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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.L. N. 2697/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2697/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. TRIPODI ANTONIO Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio del quale in Rho (MI) via P. Togliatti n. 38 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. SIELO STEFANIA presso lo studio della quale in Roma, Via Marcantonio Bragadin 96 ha eletto domicilio come da procura in atti e
RESISTENTE
e contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. VIVIAN CRISTIANA con domicio eletto CP_2 P.IVA_3 presso l'ufficio in Milano via Savarè n. 1 come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09720259014737255/000 notificatale il 14.2.2025 limitatamente agli avvisi di addebito di n. CP_2
pagina 1 di 10 39720220004607886000, n. 39720220019741721000, n. 39720230000138718000 e n.
39720230000784357000 con i quali si è richiesto il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione
Dipendenti di per DM presentati insoluti con riferimento a febbraio 2022. CP_2
La società ricorrente ha convenuto avanti a questo Tribunale l' Controparte_3
e l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] CP_2
b) dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione di legge.
Nel merito:
c) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento n.
09720259014737255/000, nonché degli avvisi di addebito richiamati ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In particolare, parte ricorrente ha fondato la illegittimità e/o nullità della intimazione di pagamento opposta sui seguenti motivi:
- nullità dell'intimazione derivata dalla mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti;
- per vizi dell'atto per mancata allegazione degli atti prodromici, dell'autorità cui è possibile presentare ricorso nonché della modalità di calcolo degli interessi richiesti e per decadenza dal diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex art. 25 DPR 602/73, per l'inesistenza del credito per mancata prova dello stesso e l'estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. n. 335/1995;
- per inesistenza della notifica a mezzo pec perché non provata la notifica e perché manca prova che la notifica provenga da un indirizzo pec iscritto nei pubblici registri, con allegato in formato pdf e ad un indirizzo associato al soggetto notificato, eccependo peraltro che l'atto notificato non sarebbe firmato digitalmente in formato p7m.
Si è ritualmente costituita l' contestando in fatto e in diritto Controparte_4
l'avversario ricorso, vinte le spese.
In particolare, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso con riferimento ai vizi procedurali per decorso del termine di cui all'articolo 617 c.p.c. nonché la tardività ed inammissibilità della domanda posto che le eccezioni proposte avverso l'atto opposto avrebbero dovuto essere proposte nel termine decadenziale di 40 giorni decorrenti dalla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione oggi opposta ai sensi dell'art. 22 d.lgs 46/99. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'eccezione di decadenza e di prescrizione sollevata dal ricorrente.
pagina 2 di 10 Si è, altresì, ritualmente costituito in giudizio l' contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_2 ricorso, con vittoria delle spese di giudizio. Nello specifico, ha rilevato che i quattro avvisi di addebito risultano essere stati regolarmente notificati alla ricorrente, come da documentazione in atti.
Ha rilevato, inoltre, la tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta dalla ricorrente atteso che la stessa, qualificandosi come opposizione agli atti esecutivi, è stata proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (dall'intimazione di pagamento) ex art. 617 comma 2 cpc.
All'udienza del 23.10.2025 il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
*
Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le seguenti motivazioni.
Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente.
Più in dettaglio, detto criterio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass. 9370/2018;
Cass. 363/2019).
*
La domanda attorea non è meritevole di accoglimento per la ragione che l'asserita mancata conoscenza da parte della ricorrente, per difetto di notificazione, degli atti prodromici all'intimazione oggi impugnata, risulta sconfessata dalla produzione documentale depositata da e dall'Agenzia delle CP_2
Entrate convenuta.
In particolare,
- l'avviso di addebito n. 39720220004607886000 ha ad oggetto contributi dovuti alla Gestione
Dipendenti di per DM presentati insoluti con riferimento a febbraio 2022, tale credito è CP_2 stato iscritto a ruolo 4.7.2022; l'avviso è stato regolarmente notificato via pec il 17.7.2022 (doc.
