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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2609 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...], ivi residente, cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Fabiana Vigna, cod. fisc.:
, PEC: fax 0984/790440 e Santo Dalmazio C.F._2 Email_1
Tarantino, cod. fisc.: , PEC: fax C.F._3 Email_2
0984/790440 -coadiuvato dal dott. Eugenio Dalmazio Tarantino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cosenza alla piazza della Vittoria n°16, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Serena Cianflone
( ) ET FI ( ) OB TR C.F._4 C.F._5
( ) e EN SA NI ( ), funzionari in servizio C.F._6 C.F._7 presso l'USR Calabria, A.T. di Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna 13
Resistente Nonché nei confronti di
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_2
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._8
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_3
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Motivi della decisione
Parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il (qui di Controparte_1
Cont seguito, breviter, o ) esponendo di aver prestato servizio alle sue dipendenze, in qualità CP_1 di docente, in forza di vari contratti a termine, prima dell'immissione in ruolo;
in particolare, esponeva di aver prestato servizio a tempo determinato nell'anno scolastico 2014/2015 dal 24.09.2014 al
10.07.2015 e di non aver fruito delle ferie spettanti. Richiamata la disciplina normativa e contrattualcollettiva rilevante e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione, si affermava creditrice della somma di euro 934,28 a titolo di indennità sostituiva di ferie non godute.
Cont Chiedeva, quindi, la condanna del al pagamento di tale somma oltre che al versamento delle differenze contributive in favore dell' , parimenti convenuto in giudizio. CP_2
Cont Resisteva al ricorso il rilevando che la legge 228/2012 dispone che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, anche in assenza di richiesta e nel rispetto dell'esigenza di riposo, giorni in cui il docente viene retribuito pur non rendendo alcuna prestazione lavorativa. Concludeva per il rigetto del ricorso attesa la regolare fruizione dei giorni di ferie maturati e la perdita della possibilità di godere delle festività soppresse che per legge vanno fruite esclusivamente nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono a richiesta degli interessati. In subordine, chiedeva di decurtare i giorni ferie fruiti e i giorni che ricadono nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
L' – chiamato in causa quale litisconsorte necessario – rassegnava le seguenti conclusioni: in CP_2 ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale del ricorrente, condannare il datore CP_ di lavoro al pagamento nei confronti dell' di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale entro i limiti prescrizionali ove operanti, previa ammissione- ove occorra– di CTU contabile. Con vittoria di spese e compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione, decideva la causa come da sentenza, depositata nel fascicolo informatico.
Il ricorso non può trovare accoglimento atteso che il mancato assolvimento da parte ricorrente dell'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato impone una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale.
Invero, l'art. 414 c.p.c., nel delineare il contenuto del ricorso, onera parte attrice di una specifica attività assertiva, avente ad oggetto al n. 4 che qui interessa, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni”. Mentre l'omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi si pone quale requisito di validità del ricorso, prescritto a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 164 c.I e 414 c.p.c., la allegazione generica del suddetto elemento impone una pronuncia di rigetto nel merito.
Infatti, l'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
A tali conclusioni si perviene non solo in base alla disposizione testuale della norma di cui all'art. 414
n. 4 c.p.c., ma anche muovendo dai principi cardine del sistema processuale civile. Infatti, i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (di cui rispettivamente agli artt. 99 e
112 c.p.c.) condizionano il dovere decisorio del giudice, limitandone l'oggetto e l'ambito che debbono coincidere con l'oggetto e l'ambito della domanda introduttiva;
