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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15532/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi – magistrato applicato a distanza con delibera del CSM ex art.
3 d.l. 117/2025;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 15532/2023;
avente a oggetto: “Diritti della cittadinanza”;
TRA
(CPF ), nato Parte_1 C.F._1 il 24.01.1982 a Belo Horizonte, residente in [...]das Flores
n. 210, Bloco 03 apt. 2503 Quartiere: Vila da Serra Nova
Lima/MG, CAP: 34006-074; Controparte_1
(CPF ), nata il [...], a [...]
[...] C.F._2
Horizonte/MG, residente in [...]n. 807, apt. 801
Quartiere: São Pedro, Belo Horizonte/MG, CAP: 30330-
130; (CPF Controparte_2
), nata il [...] a [...]/MG, C.F._3 residente in [...]90, Bloco 1 apt. 602 Quartiere:
Havai Belo Horizonte/MG, CAP: 30575-010; rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso C.F._4
il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25;
ricorrenti
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_3 domiciliato ex lege presso gli uffici di Piazza San Marco n.
63;
resistente contumace
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI
NE
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da ricorso e nota di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la
- 2 -
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso i ricorrenti domandavano di riconoscere e dichiarare la loro cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinare al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_3
dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana e alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Non si costituiva il e, stante la Controparte_3 regolarità della notifica, se ne deve dichiarare la contumacia.
Sul fatto
I ricorrenti si soffermano sulla discendenza. Premettono di essere diretti discendenti per linea materna di Per_1
figlia di cittadino italiano.
[...] Persona_2
Ritengono che vada accertato il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis per via materna. Richiamano la documentazione allegata e apostillata. Affermano che vi è stato passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione nata Persona_1 il 29.09.1897 e figlia di nato il Persona_2
14.10.1873 in Italia a Polesella, nonché madre di Per_3
nato il [...]) il che avrebbe determinato,
[...]
- 3 -
sulla base della legge al tempo vigente, l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 l. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Rappresentano che, tuttavia, non può ritenersi che nata da padre italiano e, quindi, anch'essa Persona_1
cittadina italiana, abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero (OE BE) e che, dunque, i suoi discendenti sono, a loro volta, cittadini italiani. Ricostruiscono l'evoluzione normativa e giurisprudenziale. Richiamano le sentenze n. 87/1975 e n.
30/1983 della Corte Costituzionale e n. 4466/2009 delle
Sezioni Unite. Evidenziano che la Pubblica
Amministrazione, tuttavia, continua a non aderire all'impostazione giurisprudenziale, prevedendo che la madre italiana trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione, sicché i discendenti di madre italiana nati prima del primo gennaio
1948 possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza per ius sanguinis solo per via giudiziaria in Italia.
Deducono che, dunque, cittadina italiana Persona_1
perché figlia di padre italiano, non ha perso la cittadinanza per aver contratto matrimonio in Brasile con un cittadino brasiliano;
ha trasmesso la propria cittadinanza ius sanguinis al figlio prima dell'entrata in vigore Persona_3
- 4 -
della Costituzione;
quest'ultimo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai propri discendenti, odierni ricorrenti.
In diritto
Deve premettersi che, in relazione al presente giudizio, la presentazione della domanda in via amministrativa non è condizione di procedibilità. Né, in proposito, sarebbe possibile invocare l'art. 3 D.P.R. 362/1994 che si limita a indicare il termine di 750 giorni per la definizione dei relativi procedimenti senza null'altro statuire, specie in punto di procedibilità o proponibilità e, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi presente una condizione di procedibilità o proponibilità.
Si premetta, altresì, che seppur agli atti non risulta nota del PM, dall'applicativo “Consolle del Magistrato” si evince che è inserita l'annotazione “atti al PM” alla data
26.09.2025 e riferita al decreto di fissazione udienza con cui è stato anche disposto che l'udienza “sia trattata in forma scritta”.
Tanto premesso la domanda è fondata.
In primis occorre osservare come sia stato prodotto l'estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita da cui risulta che l'avo è nato in Persona_2
Polesella il 14.10.1873.
- 5 -
E' provato, poi, che l'avo, emigrato in Brasile, non sia stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione.
