Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2002, n. 8863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8863 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
08 86 3 / 0 2 2 E 6 5 8 N . 9 A 1 O I N I / Z 4 - R / A 6 A B R 2 . T T . L U S R L . I B A P . I G IN OPOLO ITALIANO . D E R B R L A T E T D A RTE SUPREMA DI CASSAZIONE A I I D Oggetto S R 1 N E E E . T S SEZIONE TRIBUTARIA T N Tributaria N I E A A S M E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente - R.G.N. 12028/98 Cron. 24253 Consigliere - Dott. Stefano MONACI Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 11/10/01 Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: FALL PATRIMONI IMM 82 SRL, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato VAALENZA DINO, che lo difende, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avversO la sentenza n. 289/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 13/10/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1970 -1- udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VALENZA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento 5 aprile 1994, l'Ufficio del Registro di Pa- lestrina rettificò, ai fini INVIM, il valore di alcuni terreni in Cave, di proprietà della s.r.l. Patrimoni Immobiliari 82, elevandolo da quello dichiarato in £.
8.500.000 a £.
1.368.000.000. Con decisione 30 giugno 1995, la Commissione Tributaria di 1° grado di Roma accolse parzialmente l'impugnazione dell'accertamento proposta dalla contribuente, ed attribuì ai terreni in questione il valore di £. 150.400.000. Con sentenza 13 ottobre 1997, la Commissione Tributaria Regionale di Roma, accogliendo l'appello dell'Ufficio ha riformato la decisione di primo grado, ed ha dichiarato la legittimità dell'accertamento. Il giudice tributario di secondo grado: - innanzitutto, ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello, prospettata sotto il profilo che il relativo atto introduttivo non era conforme al paradigma di cui agli artt. 53 e 20 D. L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 al quale doveva essere assoggettato essendo stato proposto il 3 aprile 1996 e, dunque, dopo l'entrata in vigore di quella fonte normativa;
tanto perché l'appello era stato proposto in data 29 marzo 1996, con la conseguenza che il suo atto in- troduttivo rimaneva assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 22 e 17 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella specie rispettata;
- inoltre, ha escluso l'invalidità della notifica dell'avviso di accerta- mento;
ed a soggiunto che, in ogni caso, la nullità era stata sanata una volta che l'atto aveva raggiunto il suo scopo;
bokth - infine, in ordine al merito, ha affermato che l'accertamento del valore non era vincolato a criteri automatici, e che, mentre l'Ufficio aveva fornito idonea dimostrazione della valutazione attribuita ai terreni in sede di rettifica, la contribuente non aveva fornito alcun elemento contrario fondato su atti cer- ti. Il Fallimento della s.r.l. Patrimoni Immobiliari 82, dichiarato nelle mo- re, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di annullamen- to. L'intimata Amministrazione Finanziaria dello Stato si è limitata a par- tecipare all'odierna udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- I primi due motivi del ricorso per cassazione investono la statuizio- ne di rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio del Registro di Palestrina. a) Nel primo motivo, il ricorrente sostiene che l'appello è stato propo- sto successivamente al 1 aprile 1996, come si deve assumere dalla constata- zione che è stato «preso in carico dalla Commissione il 3 aprile 1996, al n. 8884»; e che, pertanto, giusta le disposizioni transitorie del D.