1 ), come pure risulta che parte ricorrente in data 10.5.2023 ha presentato istanza di CP_2
pagina 3 di 10 Cont dilazione presso (doc. 2 ), dilazione successivamente revocata il 3.10.2024 in quanto CP_2 non onorato il piano di ammortamento rateizzato e risultano in ogni caso pagamenti parziali a seguito della dilazione dal 22.5.2023 al 21.12.2023 (doc. 3 ); CP_2
- l'ava 39720220019741721000 ha ad oggetto DM presentati insoluti relativi a contributi dovuti alla Gestione Dipendenti per i periodi 5-6-7/2022; tale credito è stato iscritto a ruolo il
18.10.2022; l'avviso è stato regolarmente notificato via pec il 10.11.2022 (doc. 4 ) e la CP_2 ricorrente in data 10.5.2023 ha presentato pure istanza di dilazione ad DR (doc. 2 ), CP_2 dilazione successivamente revocata il 3.10.2024 in quanto non onorato il piano di ammortamento rateizzato, risultano in ogni caso pagamenti parziali a seguito della dilazione dal
22.5.2023 al 21.12.2023 (doc. 5 ); CP_2
- l'ava 3972023000138718000 ha ad oggetto DM presentati insoluti relativi a contributi dovuti alla Gestione Dipendenti per i periodi 8-9-10/2022; tale credito è stato iscritto a ruolo il
17.1.2023 ed è stato regolarmente notificato via pec il 05.02.2023 (doc. 6 ) e l'azienda in CP_2
Contr data 10.5.2023 ha presentato istanza di dilazione ad dilazione revocata il 3.10.2024 in quanto non onorato il piano di ammortamento rateizzato e risultano in ogni caso pagamenti parziali a seguito della dilazione dal 22.5.2023 al 21.12.2023 (doc. 7 ); CP_2
- l'ava 39720230000784357000 ha ad oggetto DM presentato insoluto relativo a contributi dovuti alla Gestione Dipendenti per la mensilità di dicembre 2023; tale credito è stato iscritto a ruolo il
22.3.2023 e regolarmente notificato via pec il 01.04.2023 (doc. 8 ), l'azienda in data CP_2
Contr 10.5.2023 ha presentato istanza di dilazione ad circostanza che dimostra la piena conoscenza dell'avviso di addebito, dilazione revocata il 3.10.2024 in quanto non onorato il piano di ammortamento rateizzato, risultano in ogni caso pagamenti parziali a seguito della dilazione dal 22.5.2023 al 21.12.2023 (doc. 9 ). CP_2
ha pure dedotto e dimostrato che la notifica, per tutti gli avvisi, è avvenuta all'indirizzo pec CP_2 risultante dalla visura camerale della società (doc. 10 ), né parte ricorrente ha dato prova che il CP_2 suo indirizzo pec non fosse lo stesso indicato in tale visura.
Dalla suddetta documentazione si evince chiaramente come gli atti propedeutici al provvedimento impugnato siano stati regolarmente notificati alla ricorrente, la quale era a conoscenza dei debiti contributivi posti a suo carico e indicati negli avvisi di addebito oggi contestati, tanto da aver CP_2 presentato, già a far data dal 10.5.2023, richiesta di rateizzazione del suddetto debito contributivo (doc.
2 ) ed avendo anche versato pagamenti parziali dal 22.5.2023 al 21.12.2023. CP_2
*
pagina 4 di 10 È infondata l'eccezione di in merito alla inammissibilità del ricorso nella parte in cui la società CP_6 fa valere vizi di forma dell'atto di intimazione e della procedura di riscossione da farsi valere ai sensi dell'art. 617 e ss. cpc con la forma e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi e quindi necessariamente entro 20 giorni dalla notifica dell'atto ricevuto.
Nel caso di specie, come da timbro di cancelleria apposto in originale sul ricorso depositato nel fascicolo cartaceo d'ufficio, il ricorso è stato depositato in data 4.3.2025, nel rispetto del termine.
In ogni caso, tutti i vizi di forma dell'intimazione di pagamento e della procedura di riscossione che la società lamenta sono infondati. Parte_1
La doglianza della illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato per omessa allegazione dei contestati atti prodromici va rigettata.
L'onere di motivazione che grava a tale proposito su deve infatti ritenersi sufficientemente CP_6 assolto, sotto il profilo formale, mediante l'indicazione degli atti prodromici su cui si fonda l'atto impugnato sempre che in esso (come avvenuto nel presente caso di specie) siano indicati, oltre che i dati relativi al credito portato da tali atti, i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (in ordine all'essere un tale rinvio “per relationem” idoneo a soddisfare l'onere di motivazione imposto dall'art. 7
l. n. 212/2000 cfr. Cass. Sez. Un. n. 11722 del 14/05/2010) e senza che debba ritenersi necessaria, ai fini della validità dell'atto, la loro materiale allegazione.
Parimenti infondato è il motivo di opposizione concernente l'omessa indicazione dell'autorità giurisdizionale, in quanto questa è individuata dall'atto.
In ogni caso, l'eventuale omessa indicazione dell'autorità giurisdizionale competente, non fa conseguire la nullità dell'atto ma consente al destinatario di poter invocare la remissione in termini in ipotesi di opposizione tardiva e di conseguenza, il Giudicante non ravvisa alcun pregiudizio ai danni di parte ricorrente attesa la rituale opposizione spiegata dalla parte.
