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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/12/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
N.R. 774/2022
Provvedimento reso all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
- visto l'art. 127, comma 3, C.P.C., così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
- letto altresì l'art. 127 ter C.P.C. che consente la sostituzione dell'udienza – anche se precedentemente fissata e se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice – con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, mentre il giudice provvede entro i successivi trenta giorni;
- evidenziato che il citato art. 127 ter c.p.c. dispone che “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”;
- considerato l'art. 128 c.p.c. che prevede tra l'altro che “Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter, salvo che una delle parti si opponga”;
- visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.” emesso da questo Giudice in data 27 novembre 2025 e comunicato alle parti costituite;
- lette le note depositate da parte attrice, mentre le convenute non hanno depositato le note in sostituzione dell'udienza entro il termine perentorio del 17.12.2025;
- rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
PQM
il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, provvedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa IA MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa IA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 774 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e resa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ed entro il termine di 30 giorni previsto da tale disposizione;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Locri (RC), alla Parte_1 C.F._1
Via Nosside s.n.c. presso lo studio dell'Avv. Antonio Mittica che la rappresenta e difende, come da procura estesa in calce all'atto di citazione
Attrice
e
C.f. e p. IVA ), Società con un unico socio, soggetta Controparte_1 P.IVA_1
a direzione e coordinamento di con sede in Roma, via Ombrone nr. 2, in persona CP_2 del suo Amministratore delegato, elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica, Corso
LO MA n. 141, presso lo studio dell'avv. Francesco Macrì che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta nonché
(C.F. e P. I. Società con socio unico e Controparte_3 P.IVA_2 soggetta ad attività di direzione e coordinamento di con sede legale in Roma 00198, CP_2
Viale Regina Margherita n. 125, in persona del suo Presidente, elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica, Corso LO MA n.141, presso lo studio dell'Avv. Francesco Macrì che la rappresenta e difende giusta procura unita alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1 di Locri la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 nonché la società in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente verificatosi in data 31.03.2016 presso il condominio sito in Locri alla Via
Foggia n. 32, allorquando l'ascensore su cui si trovava l'attrice, a causa di una interruzione della somministrazione di energia elettrica, si era arrestato improvvisamente. Allegava che, intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria, avevano provveduto ad effettuare immediatamente la manovra di soccorso come da relazione di intervento;
che, allertato il personale del 118 dell'Ospedale di Locri, la sig.ra era stata trasportata presso il Pt_1 nosocomio per le cure necessarie;
- che le era stata diagnosticata una crisi di panico con ansia reattiva con prognosi di giorni sette e che a seguito dell'episodio oggetto di causa le precarie condizioni di salute della sig.ra , già in cura per disturbo d'umore, si erano aggravate Pt_1 notevolmente. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale accertare e dichiarare che il sinistro in narrativa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della società e Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per come Controparte_5 sopra meglio identificate;
- per l'effetto: condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno di tipo non patrimoniale, comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale patito dall'odierna attrice, per
l'importo di € 19.399,66, ovvero per il maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazioni fino all'effettivo soddisfo, comunque entro la competenza per valore del giudice adito;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.”
Le parti convenute costituendosi in giudizio, a mezzo del medesimo procuratore, contestavano la domanda e chiedevano al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale
Ill.mo adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso di legge: nel merito, in via principale, rigettare ogni avversa domanda, in quanto non provata, infondata, generica;
Con vittoria di spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e Cap”.
La causa è stata istruita mediante prova per testi, mentre la richiesta di CTU medica è stata disattesa. Orbene, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Com'è noto, il contratto di fornitura di energia elettrica integra un rapporto di somministrazione ad esecuzione continuata che, se violato, consente di attivare i rimedi contrattuali previsti per ogni inadempimento (Cass. Civ. n. 9624/97).
