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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1676/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1676/2019 promossa da
C.F. , nata Roma il 24/1/1945, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegata al presente atto, dall'avv. Antonio Elefante, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla Via Marino Paglia, n. 26;
- attrice-
contro
C.F. , alla Via Andrea Sabatini, 13 Controparte_1 P.IVA_1
Salerno, in persona dell'Amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso,
in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv.
Stanislao Giammarino, e con lo stesso domiciliato presso il suo studio sito in
Salerno alla Via Panoramica, n. 33, lotto A/33;
-convenuto-
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Condominiale
Conclusioni: come da verbale di udienza pagina 1 di 7
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione, notificato via pec l'8/2/2019 ed iscritto a ruolo il
10/2/2019, impugnava la delibera Assembleare di Parte_1 CP_1
del 3/12/2018, alla quale dichiarava di non essere stata presente.
Sosteneva l'istante che, appena ricevuta la notifica della delibera attivava il procedimento di mediazione presso l'A.D.R.C.E.L. S.r.l. che si concludeva con esito negativo in data 10.1.2019.
L'ordine del giorno della delibera era il seguente: “Esame ed eventuale approvazione nuovo contratto di locazione con HG3 allegato alla presente convocazione;
Atto di citazione per impugnazione di delibera assembleare c/ allegato alla presente convocazione;
CP_2 Controparte_1
decisioni in merito;
varie ed eventuali.”.
La assemblea deliberava all'unanimità, con la sola astensione di
[...]
di autorizzare la stipula del contratto di locazione di parti comuni CP_3
dello stabile con la Società H3G S.p.a. con decorrenza dal 1/1/2019 e scadenza al 22/7/2022.
A sostegno della domanda deduceva la nullità e/o annullabilità della delibera per omessa convocazione del Comune di Salerno, Ente che era divenuto condomino a seguito di provvedimento ablativo, in danno della ON
in relazione all'appartamento dichiarato abusivo, posto al CP_3
livello della terrazza di copertura dello stabile;
che la Amministratrice,
nonostante compulsata da essa attrice non aveva mai aggiornato l'anagrafica condominiale con l'inserimento del Comune di Salerno che,
automaticamente, veniva escluso dalle convocazioni assembleari inficiando,
con tale atteggiamento, quello che era la regolarità delle assemblee;
che la detta unità immobiliare partecipava alla attribuzione pro quota della locazione a Wind3G e probabilmente alla distribuzione degli utili derivanti pagina 2 di 7 dalla locazione dell'ex portineria;
che tale situazione favoriva la posizione della ON che incamerava degli introiti sottraendoli agli altri CP_3
condomini facendo paventare un reato di appropriazione indebita;
che la deliberazione assunta al primo punto dell'ordine del giorno appariva illecita per impossibilità dell'oggetto e per contrarietà alle norme del Regolamento
condominiale oltre che per incompatibilità del deliberato con le condizioni statiche dell'edificio; che, nel contratto di locazione, predisposto da Wind Tre
S.p.A., l'azienda prendeva in locazione degli spazi condominiali che erano stati oggetto del provvedimento ablatorio del Comune di Salerno in quanto abusivi ed oggetto di ordinanza di demolizione non eseguita in uno stabile che, in ogni caso, presentava problemi di staticità aggravatasi con la sopraelevazione dei due piani degli anni 60/70; che la delibera del 3/12/2018,
con la quale era stata avvallato il perdurare della allocazione della antenna era assolutamente invalida ed illegittima e, quindi, nulla, avendo con essa l'Assemblea autorizzato, senza la prescritta unanimità dei consensi dei partecipanti la comunione, di un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 co.
