Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15985 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "B" 1 59 85 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Ettore MERCURIO Presidente Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere R.G.N. 06762/2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron. 32554 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 02.07.2003 da LI US, LI AL e MI IL quali eredi di LL NO, rapp.ti e difesi dall'avv. Roberto Chiriaco, presso il quale elett.te domiciliano in Roma, via Flaminia, n. 141, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, h 4244 1 Michele Di Lullo e Nicola Valente, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al controricorso, - costituito solo con procura - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma, n. 07508/2000 depositata il 09 marzo 2000, R.G. n. 47998/1991. Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. il 02 luglio 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza del Pretore di Roma del 02 ottobre 1990, rigettava la domanda di NO LL diretta al riconoscimento dell'assegno di invalidità per insussistenza di uno stato di invalidità ai sensi di legge. Osservava il giudice di appello che il consulente tecnico di ufficio, nominato in secondo grado, aveva rilevato l'esistenza di “broncopatia cronica ostruttiva senza ripercussioni sull'apparato cardiocircolatorio, artrosi del piede sx e della colonna lombo-sacrale,esiti non funzionali di prostatectomia", insufficienti ad integrare la invalidità prescritta ai fini del beneficio richiesto. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono LL US e AL e AM IL, eredi dell'originario assicurato, deceduto in corso di primo grado, e già costituiti, affidandosi ad unico motivo di censura. L'Inps si è costituito depositando agli atti la sola procura speciale. 2 2 Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso LL US e AL e AM IL, denunziando insufficienza di motivazione e violazione di legge, deducono, in estrema sintesi, la insufficienza della relazione medico-legale di secondo grado, peraltro eseguita sugli atti per l'avvenuto decesso medio tempore del LL NO, pervenendo ad uno stato di invalidità del soggetto solo in prossimità della morte di esso e comunque ad epoca successiva al riconoscimento della pensione di vecchiaia. Deducevano ancora i ricorrenti il mancato confronto tra le due relazioni peritali agli atti e la omessa motivazione sull'accertato contrasto. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. Deve rilevarsi che nel ricorso non si fa cenno alcuno alle patologie che si assumono trascurate o mal valutate dal consulente tecnico di secondo grado, sicché già ictu oculi è sottratte al giudice di legittimità ogni possibile valutazione della decisività delle prospettate lamentele circa la insufficiente motivazione della sentenza impugnata, e, per essa, della relazione del consulente. Fra l'altro, l'omesso confronto fra le due relazioni medico-legali agli atti, allorché il giudice di merito manifesta il proprio intento di affidarsi alle conclusioni ed argomentazioni del consulente tecnico da esso nominato, perché esaurientemente e logicamente presupposte al proprio convincimento, trova conforto nell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "il principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse nei confronti del consulente tecnico e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso 3 per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o in mancanza da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al giudice di legittimità di controllare la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la situazione sottopostagli” (Cass. 24 febbraio 2000, n. 02112). Va ulteriormente precisato che, in presenza di contrastanti consulenze tecniche agli atti, l'adesione, da parte del giudice di $ merito, ad una in luogo di altra di esse, presuppone solo il controllo della correttezza metodologica della relazione (Cass. 04 dicembre 2001, n. 15318), che non necessita di particolare motivazione, atteso che la diversità di risultato è naturalmente insito e sostanzialmente in re ipsa nel rinnovo della consulenza, essendo quest'ultimo diretto alla conferma o alla contestazione del primo accertamento, e, in tale ultimo caso, con suo implicito diniego. La genericità della censura, pertanto, comporta la manifesta infondatezza della impugnazione in esame. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione per assenza di attività difensiva dell'Inps, costituito solo con procura e non presente alla trattazione della causa in camera di consiglio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. 1 Così deciso in Roma in camera di consiglio il 02 luglio 2003. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovamvillforzarella Ettore Mercuri мен IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria joggi,24 QTL 2003 IL CANCELLIERE Move 1 05