Né vi sono problemi riguardanti la c.d. “grande naturalizzazione” di cui al Decreto n. 58 A emanato il
15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano (in forza del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine) in quanto non solo la giurisprudenza risalente ha già chiarito che, in coerenza con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, essa può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita (sicché dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana) ma proprio di recente le Sezioni
Unite hanno chiarito che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza
- 6 -
italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (cfr. SSUU 25317/2022) e la prova del compimento, da parte della persona emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera spettava al in quanto “in CP_3
tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il
- 7 -
fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. SSUU
25317/2022).
I ricorrenti, poi, hanno dimostrato la loro discendenza mediante il deposito dei certificati di nascita e di matrimonio, documentazione apostillata e tradotta.
Né sussistono problemi conseguenti al matrimonio
(avvenuto sotto la vigenza della l. 555/1912) di Per_1 in virtù del disposto di cui all'art. 10 comma 3 l.
[...]
555/1912 (in forza del quale la donna cittadina, a seguito del matrimonio con uno straniero, perdeva la cittadinanza italiana) in quanto la Consulta ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” (cfr. C. cost. 87/1975).
Né, parimenti, sussistono problemi inerenti alla portata dell'art. 1 comma 1 l. 555/1912 in quanto “È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli art. 3 comma 1 e 29 comma 2 cost. - l'art. 1 n. 1, l. 13 giugno 1912
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita (oltre il figlio di padre cittadino) anche il figlio di madre cittadina” (cfr. C. cost. 30/1983).
- 8 -
In ultimo, inoltre, considerato che gli aspetti riguardanti la posizione di sono riconducibili al periodo Persona_1 antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, si deve ricordare che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del
1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione
d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si
- 9 -
trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. SSUU
4466/2009).
In definitiva, dunque, la domanda va accolta e va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Si deve, conseguentemente, procedere anche all'ordine al
(e, per esso, all'ufficiale dello stato civile CP_3 competente) di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Sulle spese
Ai fini delle spese deve tenersi conto della circostanza che il presente giudizio non è stato instaurato a causa di un diniego di carattere amministrativo al riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che possono ritenersi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- 10 -
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3
dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Compensa le spese del giudizio.
Così deciso;
Venezia, lì 28.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi – magistrato applicato a distanza con delibera del CSM ex art.
3 d.l. 117/2025;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 15532/2023;
avente a oggetto: “Diritti della cittadinanza”;
TRA
(CPF ), nato Parte_1 C.F._1 il 24.01.1982 a Belo Horizonte, residente in [...]das Flores
n. 210, Bloco 03 apt. 2503 Quartiere: Vila da Serra Nova
Lima/MG, CAP: 34006-074; Controparte_1
(CPF ), nata il [...], a [...]
[...] C.F._2
Horizonte/MG, residente in [...]n. 807, apt. 801
Quartiere: São Pedro, Belo Horizonte/MG, CAP: 30330-
130; (CPF Controparte_2
), nata il [...] a [...]/MG, C.F._3 residente in [...]90, Bloco 1 apt. 602 Quartiere:
Havai Belo Horizonte/MG, CAP: 30575-010; rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso C.F._4
il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25;
ricorrenti
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_3 domiciliato ex lege presso gli uffici di Piazza San Marco n.
63;
resistente contumace
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI
NE
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da ricorso e nota di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la
- 2 -
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso i ricorrenti domandavano di riconoscere e dichiarare la loro cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinare al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_3
dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana e alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Non si costituiva il e, stante la Controparte_3 regolarità della notifica, se ne deve dichiarare la contumacia.
Sul fatto
I ricorrenti si soffermano sulla discendenza. Premettono di essere diretti discendenti per linea materna di Per_1
figlia di cittadino italiano.
[...] Persona_2
Ritengono che vada accertato il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis per via materna. Richiamano la documentazione allegata e apostillata. Affermano che vi è stato passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione nata Persona_1 il 29.09.1897 e figlia di nato il Persona_2
14.10.1873 in Italia a Polesella, nonché madre di Per_3
nato il [...]) il che avrebbe determinato,
[...]
- 3 -
sulla base della legge al tempo vigente, l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 l. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Rappresentano che, tuttavia, non può ritenersi che nata da padre italiano e, quindi, anch'essa Persona_1
cittadina italiana, abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero (OE BE) e che, dunque, i suoi discendenti sono, a loro volta, cittadini italiani. Ricostruiscono l'evoluzione normativa e giurisprudenziale. Richiamano le sentenze n. 87/1975 e n.