2, c.c. in quanto potenzialmente pregiudizievole della stabilità e della sicurezza del fabbricato;
che il divieto poteva essere superato solo con l'unanimità della delibera, tanto premesso conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il , in Controparte_4
persona dell'Amm.re p.t. affinché l'adito Tribunale volesse: previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, annullare la delibera impugnata del “ ” per i motivi esposti in Controparte_1
via integrale per i vizi di invalidità riferibili al procedimento di convocazione e formazione della volontà assembleare e in subordine, limitatamente a quanto deliberato al punto 1 dell'O. G. per l'evidente nullità ed invalidità
della relativa decisione assembleare;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
pagina 3 di 7 In data 10 Gennaio 2020 si costituiva il il quale Controparte_1
eccepiva, in merito alla presunta omessa convocazione di un condomino (il
Comune di Salerno) che lo stesso era stato regolarmente convocato con pec del 20/11/2018; deduceva, in merito alla denunciata impossibilità dell'oggetto della delibera, che la assemblea aveva semplicemente concesso nuovamente in locazione parte degli spazi condominiali necessari per l'attraversamento verticale dei cavi (mai rimossi) che portavano alla terrazza di copertura di proprietà la cui locazione era oggetto di altro e diverso contratto;
CP_3
deduceva, in merito alla denunciata messa in pericolo della staticità
dell'edificio, che i condomini avevano semplicemente rinnovato la concessione del passaggio dei cavi verticali senza mettere in pericolo alcunché; che, sulla denunciata assenza del quorum deliberativo, in quanto il posizionamento dell'antenna rappresentava una innovazione deduceva che si era trattato di un semplice rinnovo circa gli impianti di telefonia già
sussistenti da diversi anni.
Si opponeva alla richiesta di sospensiva e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Alla prima udienza del 4/6/2019, concessi i termini di cui all'art. 183, VI co.
c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 19/11/2019 quando, su richiesta di entrambe le parti, veniva rinviata per conclusioni al 5/5/2020.
Dopo vari rinvii per cambio giudice e carico di ruolo la causa veniva rinviata al 6/5/2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
Motivi della decisione
Dall'analisi dei documenti in atti si evince, in riferimento all'antenna installata sul terrazzo ad uso esclusivo della Parte_2 CP_3
che sussistono due contratti, uno fra il Condominio e la Wind TRE S.p.A. ed pagina 4 di 7 uno fra la Wind TRE S.p.A. che risultano collegati fra loro CP_3
in quanto è dato leggere a pagina 3 del contratto originario con il
Condominio che “… qualora per qualsiasi motivo, si verificasse la cessazione del
presente contratto di locazione, ovvero di quello ad esso collegato di cui sopra
(contratto con la ON , le parti accettano sin d'ora per allora, la CP_3
cessazione automatica e senza necessità di formalità alcuna, anche dell'altro contratto
collegato, in relazione al quale si sia originariamente verificata la cessazione stessa”.
Il contratto riferito al Condominio riguardava il passaggio dei cavi per l'alimentazione dell'apparecchiatura installata sul terrazzo.
Pertanto, per la decisione della causa devono essere disgiunti i due contratti e la loro singola valenza.
La Assemblea condominiale, la cui deliberazione viene oggi impugnata,
riguarda l'autorizzazione alla stipula del contratto di locazione di parti comuni dello stabile con la Società H3G S.p.a. con decorrenza dal 1/1/2019 e scadenza al 22/7/2022 sempre in riferimento il passaggio dei cavi per l'alimentazione dell'apparecchiatura installata sul terrazzo oggetto di altro contratto.
Il lastrico solare, ove è installata l'antenna viene definito di proprietà
esclusiva della ON e a nulla portano le eccezioni in merito al CP_3
provvedimento ablativo operato dal Comune di Salerno in quanto non specificamente indicato nel ricorso la posizione esatta dell'antenna, non chiarita neanche dal Comune, che nonostante sia stato regolarmente convocato per l'assemblea era risultato assente.
Infatti, il Condominio ha dato la prova della convocazione del Comune di
Salerno depositando al n. 3 del la convocazione del Comune Pt_3
all'assemblea la cui delibera è oggi impugnata.
Riguardo alle eccezioni in merito alla circostanza se l'antenna sia da considerarsi una innovazione o meno si rileva che il proprietario esclusivo del pagina 5 di 7 lastrico può anche decidere di installare un ripetitore, concedendo in locazione lo spazio a una società di telefonia dietro pagamento di un canone.
Ma se il divieto di compiere opere nelle parti di proprietà esclusiva risulta chiaramente dal regolamento condominiale può essere posto dal Condominio
il relativo divieto di installazione (Cass. 32685/2019).
