convenzionali fino al saldo;
2. Condanna l'appellato al pagamento in favore di Controparte_5
delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro CP_6
1.121 per il procedimento monitorio ed euro 4.217,00 per il primo grado, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna l'appellato al pagamento in favore di Controparte_5 delle spese del grado di appello, che liquida in € 2.090,00 CP_6 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
4. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di Controparte_5 appello sostenute da che liquida in euro 4.997,00, oltre al Parte_1 rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
pagina 9 di 10 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1319/2022 promossa da:
(C.F. ), e per essa a sua volta CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata da con il patrocinio degli Controparte_3 avvocati COMPAGNI DAVIDE, PATALINI LUCA, MARINONI ILARIA e PAPI ALESSIA, domiciliati presso lo studio dell'avv. Compagni;
APPELLANTE
e
(C.F. ), e per essa , con il Parte_1 P.IVA_2 Controparte_4 patrocinio dell'avv. LUDINI ELIO
INTERVENUTA
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._1
VO AN
pagina 1 di 10 APPELLATO avverso la sentenza n. 567/2022 emessa dal Tribunale di PISA pubblicata il 03/05/2022
CONCLUSIONI
In data 15.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante CP_1
Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie tutte necessarie ed opportune, in integrale riforma della sentenza di primo grado, confermare l'ingiunzione opposta e/o condannare controparte al pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa come da conclusioni già rassegnate avanti al Tribunale di Pisa, di seguito riportate e rinnovate “Voglia il Tribunale di Pisa, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna pronuncia In via principale, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto, immotivata in diritto e comunque non provata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e salvo gravame, accertare il diritto di credito di nei CP_1 confronti del Sig. , e condannare il medesimo al pagamento Controparte_5
a favore della convenuta della somma che risulterà dovuta in corso di giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge..”
Per la parte appellata CP_5
“Pertanto, in base a quanto dedotto ed eccepito, il Sig. , come Controparte_5 sopra generalizzato e difeso, chiede che la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI
- rigettare l'appello interposto avverso la sentenza n. 567/2022 emessa il 03/05/22 dal Tribunale di Pisa, in persona della Dott.ssa Iolanda Golia, nel procedimento R.G. n. 2336/2020, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Per la parte intervenuta Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie tutte necessarie ed opportune, in integrale riforma della sentenza di primo grado, confermare l'ingiunzione opposta e/o condannare controparte al pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa come da conclusioni già rassegnate avanti al Tribunale di Pisa, di seguito riportate e rinnovate “Voglia il Tribunale di pagina 2 di 10 Pisa, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna pronuncia In via principale, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto, immotivata in diritto e comunque non provata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e salvo gravame, accertare il diritto di credito di CP_1 nei confronti del Sig. , e condannare il Controparte_5 pagamento a favore della convenuta della somma che risulterà dovuta in corso di giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di il 13.3.2020 il Tribunale di Pisa emetteva il decreto CP_1 ingiuntivo n. 492/2020, con il quale ingiungeva a il Controparte_5 pagamento della somma di euro 118.236,50, quale importo dallo stesso dovuto nella qualità di garante di un mutuo contratto da presso la Cassa di Parte_2
Risparmio di Volterra.
proponeva opposizione lamentando la nullità della Controparte_5 fideiussione per essere il contratto conforme al c.d. “schema ABI”.
Il giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività, rilevava il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed ordinava alle parti di introdurre il procedimento nel termine di 15 giorni. Sebbene la domanda di mediazione non venisse tempestivamente depositata, la mediazione aveva luogo, infruttuosamente, entro l'udienza successiva fissata dal Tribunale, il quale, senza ulteriormente istruire la causa, la poneva in decisione sulla questione di rito dell'improcedibilità del giudizio.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 567/2022 pubblicata il 03/05/2022 il Tribunale di PISA così statuiva:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA l'improcedibilità dell'opposizione;
REVOCA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 492/2020; pagina 3 di 10 CONDANNA parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in 406,00 euro per spese ed Euro 4015,00 per compenso, oltre CPA ed IVA come per legge”.
Il giudice, nello specifico, senza prendere posizione sulla nullità della fideiussione, riteneva improcedibile l'opposizione, non essendo stata introdotta la mediazione nel termine assegnato di 15 giorni, e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche CP_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la CP_5 sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello inerente all'erronea dichiarazione di improcedibilità
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Si costituiva poi in qualità di cessionaria del credito da , Parte_1 CP_1 reiterando e facendo proprie le censure e le deduzioni sollevate da parte appellante.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali. pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
In via preliminare, deve essere affrontata l'eccezione sollevata dall'appellato nella comparsa conclusionale di difetto di legittimazione attiva, sia per l'attività di accertamento, che per quella di recupero, in capo all'appellante ed alla intervenuta, per non essere le stesse iscritte nell'elenco dei cessionari del credito di cui all'art. 106 TUB.
L'eccezione è infondata, non essendo la preclusione dedotta ricavabile dal testo normativo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, intervenendo sulla specifica questione, ha già chiarito che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ, Sez. 3,
Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024).