Sennonché i pregiudizi allegati dalla parte attrice sono da ricondurre, come allegato dalla stessa utente, all'interruzione dell'erogazione dell'energia: ne discende l'impossibilità di muovere qualsivoglia addebito ad dal momento che quest'ultima Controparte_3
è una mera società “grossista”, deputata all'acquisto e rivendita dell'energia elettrica per contro del cliente, mentre l'unico soggetto responsabile della continuità dell'erogazione ed è il soggetto gestore della rete di distribuzione di energia elettrica, ovvero la società che, all'esito del processo di liberalizzazione che ha investito il settore dell'energia, continua a gestire la rete di distribuzione e ad intervenire in casi di guasti o adeguamenti della rete.
Precisamente, anche all'indomani del D.Lgs. 79/1999 (c.d. decreto Bersani), è il distributore, definito come il soggetto che effettua il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzioni a media e bassa tensione per la consegna ai clienti finali, il soggetto tenuto a garantire che l'erogazione di energia elettrica avvenga regolarmente e ad assolvere tutti gli obblighi connessi alla continuità della fornitura.
Le Società venditrici di energia elettrica, quale è che si Controparte_3 occupano esclusivamente di comprare e vendere energia per conto del cliente finale, non hanno compiti di manutenzione della rete, né alcuna facoltà di accedere, controllare ed intervenire sulla rete elettrica.
Anche la direttiva 2003/54/CE, che fa parte del «secondo pacchetto energia» adottato dal legislatore dell'Unione per la graduale liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica e del gas, ha distinto le figure del distributore e del rivenditore, limitando l'attività di quest'ultimo all'acquisto e rivendita di energia elettrica. Dunque, in Controparte_3 qualità di mero fornitore, non rientra tra i soggetti obbligati a garantire la continuità della trasmissione e, considerato che l'avversa domanda ha ad oggetto richieste di risarcimento per l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, è evidente che alcuna responsabilità può essere imputata a , la quale non è responsabile del trasporto Controparte_6 dell'energia, né tantomeno ha poteri direttivi sulla società a cui spetta la manutenzione ed il controllo, ovvero l' Controparte_7 Sulla materia è intervenuta più volte la Corte di Cassazione, affermando che “In caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art.
1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1581 del 23/01/2018).
Orbene, è il Distributore di zona, per le ragioni sopra indicate, il soggetto deputato ad ogni tipo di intervento sulla rete e dunque unico soggetto responsabile dei danni scaturiti dalla discontinua fornitura di energia elettrica.
La domanda nei suoi confronti va correttamente ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 2050
c.c., ai sensi del quale sono da considerarsi attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (cfr., tra le altre, Cass.
16052/2015). La stessa Corte di Cassazione ha chiarito che l'attività dei soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto va qualificata come pericolosa stante l'enorme numero di cautele imposte per il suo svolgimento (cfr. in questo senso Cass. Civ.,
27.1.1982, n. 537, per cui “La disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 cod. civ. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico … quale la produzione e la fornitura dell'energia elettrica da parte dell' ; Cass Civ., 12.12.2019, n. 32498, CP_3 secondo cui “In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o come nella specie di guasti alla distribuzione”).
Invero, la distribuzione di energia elettrica può essere annoverata tra le attività pericolose ai sensi e per gli effetti della citata disposizione codicistica, data la peculiare natura del bene che ne forma oggetto e considerate, per quel che interessa in questa sede, le potenzialità dannose (per impianti e dispositivi alimentati elettricamente) degli sbalzi di tensione che sono sostanzialmente connaturati all'attività medesima. Corollario di siffatta qualificazione giuridica è l'applicazione dei criteri di distribuzione dell'onus probandi che, in deroga a quelli che connotano il paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c., governano tale ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale.
L'art. 2050 c.c. prevede, infatti, un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, incombendo su costui la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
La presunzione iuris tantum riguarda, però, il solo elemento psicologico della colpa, non anche il fatto illecito né il nesso eziologico tra il fatto e l'evento, che devono dunque essere provati dal danneggiato (cfr. Cass., sez. I, 5.02.2016 n. 2306).
Poste le superiori premesse, polarizzando l'attenzione sulla fattispecie che ci occupa, deve osservarsi come risulti incontroverso tra le parti che nella giornata del 31.03.2016 vi è stata un'interruzione della somministrazione dell'energia elettrica che ha riguardato anche il
Condominio di Via Foggia n.32. Si è trattato, tuttavia, non di un malfunzionamento, ma di un'interruzione programmata per lavori sugli impianti: l'erogazione di energia elettrica nella zona limitrofa ai luoghi di causa è stata disalimentata per consentire che i necessari lavori programmati all'interno della cabina denominata “MARCONI” si svolgessero in sicurezza.
A fronte della circostanza fattuale pacifica dell'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, il contrasto tra le parti verte sull'esatta esecuzione degli obblighi di informazione e preavviso all'utenza dettate dalla normativa in materia. A detta di parte attrice l'utenza non sarebbe tuttavia stata preavvisata.
In proposito, portata centrale assume la disciplina regolamentare detta dall'Autorità di regolamentazione per energia reti e ambiente: in particolare, la comunicazione agli utenti interessati dell'inizio e della durata prevista di interruzione con preavviso deve essere effettuata con modalità adeguate ad assicurare l'informazione degli utenti e con un anticipo che il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 ha elevato a 3 giorni lavorativi, salvo i casi di ripristino di situazioni conseguenti a guasti o emergenze per le quali il termine è pari a 24 ore di anticipo.
Orbene, dall'istruttoria è emerso che in effetti ha provveduto al preavviso Controparte_7 previsto in favore dell'utenza della programmata interruzione. La convenuta ha, invero, dimostrato che l'Impresa (Cogeur) incaricata di eseguire i lavori presso la Cabina Marconi, tre giorni prima dell'inizio degli stessi, aveva provveduto regolarmente ad effettuare una adeguata informazione tappezzando la zona interessata dei relativi avvisi a beneficio di tutti gli utenti. In particolare, i testi di parte convenuta, della cui attendibilità non sono emerse ragioni di dubitare, hanno confermato che la società di distribuzione si era prontamente attivata per comunicare all'utenza interessata l'interruzione di energia elettrica. In particolare, il teste ha Testimone_1 dichiarato:Confermo la circostanza n. 1 (“Vero che in data 25.03.2016, la ditta Cogeur s.r.l., con sede in Bivongi, via Francesco Cilea, n. 2, ha affisso l'Avviso con il quale si informava la cittadinanza che nelle vie della Città di Locri vi sarebbe stata l'interruzione di energia elettrica relativa ai lavori sugli impianti elettrici collegati alla Cabina Marconi”.). Tanto so perché sono stato io ad affiggere gli avvisi in questione. Non ricordo esattamente le vie in cui sono stati affissi gli avvisi ma erano tutte quelle indicate nell'avviso. Riconosco nell'avviso che mi viene esibito quello che è stato oggetto dell'affissione e confermo che la firma apposta è la mia. Quell'attestazione è rivolta ad perché una volta Controparte_7 ultimato il ticket diamo atto con questa certificazione dell'esatta esecuzione dell'incarico. L'avviso ha la data dell'interruzione ma l'affissione avviene giorni prima per rendere edotta la popolazione. Noi mettiamo gli avvisi sui pali ma anche vicino ai condomini o negli esercizi commerciali. Posso dire che la via Foggia è stata sicuramente oggetto dell'attività di affissione ma non ricordo con esattezza se l'avviso è stato apposto al civico n. 32; posso dire che se non era esattamente al civico n. 32 sarà stato al lampione vicino>.
Il teste ha riferito:<< (…) Posso dire che l'attività di volantinaggio era stata svolta sia Testimone_2 perché ho visto con i miei occhi gli avvisi in giro sia perché i colleghi effettuano delle attestazioni in ordine alle attività di affissione degli avvisi (…)>>. Ed anche il teste ha precisato che “La ditta esterna di Tes_3 solito manda una copia che ci conferma che gli avvisi sono stati effettuati, precisando anche le vie in cui si sono realizzate le affissioni. Senza questa comunicazione noi non possiamo avviare i lavori. Questa è la prassi”, pur non ricordando il caso specifico.