Con riguardo alla eccezione di nullità della intimazione di pagamento impugnata per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi si osserva che nella intimazione risultano riportati i singoli atti presupposti con la indicazione del debito originario, del debito residuo, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione. La Corte di Cassazione, ha precisato che l'eventuale obbligo di motivazione degli interessi applicati deve ritenersi assolto anche nella ipotesi in cui la cartella esattoriale opposta rechi soltanto l'esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori, tale da consentire una agevole determinabilità dei criteri di calcolo da parte del debitore che si risolve nel calcolo in una mera operazione matematica (v. Cass. Civ., n. 2239 del 26 gennaio 2022; Cass. Civ., n.
32488 dell'8 novembre 2021).
pagina 5 di 10 Pure infondata è l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex. art. 25 DPR 602/73.
Come rilevato dalla difesa di l'iscrizione a ruolo del credito è avvenuta il 4.7.2022 CP_2 tempestivamente rispetto all'accertamento definitivo del credito contributivo, come da documenti prodotti in atti.
In ogni caso, deve pure osservarsi come l'eventuale illegittimità della iscrizione a ruolo non impedisca al giudice di valutare il merito della pretesa contributiva ingiunta con l'avviso opposto, in quanto l'opposizione ex art. 24 D.Lgs.vo 46/99 può essere proposta solo per motivi inerenti il merito ed una volta sottoposta la questione al vaglio del Giudice, questi è pur sempre tenuto ad accertare la debenza della pretesa, risultando irrilevante la posizione processuale delle parti, rilevando invece che agli atti del processo sia versata la prova della affermazione e della negazione del diritto in questione (Cass.
5721/89; 1435/89; 538/89; 9262/86 ecc.).
Quanto alla eccepita estinzione del diritto per prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. n.
335/1995 formulata dalla ricorrente se ne rileva la infondatezza.
Nessuna prescrizione è intervenuta con riguardo ai crediti iscritti a ruolo né ante iscrizione – dovendosi rilevare al riguardo la stessa inammissibilità per decadenza dell'eccezione ex art. 24 D.L.gvo n. 46/99 – né post iscrizione a ruolo, come ben dimostra il fatto che i crediti attivati riguardano annualità recenti –
2022,2023 – riguardo alla cui regolarizzazione controparte ha anche presentato domanda di dilazione nel maggio 2023, poi non onorata.
*
La ricorrente ha eccepito pure la nullità della intimazione di pagamento opposta per inesistenza giuridica della notifica via pec dell'intimazione di pagamento.
L'eccezione attorea è infondata.
Come osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Cass. 30948/19), in forza dell'art. 26, comma secondo, del d.p.r. n. 602 del 1973, come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), allegando il documento informatico in formato PDF - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. pagina 6 di 10 Era dunque nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via
PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
Del pari infondata la doglianza concernente l'omessa sottoscrizione, con firma digitale o firma elettronica qualificata, degli avvisi di addebito allegati al messaggio di PEC.
Come infatti statuito dalla S.C., con la pronuncia su citata, nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
Si aggiunga, per completezza che, ai sensi dell'art. 22 comma 3 del CAD - come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta». Nel caso di specie, la ricorrente nel corso del processo non ha disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della intimazione di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione.
A tale ultimo riguardo, si osserva in ogni caso, che, come ripetutamente affermato dalla S.C. (tra le tante, recentemente Cass. 27633/18), “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata
– a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
Infondata è pure l'eccezione di nullità della intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante non proviene dagli Elenchi Pubblici. Controparte_7
L'art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 richiamato in ricorso si riferisce alle notifiche da effettuarsi alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale quali “destinatarie” degli atti stessi ma non a quelle notifiche da effettuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni come “mittenti”.
Anche il richiamo all'art. 3bis della l. n. 53/1994 appare inconferente.
Infatti, il primo comma della su citata disposizione normativa, ratione temporis vigente, dispone che
“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, come giustamente osservato nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 28/21, tale norma, rubricata “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, è “relativa alle notificazioni effettuate dagli avvocati e, come tale, non pertinente rispetto al caso di specie, concernente la pagina 7 di 10 notificazione di titoli effettuata dall'Istituto creditore” o, come nella fattispecie, dell' CP_8
.
[...]
La sentenza citata ha quindi concluso: “Il tenore letterale della disposizione sopra riportata ne delimita con chiarezza l'ambito applicativo alle notificazioni effettuate dagli avvocati e procuratori, né alcuna analoga prescrizione è stabilita – sul punto in questione – dalla disciplina regolante la specifica materia oggetto del presente giudizio, difatti non richiamata dalla stessa società appellante incidentale
a sostegno della doglianza in esame”.
Del resto, la ratio della normativa in tema di notificazioni mediante posta elettronica concerne la garanzia della effettiva possibilità di conoscenza degli atti da parte dei destinatari: tale garanzia si realizza attraverso la notificazione esclusivamente agli indirizzi pubblicati dai destinatari medesimi nei pubblici registri.