, pertanto, risulta pienamente legittimata a far valere il credito. Pt_1
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
Con l'unico motivo di appello la parte appellante contesta la pronuncia di improcedibilità della domanda, sostenendo che la mediazione obbligatoria in primo grado non fu affatto introdotta tardivamente, dal momento che il termine disposto dal giudice per il deposito della domanda della mediazione, a cura di parte opposta, era un termine ordinatorio e non perentorio. Viene in particolare dedotto che l'unico termine perentorio per le parti sarebbe quello dell'udienza pagina 5 di 10 successiva, il quale venne rispettato, essendo stato svolto il tentativo di mediazione, con esito negativo, in data 5.5.2021, prima dell'udienza successiva che si teneva in data 24.6.2021.
Il motivo è fondato.
Anzitutto, non si desume in alcun modo dal testo dell'art. 5, comma 2 e comma
2-bis del decreto 4.3.2010 n. 28 (nel testo all'epoca vigente) che il termine di quindici giorni dato dal giudice per l'esperimento della mediazione sia un termine perentorio, e che il deposito, entro tale data, della domanda di mediazione sia condizione di procedibilità. È, al contrario, uniforme l'interpretazione secondo cui
è onere della parte di eseguire il tentativo di mediazione entro l'udienza a cui si rinvia. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, Sez. 2, con la sentenza n. 40035 del 14/12/2021 (“In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già
l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone”).
Nel senso della non perentorietà del termine si è pronunciata di recente anche la
Sez. 3 con l'ordinanza n. 4133 del 14.2.2024: “In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile
pagina 6 di 10 per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche”.
Del resto, ai sensi dell'art. 152 comma 2 c.p.c. 2., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Nel caso in esame, quindi, essendo provato che il procedimento di mediazione è stato celebrato prima dell'udienza di rinvio fissata dal giudice, non si è verificata alcuna improcedibilità.
La sentenza impugnata deve pertanto essere integralmente riformata, con conseguente necessità di valutare le domande rimaste assorbite in primo grado.
Parte opponente aveva infatti domandato al Tribunale di Pisa di voler dichiarare la nullità della fideiussione in oggetto per conformità al c.d. “schema ABI”, ovverosia al modello di clausole che la Banca d'Italia ha valutato violative della normativa anticoncorrenziale.
La domanda è infondata.
La censura della Banca d'Italia riguardo ai contratti che riproducevano le “clausole
ABI” non era infatti una censura generica, ma era riferita specificatamente alle c.d. fideiussioni omnibus, ossia le fideiussioni rilasciate a copertura di tutti i debiti bancari presenti e (soprattutto) futuri del garantito, entro i limiti di una certa somma prestabilita. Ciò in quanto le c.d. Clausole ABI dichiarate invalide erano parte di un modello di fideiussione omnibus (il modello ABI, appunto) destinato alla pluralità delle banche che ne avrebbero ripreso il testo. Ne consegue che la sanzione della nullità per clausole affini ad un modello riguarda unicamente i contratti della stessa specie del modello richiamato. Non si tratta, quindi, di una nullità “ex se”, ma di una nullità (peraltro, parziale) che riguarda solo le fideiussioni omnibus che contengono quelle clausole.
In tal senso si è già pronunciata anche la Corte di Cassazione, Sez. 1, con la sentenza n. 21841 del 02/08/2024: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione
"omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del pagina 7 di 10 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole
e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Nel caso in esame la garanzia prestata dal era stata rilasciata per lo CP_5 specifico contratto di mutuo, per cui non è possibile estendere automaticamente alla stessa le conseguenze negative derivanti dai provvedimenti sanzionatori emessi in relazione allo schema adottato per le fideiussioni omnibus.
L'eccezione di nullità, quindi, deve essere rigettata.
Non essendo state sollevate ulteriori contestazioni nel merito del credito ingiunto,
e non potendosi in grado di appello dare riviviscenza al decreto ingiuntivo ormai revocato, consegue la condanna dell'appellato al pagamento in favore della cessionaria credito del medesimo importo oggetto dell'originaria domanda monitoria, salvi i diritti del successore nel credito.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriose la parte appellante e quella intervenuta) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Controparte_5
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per entrambi i gradi di giudizio, con la precisazione che per il giudizio di appello ad spettano le sole spese della CP_1 fase introduttiva, non avendo svolto ulteriori attività.
P.Q.M.
pagina 8 di 10 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di con l'intervento di CP_1 Controparte_5 Parte_1
avverso la sentenza n. 567/2022 emessa dal Tribunale di PISA e
[...] pubblicata il 03/05/2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma la sentenza impugnata, condanna al pagamento a quale Controparte_5 Parte_1 cessionaria del credito originariamente di della somma di CP_6 euro 118.236,50 oltre interessi convenzionali fino al saldo;
2. Condanna l'appellato al pagamento in favore di Controparte_5
delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro CP_6
1.121 per il procedimento monitorio ed euro 4.217,00 per il primo grado, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna l'appellato al pagamento in favore di Controparte_5 delle spese del grado di appello, che liquida in € 2.090,00 CP_6 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
4. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di Controparte_5 appello sostenute da che liquida in euro 4.997,00, oltre al Parte_1 rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
pagina 9 di 10 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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