1.vo 31 dicem- bre 1992 n. 546, è da escludere che tale impugnazione rimanesse assoggetta al regime formale di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 636/1972, per il quale il ricorso in appello è proposto mediante consegna, o spedizione in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ne ha tratto che, nell'andare in contrario avviso, il giudice d'appello ha violato gli artt. 17 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 72 D. l.vo n. 546/1992. Is othe 3 b) Nel secondo motivo, il ricorrente osserva che il giudice tributario non ha enunciato le ragioni che l'hanno indotto ad affermare che «la proposi- zione dell'appello è avvenuta il 29 marzo 1996, cioè prima dell'insediamento (1 aprile 1996) delle nuove Commissioni tributarie»; e ravvisa in tale carenza argomentativă un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.p.c.. 2.- I motivi, tra loro connessi, devono essere esaminati congiuntamen- te. 3.- Nel giudizio di secondo grado era incontroverso che l'appello dell'ufficio sarebbe stato formalmente perfetto, e perciò ammissibile, ove la data della sua proposizione fosse precedente al 1 aprile 1996: l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata, infatti, si incentrava unicamente sull'assunto secondo cui l'appello era stato proposto il 3 aprile 1996, il che comportava che avrebbe dovuto adottare il regime formale dettato dall'art. 53 del D. L.vo n. 546/1992, e non già quello fissato nell'art. 22 in relazione all'art. 17 del D.P.R. n. 636/1972 in concreto seguito. Quindi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nel secondo mezzo di annullamento, il thema decidendum non si estendeva anche alla que- stione relativa alla validità formale dell'atto di appello, ove proposto sotto il vigore del D.P.R. n. 636/1972. Nel risolvere la questione così circoscritta, la sentenza impugnata ha affermato che l'appello era stato proposto il 29 marzo 1996. Peraltro, non ha indicato su quali elementi di fatto abbia fondato la sua conclusione;
né le ragioni che l'hanno indotto a non tener conto della presen- S he 4 za, nell'atto di appello, di un timbro attestante che lo stesso era stato preso in carico dalla Commissione Tributaria Regionale il 3 aprile 1996. Potrebbe, è vero, ipotizzarsi che il ricorso sia stato proposto mediante spedizione a mezzo raccomandata avvenuta in data 29 marzo 1996 e ricevuta in data 3 aprile 1996; e che in questa prospettiva, la Commissione Regionale abbia identificato (del tutto correttamente) la data di proposizione dell'appello in quella di spedizione della raccomandata. Si tratta di un'ipotesi che sembrerebbe suffragata dall'enunciazione, nell'intestazione della sentenza impugnata, di essere stata pronunciata su un appello «... spedito il 29/03/1996...»; ma che, allo stato, non trova conforto in alcun atto processuale, trasmesso a questa Corte di legittimità. 4.- Se ne trae necessariamente che l'affermazione della sentenza im- pugnata secondo cui l'appello è stato proposto il 29 marzo 1996, non è suffra- gata da una valida motivazione;
e che i motivi in esame sono fondati nei limiti in cui ravvisano in detta affermazione il vizio di cui all'art. 360 n. 5 C.P.C.
5. Ne discende: - l'accoglimento per quanto di ragione, dei primi due motivi di annul- lamento;
- la cassazione della sentenza appellata in correlazione alla censura ac- colta, ed il rinvio ad un giudice pariordinato - che si determina in altra sezio- ne della medesima Commissione Tributaria Regionale del Lazio - che avrà il compito di accertare le modalità e, quindi, la data della proposizione dell'appello dell'ufficio; Jeff the 5 - l'assorbimento del terzo e del quarto mezzo di annullamento che cen- surano la sentenza d'appello nei punti in cui, rispettivamente, ha dichiarato la validità della notifica dell'avviso di rettifica, ed ha escluso l'applicabilità del regime della valutazione automatica;
si tratta, infatti, di temi il cui esame pre- suppone la soluzione in senso affermativo della questione sull'ammissibilità dell'appello. Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto dal Fallimento della s.r.l. Patrimoni immobiliari 82, av- verso la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 289/38/97 del 1 luglio 1997; e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto motivo;
- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia anche per la pronuncia sulla spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. E N Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della O 6 I 8 Z 9 5 A 1 . R / Corte di cassazione, l'11 ottobre 2001. N 4 T / S - I 6 A 2 G B I . IL CONSIGLIERE ESTENSORE E . R R R L . L P A . A A D T D . (dott. Giuseppe Falcone) U L B E E B A D I II PRESIDIT T I R 1 S A T 3 I N 1 E R S (dott. Giovann O E I N T A ✓ A IL CANCELLIERE C1 M Osvaldo Ascanio CANCELLERIA 19 GIU, L u Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio