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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/08/2025, n. 6631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6631 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33400 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente per oggetto: accertamento dell'illegittimità
dell'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, vertente
TRA con sede a Bollate, via Lario n. 11, codice fiscale: Parte_1
con l'avv. Simone Forte P.IVA_1
-ATTRICE-
E
con sede a Roma, via Controparte_1
Grezar n. 14, codice fiscale: , con l'avv. Omar Castagnacci P.IVA_2
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa, accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 10717/6817 del 09/10/2017, registro
1 particolare 22581 - registro generale 121094, stante la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché, della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, con conseguente cancellazione delle stesse per le ragioni dedotte nell'atto di citazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da corrispondersi al difensore che si dichiara antistatario.
Per la parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in atti, rigettare, attesa la regolarità degli atti di competenza del concessionario,
l'avversa opposizione perché infondata ovvero tardiva.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice ha contestato la legittimità dell'ipoteca Parte_1
esattoriale di cui alle conclusioni in epigrafe riportate, iscritta a garanzia di un credito erariale di totali Euro 31.434,42 comprensivi di spese, deducendo l'omessa notifica del preavviso di iscrizione e della comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca stessa, oltre che della comunicazione di cui all'art. 50
D.P.R. n. 602/1973.
Si è costituito l chiedendo di respingere la domanda Controparte_2
con vittoria di spese da distrarsi.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
La disposizione normativa che rileva nella fattispecie è costituita dall'art. 77
D.P.R. n. 602/1973 vigente ratione temporis, che al primo comma dispone che
“decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”.
Al comma 2-bis è poi previsto che “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Dunque è dovuta per legge una sola comunicazione, ossia quella preventiva di cui al predetto comma 2-bis, c.d. preavviso di iscrizione, non anche una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.
3 Ebbene tale comunicazione preventiva è stata regolarmente data con p.e.c. del 31/05/2017 (doc. 3 di parte convenuta).
Peraltro, benché non imposta dalla legge, in data 05/12/2017 è stata notificata, sempre tramite posta elettronica certificata, anche una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (doc. 2 di parte convenuta).
In ogni caso, ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca esattoriale, non è prevista anche la previa notificazione dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R.
n. 602/1973, prescritta invece solo per l'inizio dell'espropriazione forzata e quindi per la notifica di un atto di pignoramento, qualora sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione medio corrispondente all'ammontare del suindicato credito garantito dall'ipoteca, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta la domanda;
2)condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1
liquida in Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15%
per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A., con distrazione in favore dell'avv. Omar Castagnacci.
Milano, 31 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
4
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33400 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente per oggetto: accertamento dell'illegittimità
dell'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, vertente
TRA con sede a Bollate, via Lario n. 11, codice fiscale: Parte_1
con l'avv. Simone Forte P.IVA_1
-ATTRICE-
E
con sede a Roma, via Controparte_1
Grezar n. 14, codice fiscale: , con l'avv. Omar Castagnacci P.IVA_2
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa, accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 10717/6817 del 09/10/2017, registro
1 particolare 22581 - registro generale 121094, stante la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché, della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, con conseguente cancellazione delle stesse per le ragioni dedotte nell'atto di citazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da corrispondersi al difensore che si dichiara antistatario.
Per la parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in atti, rigettare, attesa la regolarità degli atti di competenza del concessionario,
l'avversa opposizione perché infondata ovvero tardiva.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice ha contestato la legittimità dell'ipoteca Parte_1
esattoriale di cui alle conclusioni in epigrafe riportate, iscritta a garanzia di un credito erariale di totali Euro 31.434,42 comprensivi di spese, deducendo l'omessa notifica del preavviso di iscrizione e della comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca stessa, oltre che della comunicazione di cui all'art. 50
D.P.R. n. 602/1973.
Si è costituito l chiedendo di respingere la domanda Controparte_2
con vittoria di spese da distrarsi.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
La disposizione normativa che rileva nella fattispecie è costituita dall'art. 77
D.P.R. n. 602/1973 vigente ratione temporis, che al primo comma dispone che
“decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”.
Al comma 2-bis è poi previsto che “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Dunque è dovuta per legge una sola comunicazione, ossia quella preventiva di cui al predetto comma 2-bis, c.d. preavviso di iscrizione, non anche una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.
3 Ebbene tale comunicazione preventiva è stata regolarmente data con p.e.c. del 31/05/2017 (doc. 3 di parte convenuta).
Peraltro, benché non imposta dalla legge, in data 05/12/2017 è stata notificata, sempre tramite posta elettronica certificata, anche una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (doc. 2 di parte convenuta).
In ogni caso, ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca esattoriale, non è prevista anche la previa notificazione dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R.
n. 602/1973, prescritta invece solo per l'inizio dell'espropriazione forzata e quindi per la notifica di un atto di pignoramento, qualora sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione medio corrispondente all'ammontare del suindicato credito garantito dall'ipoteca, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta la domanda;
2)condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1
liquida in Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15%
per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A., con distrazione in favore dell'avv. Omar Castagnacci.
Milano, 31 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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