Alcuna normativa citata dalla ricorrente contiene prescrizioni relative all'indirizzo di posta del mittente,
e ciò in evidente coerenza con la finalità della disciplina, tesa a garantire, attraverso la specifica regolamentazione delle caratteristiche e delle modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione tramite posta elettronica certificata, il buon fine delle comunicazioni e, dunque, l'effettiva conoscibilità da parte del destinatario dei documenti in tal modo trasmessi.
Non vi è dunque nella norma alcuna specificazione con riguardo al soggetto che esegue la notifica a mezzo PEC.
Non può, infatti, sostenersi che non essendo rinvenibile nei pubblici elenchi l'indirizzo di posta PEC da cui risulta inviato un atto, sia rimasto incerto il soggetto che a tale notifica ha provveduto, ovvero, ancora, il soggetto che avrebbe emesso l'atto.
Ed infatti - certo che un ente pubblico possa avere a disposizione più caselle di posta certificata, sia per la ricezione, sia per l'invio dei messaggi di posta elettronica - ciò che deve ritenersi rilevante ai fini identificativi appare piuttosto essere il “dominio”, per tale intendendosi (art. 1 D.P.R. n. 68/2005)
l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete.
Ed ancora è “......consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via Pec (soprattutto quando non risulti seriamente contestato che
l' genziariscossione.gov.it sia comunque un indirizzo dell' Email_1 Controparte_3
), certamente non può condurre alla nullità o inesistenza della notifica tramite posta
[...] elettronica certificata, dal momento che sia l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010, pongono un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli pagina 8 di 10 elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente.” (Corte di Appello di Roma Sez. lavoro n. 89/2022).
Ad ogni buon conto, la intimazione risulta notificata dall'indirizzo t presente su IPA PORTALE, indirizzo chiaramente Email_2 imputabile alla società concessionaria del servizio di riscossione, il che esclude ogni dubbio in merito sia alla effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte della società opponente sia della provenienza di tale atto da parte dell' . Controparte_4
Infine, pure infondata è l'eccezione di nullità della intimazione opposta per inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificato (contribuente) non è conforme a quello contenuto dagli
Elenchi Pubblici (INI-PEC).
L'eccezione appare inammissibile e pretestuosa prima ancora che infondata.
Del tutto genericamente parte ricorrente ha dedotto che “la verifica effettuata nell'interesse del ricorrente, in relazione all'indirizzo di Posta Certificata risultante dal registro INI-PEC, evidenzia che il ricorrente ha avuto assegnato un indirizzo PEC differente, rispetto a quello utilizzato per la notifica in contestazione.
Invece, analizzando il messaggio pec dell' , si evince che la cartella di Controparte_1 pagamento (oggi impugnata) è stata trasmessa ad un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nel pubblico registro INI-PEC, il tutto in violazione della richiamata normativa”.
Parte attrice non precisa neppure quale sarebbe stato il corretto indirizzo, a detta sua, al quale la pec avrebbe dovuto essere recapitata. E La intimazione risulta notificata dall'indirizzo Email_2 presente su IPA PORTALE all'indirizzo presente presso la Camera di Email_4
Commercio. Si tratta peraltro dello stesso indirizzo al quale ha notificato gli avvisi di addebito CP_2 sottesi alla intimazione opposta (doc. 1-4-6-8 di ) e rispetto ai quali la società nel maggio 2023 ha CP_2 formulato pure istanza di dilazione.
Peraltro, la Cassazione ha chiarito che “la ricevuta di avvenuta consegna (r.a.c.) costituisce in ogni caso un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur senza assurgere alla "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso;
cosicché pur sempre la destinataria è onerata della prova contraria, e la prova non può in questi casi essere costituita da contestazioni in ordine alla non attivazione di strumenti telematici idonei a prendere contezza dell'invio di atti a mezzo posta elettronica certificata (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, n.30159).
pagina 9 di 10 Nel caso che ci occupa, l'atto impugnato è stato regolarmente recapitato e notificato alla ricorrente a mezzo PEC come da produzioni allegate;
dunque, deve ritenersi presuntivamente pervenuto e conosciuto dalla ricorrente.
L'indirizzo pec era infatti assolutamente ATTIVO allorché l'atto è stato recapitato al destinatario.
Come pure affermato da questo Tribunale di Milano: “l'atto di notifica non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore. Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa, sicché la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art.