Inoltre, ha prodotto il Ticket informativo n. DQ1016SL17427, effettuato a Controparte_7 cura di della Cogeur (che ha confermato, come detto, di essersene occupato) Testimone_1 in distinte sequenze temporali;
attraverso lo stesso era stato dato avviso dell'interruzione dell'energia elettrica il giorno 31.03.2016, dalle ore 08:30 alle ore 16:30; nel ticket venivano indicate le vie interessate nonché il suggerimento di non usare l'ascensore.
Né la prova dell'adempimento da parte del Distributore all'obbligo di preavviso all'utenza dell'interruzione dell'energia elettrica viene fatta vacillare dalla deposizione della teste di parte attrice, questa si è limitata a dichiarare che “Non ricordo la data precisa perché sono Testimone_4 passati anni, ma confermo che la sig.ra è rimasta chiusa all'interno dell'ascensore che si trova nello stabile Pt_1 in cui io stessa abito. Ricordo che è andata via la corrente e la sig.ra è rimasta chiusa. Ho sentito suonare il campanello dell'ascensore, urlare;
io ero a casa e sono uscita. Mi ha chiesto di chiamare qualcuno, ma lei stessa già stava chiamando, credo la Polizia. Confermo che la sig.ra era stata colta da una crisi di panico. Io poi sono andata via, ma quando sono tornata posso dire che c'erano i Vigili del Fuoco e l'autoambulanza. Non so dire se fossero affissi degli avvisi circa l'interruzione dell'energia elettrica, io non sapevo dell'interruzione né ho guardato dopo per vedere se ci fosse qualche affissione. Credo che la fosse stata colta dal panico per il modo in cui mi parlava Pt_1 dall'interno dell'ascensore, aveva la voce che esprimeva la sua agitazione. Quando sono tornata la sig.ra era già fuori dall'ascensore ed ero andata via prima che uscisse”. Di analogo tenore la deposizione della teste che ha dichiarato di non ricordare la circostanza che l'attrice sia rimasta bloccata Tes_5 nell'ascensore; ha poi riferito: “Posso dire che ogni tanto capita l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, normalmente ci sono gli avvisi. ADR sul cap. 4: non ricordo se in quella data del 31.3.2016, sia stato fatto l'avviso di interruzione dell'energia elettrica”.
La circostanza che i testimoni di parte attrice non abbiano saputo riferire se ci fossero gli avvisi non si pone in aperto contrasto con le deposizioni dei testi di parte convenuta, né è sufficiente per mettere in dubbio il loro dichiarato che al contrario appare confermato dalla documentazione in atti.
Il quadro probatorio fin qui ricostruito induce a ritenere che abbia adempiuto Controparte_7 all'obbligo sulla stessa gravante di preavviso all'utenza dell'interruzione dell'energia elettrica, nel rispetto anche delle indicazioni operative dell'autorità di vigilanza del settore.
Deve quindi concludersi nel senso del superamento della presunzione di responsabilità operante, come detto, in capo a , con conseguente rigetto della domanda attorea. Controparte_7
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti di entrambe le convenute e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014.
Con riguardo a si ritiene opportuno limitare i compensi alle sole fasi Controparte_3 di studio ed introduttiva, non avendo la convenuta espletato nelle fasi successive del giudizio un'autonoma attività difensiva e ridurre al minimo i compensi per le anzidette fasi, stante la semplicità delle questioni trattate e l'attività difensiva concretamente svolta.
Con riferimento, invece, a devono essere liquidati i compensi per tutte le Controparte_1 fasi processuali, esclusa la fase decisoria (non avendo la parte depositato note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione) ma applicando i valori minimi, alla luce della non complessità dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 che liquida in € 1.689,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute da Controparte_3 che liquida in € 849,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa
[...] come per legge.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 18/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA MA