Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8511.2022 R.A.C.L., promossa da:
Manca Parte_1
con il proc. avv. Pedone
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 29.7.22, avverso l'ordinanza ingiunzione n.OI CP_ 000162415 chiedendone l'annullamento (anche in relazione alla sanzione amministrativa di cui è stata intimato il pagamento) per prescrizione del credito azionato e comunque per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità ed in subordine chiede riliquidarsi la sanzione amministrativa previa applicazione del principio di retroattività della disposizione più favorevole che dovesse intervenire, prevedendo la riduzione del 30% delle sanzioni in caso di pagamento entro 5 gg dalla sentenza;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
CP_ Fissata l'udienza, di discussione si è costituita che ha evidenziato l'infondatezza del ricorso in punto di eccepita prescrizione e di avere riliquidato le sanzioni in sede amministrativa in ottemperanza CP_ al msg n.003516 del 27.9.22.
Evidenzia come al ricorrente, quale titolare di Mgr, sia stata notificata diffida in data 22.5.13 ex art.2 comma 1 bis dl 12.9.1983 n.463 in relazione al periodo 7.2010\6.2012 non avendo versato la quota dei contributi a carico del lavoratore;
come, effettuata la denunzia alla Procura per mancato versamento dei contributi ma restituito dalla Procura il fascicolo a seguito della depenalizzazione del 2016, aveva notificato diffida in data 11.7.17; come parte avversa abbia effettuato nelle more versamenti tra il 2019 ed il 2022, residuando un debito di euro 256,30; come sia stata quindi notificata in data 1.7.22
l'ordinanza ingiunzione opposta;
come alcuna prescrizione sia maturata considerata la sospensione della prescrizione per i tre mesi assegnati ex art.2, co.1 quater l.638.1983 e poi dal 23.2.20 al 31.5.20 ex art.103, comma 6 bis dl 17.3.20 n.18 e nel periodo 31.12.20\6.21 ex art.11, co.9 dl 31.12.20 n.183 conv. nov.
A fronte di una omissione contributiva di euro 867,00, con ordinanza ingiunzione del 20.6.22, notificata in data 1.7.22 è stato ingiunto il pagamento di euro 27500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro
6,60 a titolo di spese.
È noto, ex art.35 l.689.1981, “Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile.”
Ebbene, ex art.6 [Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione] del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150
[Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69] “ Il ricorso
è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Nella specie, a fronte di una ordinanza ingiunzione notificata in data 1.7.22 (siccome allegato in ricorso CP_ e non contestato da il ricorso risulta depositato in data 29.7.22. Parte opponente eccepisce la prescrizione del credito azionato in considerazione del fatto che la presunta violazione sarebbe relativa agli anni 2011 e 2012.
CP_ Ebbene, ha sanzionato il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art.2, comma 1 bis, dl 12.9.1983 n.463 nov.
Recita l'art.2 del D.L. 12/09/1983, n. 463 [Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini].2. 1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Ebbene, è noto, il termine per il versamento de quo risulta essere stato fissato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga.
Nella specie i periodi di paga sono 12.2011; 1.2012; 4.2012; 5.2012; 6.2012.
CP_ Il decorso della prescrizione, quinquennale, risulta interrotto (siccome allegato da e non contestato CP_ puntualmente da parte avversa) con provvedimento del 22.5.13 e poi del 12.5.17, con cui ha comunicato alla odierna parte opponente che, in caso di mancato versamento nel termine di 3 mesi di quanto dovuto, sarebbe stata irrogata la sanzione amministrativa ex art.11 l.24.11.81 n.689.
In proposito, vale ricordare come per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore [CC
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020].
D'altra parte, nella individuazione di un atto interruttivo idoneo appare necessario un coordinamento tra l'art.2943 c.c. e la l.241.90 che regola l'azione della Pubblica amministrazione e considerare come la Pa abbia l'obbligo di recuperare le somme indebitamente corrisposte anche a prescindere dalla maturata prescrizione [Cons. Stato Sez. IV, 11/12/2001, n. 6197] e comunque quelle dovute ex lege.
Infatti, si è osservato come persino l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi del citato art.7, avente per oggetto l'emissione dell'atto, vincolato e non autoritativo, di recupero di somme erroneamente corrisposte dall'Amministrazione, pur costituendo infrazione al generale dovere di trasparenza, non costituisce causa di illegittimità dell'atto stesso considerato del resto che, nel caso di indebita erogazione di denaro a un pubblico dipendente, la stessa buona fede non è di ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell'art.2033
c.c., essendo il recupero un atto dovuto e privo di valenza provvedimentale;
pertanto nell'adozione di detti atti di recupero l'Amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma che, invece, per errore, gli è stata corrisposta ( Cds VI, 10 gennaio 2005, n.5, 14 ottobre 2004, n.6654, 9 aprile 2001, n.2153; Cons. Stato Sez. VI, (ud. 14/03/2006) 24-06-2006, n. 4053]
Qualora venga acclarata la mancanza di una causa acquirendi, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass., Sez. II, 4.2.2000, n.
1252); la giurisprudenza amministrativa e' ferma nel ritenere, non solo in materia di pubblico impiego
(cfr., tra le più recenti, C.d.S., Sez. VI, 20.5.2002, n. 2731 e 9.9.2002, n. 5579), ma anche in termini generali, che il recupero delle somme indebitamente erogate dalla p.a. costituisce un comportamento doveroso, in quanto discende direttamente dalla disposizione dell'art. 2033 c.c.[ Cons. Stato Sez. V, (ud.
09/12/2003) 23-03-2004, n. 1535].
Obbligo di recupero anche nella specie sussistente salvo per quanto concerna la contribuzione già prescritta.
Ebbene, gli artt.37 cpv dl 17.3.20 n.18 (conv.) ed art.11 dl 31.12.20 n.183 hanno fissato due periodi di sospensione della prescrizione [23.2.20\30.6.20 (129gg) e 31.12.20\30.6.21 (182gg)].
L'art.68 del D.L. 17/03/2020, n. 18 [Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19] recita inoltre, nella formulazione novellata nel 2021, “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 [comma novellato dall' art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41],
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” Che è quanto vale ad escludere nella fattispecie alcuna prescrizione.
Parte opponente lamenta altresì il difetto di proporzionalità.
Ebbene, l'art.2 del D.L. 12/09/1983, n. 463 quanto segue: “ 1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dalla documentazione in atti emerge come l'importo non versato ammonti ad euro 867,00.
Recita l'art.11 l.689.1981: “Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”
È noto, “i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24.11.1981 n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.p., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore” [Cass. civ. Sez. II Ord., 18/10/2022, n. 30500]
Peraltro, “nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse. Egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11.” [Cass. civ. Sez. II Ord., 10/10/2022, n. 29403].
CP_ Nelle more del giudizio è tuttavia intervenuto il legislatore con dl.n.48.23 ed ha proceduto alla rideterminazione della sanzione in termini proporzionali alla gravità dell'inadempimento.
CP_ allega come parte avversa abbia proceduto al pagamento della sanzione siccome rideterminata. Le parti hanno quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Lecce, 18/03/2025
Lorenzo Bellanova