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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3044/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3044/2019 promossa da
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
residente a Campli (TE), con domicilio eletto in Teramo (TE) al Viale Bovio n. 50, presso lo studio dell'Avv. CINZIA DI ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. – P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma in viale Europa 190, con domicilio eletto in Teramo, via Carlo Forti n. 47 presso la
Filiale di , rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv. KATIUSCIA Controparte_1
SECONDINO;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: buoni fruttiferi postali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione depositato in data 27 marzo 2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale la società (d'ora in avanti solo “ ”) Controparte_1 CP_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“ Voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, dichiarare la spett.le in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., debitrice per i fatti di cui è parola e per l'effetto condannarla, in persona del
1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'esponente, della somma di € 11.924,98, di cui € 10.440,18 a titolo di differenza tra l'importo riconosciuto da e quello liquidabile in conformità alle CP_1 condizioni riportate sul retro di ciascun buono fruttifero postale ed € 1.484,80 (€ 224,80 + € 1.260,00) a titolo di spese e competenze legali per la procedura di mediazione espletata, oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri fiscali sulla somma di € 1.260,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, accessori e spese. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri fiscali come per legge”
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto:
1) di essere titolare di n. 11 buoni fruttiferi postali (BFP) con scadenza trentennale, di cui n. 9 aventi importo di Lire 1.000.000 e n. 2 di importo di Lire 500.000,00, tutti appartenenti alla “serie Q” ed emessi nell'anno 1988 presso l'ufficio postale di Campovalano di Campli (TE);
2) che in data 4.10.2018 con istanza trasmessa a mezzo PEC aveva richiesto la liquidazione dei
BFP alle rispettive scadenze trentennali con applicazione del saggio di interesse e delle condizioni negli stessi indicati;
3) che la società convenuta, con PEC del 18.10.2018 aveva comunicato che il valore risultante sul retro dei buoni fruttiferi non teneva conto della ritenuta erariale (che per i buoni per cui è causa
è pari al 12,5%), introdotta dopo il DM istitutivo della “serie Q”, e che pertanto, le somme indicate nel retro erano tutte somme calcolate al lordo delle ritenute fiscali, di cui avrebbe dovuto necessariamente dar conto in sede di rimborso;
4) che, a seguito della comunicazione ricevuta dalla società convenuta, aveva inoltrato domanda di mediazione all'Organismo dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, precisando il suo diritto ad ottenere una corretta liquidazione dei BFP, ed evidenziando di avere diritto a ottenere per i buoni fruttiferi postali di importo di Lire 1.000.000 la corrispondente liquidazione pari a euro
6.590,11, ed euro 3.295,04 per buoni fruttiferi di importo pari a Lire 500.000, per una somma complessiva di euro 65.901,07;
5) che, in data 4.6.2019, aveva provveduto a riscuotere presso l'ufficio Postale di competenza l'importo di euro 55.396,38 a titolo di liquidazione dei BFP riservandosi di agire per la somma restante di euro 10.440,18, pari alla differenza tra l'importo riconosciuto da e quello che gli CP_1 dovrebbe essere liquidato in conformità delle condizioni indicate nel retro di ciascun buono.
Con memoria di costituzione, depositata il 3.1.2020, si è ritualmente costituita la società
[...]
, contestando la pretesa creditoria azionata dal precisando che: CP_1 Pt_1
1) i BFP appartenenti alla “serie Q” sono rimborsati secondo i rendimenti indicati nel DM istitutivo della serie dei buoni fruttiferi in questione;
2) che con il D.L. n. 556 del 1986 è stata istituita una ritenuta erariale (oggi “imposta sostitutiva sugli interessi”) in forza della quale gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 1°.
9.1987 al 23.6.1997 sono assoggettati a una ritenuta del 12,5% ragione per cui,
l'importo liquidato al titolare del buono fruttifero sarà differente rispetto a quello indicato nelle tabelle a tergo dei buoni;
2 3) quanto alla capitalizzazione, il parametro di riferimento doveva essere individuato nel D.M.
23.6.1997, pubblicato su GU 145/97, all'art. 7 secondo cui la capitalizzazione annuale degli interessi deve avvenire al netto delle ritenute fiscali, per i primi venti anni di vita del titolo;
4) di aver correttamente applicato la richiamata normativa anche al caso per cui è processo e che per tale ragione a era stata correttamente liquidata la somma Parte_1 corrispondete al valore di maturazione dei buoni fruttiferi postali.