156, c. III, c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo”
(Tribunale di Milano sent. 209/2023 ). Persona_1
*
Per tutte le argomentazioni svolte, il ricorso va integralmente rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di e di CP_2 Controparte_3
dell'importo di euro 4.000,00 (per ciascuna parte) oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
Così deciso in Milano, il 23 ottobre 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2697/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. TRIPODI ANTONIO Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio del quale in Rho (MI) via P. Togliatti n. 38 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. SIELO STEFANIA presso lo studio della quale in Roma, Via Marcantonio Bragadin 96 ha eletto domicilio come da procura in atti e
RESISTENTE
e contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. VIVIAN CRISTIANA con domicio eletto CP_2 P.IVA_3 presso l'ufficio in Milano via Savarè n. 1 come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09720259014737255/000 notificatale il 14.2.2025 limitatamente agli avvisi di addebito di n. CP_2
pagina 1 di 10 39720220004607886000, n. 39720220019741721000, n. 39720230000138718000 e n.
39720230000784357000 con i quali si è richiesto il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione
Dipendenti di per DM presentati insoluti con riferimento a febbraio 2022. CP_2
La società ricorrente ha convenuto avanti a questo Tribunale l' Controparte_3
e l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] CP_2
b) dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione di legge.
Nel merito:
c) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento n.
09720259014737255/000, nonché degli avvisi di addebito richiamati ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In particolare, parte ricorrente ha fondato la illegittimità e/o nullità della intimazione di pagamento opposta sui seguenti motivi:
- nullità dell'intimazione derivata dalla mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti;
- per vizi dell'atto per mancata allegazione degli atti prodromici, dell'autorità cui è possibile presentare ricorso nonché della modalità di calcolo degli interessi richiesti e per decadenza dal diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex art. 25 DPR 602/73, per l'inesistenza del credito per mancata prova dello stesso e l'estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. n. 335/1995;
- per inesistenza della notifica a mezzo pec perché non provata la notifica e perché manca prova che la notifica provenga da un indirizzo pec iscritto nei pubblici registri, con allegato in formato pdf e ad un indirizzo associato al soggetto notificato, eccependo peraltro che l'atto notificato non sarebbe firmato digitalmente in formato p7m.
Si è ritualmente costituita l' contestando in fatto e in diritto Controparte_4
l'avversario ricorso, vinte le spese.
In particolare, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso con riferimento ai vizi procedurali per decorso del termine di cui all'articolo 617 c.p.c. nonché la tardività ed inammissibilità della domanda posto che le eccezioni proposte avverso l'atto opposto avrebbero dovuto essere proposte nel termine decadenziale di 40 giorni decorrenti dalla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione oggi opposta ai sensi dell'art. 22 d.lgs 46/99. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'eccezione di decadenza e di prescrizione sollevata dal ricorrente.
pagina 2 di 10 Si è, altresì, ritualmente costituito in giudizio l' contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_2 ricorso, con vittoria delle spese di giudizio. Nello specifico, ha rilevato che i quattro avvisi di addebito risultano essere stati regolarmente notificati alla ricorrente, come da documentazione in atti.
Ha rilevato, inoltre, la tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta dalla ricorrente atteso che la stessa, qualificandosi come opposizione agli atti esecutivi, è stata proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (dall'intimazione di pagamento) ex art. 617 comma 2 cpc.
All'udienza del 23.10.2025 il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
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Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le seguenti motivazioni.
Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente.
Più in dettaglio, detto criterio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass. 9370/2018;
Cass. 363/2019).
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La domanda attorea non è meritevole di accoglimento per la ragione che l'asserita mancata conoscenza da parte della ricorrente, per difetto di notificazione, degli atti prodromici all'intimazione oggi impugnata, risulta sconfessata dalla produzione documentale depositata da e dall'Agenzia delle CP_2
Entrate convenuta.
In particolare,
- l'avviso di addebito n. 39720220004607886000 ha ad oggetto contributi dovuti alla Gestione
Dipendenti di per DM presentati insoluti con riferimento a febbraio 2022, tale credito è CP_2 stato iscritto a ruolo 4.7.2022; l'avviso è stato regolarmente notificato via pec il 17.7.2022 (doc.