In definitiva il regolamento condominiale può vietare l'installazione di un ripetitore sul lastrico solare esclusivo, purché tale proibizione emerga chiaramente dal testo del regolamento e non si faccia riferimento a un generico pregiudizio per il condominio.
Ebbene nonostante la attrice eccepisca la violazione del regolamento condominiale non si rileva, dalla lettura dello stesso, alcuna esplicita disposizione che neghi esplicitamente il diritto di installazione dell'antenna.
Solo in caso di difformità dal regolamento condominiale sarebbe stata,
quindi, prescritta l'unanimità dei consensi.
Per quanto riguarda gli asseriti problemi di staticità dell'edificio, che sarebbero stati compromessi dalla installazione dell'antenna, essi non possono dirsi provati dal deposito delle perizie tecniche che, inoltre,
rappresentano una eccezione non direttamente riportabile a quello che era l'ordine del giorno dell'assemblea del 3.12.2018.
Infatti, le perizie depositate non prendono in considerazione in maniera diretta la installazione della antenna e quindi non sono utilizzabili ai fini della decisione della presente controversia.
Può, però, dirsi che nella perizia più recente, a firma dell'ingegnere Tes_1
viene consigliata una operazione di consolidamento delle strutture interne ed esterne del fabbricato, di cui dovrà farsi carico la intera Assemblea e, per essa,
l'Amministratore di Condominio, indipendentemente dalla presenza o meno dell'antenna.
Per i su esposti motivi la domanda viene rigettata.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del secondo il valore della causa pari all'importo di Controparte_1
locazione per un anno e secondo i valori minimi esclusa fase istruttoria e decisionale in € 849,00, oltre spese forfetarie ed oltre IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando,
nella causa civile iscritta al n. 1676/2019 r.g. tra e Parte_4
, in persona Controparte_5
dell'Amm.re p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita,
così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice, al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1
favore del , Controparte_5
in persona dell'Amm.re p.t., per l'importo di € 849,00, oltre spese forfetarie ed oltre IVA e CAP come per legge.
Salerno lì, 06/05/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1676/2019 promossa da
C.F. , nata Roma il 24/1/1945, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegata al presente atto, dall'avv. Antonio Elefante, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla Via Marino Paglia, n. 26;
- attrice-
contro
C.F. , alla Via Andrea Sabatini, 13 Controparte_1 P.IVA_1
Salerno, in persona dell'Amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso,
in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv.
Stanislao Giammarino, e con lo stesso domiciliato presso il suo studio sito in
Salerno alla Via Panoramica, n. 33, lotto A/33;
-convenuto-
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Condominiale
Conclusioni: come da verbale di udienza pagina 1 di 7
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione, notificato via pec l'8/2/2019 ed iscritto a ruolo il
10/2/2019, impugnava la delibera Assembleare di Parte_1 CP_1
del 3/12/2018, alla quale dichiarava di non essere stata presente.
Sosteneva l'istante che, appena ricevuta la notifica della delibera attivava il procedimento di mediazione presso l'A.D.R.C.E.L. S.r.l. che si concludeva con esito negativo in data 10.1.2019.
L'ordine del giorno della delibera era il seguente: “Esame ed eventuale approvazione nuovo contratto di locazione con HG3 allegato alla presente convocazione;
Atto di citazione per impugnazione di delibera assembleare c/ allegato alla presente convocazione;
CP_2 Controparte_1
decisioni in merito;
varie ed eventuali.”.
La assemblea deliberava all'unanimità, con la sola astensione di
[...]
di autorizzare la stipula del contratto di locazione di parti comuni CP_3
dello stabile con la Società H3G S.p.a. con decorrenza dal 1/1/2019 e scadenza al 22/7/2022.