La società pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Nel merito: Accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la (maggior) pretesa di pagamento di parte attrice nei confronti di e, conseguentemente, respingere Controparte_1
l'avversa domanda;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie”.
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 3 marzo 2020 il giudice istruttore, concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. La causa, istruita mediante ctu, all'udienza del 9 luglio 2024 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta al giudizio del Tribunale impone di verificare se la capitalizzazione degli interessi del buono fruttifero postale debba essere calcolata al netto o al lordo della ritenuta erariale e/o della imposta sostituiva sugli interessi stabilite con DL 556/1986, conv. in L. 759 del 17.11.1986
(ritenuta erariale), e con d.lgs 239/1996 (imposta sostitutiva).
Il DM 13.6.1986 istitutivo della Serie Q, quale quella del buono oggetto di causa, all'art. 4 prevede che “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera 'Q', i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
Successivamente il d.l. 19.9.1986, n. 556, convertito con modificazioni nella l. 17.11.1986, n. 759, ha stabilito all'art. 1 che agli interessi e agli altri proventi dei buoni postali di risparmio non si applica l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi pur prevista dall'art. 31 d.PR 29.09.1973, n.
601. In particolare il comma 2 art. 1 del citato d.l. ha precisato che a tali interessi e proventi deve essere applicata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del d.P.R. 600/1973 che, per i buoni emessi successivamente al 1.9.1987, per quanto interessa in questa sede, è pari al 12,5%.
La pretesa impositiva è stata poi modificata dal d.lgs 239.1996, che al primo comma dell'art. 2 ha previsto che “sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
3 maturata nel periodo di possesso ...”, stabilendo al terzo comma che “per i buoni postali di risparmio
l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Le appena ricordate modificazioni della disciplina fiscale non hanno tuttavia inciso sul regime della capitalizzazione degli interessi maturati, ed entrambe ravvisano il dovere impositivo in capo all'intermediario quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e cioè quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono.
Tale regime è stato però modificato dall'art 7, ultimo comma, del d.m. 23.6.1997, il quale al comma 3 dell'art. 7 ha previsto che: “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q',
'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Detto intervento di normazione secondaria ha posto nella giurisprudenza di merito la questione del potere della stessa di modificare la normativa primaria, incidendo sulla base imponibile e quindi sul reddito finale netto prodotto dall'investimento.
Ritiene il Tribunale che al quesito debba darsi risposta affermativa (cfr. Corte d'appello Ancona
7.3.2023, Corte d'appello di Lecce 20.9.2023, Corte d'appello Napoli 30.11.2022, Tribunale Napoli
Nord 2.2.2024): infatti il disposto dell'art. 173 TU Postale, il quale al primo comma (prima della abrogazione dell'intero titolo VI ad opera dell'art. 7 del d.lgs. n. 284/1999) disponeva che: “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”. D'altronde l'efficacia retroattiva delle modifiche peggiorative dei rendimenti dei buoni fruttiferi introdotte dalla sopra riportata norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con sentenza n. 26/2020, trattandosi di un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Alle considerazioni che precedono occorre poi aggiungere che il citato art. 7, comma 3, del d.lgs.
n. 284/1999 (che ha abrogato l'art. 173 TU Postale) ha stabilito che “i rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti” destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, quindi, per quanto in questa sede interessa dai decreti ministeriali sopra citati. Anche la Corte di cassazione, con pronuncia a Sezioni unite (cfr. Cass.
S.U. 3963.2019), ha confermato che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui
4 all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”.
Non può quindi dirsi sussistente alcun contrasto tra il DM 23.6.1997 e la normativa di rango primario: infatti alle disposizioni ministeriali che istituiscono e regolano le progressive serie di buoni fruttiferi postali “va riconosciuto il rango di norme imperative, in quanto improntate ad imprescindibili esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica” (Corte d'appello Venezia 29.1.2024, Cass. 87/2023). Deve tra l'altro ritenersi coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi “l'applicazione della ritenuta fiscale con riferimento al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e, precisamente, in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale” (Corte d'appello Napoli cit.).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda proposta da deve essere Parte_1 respinta.
L'esistenza di una chiara polifonia interpretativa integra a pieno il requisito per procedere alla compensazione delle spese del doppio grado.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni devono essere poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
p.q.m.
il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3044.2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) compensa le spese di lite.