1 ), come pure risulta che parte ricorrente in data 10.5.2023 ha presentato istanza di CP_2
pagina 3 di 10 Cont dilazione presso (doc. 2 ), dilazione successivamente revocata il 3.10.2024 in quanto CP_2 non onorato il piano di ammortamento rateizzato e risultano in ogni caso pagamenti parziali a seguito della dilazione dal 22.5.2023 al 21.12.2023 (doc. 3 ); CP_2
- l'ava 39720220019741721000 ha ad oggetto DM presentati insoluti relativi a contributi dovuti alla Gestione Dipendenti per i periodi 5-6-7/2022; tale credito è stato iscritto a ruolo il
18.10.2022; l'avviso è stato regolarmente notificato via pec il 10.11.2022 (doc. 4 ) e la CP_2 ricorrente in data 10.5.2023 ha presentato pure istanza di dilazione ad DR (doc. 2 ), CP_2 dilazione successivamente revocata il 3.10.2024 in quanto non onorato il piano di ammortamento rateizzato, risultano in ogni caso pagamenti parziali a seguito della dilazione dal
22.5.2023 al 21.12.2023 (doc. 5 ); CP_2
- l'ava 3972023000138718000 ha ad oggetto DM presentati insoluti relativi a contributi dovuti alla Gestione Dipendenti per i periodi 8-9-10/2022; tale credito è stato iscritto a ruolo il
17.1.2023 ed è stato regolarmente notificato via pec il 05.02.2023 (doc. 6 ) e l'azienda in CP_2
Contr data 10.5.2023 ha presentato istanza di dilazione ad dilazione revocata il 3.10.2024 in quanto non onorato il piano di ammortamento rateizzato e risultano in ogni caso pagamenti parziali a seguito della dilazione dal 22.5.2023 al 21.12.2023 (doc. 7 ); CP_2
- l'ava 39720230000784357000 ha ad oggetto DM presentato insoluto relativo a contributi dovuti alla Gestione Dipendenti per la mensilità di dicembre 2023; tale credito è stato iscritto a ruolo il
22.3.2023 e regolarmente notificato via pec il 01.04.2023 (doc. 8 ), l'azienda in data CP_2
Contr 10.5.2023 ha presentato istanza di dilazione ad circostanza che dimostra la piena conoscenza dell'avviso di addebito, dilazione revocata il 3.10.2024 in quanto non onorato il piano di ammortamento rateizzato, risultano in ogni caso pagamenti parziali a seguito della dilazione dal 22.5.2023 al 21.12.2023 (doc. 9 ). CP_2
ha pure dedotto e dimostrato che la notifica, per tutti gli avvisi, è avvenuta all'indirizzo pec CP_2 risultante dalla visura camerale della società (doc. 10 ), né parte ricorrente ha dato prova che il CP_2 suo indirizzo pec non fosse lo stesso indicato in tale visura.
Dalla suddetta documentazione si evince chiaramente come gli atti propedeutici al provvedimento impugnato siano stati regolarmente notificati alla ricorrente, la quale era a conoscenza dei debiti contributivi posti a suo carico e indicati negli avvisi di addebito oggi contestati, tanto da aver CP_2 presentato, già a far data dal 10.5.2023, richiesta di rateizzazione del suddetto debito contributivo (doc.
2 ) ed avendo anche versato pagamenti parziali dal 22.5.2023 al 21.12.2023. CP_2
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pagina 4 di 10 È infondata l'eccezione di in merito alla inammissibilità del ricorso nella parte in cui la società CP_6 fa valere vizi di forma dell'atto di intimazione e della procedura di riscossione da farsi valere ai sensi dell'art. 617 e ss. cpc con la forma e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi e quindi necessariamente entro 20 giorni dalla notifica dell'atto ricevuto.
Nel caso di specie, come da timbro di cancelleria apposto in originale sul ricorso depositato nel fascicolo cartaceo d'ufficio, il ricorso è stato depositato in data 4.3.2025, nel rispetto del termine.
In ogni caso, tutti i vizi di forma dell'intimazione di pagamento e della procedura di riscossione che la società lamenta sono infondati. Parte_1
La doglianza della illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato per omessa allegazione dei contestati atti prodromici va rigettata.
L'onere di motivazione che grava a tale proposito su deve infatti ritenersi sufficientemente CP_6 assolto, sotto il profilo formale, mediante l'indicazione degli atti prodromici su cui si fonda l'atto impugnato sempre che in esso (come avvenuto nel presente caso di specie) siano indicati, oltre che i dati relativi al credito portato da tali atti, i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (in ordine all'essere un tale rinvio “per relationem” idoneo a soddisfare l'onere di motivazione imposto dall'art. 7
l. n. 212/2000 cfr. Cass. Sez. Un. n. 11722 del 14/05/2010) e senza che debba ritenersi necessaria, ai fini della validità dell'atto, la loro materiale allegazione.
Parimenti infondato è il motivo di opposizione concernente l'omessa indicazione dell'autorità giurisdizionale, in quanto questa è individuata dall'atto.
In ogni caso, l'eventuale omessa indicazione dell'autorità giurisdizionale competente, non fa conseguire la nullità dell'atto ma consente al destinatario di poter invocare la remissione in termini in ipotesi di opposizione tardiva e di conseguenza, il Giudicante non ravvisa alcun pregiudizio ai danni di parte ricorrente attesa la rituale opposizione spiegata dalla parte.
