CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 958/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse IA Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INFORMATIVA TAR n. 50002400003928 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 555/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
la TRE ESSE aderisce alla rinuncia al ricorso di controparte con compensazione delle spese. La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.9.2024, ritualmente notificato alla Tre Esse IA quale concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Pignataro Interamna, IO DI adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della richiesta di pagamento TARI anno 2018
A motivo del gravame deduceva che il tributo non era dovuto.
Si costituiva in giudizio la Tre Esse IA ribadendo la legittimità del proprio operato.
Successivamente la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese. A tale dichiarazione aderiva in udienza la ricorrente.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso in Camera di Consiglio la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Infatti l'art. 44 d lgs 546/1992, rubricato come “Estinzione del processo per rinuncia al ricorso” prevede che il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
A norma della citata disposizione, poi, la rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
Nel caso in esame non solo la richiesta è congiunta, ma le parti hanno convenuto sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 958/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse IA Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INFORMATIVA TAR n. 50002400003928 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 555/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
la TRE ESSE aderisce alla rinuncia al ricorso di controparte con compensazione delle spese. La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.9.2024, ritualmente notificato alla Tre Esse IA quale concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Pignataro Interamna, IO DI adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della richiesta di pagamento TARI anno 2018
A motivo del gravame deduceva che il tributo non era dovuto.
Si costituiva in giudizio la Tre Esse IA ribadendo la legittimità del proprio operato.
Successivamente la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese. A tale dichiarazione aderiva in udienza la ricorrente.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso in Camera di Consiglio la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Infatti l'art. 44 d lgs 546/1992, rubricato come “Estinzione del processo per rinuncia al ricorso” prevede che il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
A norma della citata disposizione, poi, la rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
Nel caso in esame non solo la richiesta è congiunta, ma le parti hanno convenuto sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.