CASS
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/10/2025, n. 35111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35111 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI EN UN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35111 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 23/09/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di RU Di EN avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata ex art. 640, comma 2 bis, cod.pen. ascrittogli in rubrica e il relativo trattamento sanzionatorio;
rilevato preliminarmente e con valenza assorbente che con l'art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell'art. 640 cod. pen. inserendo, con il n.
2-ter, una nuova l'aggravante del delitto di truffa ("se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione"); che tale disposizione è rimasta invariata anche a seguito dell'entrata in vigore del DL n. 48 del 2025 che ha invece eliminato il comma 2-bis per ricollocare l'aggravante della minorata difesa in un apposito comma;
che il legislatore ha, in buona sostanza, enucleato dalla fattispecie descritta al n. 5 dell'art. 61 cod. pen. una ipotesi specifica di "minorata difesa" individuata, per l'appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, ha "sottratto" dal 61 n. 5 cod. pen. l'ipotesi della truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma (in tal senso Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025, Rv. 288222 - 01); considerato che detto intervento normativo mentre ha mantenuto il regime di procedibilità d'ufficio nel caso di truffa aggravata dalla minorata difesa "comune", ha invece ripristinato la regola generale della necessaria istanza punitiva della persona offesa per il caso della truffa aggravata ai sensi del n.
2-ter ovvero, per l'appunto, per la truffa c.d. "telematica"; ritenuto che, nella specie, alla stregua del tenore della contestazione, si verte nell'ipotesi sanzionatoria prevista dal comma 2ter dell'art. 640 cod.pen.; che la sopravvenuta procedibilità ad istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole per l'imputato, deve essere ricondotta nell'ambito applicativo del Contl jcomma quarto cod.pen (tra molte, Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, Rv. 284749 - 01, Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Rv. 284825 - 01); rilevato che, nel caso a giudizio, la p.o. ha formalizzato la remissione di querela con atto del 26/11/2024, accettato il 4/12 seguente dal ricorrente;
che, pertanto, stante la ritualità dell'atto abdicativo, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela, con spese del procedimento a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 23 Settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres nte
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35111 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 23/09/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di RU Di EN avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata ex art. 640, comma 2 bis, cod.pen. ascrittogli in rubrica e il relativo trattamento sanzionatorio;
rilevato preliminarmente e con valenza assorbente che con l'art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell'art. 640 cod. pen. inserendo, con il n.
2-ter, una nuova l'aggravante del delitto di truffa ("se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione"); che tale disposizione è rimasta invariata anche a seguito dell'entrata in vigore del DL n. 48 del 2025 che ha invece eliminato il comma 2-bis per ricollocare l'aggravante della minorata difesa in un apposito comma;
che il legislatore ha, in buona sostanza, enucleato dalla fattispecie descritta al n. 5 dell'art. 61 cod. pen. una ipotesi specifica di "minorata difesa" individuata, per l'appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, ha "sottratto" dal 61 n. 5 cod. pen. l'ipotesi della truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma (in tal senso Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025, Rv. 288222 - 01); considerato che detto intervento normativo mentre ha mantenuto il regime di procedibilità d'ufficio nel caso di truffa aggravata dalla minorata difesa "comune", ha invece ripristinato la regola generale della necessaria istanza punitiva della persona offesa per il caso della truffa aggravata ai sensi del n.
2-ter ovvero, per l'appunto, per la truffa c.d. "telematica"; ritenuto che, nella specie, alla stregua del tenore della contestazione, si verte nell'ipotesi sanzionatoria prevista dal comma 2ter dell'art. 640 cod.pen.; che la sopravvenuta procedibilità ad istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole per l'imputato, deve essere ricondotta nell'ambito applicativo del Contl jcomma quarto cod.pen (tra molte, Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, Rv. 284749 - 01, Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Rv. 284825 - 01); rilevato che, nel caso a giudizio, la p.o. ha formalizzato la remissione di querela con atto del 26/11/2024, accettato il 4/12 seguente dal ricorrente;
che, pertanto, stante la ritualità dell'atto abdicativo, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela, con spese del procedimento a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 23 Settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres nte