Con riguardo alla eccezione di nullità della intimazione di pagamento impugnata per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi si osserva che nella intimazione risultano riportati i singoli atti presupposti con la indicazione del debito originario, del debito residuo, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione. La Corte di Cassazione, ha precisato che l'eventuale obbligo di motivazione degli interessi applicati deve ritenersi assolto anche nella ipotesi in cui la cartella esattoriale opposta rechi soltanto l'esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori, tale da consentire una agevole determinabilità dei criteri di calcolo da parte del debitore che si risolve nel calcolo in una mera operazione matematica (v. Cass. Civ., n. 2239 del 26 gennaio 2022; Cass. Civ., n.
32488 dell'8 novembre 2021).
pagina 5 di 10 Pure infondata è l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex. art. 25 DPR 602/73.
Come rilevato dalla difesa di l'iscrizione a ruolo del credito è avvenuta il 4.7.2022 CP_2 tempestivamente rispetto all'accertamento definitivo del credito contributivo, come da documenti prodotti in atti.
In ogni caso, deve pure osservarsi come l'eventuale illegittimità della iscrizione a ruolo non impedisca al giudice di valutare il merito della pretesa contributiva ingiunta con l'avviso opposto, in quanto l'opposizione ex art. 24 D.Lgs.vo 46/99 può essere proposta solo per motivi inerenti il merito ed una volta sottoposta la questione al vaglio del Giudice, questi è pur sempre tenuto ad accertare la debenza della pretesa, risultando irrilevante la posizione processuale delle parti, rilevando invece che agli atti del processo sia versata la prova della affermazione e della negazione del diritto in questione (Cass.
5721/89; 1435/89; 538/89; 9262/86 ecc.).
Quanto alla eccepita estinzione del diritto per prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. n.
335/1995 formulata dalla ricorrente se ne rileva la infondatezza.
Nessuna prescrizione è intervenuta con riguardo ai crediti iscritti a ruolo né ante iscrizione – dovendosi rilevare al riguardo la stessa inammissibilità per decadenza dell'eccezione ex art. 24 D.L.gvo n. 46/99 – né post iscrizione a ruolo, come ben dimostra il fatto che i crediti attivati riguardano annualità recenti –
2022,2023 – riguardo alla cui regolarizzazione controparte ha anche presentato domanda di dilazione nel maggio 2023, poi non onorata.
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La ricorrente ha eccepito pure la nullità della intimazione di pagamento opposta per inesistenza giuridica della notifica via pec dell'intimazione di pagamento.
L'eccezione attorea è infondata.
Come osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Cass. 30948/19), in forza dell'art. 26, comma secondo, del d.p.r. n. 602 del 1973, come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), allegando il documento informatico in formato PDF - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. pagina 6 di 10 Era dunque nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via
PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
Del pari infondata la doglianza concernente l'omessa sottoscrizione, con firma digitale o firma elettronica qualificata, degli avvisi di addebito allegati al messaggio di PEC.
Come infatti statuito dalla S.C., con la pronuncia su citata, nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
Si aggiunga, per completezza che, ai sensi dell'art. 22 comma 3 del CAD - come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta». Nel caso di specie, la ricorrente nel corso del processo non ha disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della intimazione di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione.
A tale ultimo riguardo, si osserva in ogni caso, che, come ripetutamente affermato dalla S.C. (tra le tante, recentemente Cass. 27633/18), “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata
– a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
Infondata è pure l'eccezione di nullità della intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante non proviene dagli Elenchi Pubblici. Controparte_7
L'art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 richiamato in ricorso si riferisce alle notifiche da effettuarsi alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale quali “destinatarie” degli atti stessi ma non a quelle notifiche da effettuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni come “mittenti”.
Anche il richiamo all'art. 3bis della l. n. 53/1994 appare inconferente.
Infatti, il primo comma della su citata disposizione normativa, ratione temporis vigente, dispone che
“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, come giustamente osservato nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 28/21, tale norma, rubricata “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, è “relativa alle notificazioni effettuate dagli avvocati e, come tale, non pertinente rispetto al caso di specie, concernente la pagina 7 di 10 notificazione di titoli effettuata dall'Istituto creditore” o, come nella fattispecie, dell' CP_8
.
[...]
La sentenza citata ha quindi concluso: “Il tenore letterale della disposizione sopra riportata ne delimita con chiarezza l'ambito applicativo alle notificazioni effettuate dagli avvocati e procuratori, né alcuna analoga prescrizione è stabilita – sul punto in questione – dalla disciplina regolante la specifica materia oggetto del presente giudizio, difatti non richiamata dalla stessa società appellante incidentale
a sostegno della doglianza in esame”.
Del resto, la ratio della normativa in tema di notificazioni mediante posta elettronica concerne la garanzia della effettiva possibilità di conoscenza degli atti da parte dei destinatari: tale garanzia si realizza attraverso la notificazione esclusivamente agli indirizzi pubblicati dai destinatari medesimi nei pubblici registri.
