Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 1
È abnorme, perché determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la dichiarazione di nullità del decreto di citazione da parte del giudice del dibattimento - dichiari irricevibile la richiesta di archiviazione del P.M., giacché in tal caso la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui era stata compiuto l'atto nullo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2014, n. 50878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50878 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 12/11/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2149
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 14935/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo;
nel procedimento a carico di:
ON AT ed altri per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, avverso il decreto di archiviazione n. 3462/2013 emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovigo in data 13.01.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta in data 10.07.2014 del sostituto procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 13.01.2014, il giudice per le indagini preliminari, a fronte di richiesta di archiviazione del pubblico ministero relativa al procedimento a carico di ON AT ed altri per il reato di appropriazione indebita aggravata continuata, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché "proceda, qualora ritenga la sussistenza della condizione di bis in idem, ad ottenere la dichiarazione nella sede processuale già evocata mediante l'emissione di decreto di citazione diretta a giudizio": ciò, sul presupposto che la richiesta di archiviazione è stata avanzata a seguito dell'esercizio dell'azione penale, di tal che il provvedimento di archiviazione, qualora pronunciato, sarebbe "caratterizzato da abnormità", anche sulla scorta del principio enunciato dalla Suprema Corte (Cass., Sez. 1, n. 6999 del 09.12.1999) in materia di irretrattabilità dell'azione penale.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rovigo ritenendo il provvedimento abnorme in quanto idoneo a provocare un'inaccettabile stasi processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
4. Rileva il Collegio come:
-per il medesimo fatto risulta essere già stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio: richiesta che non aveva avuto seguito avendo il giudice per le indagini preliminari annullato la stessa e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero con conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini;
-nell'ambito di altro procedimento, veniva esercitata l'azione penale per il medesimo fatto mediante contestazione suppletiva;
-il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione - per il principio del ne bis in idem - in relazione al fatto di cui al procedimento regredito alla fase delle indagini;
-nei confronti di detta ultima richiesta, il giudice per le indagini preliminari aveva pronunciato provvedimento di diniego disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero "... affinché proceda qualora ritenga la sussistenza della condizione di bis in idem, ad ottenere la dichiarazione nella sede processuale già evocata mediante l'emissione di decreto di citazione diretta a giudizio".
5. Ritiene il Collegio come il provvedimento oggetto del presente gravame debba considerarsi abnorme in quanto lo stesso si colloca del tutto al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione ed il conseguente annullamento. Tale è infatti la situazione che si determina allorquando il giudice per le indagini preliminari - dopo la dichiarazione di nullità del decreto di citazione da parte del giudice del dibattimento - consideri irricevibile la richiesta del pubblico ministero di archiviazione o di sentenza di estinzione del reato per prescrizione, giacché in tal caso la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui era stata compiuto l'atto nullo (cfr., Sez. 6, n. 19128 del 14/02/2001, dep. 10/05/2001, Zekri, Rv. 219873; in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che spetta al pubblico ministero valutare se persistano ancora le condizioni richieste per l'esercizio dell'azione penale ovvero per formulare richiesta di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere).
6. Fermo quanto precede, va evidenziato come se è vero che l'azione penale è irretrattabile, è altrettanto vero che la legge vieta l'esercizio per due volte dell'azione penale in relazione al medesimo fatto. Il giudice per le indagini preliminari, con l'adozione del provvedimento de quo, ha sostanzialmente abdicato al suo dovere di garantire, non solo il principio dell'economia processuale, ma anche il principio del "giusto processo", imponendo un'inutile e comunque vietato nuovo esercizio dell'azione penale. È del tutto illogico e privo di un concreto senso pratico immaginare la doverosità dell'emissione di un nuovo decreto di citazione a giudizio per giungere alla fase "processuale" in cui, sola, un giudice potrebbe dichiarare sussistente il "bis in idem": e questo, nonostante il Tribunale di Rovigo, in altro processo, abbia già ammesso e giudicato corretto l'esercizio dell'azione penale mediante contestazione suppletiva dello stesso reato e dopo che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha emesso una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. A tal fine appare del tutto superfluo rammentare l'orientamento di questa Suprema Corte che, nel suo più aito consesso (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, PG in proc Donati ed altro, Rv. 231800), ha riconosciuto la possibilità di invocare il principio del "ne bis in idem" anche in difetto del passaggio in giudicato della sentenza con conseguente doverosità di una stasi per il processo in fase meno avanzata. La situazione di stallo determinatasi finisce quindi per essere superata solo con l'emissione di un decreto di archiviazione ovvero con la pronuncia di una sentenza a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., provvedimenti che nella fattispecie non risultano intervenuti.
7. Alla pronuncia consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Rovigo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Rovigo. Così deciso in Roma, nella udienza in camera di consiglio, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2014