detto altrimenti, il dovere decisorio del giudice sorge in presenza di una domanda (salve le ipotesi eccezionali di tutela giurisdizionale prestata d'ufficio o su iniziativa del pubblico ministero ex art. 2907 c.c.) e l'estensione di quest'ultima determina quella della decisione (altrimenti affetta da vizio di ultrapetizione). Infatti, l'art. 2907 c.c. pone una norma ispirata al fondamentale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale (salve le ipotesi eccezionali di cui si è detto), a sua volta corollario processuale della disponibilità del diritto sostanziale (ciò trova conferma nel rilievo secondo cui i casi in cui la tutela può essere chiesta dal p.m. riguardano diritti sostanziali indisponibili); tale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale, in ambito processuale, trova espressione nel principio della domanda ex art. 99 c.p.c., secondo cui l'esercizio del diritto di azione è rimesso all'iniziativa del titolare del diritto sostanziale e, pertanto, il dovere decisorio del giudice sorge in dipendenza dell'iniziativa di chi propone la domanda. In stretta correlazione con il principio della domanda, l'art. 112 c.p.c. delimita l'ambito di estensione del dovere decisorio del giudice, facendolo coincidere con l'ambito della domanda;
ciò comporta la disponibilità dell'oggetto del processo in capo a chi propone la domanda, in quanto è l'attore con la sua domanda a vincolare e limitare il giudice nell'oggetto del suo giudizio (salve, ovviamente, le domande proposte dalle altre parti, idonee ad ampliare l'oggetto del processo). Ma tale “esclusiva” dell'attore nel determinare l'oggetto del processo riguarda soltanto i fatti allegati, atteso che il giudice non è tenuto ad applicare le regole di diritto richiamate dall'attore (iura novit curia cfr. ex art. 113 c.p.c.), essendo libero di scegliere la norma giuridica entro cui sussumere la fattispecie concreta. Mentre quindi nel giudizio di diritto il giudice non incontra alcun vincolo rispetto alle prospettazioni delle parti, nel giudizio di fatto è invece vincolato alle allegazioni dei fatti contenute nella domanda, in base al noto brocardo iudex secundum alligata iudicare debet;
pertanto, il potere di determinare l'oggetto del processo, in modo vincolante per il giudice, spetta a chi propone la domanda con la quale afferma o allega i fatti costitutivi e lesivi, restando poi libero il giudice di applicare a quei fatti le norme di diritto che ritiene disciplinanti la fattispecie concreta.
Sul piano probatorio, fermo il principio cardine della disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., tra i caratteri specializzanti del rito del lavoro vi è quello per cui il giudice può esercitare i poteri officiosi attribuitigli dall'art. 421 c.p.c.; tali poteri rispondono concettualmente al principio della ricerca della verità materiale che ispira le controversie lavoristiche e consente un parziale superamento della rigida applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova;
ma tale potere officioso riguarda soltanto i fatti allegati tempestivamente dalle parti. Detto altrimenti, tale potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto al loro onere di allegazione o deduzione in fatto, non potendo né il giudice né le parti supplire in via istruttoria a carenti allegazioni fattuali.
Pertanto, in presenza di situazioni giuridiche soggettive caratterizzate dal requisito della disponibilità in capo al titolare, il processo è sorretto dal principio dispositivo che affida esclusivamente alla parte il potere di proporre la domanda e di allegare i fatti posti a fondamento della medesima. Tale potere di allegazione è il corollario sul piano processuale dell'autonomia sostanziale delle parti;
la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede processuale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (cfr. Cass., S.U., n. 761/2002).
Tanto premesso in diritto, si osserva che nell'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente a fondamento della domanda espone che nell'anno scolastico 2014/2015 non ha goduto delle ferie e non ha ricevuto invito alcuno a goderne, da parte del convenuto e, dunque, da parte del CP_1
Dirigente scolastico della scuola ove ha prestato servizio. L'indennità spettante a titolo di ferie non godute è pari ad € 934,28.
Orbene, parte ricorrente non si premura di indicare, come sarebbe stato suo onere, il numero di giorni di ferie maturate (per i quali reclama la relativa indennità sostitutiva) rammentandosi che ai sensi dell'art. 19 co.2 del CCNL 2006-2008 del 29.11.2007 le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Parte ricorrente si limita a rivendicare somma a titolo di indennità sostitutiva di un numero non determinato di giorni di ferie, somma che pertanto resta del tutto priva di supporto probatorio non essendo dedotto il fondamento del calcolo vale a dire e anzitutto il numero di giorni di ferie maturate e non godute.
Peraltro, parte ricorrente introduce elementi di incertezza ancora maggiori nella parte in cui – in termini astratti e generali – afferma che i giorni di ferie del personale assunto a tempo determinato sono 30 e, in caso di reiterazione di rapporti per più di tre anni, 32 giorni complessivi.
Invero, nel caso di specie, allega di aver svolto servizio a termine per più anni e, senza alcuna indicazione concreta, rivendica nell'anno scolastico 2014/2015 che potrebbero essere 30 o 32 oltre che da rapportare ai giorni di servizio prestato, sulla base di un calcolo che non è svolto in relazione alla specifica posizione della parte ricorrente.
In sintesi, parte ricorrente si limita a deduzioni astratte lasciando lacune allegatorie che non è compito del giudice “sanare”.