Alcuna normativa citata dalla ricorrente contiene prescrizioni relative all'indirizzo di posta del mittente,
e ciò in evidente coerenza con la finalità della disciplina, tesa a garantire, attraverso la specifica regolamentazione delle caratteristiche e delle modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione tramite posta elettronica certificata, il buon fine delle comunicazioni e, dunque, l'effettiva conoscibilità da parte del destinatario dei documenti in tal modo trasmessi.
Non vi è dunque nella norma alcuna specificazione con riguardo al soggetto che esegue la notifica a mezzo PEC.
Non può, infatti, sostenersi che non essendo rinvenibile nei pubblici elenchi l'indirizzo di posta PEC da cui risulta inviato un atto, sia rimasto incerto il soggetto che a tale notifica ha provveduto, ovvero, ancora, il soggetto che avrebbe emesso l'atto.
Ed infatti - certo che un ente pubblico possa avere a disposizione più caselle di posta certificata, sia per la ricezione, sia per l'invio dei messaggi di posta elettronica - ciò che deve ritenersi rilevante ai fini identificativi appare piuttosto essere il “dominio”, per tale intendendosi (art. 1 D.P.R. n. 68/2005)
l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete.
Ed ancora è “......consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via Pec (soprattutto quando non risulti seriamente contestato che
l' genziariscossione.gov.it sia comunque un indirizzo dell' Email_1 Controparte_3
), certamente non può condurre alla nullità o inesistenza della notifica tramite posta
[...] elettronica certificata, dal momento che sia l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010, pongono un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli pagina 8 di 10 elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente.” (Corte di Appello di Roma Sez. lavoro n. 89/2022).
Ad ogni buon conto, la intimazione risulta notificata dall'indirizzo t presente su IPA PORTALE, indirizzo chiaramente Email_2 imputabile alla società concessionaria del servizio di riscossione, il che esclude ogni dubbio in merito sia alla effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte della società opponente sia della provenienza di tale atto da parte dell' . Controparte_4
Infine, pure infondata è l'eccezione di nullità della intimazione opposta per inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificato (contribuente) non è conforme a quello contenuto dagli
Elenchi Pubblici (INI-PEC).
L'eccezione appare inammissibile e pretestuosa prima ancora che infondata.
Del tutto genericamente parte ricorrente ha dedotto che “la verifica effettuata nell'interesse del ricorrente, in relazione all'indirizzo di Posta Certificata risultante dal registro INI-PEC, evidenzia che il ricorrente ha avuto assegnato un indirizzo PEC differente, rispetto a quello utilizzato per la notifica in contestazione.
Invece, analizzando il messaggio pec dell' , si evince che la cartella di Controparte_1 pagamento (oggi impugnata) è stata trasmessa ad un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nel pubblico registro INI-PEC, il tutto in violazione della richiamata normativa”.
Parte attrice non precisa neppure quale sarebbe stato il corretto indirizzo, a detta sua, al quale la pec avrebbe dovuto essere recapitata. E La intimazione risulta notificata dall'indirizzo Email_2 presente su IPA PORTALE all'indirizzo presente presso la Camera di Email_4
Commercio. Si tratta peraltro dello stesso indirizzo al quale ha notificato gli avvisi di addebito CP_2 sottesi alla intimazione opposta (doc. 1-4-6-8 di ) e rispetto ai quali la società nel maggio 2023 ha CP_2 formulato pure istanza di dilazione.
Peraltro, la Cassazione ha chiarito che “la ricevuta di avvenuta consegna (r.a.c.) costituisce in ogni caso un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur senza assurgere alla "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso;
cosicché pur sempre la destinataria è onerata della prova contraria, e la prova non può in questi casi essere costituita da contestazioni in ordine alla non attivazione di strumenti telematici idonei a prendere contezza dell'invio di atti a mezzo posta elettronica certificata (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, n.30159).
pagina 9 di 10 Nel caso che ci occupa, l'atto impugnato è stato regolarmente recapitato e notificato alla ricorrente a mezzo PEC come da produzioni allegate;
dunque, deve ritenersi presuntivamente pervenuto e conosciuto dalla ricorrente.
L'indirizzo pec era infatti assolutamente ATTIVO allorché l'atto è stato recapitato al destinatario.
Come pure affermato da questo Tribunale di Milano: “l'atto di notifica non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore. Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa, sicché la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art.
156, c. III, c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo”
(Tribunale di Milano sent. 209/2023 ). Persona_1
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Per tutte le argomentazioni svolte, il ricorso va integralmente rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di e di CP_2 Controparte_3
dell'importo di euro 4.000,00 (per ciascuna parte) oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
Così deciso in Milano, il 23 ottobre 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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