Così deciso, in Teramo, il giorno 24 febbraio 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3044/2019 promossa da
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
residente a Campli (TE), con domicilio eletto in Teramo (TE) al Viale Bovio n. 50, presso lo studio dell'Avv. CINZIA DI ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. – P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma in viale Europa 190, con domicilio eletto in Teramo, via Carlo Forti n. 47 presso la
Filiale di , rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv. KATIUSCIA Controparte_1
SECONDINO;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: buoni fruttiferi postali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione depositato in data 27 marzo 2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale la società (d'ora in avanti solo “ ”) Controparte_1 CP_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“ Voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, dichiarare la spett.le in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., debitrice per i fatti di cui è parola e per l'effetto condannarla, in persona del
1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'esponente, della somma di € 11.924,98, di cui € 10.440,18 a titolo di differenza tra l'importo riconosciuto da e quello liquidabile in conformità alle CP_1 condizioni riportate sul retro di ciascun buono fruttifero postale ed € 1.484,80 (€ 224,80 + € 1.260,00) a titolo di spese e competenze legali per la procedura di mediazione espletata, oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri fiscali sulla somma di € 1.260,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, accessori e spese. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri fiscali come per legge”
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto:
1) di essere titolare di n. 11 buoni fruttiferi postali (BFP) con scadenza trentennale, di cui n. 9 aventi importo di Lire 1.000.000 e n. 2 di importo di Lire 500.000,00, tutti appartenenti alla “serie Q” ed emessi nell'anno 1988 presso l'ufficio postale di Campovalano di Campli (TE);
2) che in data 4.10.2018 con istanza trasmessa a mezzo PEC aveva richiesto la liquidazione dei
BFP alle rispettive scadenze trentennali con applicazione del saggio di interesse e delle condizioni negli stessi indicati;
3) che la società convenuta, con PEC del 18.10.2018 aveva comunicato che il valore risultante sul retro dei buoni fruttiferi non teneva conto della ritenuta erariale (che per i buoni per cui è causa
è pari al 12,5%), introdotta dopo il DM istitutivo della “serie Q”, e che pertanto, le somme indicate nel retro erano tutte somme calcolate al lordo delle ritenute fiscali, di cui avrebbe dovuto necessariamente dar conto in sede di rimborso;
4) che, a seguito della comunicazione ricevuta dalla società convenuta, aveva inoltrato domanda di mediazione all'Organismo dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, precisando il suo diritto ad ottenere una corretta liquidazione dei BFP, ed evidenziando di avere diritto a ottenere per i buoni fruttiferi postali di importo di Lire 1.000.000 la corrispondente liquidazione pari a euro
6.590,11, ed euro 3.295,04 per buoni fruttiferi di importo pari a Lire 500.000, per una somma complessiva di euro 65.901,07;
5) che, in data 4.6.2019, aveva provveduto a riscuotere presso l'ufficio Postale di competenza l'importo di euro 55.396,38 a titolo di liquidazione dei BFP riservandosi di agire per la somma restante di euro 10.440,18, pari alla differenza tra l'importo riconosciuto da e quello che gli CP_1 dovrebbe essere liquidato in conformità delle condizioni indicate nel retro di ciascun buono.
Con memoria di costituzione, depositata il 3.1.2020, si è ritualmente costituita la società
[...]
, contestando la pretesa creditoria azionata dal precisando che: CP_1 Pt_1
1) i BFP appartenenti alla “serie Q” sono rimborsati secondo i rendimenti indicati nel DM istitutivo della serie dei buoni fruttiferi in questione;
2) che con il D.L. n. 556 del 1986 è stata istituita una ritenuta erariale (oggi “imposta sostitutiva sugli interessi”) in forza della quale gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 1°.
9.1987 al 23.6.1997 sono assoggettati a una ritenuta del 12,5% ragione per cui,
l'importo liquidato al titolare del buono fruttifero sarà differente rispetto a quello indicato nelle tabelle a tergo dei buoni;
2 3) quanto alla capitalizzazione, il parametro di riferimento doveva essere individuato nel D.M.
23.6.1997, pubblicato su GU 145/97, all'art. 7 secondo cui la capitalizzazione annuale degli interessi deve avvenire al netto delle ritenute fiscali, per i primi venti anni di vita del titolo;
4) di aver correttamente applicato la richiamata normativa anche al caso per cui è processo e che per tale ragione a era stata correttamente liquidata la somma Parte_1 corrispondete al valore di maturazione dei buoni fruttiferi postali.