In assenza di precisa indicazione del numero di giorni di ferie che assume di aver maturato, calcolate una volta rapportate al numero di giorni di servizio prestato, il ricorso non può che essere respinto. Peraltro, proprio in considerazione della profonda lacuna da cui è affetto il ricorso, si rileva che a fronte Cont della difesa del (che sostiene che occorre considerare i giorni di sospensione delle attività da calendario scolastico), non è dato di poter prendere posizione posto che non è dato sapere per quanti giorni di ferie parte ricorrente rivendica l'emolumento sostitutivo.
Valga, infine, considerare che – in termini generali – a colmare le carenze finora descritte non può soccorrere il conteggio delle spettanze prodotto in atti dal ricorrente (non notificato alla parte resistente) siccome è vero che, ai fini della quantificazione della pretesa, può farsi utile riferimento ai conteggi ma è altresì vero che tale quantificazione deve necessariamente trovare il suo presupposto in una esposizione completa, pur se sommaria, dei punti di riferimento (fattuali e giuridici) su cui la pretesa stessa si basa (cfr. Cass. 5648/1989).
Peraltro, nei conteggi risulta indicato soltanto il numero dei giorni di lavoro, lo stipendio tabellare, le ore lavorative e l'indennità sostitutiva di un numero di giorni non determinato neppure nei conteggi.
Invero, la lacuna allegatoria su un fatto costitutivo principale quale è il numero di giorni di ferie maturati e per i quali si rivendica l'indennità sostitutiva non è suscettibile di “sanatoria”, non essendo ovviabile né dal potere istruttorio officioso del giudice che può esercitarsi solo in relazione ai fatti tempestivamente e specificamente allegati, né da produzioni documentali idonee a comprovare fatti già allegati e non ad introdurne di nuovi, né dall'espletamento di Ctu che è strumento volto a valutare fatti già acquisiti al processo per mezzo dell'attività assertiva delle parti e già comprovati.
Non è compito del giudice certamente quello di ovviare alle carenze delle parti andando a determinare il numero dei giorni di ferie maturati sulla base delle scarne allegazioni in ordine al periodo di lavoro ma, all'evidenza, sarebbe stato onere della parte quantificare tali giorni e rendere così comprensibile e anche provata la somma rivendicata.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti, della somma di euro
321,00 oltre accessori ove dovuti come per legge. Cosenza, 9.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2609 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...], ivi residente, cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Fabiana Vigna, cod. fisc.:
, PEC: fax 0984/790440 e Santo Dalmazio C.F._2 Email_1
Tarantino, cod. fisc.: , PEC: fax C.F._3 Email_2
0984/790440 -coadiuvato dal dott. Eugenio Dalmazio Tarantino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cosenza alla piazza della Vittoria n°16, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Serena Cianflone
( ) ET FI ( ) OB TR C.F._4 C.F._5
( ) e EN SA NI ( ), funzionari in servizio C.F._6 C.F._7 presso l'USR Calabria, A.T. di Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna 13
Resistente Nonché nei confronti di
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_2
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._8
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_3
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Motivi della decisione
Parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il (qui di Controparte_1
Cont seguito, breviter, o ) esponendo di aver prestato servizio alle sue dipendenze, in qualità CP_1 di docente, in forza di vari contratti a termine, prima dell'immissione in ruolo;
in particolare, esponeva di aver prestato servizio a tempo determinato nell'anno scolastico 2014/2015 dal 24.09.2014 al
10.07.2015 e di non aver fruito delle ferie spettanti. Richiamata la disciplina normativa e contrattualcollettiva rilevante e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione, si affermava creditrice della somma di euro 934,28 a titolo di indennità sostituiva di ferie non godute.
Cont Chiedeva, quindi, la condanna del al pagamento di tale somma oltre che al versamento delle differenze contributive in favore dell' , parimenti convenuto in giudizio. CP_2
Cont Resisteva al ricorso il rilevando che la legge 228/2012 dispone che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, anche in assenza di richiesta e nel rispetto dell'esigenza di riposo, giorni in cui il docente viene retribuito pur non rendendo alcuna prestazione lavorativa. Concludeva per il rigetto del ricorso attesa la regolare fruizione dei giorni di ferie maturati e la perdita della possibilità di godere delle festività soppresse che per legge vanno fruite esclusivamente nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono a richiesta degli interessati. In subordine, chiedeva di decurtare i giorni ferie fruiti e i giorni che ricadono nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
L' – chiamato in causa quale litisconsorte necessario – rassegnava le seguenti conclusioni: in CP_2 ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale del ricorrente, condannare il datore CP_ di lavoro al pagamento nei confronti dell' di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale entro i limiti prescrizionali ove operanti, previa ammissione- ove occorra– di CTU contabile. Con vittoria di spese e compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione, decideva la causa come da sentenza, depositata nel fascicolo informatico.