A sostegno della domanda deduceva la nullità e/o annullabilità della delibera per omessa convocazione del Comune di Salerno, Ente che era divenuto condomino a seguito di provvedimento ablativo, in danno della ON
in relazione all'appartamento dichiarato abusivo, posto al CP_3
livello della terrazza di copertura dello stabile;
che la Amministratrice,
nonostante compulsata da essa attrice non aveva mai aggiornato l'anagrafica condominiale con l'inserimento del Comune di Salerno che,
automaticamente, veniva escluso dalle convocazioni assembleari inficiando,
con tale atteggiamento, quello che era la regolarità delle assemblee;
che la detta unità immobiliare partecipava alla attribuzione pro quota della locazione a Wind3G e probabilmente alla distribuzione degli utili derivanti pagina 2 di 7 dalla locazione dell'ex portineria;
che tale situazione favoriva la posizione della ON che incamerava degli introiti sottraendoli agli altri CP_3
condomini facendo paventare un reato di appropriazione indebita;
che la deliberazione assunta al primo punto dell'ordine del giorno appariva illecita per impossibilità dell'oggetto e per contrarietà alle norme del Regolamento
condominiale oltre che per incompatibilità del deliberato con le condizioni statiche dell'edificio; che, nel contratto di locazione, predisposto da Wind Tre
S.p.A., l'azienda prendeva in locazione degli spazi condominiali che erano stati oggetto del provvedimento ablatorio del Comune di Salerno in quanto abusivi ed oggetto di ordinanza di demolizione non eseguita in uno stabile che, in ogni caso, presentava problemi di staticità aggravatasi con la sopraelevazione dei due piani degli anni 60/70; che la delibera del 3/12/2018,
con la quale era stata avvallato il perdurare della allocazione della antenna era assolutamente invalida ed illegittima e, quindi, nulla, avendo con essa l'Assemblea autorizzato, senza la prescritta unanimità dei consensi dei partecipanti la comunione, di un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 co.
2, c.c. in quanto potenzialmente pregiudizievole della stabilità e della sicurezza del fabbricato;
che il divieto poteva essere superato solo con l'unanimità della delibera, tanto premesso conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il , in Controparte_4
persona dell'Amm.re p.t. affinché l'adito Tribunale volesse: previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, annullare la delibera impugnata del “ ” per i motivi esposti in Controparte_1
via integrale per i vizi di invalidità riferibili al procedimento di convocazione e formazione della volontà assembleare e in subordine, limitatamente a quanto deliberato al punto 1 dell'O. G. per l'evidente nullità ed invalidità
della relativa decisione assembleare;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
pagina 3 di 7 In data 10 Gennaio 2020 si costituiva il il quale Controparte_1
eccepiva, in merito alla presunta omessa convocazione di un condomino (il
Comune di Salerno) che lo stesso era stato regolarmente convocato con pec del 20/11/2018; deduceva, in merito alla denunciata impossibilità dell'oggetto della delibera, che la assemblea aveva semplicemente concesso nuovamente in locazione parte degli spazi condominiali necessari per l'attraversamento verticale dei cavi (mai rimossi) che portavano alla terrazza di copertura di proprietà la cui locazione era oggetto di altro e diverso contratto;
CP_3
deduceva, in merito alla denunciata messa in pericolo della staticità
dell'edificio, che i condomini avevano semplicemente rinnovato la concessione del passaggio dei cavi verticali senza mettere in pericolo alcunché; che, sulla denunciata assenza del quorum deliberativo, in quanto il posizionamento dell'antenna rappresentava una innovazione deduceva che si era trattato di un semplice rinnovo circa gli impianti di telefonia già
sussistenti da diversi anni.
Si opponeva alla richiesta di sospensiva e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Alla prima udienza del 4/6/2019, concessi i termini di cui all'art. 183, VI co.
c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 19/11/2019 quando, su richiesta di entrambe le parti, veniva rinviata per conclusioni al 5/5/2020.
Dopo vari rinvii per cambio giudice e carico di ruolo la causa veniva rinviata al 6/5/2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
Motivi della decisione
Dall'analisi dei documenti in atti si evince, in riferimento all'antenna installata sul terrazzo ad uso esclusivo della Parte_2 CP_3
che sussistono due contratti, uno fra il Condominio e la Wind TRE S.p.A. ed pagina 4 di 7 uno fra la Wind TRE S.p.A. che risultano collegati fra loro CP_3
in quanto è dato leggere a pagina 3 del contratto originario con il
Condominio che “… qualora per qualsiasi motivo, si verificasse la cessazione del
presente contratto di locazione, ovvero di quello ad esso collegato di cui sopra
(contratto con la ON , le parti accettano sin d'ora per allora, la CP_3
cessazione automatica e senza necessità di formalità alcuna, anche dell'altro contratto
collegato, in relazione al quale si sia originariamente verificata la cessazione stessa”.
Il contratto riferito al Condominio riguardava il passaggio dei cavi per l'alimentazione dell'apparecchiatura installata sul terrazzo.
Pertanto, per la decisione della causa devono essere disgiunti i due contratti e la loro singola valenza.
La Assemblea condominiale, la cui deliberazione viene oggi impugnata,
riguarda l'autorizzazione alla stipula del contratto di locazione di parti comuni dello stabile con la Società H3G S.p.a. con decorrenza dal 1/1/2019 e scadenza al 22/7/2022 sempre in riferimento il passaggio dei cavi per l'alimentazione dell'apparecchiatura installata sul terrazzo oggetto di altro contratto.
Il lastrico solare, ove è installata l'antenna viene definito di proprietà
esclusiva della ON e a nulla portano le eccezioni in merito al CP_3
provvedimento ablativo operato dal Comune di Salerno in quanto non specificamente indicato nel ricorso la posizione esatta dell'antenna, non chiarita neanche dal Comune, che nonostante sia stato regolarmente convocato per l'assemblea era risultato assente.
Infatti, il Condominio ha dato la prova della convocazione del Comune di
Salerno depositando al n. 3 del la convocazione del Comune Pt_3
all'assemblea la cui delibera è oggi impugnata.
Riguardo alle eccezioni in merito alla circostanza se l'antenna sia da considerarsi una innovazione o meno si rileva che il proprietario esclusivo del pagina 5 di 7 lastrico può anche decidere di installare un ripetitore, concedendo in locazione lo spazio a una società di telefonia dietro pagamento di un canone.
Ma se il divieto di compiere opere nelle parti di proprietà esclusiva risulta chiaramente dal regolamento condominiale può essere posto dal Condominio
il relativo divieto di installazione (Cass. 32685/2019).
In definitiva il regolamento condominiale può vietare l'installazione di un ripetitore sul lastrico solare esclusivo, purché tale proibizione emerga chiaramente dal testo del regolamento e non si faccia riferimento a un generico pregiudizio per il condominio.
Ebbene nonostante la attrice eccepisca la violazione del regolamento condominiale non si rileva, dalla lettura dello stesso, alcuna esplicita disposizione che neghi esplicitamente il diritto di installazione dell'antenna.
Solo in caso di difformità dal regolamento condominiale sarebbe stata,
quindi, prescritta l'unanimità dei consensi.
Per quanto riguarda gli asseriti problemi di staticità dell'edificio, che sarebbero stati compromessi dalla installazione dell'antenna, essi non possono dirsi provati dal deposito delle perizie tecniche che, inoltre,
rappresentano una eccezione non direttamente riportabile a quello che era l'ordine del giorno dell'assemblea del 3.12.2018.
Infatti, le perizie depositate non prendono in considerazione in maniera diretta la installazione della antenna e quindi non sono utilizzabili ai fini della decisione della presente controversia.
Può, però, dirsi che nella perizia più recente, a firma dell'ingegnere Tes_1
viene consigliata una operazione di consolidamento delle strutture interne ed esterne del fabbricato, di cui dovrà farsi carico la intera Assemblea e, per essa,
l'Amministratore di Condominio, indipendentemente dalla presenza o meno dell'antenna.
Per i su esposti motivi la domanda viene rigettata.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del secondo il valore della causa pari all'importo di Controparte_1
locazione per un anno e secondo i valori minimi esclusa fase istruttoria e decisionale in € 849,00, oltre spese forfetarie ed oltre IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando,
nella causa civile iscritta al n. 1676/2019 r.g. tra e Parte_4
, in persona Controparte_5
dell'Amm.re p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita,
così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice, al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1
favore del , Controparte_5
in persona dell'Amm.re p.t., per l'importo di € 849,00, oltre spese forfetarie ed oltre IVA e CAP come per legge.
Salerno lì, 06/05/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 7 di 7