Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Sentenza breve 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 10/04/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05214/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 5214 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitore, esercente la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona dei rispettivi l.r.p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Dirigente Scolastico del Liceo -OMISSIS-ha reso nota l''assegnazione di n. 1 ore settimanali di sostegno scolastico e di n. 5 ore di potenziamento scolastico all''alunno -OMISSIS-;
del decreto di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, prot. n. -OMISSIS-;
del P.E.I. del 17.10.2023, prot. -OMISSIS- e del Verbale del GLO del 28.05.2024, se ed in quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti;
del Verbale GLO e del PEI relativi all’anno scolastico 2024/2025, di data, contenuto ed estremi sconosciuti, ove nelle more adottati, se ed in quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti;
dei provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato per l’anno scolastico 2024/2025, all’alunno -OMISSIS-, un numero di ore settimanali di sostegno, inferiore a quelle necessarie in relazione alla disabilità;
del provvedimento, di estremi e data sconosciuti, con cui l’U.S.R. Campania e l’U.S.P. di Napoli hanno assegnato “l’organico di diritto” al Liceo -OMISSIS-, con un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli alunni disabili, iscritti presso la stessa;
d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;
nonché per la condanna, anche con provvedimento cautelare, dell’Amministrazione Scolastica ad:
assegnare al minore -OMISSIS- il sostegno didattico in un numero di ore pari a 18, con docente di sostegno (e non “potenziamento”), così come richiesto nel verbale GLO e nel PEI per l’anno precedente o, in subordine, nella misura massima stabilita dal Giudice adito, tenendo conto della grave disabilità da cui è affetto il minore; redigere e/o integrare il Piano Educativo Individuale per l’a.s. 2024/2025, con l’indicazione delle ore di sostegno da assegnare al minore in relazione alla gravità della patologia da cui è affetto, in conformità a quanto previsto dal GLO del 28.05.2024 e come richiesto dagli specialisti che hanno valutato la patologia del piccolo -OMISSIS-, disponendo, qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi, la nomina di un Commissario ad acta al fine di provvedere al compimento degli atti necessari;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la Sezione, con ordinanza n. 2438 del 25.11.2024, così statuiva, relativamente alla fase cautelare del ricorso in epigrafe:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore è affetto da “-OMISSIS-”, e per tale patologia è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 1 dell’art. 3 della L. 104/92”;
egli frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe 2C del -OMISSIS-;
egli ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, vale a dire, secondo la prospettazione del ricorso, per almeno 18 ore settimanali (vedi amplius infra);
l’Istituto Scolastico che frequenta, nonostante la sussistenza di detta grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 32 ore settimanali, gli ha assegnato un’ora soltanto di sostegno, giusta la nota gravata, oltre cinque ore di potenziamento scolastico;
Rilevato, altresì, che il verbale del G.L.O. del 28.05.2024 prevedeva, relativamente al minore, quanto segue: “Il GLO, tenuto conto che per l'anno prossimo le ore scolastiche saranno 32, e che -OMISSIS-manifesta difficoltà nella elaborazione del pensiero analitico e rigidità di pensiero e di comportamento, difficoltà di socializzazione, anche se vi sono stati dei segni di miglioramento in tale area, durante quest'anno, ansia dovuta anche ad eventi di scarsa importanza, difficoltà nella elaborazione delle consegne e nella organizzazione dei compiti, delibera all'unanimità per il prossimo anno scolastico 18 ore di sostegno”;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio ed in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale gravato, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in appena un’ora, a fronte di un orario di frequenza di 32 ore, anche tenuto conto delle indicazioni promananti dal G.L.O. del 28.05.2024;
Ritenuto che sussista il periculum in mora, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando allo stesso le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, nella misura massima possibile, auspicabilmente in misura pari alle 18 ore ritenute necessarie dal G.L.O. del 28.05.2024;
Considerato che non risulta, dagli atti del fascicolo processuale, ancora adottato il P.E.I., nonostante la scadenza del termine per la sua adozione (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188), nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta, comunque, a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 9 aprile 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti, per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare, ai fini del riesame, e rinvia alla camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare.”;
Rilevato che l’Amministrazione Scolastica depositava in data 8.01.2025 documenti, da cui si ricavava l’avvio del procedimento volto all’esecuzione del prefato arresto cautelare;
Rilevato che all’odierna udienza in camera di consiglio parte ricorrente dichiarava che la Scuola aveva ottemperato a quanto statuito nell’ordinanza cautelare, con conseguente sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, nel merito, del gravame;
Rilevato che il ricorso era trattenuto in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione dello stesso, con sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che il ricorso può essere effettivamente definito con sentenza breve che, alla luce di quanto dichiarato dalle parti e della documentazione prodotta, lo dichiari improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e condanni le Amministrazioni resistenti ed intimate, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite, in favore della ricorrente, per soccombenza virtuale, ed attribuzione al difensore della medesima ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti ed intimate, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore della medesima ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Rita Luce, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.