Articolo 6 della Legge 21 dicembre 1999, n. 497
Articolo 5Articolo 7
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14 gennaio 2000
Art. 6. (Agevolazioni fiscali) 1. I documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione degli indennizzi e' comunque esente dall'imposta sulle successioni nonche' da ogni altra imposta diretta o indiretta.
Entrata in vigore il 14 gennaio 2000