Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
Non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte a quest'ultimo, quando non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui l'imputato, in occasione di accertamenti svolti da agenti di polizia a carico di altra persona, li aveva minacciati con l'espressione "sono fratello di un avvocato, posso farvi passare dei guai e ve la farò pagare tanto mio fratello è un avvocato").
Commentario • 1
- 1. Sdraiarsi per terra .. non è reato (Cass. 36754/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2009, n. 31544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31544 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3 1544/09 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/06/2009
SENTENZA
N. 1973/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LATTANZI GIORGIO PRESIDENTE
1. Dott. MANNINO SAVERIO FELICE CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
"2.Dott.CONTI GIOVANNI N. 026173/2007
3. Dott. MATERA LINA 11
"4.Dott.CARCANO DOMENICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZARDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) FF TA N. IL 14/11/1955
avverso SENTENZA del 16/05/2007
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CARCANO DOMENICO
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Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto
1.TA EF impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione del giudice di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale per avere minacciato gli agenti di polizia 66con l'espressioni sono fratello di un avvocato, posso farvi passare dei guai e ve la farò pagare tanto mio fratello e un avvocato", per opporsi loro mentre compivano accertamenti a carco di tale IM LL.
Ad avviso del giudice d'appello, la ricostruzione operata dal primo giudice mette in evidenza che EF non si è limitato a rappresentare agli agenti l'intervento di un avvocato, bensì ha rivolto loro precise minacce con le espressioni al fine di "...posso farvi passare i guai..." e ancora ve la farò pagare 66 ""
"
contrastare la loro attività, senza che possano avere rilievo alcuno, ai fini della configurabilità del reato, i motivi dell'azione, quale il sentimento di pietà nei confronti di IM LL.
2. Il ricorrente deduce:
a) violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità.
EF non ha minacciato gli agenti, bensì si è semplicemente rivolto a
IM LL per dirle che la polizia stava commettendo un abuso nei suoi confronti.
Nel caso concreto si è in presenza di una reazione legittima a un atto arbitrario degli agenti che spintonavano e strattonavano IM LL. Peraltro, le frasi pronunciate dall'imputato non avrebbero potuto considerarsi minacce per ostacolare l'attività degli agenti di polizia. Egli è intervenuto per evitare che la LL fosse vittima di un abuso e mentre la stessa piangeva disperatamente, invocando aiuto.
Si censurano le conclusioni della Corte d'appello, poiché prospettare l'intervento di un avvocato non può essere funzionale a produrre effetti dannosi, bensì per garantire i diritti della persona e rivolgere nel caso di illeciti all'autorità giudiziaria.
1 3. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.
Considerato in diritto
1.Il ricorso è fondato.
Le espressioni, oggetto dell'ipotesi d'accusa, rivolte agli agenti non sono tali da 3
configurare una minaccia perché il loro tenore non integra affatto una intimidazione, bensì esprime la volontà di ottenere la presenza di un avvocato e, in ogni caso, di agire in giudizio per garantire i diritti di una persona che in quel momento appariva essere sottoposta ad abusi da parte degli agenti di polizia.
Non è configurabile il delitto di resistenza di cui all'art. 337 c.p. allorché le espressioni, pur se con toni alterati dovuti alla concitazione del momento, non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio, bensì rappresentino piuttosto l'espressione di uno sfogo dovuto a un apparente abuso degli e a prospettare l'intervento di un avvocato. Non dà significatostessi organi di polizia e a 66diverso alla vicenda che EF oltre a dire sono fratello di un avvocato" abbia poi aggiunto “posso farvi passare dei guai e ve la farò pagare tanto mio fratello e un avvocato". Le parole pronunciate, nel loro complessivo tenore, appaiono orientate in e sono termini assolutamente evidenti a prospettare l'esercizio di un diritto inidonee sotto il profilo oggettivo e soggettivo a essere percepite, quale una intimidazione e opposizione al compimento di un atto d'ufficio.
Del resto, nel ricostruire il fatto, il giudice di merito non ha offerto alcuna ulteriore indicazione sintomatica della volontà dell'agente di opporsi o, in ogni caso, di ostacolare l'attività d'ufficio del pubblico ufficiale. Anzi, il tenore della frase - che nella logica argomentativi deila sentenza impugnata integra la condotta criminosa - rivela semplicemente il disappunto di EF per le concrete modalità di intervento e il tentativo riportarlo nell'ambito della legalità, a suo avviso, lesa dal comportamento degli agenti.
2 2.La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Giorgio Lattanzi Domenico Carcano
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 LUG 2009
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