La società pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Nel merito: Accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la (maggior) pretesa di pagamento di parte attrice nei confronti di e, conseguentemente, respingere Controparte_1
l'avversa domanda;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie”.
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 3 marzo 2020 il giudice istruttore, concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. La causa, istruita mediante ctu, all'udienza del 9 luglio 2024 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta al giudizio del Tribunale impone di verificare se la capitalizzazione degli interessi del buono fruttifero postale debba essere calcolata al netto o al lordo della ritenuta erariale e/o della imposta sostituiva sugli interessi stabilite con DL 556/1986, conv. in L. 759 del 17.11.1986
(ritenuta erariale), e con d.lgs 239/1996 (imposta sostitutiva).
Il DM 13.6.1986 istitutivo della Serie Q, quale quella del buono oggetto di causa, all'art. 4 prevede che “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera 'Q', i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
Successivamente il d.l. 19.9.1986, n. 556, convertito con modificazioni nella l. 17.11.1986, n. 759, ha stabilito all'art. 1 che agli interessi e agli altri proventi dei buoni postali di risparmio non si applica l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi pur prevista dall'art. 31 d.PR 29.09.1973, n.
601. In particolare il comma 2 art. 1 del citato d.l. ha precisato che a tali interessi e proventi deve essere applicata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del d.P.R. 600/1973 che, per i buoni emessi successivamente al 1.9.1987, per quanto interessa in questa sede, è pari al 12,5%.
La pretesa impositiva è stata poi modificata dal d.lgs 239.1996, che al primo comma dell'art. 2 ha previsto che “sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
3 maturata nel periodo di possesso ...”, stabilendo al terzo comma che “per i buoni postali di risparmio
l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Le appena ricordate modificazioni della disciplina fiscale non hanno tuttavia inciso sul regime della capitalizzazione degli interessi maturati, ed entrambe ravvisano il dovere impositivo in capo all'intermediario quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e cioè quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono.
Tale regime è stato però modificato dall'art 7, ultimo comma, del d.m. 23.6.1997, il quale al comma 3 dell'art. 7 ha previsto che: “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q',
'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Detto intervento di normazione secondaria ha posto nella giurisprudenza di merito la questione del potere della stessa di modificare la normativa primaria, incidendo sulla base imponibile e quindi sul reddito finale netto prodotto dall'investimento.
Ritiene il Tribunale che al quesito debba darsi risposta affermativa (cfr. Corte d'appello Ancona
7.3.2023, Corte d'appello di Lecce 20.9.2023, Corte d'appello Napoli 30.11.2022, Tribunale Napoli
Nord 2.2.2024): infatti il disposto dell'art. 173 TU Postale, il quale al primo comma (prima della abrogazione dell'intero titolo VI ad opera dell'art. 7 del d.lgs. n. 284/1999) disponeva che: “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”. D'altronde l'efficacia retroattiva delle modifiche peggiorative dei rendimenti dei buoni fruttiferi introdotte dalla sopra riportata norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con sentenza n. 26/2020, trattandosi di un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Alle considerazioni che precedono occorre poi aggiungere che il citato art. 7, comma 3, del d.lgs.
n. 284/1999 (che ha abrogato l'art. 173 TU Postale) ha stabilito che “i rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti” destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, quindi, per quanto in questa sede interessa dai decreti ministeriali sopra citati. Anche la Corte di cassazione, con pronuncia a Sezioni unite (cfr. Cass.
S.U. 3963.2019), ha confermato che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui
4 all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”.
Non può quindi dirsi sussistente alcun contrasto tra il DM 23.6.1997 e la normativa di rango primario: infatti alle disposizioni ministeriali che istituiscono e regolano le progressive serie di buoni fruttiferi postali “va riconosciuto il rango di norme imperative, in quanto improntate ad imprescindibili esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica” (Corte d'appello Venezia 29.1.2024, Cass. 87/2023). Deve tra l'altro ritenersi coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi “l'applicazione della ritenuta fiscale con riferimento al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e, precisamente, in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale” (Corte d'appello Napoli cit.).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda proposta da deve essere Parte_1 respinta.
L'esistenza di una chiara polifonia interpretativa integra a pieno il requisito per procedere alla compensazione delle spese del doppio grado.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni devono essere poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
p.q.m.
il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3044.2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) compensa le spese di lite.
Così deciso, in Teramo, il giorno 24 febbraio 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
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