Il ricorso non può trovare accoglimento atteso che il mancato assolvimento da parte ricorrente dell'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato impone una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale.
Invero, l'art. 414 c.p.c., nel delineare il contenuto del ricorso, onera parte attrice di una specifica attività assertiva, avente ad oggetto al n. 4 che qui interessa, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni”. Mentre l'omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi si pone quale requisito di validità del ricorso, prescritto a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 164 c.I e 414 c.p.c., la allegazione generica del suddetto elemento impone una pronuncia di rigetto nel merito.
Infatti, l'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
A tali conclusioni si perviene non solo in base alla disposizione testuale della norma di cui all'art. 414
n. 4 c.p.c., ma anche muovendo dai principi cardine del sistema processuale civile. Infatti, i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (di cui rispettivamente agli artt. 99 e
112 c.p.c.) condizionano il dovere decisorio del giudice, limitandone l'oggetto e l'ambito che debbono coincidere con l'oggetto e l'ambito della domanda introduttiva;
detto altrimenti, il dovere decisorio del giudice sorge in presenza di una domanda (salve le ipotesi eccezionali di tutela giurisdizionale prestata d'ufficio o su iniziativa del pubblico ministero ex art. 2907 c.c.) e l'estensione di quest'ultima determina quella della decisione (altrimenti affetta da vizio di ultrapetizione). Infatti, l'art. 2907 c.c. pone una norma ispirata al fondamentale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale (salve le ipotesi eccezionali di cui si è detto), a sua volta corollario processuale della disponibilità del diritto sostanziale (ciò trova conferma nel rilievo secondo cui i casi in cui la tutela può essere chiesta dal p.m. riguardano diritti sostanziali indisponibili); tale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale, in ambito processuale, trova espressione nel principio della domanda ex art. 99 c.p.c., secondo cui l'esercizio del diritto di azione è rimesso all'iniziativa del titolare del diritto sostanziale e, pertanto, il dovere decisorio del giudice sorge in dipendenza dell'iniziativa di chi propone la domanda. In stretta correlazione con il principio della domanda, l'art. 112 c.p.c. delimita l'ambito di estensione del dovere decisorio del giudice, facendolo coincidere con l'ambito della domanda;
ciò comporta la disponibilità dell'oggetto del processo in capo a chi propone la domanda, in quanto è l'attore con la sua domanda a vincolare e limitare il giudice nell'oggetto del suo giudizio (salve, ovviamente, le domande proposte dalle altre parti, idonee ad ampliare l'oggetto del processo). Ma tale “esclusiva” dell'attore nel determinare l'oggetto del processo riguarda soltanto i fatti allegati, atteso che il giudice non è tenuto ad applicare le regole di diritto richiamate dall'attore (iura novit curia cfr. ex art. 113 c.p.c.), essendo libero di scegliere la norma giuridica entro cui sussumere la fattispecie concreta. Mentre quindi nel giudizio di diritto il giudice non incontra alcun vincolo rispetto alle prospettazioni delle parti, nel giudizio di fatto è invece vincolato alle allegazioni dei fatti contenute nella domanda, in base al noto brocardo iudex secundum alligata iudicare debet;
pertanto, il potere di determinare l'oggetto del processo, in modo vincolante per il giudice, spetta a chi propone la domanda con la quale afferma o allega i fatti costitutivi e lesivi, restando poi libero il giudice di applicare a quei fatti le norme di diritto che ritiene disciplinanti la fattispecie concreta.
Sul piano probatorio, fermo il principio cardine della disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., tra i caratteri specializzanti del rito del lavoro vi è quello per cui il giudice può esercitare i poteri officiosi attribuitigli dall'art. 421 c.p.c.; tali poteri rispondono concettualmente al principio della ricerca della verità materiale che ispira le controversie lavoristiche e consente un parziale superamento della rigida applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova;
ma tale potere officioso riguarda soltanto i fatti allegati tempestivamente dalle parti. Detto altrimenti, tale potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto al loro onere di allegazione o deduzione in fatto, non potendo né il giudice né le parti supplire in via istruttoria a carenti allegazioni fattuali.