30/1983 della Corte Costituzionale e n. 4466/2009 delle
Sezioni Unite. Evidenziano che la Pubblica
Amministrazione, tuttavia, continua a non aderire all'impostazione giurisprudenziale, prevedendo che la madre italiana trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione, sicché i discendenti di madre italiana nati prima del primo gennaio
1948 possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza per ius sanguinis solo per via giudiziaria in Italia.
Deducono che, dunque, cittadina italiana Persona_1
perché figlia di padre italiano, non ha perso la cittadinanza per aver contratto matrimonio in Brasile con un cittadino brasiliano;
ha trasmesso la propria cittadinanza ius sanguinis al figlio prima dell'entrata in vigore Persona_3
- 4 -
della Costituzione;
quest'ultimo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai propri discendenti, odierni ricorrenti.
In diritto
Deve premettersi che, in relazione al presente giudizio, la presentazione della domanda in via amministrativa non è condizione di procedibilità. Né, in proposito, sarebbe possibile invocare l'art. 3 D.P.R. 362/1994 che si limita a indicare il termine di 750 giorni per la definizione dei relativi procedimenti senza null'altro statuire, specie in punto di procedibilità o proponibilità e, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi presente una condizione di procedibilità o proponibilità.
Si premetta, altresì, che seppur agli atti non risulta nota del PM, dall'applicativo “Consolle del Magistrato” si evince che è inserita l'annotazione “atti al PM” alla data
26.09.2025 e riferita al decreto di fissazione udienza con cui è stato anche disposto che l'udienza “sia trattata in forma scritta”.
Tanto premesso la domanda è fondata.
In primis occorre osservare come sia stato prodotto l'estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita da cui risulta che l'avo è nato in Persona_2
Polesella il 14.10.1873.
- 5 -
E' provato, poi, che l'avo, emigrato in Brasile, non sia stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione.
Né vi sono problemi riguardanti la c.d. “grande naturalizzazione” di cui al Decreto n. 58 A emanato il
15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano (in forza del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine) in quanto non solo la giurisprudenza risalente ha già chiarito che, in coerenza con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, essa può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita (sicché dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana) ma proprio di recente le Sezioni
Unite hanno chiarito che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza
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italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (cfr. SSUU 25317/2022) e la prova del compimento, da parte della persona emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera spettava al in quanto “in CP_3
tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il
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fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. SSUU
25317/2022).
I ricorrenti, poi, hanno dimostrato la loro discendenza mediante il deposito dei certificati di nascita e di matrimonio, documentazione apostillata e tradotta.
Né sussistono problemi conseguenti al matrimonio
(avvenuto sotto la vigenza della l. 555/1912) di Per_1 in virtù del disposto di cui all'art. 10 comma 3 l.
[...]
555/1912 (in forza del quale la donna cittadina, a seguito del matrimonio con uno straniero, perdeva la cittadinanza italiana) in quanto la Consulta ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” (cfr. C. cost. 87/1975).
Né, parimenti, sussistono problemi inerenti alla portata dell'art. 1 comma 1 l. 555/1912 in quanto “È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli art. 3 comma 1 e 29 comma 2 cost. - l'art. 1 n. 1, l. 13 giugno 1912
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita (oltre il figlio di padre cittadino) anche il figlio di madre cittadina” (cfr. C. cost. 30/1983).
- 8 -
In ultimo, inoltre, considerato che gli aspetti riguardanti la posizione di sono riconducibili al periodo Persona_1 antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, si deve ricordare che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del
1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione
d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si
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trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. SSUU
4466/2009).
In definitiva, dunque, la domanda va accolta e va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Si deve, conseguentemente, procedere anche all'ordine al
(e, per esso, all'ufficiale dello stato civile CP_3 competente) di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Sulle spese
Ai fini delle spese deve tenersi conto della circostanza che il presente giudizio non è stato instaurato a causa di un diniego di carattere amministrativo al riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che possono ritenersi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- 10 -
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3
dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Compensa le spese del giudizio.
Così deciso;
Venezia, lì 28.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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