Pertanto, in presenza di situazioni giuridiche soggettive caratterizzate dal requisito della disponibilità in capo al titolare, il processo è sorretto dal principio dispositivo che affida esclusivamente alla parte il potere di proporre la domanda e di allegare i fatti posti a fondamento della medesima. Tale potere di allegazione è il corollario sul piano processuale dell'autonomia sostanziale delle parti;
la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede processuale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (cfr. Cass., S.U., n. 761/2002).
Tanto premesso in diritto, si osserva che nell'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente a fondamento della domanda espone che nell'anno scolastico 2014/2015 non ha goduto delle ferie e non ha ricevuto invito alcuno a goderne, da parte del convenuto e, dunque, da parte del CP_1
Dirigente scolastico della scuola ove ha prestato servizio. L'indennità spettante a titolo di ferie non godute è pari ad € 934,28.
Orbene, parte ricorrente non si premura di indicare, come sarebbe stato suo onere, il numero di giorni di ferie maturate (per i quali reclama la relativa indennità sostitutiva) rammentandosi che ai sensi dell'art. 19 co.2 del CCNL 2006-2008 del 29.11.2007 le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Parte ricorrente si limita a rivendicare somma a titolo di indennità sostitutiva di un numero non determinato di giorni di ferie, somma che pertanto resta del tutto priva di supporto probatorio non essendo dedotto il fondamento del calcolo vale a dire e anzitutto il numero di giorni di ferie maturate e non godute.
Peraltro, parte ricorrente introduce elementi di incertezza ancora maggiori nella parte in cui – in termini astratti e generali – afferma che i giorni di ferie del personale assunto a tempo determinato sono 30 e, in caso di reiterazione di rapporti per più di tre anni, 32 giorni complessivi.
Invero, nel caso di specie, allega di aver svolto servizio a termine per più anni e, senza alcuna indicazione concreta, rivendica nell'anno scolastico 2014/2015 che potrebbero essere 30 o 32 oltre che da rapportare ai giorni di servizio prestato, sulla base di un calcolo che non è svolto in relazione alla specifica posizione della parte ricorrente.
In sintesi, parte ricorrente si limita a deduzioni astratte lasciando lacune allegatorie che non è compito del giudice “sanare”.
In assenza di precisa indicazione del numero di giorni di ferie che assume di aver maturato, calcolate una volta rapportate al numero di giorni di servizio prestato, il ricorso non può che essere respinto. Peraltro, proprio in considerazione della profonda lacuna da cui è affetto il ricorso, si rileva che a fronte Cont della difesa del (che sostiene che occorre considerare i giorni di sospensione delle attività da calendario scolastico), non è dato di poter prendere posizione posto che non è dato sapere per quanti giorni di ferie parte ricorrente rivendica l'emolumento sostitutivo.
Valga, infine, considerare che – in termini generali – a colmare le carenze finora descritte non può soccorrere il conteggio delle spettanze prodotto in atti dal ricorrente (non notificato alla parte resistente) siccome è vero che, ai fini della quantificazione della pretesa, può farsi utile riferimento ai conteggi ma è altresì vero che tale quantificazione deve necessariamente trovare il suo presupposto in una esposizione completa, pur se sommaria, dei punti di riferimento (fattuali e giuridici) su cui la pretesa stessa si basa (cfr. Cass. 5648/1989).
Peraltro, nei conteggi risulta indicato soltanto il numero dei giorni di lavoro, lo stipendio tabellare, le ore lavorative e l'indennità sostitutiva di un numero di giorni non determinato neppure nei conteggi.
Invero, la lacuna allegatoria su un fatto costitutivo principale quale è il numero di giorni di ferie maturati e per i quali si rivendica l'indennità sostitutiva non è suscettibile di “sanatoria”, non essendo ovviabile né dal potere istruttorio officioso del giudice che può esercitarsi solo in relazione ai fatti tempestivamente e specificamente allegati, né da produzioni documentali idonee a comprovare fatti già allegati e non ad introdurne di nuovi, né dall'espletamento di Ctu che è strumento volto a valutare fatti già acquisiti al processo per mezzo dell'attività assertiva delle parti e già comprovati.
Non è compito del giudice certamente quello di ovviare alle carenze delle parti andando a determinare il numero dei giorni di ferie maturati sulla base delle scarne allegazioni in ordine al periodo di lavoro ma, all'evidenza, sarebbe stato onere della parte quantificare tali giorni e rendere così comprensibile e anche provata la somma rivendicata.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti, della somma di euro
321,00 oltre accessori ove dovuti come per legge. Cosenza, 9.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti